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Bollettino Ufficiale n. 39 del 26 / 09 / 2002

Codice 10.7
D.D. 5 luglio 2002, n. 685

Comune di Rosta (TO). Istituzione di servitù di passaggio condutture fognarie ed elettrodotto a carattere privato su terreno comunale di uso civico distinti al NCT Fg. 13 mapp. 43. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di autorizzare il Comune di Rosta (TO) a sospendere l’esercizio del diritto di uso civico da parte della collettività locale sul terreno comunale distinto al Fg. 13 mapp. 43 per il periodo strettamente necessario alla realizzazione delle opere da parte dei privati;

- di autorizzare altresì il Comune di Rosta (TO) ad istituire una servitù di passaggio per la rete fognaria e l’elettrodotto a carattere privato sul terreno de quo previo pagamento da parte dei privati interessati di una somma da versati UNA TANTUM non inferiore a quanto stabilito congruo della Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte;

- che il Comune di Rosta (TO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell’atto di costituzione di servitù che verrà stipulato con la parte privata relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- che i privati non potranno operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

- la porzione del terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.lgs n. 490/99 - ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20/PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997;

- la parte privata dovrà effettuare a propria cura e spese il ripristino dell’area oggetto di intervento per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, al termine della realizzazione delle opere stesse;

- il Comune di Rosta (TO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse regionale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri