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Bollettino Ufficiale n. 39 del 26 / 09 / 2002

Codice 9.3
D.D. 11 luglio 2002, n. 111

Determinazione n. 78 del 30/03/2001: modifiche

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di apportare alla determinazione dirigenziale n. 78 del 30/03/2001 le seguenti modifiche:

a) il punto 1) è sostituito dal seguente:

“Qualora la procedura di addebito automatico in conto non vada a buon fine per cause non imputabili a responsabilità di terzi, ma dovute a mancanza di disponibilità sul conto (cosiddetto insoluto), la Regione Piemonte richiede l’immediata sospensione a titolo cautelativo del trasgressore dal servizio di riscossione delle tasse automobilistiche al gestore del sistema telematico cui appartiene il soggetto trasgressore, fino alla avvenuta regolarizzazione.

Se il trasgressore è incorso, anche una sola volta, nella medesima violazione di insoluto nei tre anni precedenti, la Regione Piemonte agirà secondo quanto previsto dal punto 5, sospendendo definitivamente ed irrevocabilmente il trasgressore dal servizio di riscossione della tassa automobilistica.

Della comunicazione di richiesta di sospensione deve essere reso edotto il soggetto trasgressore".

b) il punto 2) è sostituito dal seguente:

“Nel contempo la Regione Piemonte avvia la procedura per il recupero delle somme non riversate e invia al trasgressore, al contraente della polizza fideiussoria assicurativa ed al fideiussore una richiesta di pagamento, indicando l’importo della somma riscossa a titolo di tasse automobilistiche, e non riservata nei termini stabiliti dall’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri 25 gennaio 1999 n. 11, nonchè dall’art. 6 del decreto del Ministero delle Finanze 13 Settembre 1999, maggiorato della penale del 5%, così come previsto dal medesimo art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999 n. 11, nonchè dall’art. 6 del decreto del Ministero delle Finanze 13 Settembre 1999".

Il Dirigente responsabile
Giovanni Tarizzo