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Bollettino Ufficiale n. 39 del 26 / 09 / 2002

Codice 10.7
D.D. 17 giugno 2002, n. 572

Comune di Premia (VCO). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù (mq. 2.800) nonchè di diritto di superficie (mq. 120,59) per anni 99 a favore di terzi, di porzioni di complessivi mq. 3.002,59 dei terr. com. gravati da u. c. distinti al NCT Fg. 2 mapp. 15 e Fg. 3 mapp. 15, per realiz. impianto idroelettrico con derivaz. dal Rio Giove. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di autorizzare il Comune di Premia (VCO) a mutare la destinazione d’uso di porzioni di complessivi mq. 3.002,59 dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 2 mapp. 15 e Fg. 3 mapp. 15, per darle in concessione amministrativa, con relativa costituzione di servitù (mq. 2.800) nonchè di diritto di superficie, (mq. 120,59), al Sig. Angelo Guenza per un periodo di anni 99 (novantanove), eventualmente rinnovabile, per consentire la realizzazione di un impianto idroelettrico con derivazione d’acqua dal Rio Giove;

- che il Comune di Premia (VCO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione e relativa costituzione di servitù nonchè di diritto di superficie che verranno stipulati con la parte privata relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

- le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1937, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs n. 490/99 - ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20/PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità nonchè dovranno essere rimosse tutte le opere, nei modi e termini indicati dalla Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici, a cura e spese del concessionario che dovrà comunque effettuare un primo intervento di recupero dell’area al termine delle operazioni di realizzazione dell’impianto;

- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa;

- il Comune di Premia (VCO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte, per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri