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Bollettino Ufficiale n. 39 del 26 / 09 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 23 settembre 2002 n. 37-7145

Nuovi criteri per la definizione del sistema dei prezzi regionali di rimborso dei medicinali non coperti da brevetto

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio:

La legge 405/2001, “Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria”, ha attribuito alle regioni l’attuazione della nuova disciplina del prezzo di rimborso da parte del Sistema sanitario regionale (Ssr) sui medicinali non coperti da brevetto. Le regioni, con proprie direttive ed anche sulla base dei prodotti che hanno a disposizione nel ciclo distributivo regionale, definiscono i prezzi regionali di rimborso a carico del Ssr dei farmaci di uguale composizione.

I criteri per la formazione delle liste dei prezzi dei farmaci non coperti da brevetto sono stati recentemente rivisitati dal decreto legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n.178.

La Giunta regionale, con deliberazioni n.23-4562 del 26/11/2001, n.43-5229 del 4/2/2002 e n.67-6811 del 29/7/2002, ha recepito le disposizioni nazionali sulla materia.

Peraltro, il nuovo documento di indirizzi interpretativi ed applicativi approvato nella seduta del coordinamento delle regioni del 1° agosto 2002 ed il comunicato del Ministero della Salute di integrazione dell’elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato sulla G.U. n.186 del 9/8/2002, rendono ora necessario procedere alla parziale revisione dei criteri precedentemente adottati per la formazione degli elenchi regionali dei prezzi di rimborso.

Nell’adozione dei nuovi criteri occorre contemperare la necessità di non far gravare sui cittadini l’attuale situazione di alternata o incerta reperibilità sul mercato di alcuni importanti farmaci generici o specialità inclusi nel sistema dei prezzi di rimborso e l’esigenza di applicare in modo incisivo il meccanismo del rimborso di riferimento, che potrebbe determinare di fatto l’allineamento anche dei prezzi al pubblico dei farmaci non coperti da brevetto.

Per quanto premesso, ad integrazione e modifica di quanto in precedenza deliberato in materia, i criteri per la formazione dei prezzi regionali di rimborso dei farmaci non coperti da brevetto di cui alle leggi 388/2000 (finanziaria 2001), 405/2001 e 178/2002, sono i seguenti:

- il sistema del prezzo di riferimento regionale si applica ai medicinali non coperti da brevetto sul principio attivo, aventi uguale via di somministrazione, modalità di rilascio, unità posologiche, dosi unitarie e forma farmaceutica, ad eccezione delle forme farmaceutiche solide orali che sono da considerarsi equivalenti ai fini della formazione del prezzo regionale di rimborso. Pertanto, in assenza di indicazione contraria da parte del medico e previa informazione al paziente, il farmacista dispensa il farmaco avente prezzo compreso nel prezzo di riferimento, anche se di forma farmaceutica solida orale diversa;

- i prezzi di rimborso dei medicinali non coperti da brevetto sul principio attivo sono definiti sulla base dei prodotti farmaceutici, generici o specialità, aventi prezzo più basso e disponibili nel normale ciclo distributivo regionale;

- per la definizione del prezzo di riferimento regionale sono considerati solo i farmaci generici o specialità effettivamente disponibili sul mercato, con esclusione dei prodotti di dubbia o scarsa reperibilità, che rimangono comunque inseriti nell’elenco generale dei farmaci facenti parte del “sistema dei prezzi di rimborso”;

- i nuovi prodotti, immessi effettivamente in commercio successivamente alla revisione periodica dei prezzi regionali di riferimento e rimborsabili dal Ssr, sono automaticamente inseriti nell’elenco regionale dei farmaci non coperti da brevetto, ma non modificano il prezzo di riferimento definito nel periodo.

La cadenza temporale degli aggiornamenti dei prezzi di rimborso dei farmaci non coperti da brevetto rimane trimestrale, in conformità con gli indirizzi espressi nel documento del 1° agosto 2002 del Coordinamento delle regioni e secondo quanto già disposto con Dgr n. 67-6811 del 29/7/02.

Le competenze gestionali del sistema rimangono attribuite alla Direzione regionale Controllo delle Attività Sanitarie che provvederà a definire le concrete modalità applicative del sistema, in vigore dal 1° ottobre 2002.

La Giunta Regionale,

Vista la legge 388/2000;

visto l’art.7 della legge 405/2001;

visto l’art.9 della legge 178/2002;

vista le proprie deliberazioni n.23-4562 del 26/11/2001, n.43-5229 del 4/2/2002 e n.67-6811 del 29/7/2002,

condividendo la proposta del relatore, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare i nuovi criteri per la definizione del sistema dei prezzi regionali di rimborso dei farmaci non coperti da brevetto, di cui alle leggi 388/2000 (finanziaria 2001), 405/2001 e 178/2002, così come specificato in premessa. I nuovi prezzi regionali di rimborso dei farmaci non coperti da brevetto, definiti sulla base dei criteri di cui sopra, saranno vigenti in Regione a far data dal 1° ottobre 2002.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)


La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)