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Bollettino Ufficiale n. 39 del 26 / 09 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 370-174095 del 31.7.2002 - Concessione di derivazione d’acqua dalla sorgenti “Nuova Sorgente 1 e 2" (o Madonnina Sup. e Inf.), ”Sorgente Pirazzoli" e “Sorgenti Capannina", in loc. Sportinia del Comune di Sauze d’Oulx ad uso idropotabile

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 370-174095 del 31.7.2002:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, al Comune di Sauze d’Oulx la concessione di derivazione d’acqua dalle sorgenti “Nuova Sorgente 1 e 2" (o Madonnina Sup. e Inf.), ”Sorgente Pirazzoli" e “Sorgenti Capannina", in loc. Sportinia del Comune di Sauze d’Oulx ad uso idropotabile, in misura di moduli medi 0.015 (1.5 l/s);

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni trenta successi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 31.5.2002:

“(omissis)

Art. 5

Garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

Il concessionario terrà sollevata e indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Art. 6

Termini per l’attuazione delle opere

Il concessionario dovrà:

a) iniziare con adatta organizzazione i lavori entro mesi dodici dalla data di notificazione da parte del Servizio Gestione Risorse Idriche del provvedimento di concessione, dando comunicazione con congruo anticipo al medesimo Servizio della data di inizio dei lavori;

b) condurre a termine detti lavori entro mesi trentasei dalla data predetta.

(omissis)