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Bollettino Ufficiale n. 39 del 26 / 09 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Caresanablot (Vercelli)

Bando pubblico per il rilascio di autorizzazione di tipo A) all’esercizio del commercio su aree pubbliche e della relativa concessione di posteggio sul nuovo mercato di Caresanablot

Il Responsabile del Servizio

Richiamata la Delibera di C.C. n. 15 del 26/2/2002, resa ai sensi di legge con la quale si è provveduto a:

1. istituzione di un nuovo mercato in via Vercelli altezza n. 46;

2. procedimenti di bando per il rilascio delle nuove autorizzazioni a posto fisso;

Accertata la disponibilità dei posteggi esistenti;

Visto il D.Lgs. n. 114/98 - Vista la L.R. 12.11.99, n. 28 - Visto la D.C.R. n. 626-3799 del 1.3.00 - Vista la Delibera della G.R. n. 32/2642 del 2.4.01 modificata con D.G.R. n. 47.2981 del 14.5.01;

Accertati i posti disponibili per il rilascio delle nuove autorizzazioni a posto fisso, ai sensi del D.Lgs. 114/98, secondo i criteri e le modalità previsti dalla D.G.R. n. 32.2642 del 2.4.01, al tit. IV capo II.

Ai sensi di quanto sopra, indice un bando pubblico per autorizzazioni di tipo A) all’esercizio del commercio su aree pubbliche e della relativa concessione di posteggio del nuovo mercato di Caresanablot.

1. Posteggi disponibili - n. 9 (nove) posteggi disponibili di mq. 28 (dal numero di assegnazione 1 al 9); - n. 1 (uno) posteggio disponibile di mq. 20 (numero di assegnazione 10);

Giorni di svolgimento del mercato - tutti i giorni della settimana eccetto la domenica e il lunedì pomeriggio dalle ore 8.00 alle ore 20,00.

2. Tariffe - Le tariffe per la concessione degli spazi di cui sopra sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale;

3. Autorizzazione e concessioni degli spazi:

a) Criteri per la presentazione delle istanze

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggio, dovranno essere redatte in competente bollo e trasmesso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune di Caresanablot via Vercelli n. 44 13030 (VC), e dovranno pervenire improrogabilmente entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sul BUR del presente bando, e cioè entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26/10/02.

I soggetti interessati potranno previa dichiarazione di conoscenza del Regolamento e del relativo bando, presentare domanda per l’ottenimento di un solo posteggio. Non saranno tenute in considerazione le domande inerenti più posteggi. Non saranno prese in esame le domande riguardanti posteggi di superfici superiori a quelle disponibili.

Le domande di assegnazione dei posteggi non impegna l’Amministrazione Comunale al rilascio dell’autorizzazione e della relativa concessione di posteggio. Le domande eventualmente pervenute fuori termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità per il futuro.

b) Criteri di assegnazione

Il Comune rilascia la concussione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite il presente bando che verrà pubblicato sul BUR, sulla base delle seguenti priorità:

1) Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione;

2) Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione del registro delle imprese. Nel caso di produttori agricoli per l’anzianità si fa riferimento alla data di rilascio di cui alla L. n. 59/63 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della L. 241/99.

3) Soggetti già in attività senza posti fissi, titolari di sola autorizzazione per l’attività itinerante.

4) Soggetti che intendono iniziare l’attività come nuovi operatori del comparto; fra gli stessi la priorità è data a coloro che hanno acquisito il requisito professionale in data più risalente, se le domande sono riferite al settore alimentare; nel caso in cui le domande siano riferite al settore extra alimentare o, in generale, a parità di condizioni, la priorità è data a coloro che siano in stato di disoccupazione.

C) Graduatorie

Il procedimento per le autorizzazioni si conclude entro 90 giorni decorrenti dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande. Decorso il termine predetto senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta. Il Responsabile del Servizio esaminerà le domande validamente pervenute e rilascerà l’autorizzazione e contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei criteri suindicati. La graduatoria avrà validità 1 (uno) anno dalla data di approvazione della stessa.

d) Regime autorizzatorio

Il Commercio su Aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o società di persone su posteggi dati in concessione per 10 (dieci) anni.

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio è rilasciata in base alla normativa regionale, dal Comune sede del posteggio. Su ogni autorizzazione dovrà essere apposta l’indicazione: “è fatto salvo il rispetto delle norme fiscali”.

d) Requisiti di accesso all’attività

L’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori alimentari e non alimentari di coloro in possesso dei requisiti morali e, solo per il settore alimentare, professionali. Detti requisiti sono indicati nell’art. 5 del D.Lgs. 114/98. Qualora il possesso dei requisiti morali sia oggetto di autocertificazione da parte di un cittadino extracomunitario, il Comune competente effettuerà i controlli attraverso:

1) Procura della Repubblica, ai sensi dell’art. 5 c. 3 del D.Lgs. 114/98;

2) La Prefettura, in riferimento alle disposizioni antimafia;

3) Il tribunale, per la verifica degli aspetti fallimentari;

4) La Questura, in riferimento al permesso di soggiorno che deve essere del tipo previsto dalla legge per esercitare l’attività di commercio;

5) L’Ufficio Stranieri della competente Questura, qualora il richiedente non risulti avere residenza nè domicilio in Italia; questo fatto può infatti, essere sintomatico della mancanza del permesso di soggiorno.

e) Revoca e sospensione dell’autorizzazione

1) Sospensione/Revoca. L’autorizzazione può essere sospesa, laddove ai sensi dell’art. 29, c. 4 lett. B) del D.Lgs. 114/98, è prevista la revoca dell’autorizzazione per il caso in cui si realizzi la “decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare”. Ai fini del computo del termine dei quattro mesi previsti dalla legge, data la formulazione generica della citata disposizione dell’art. 29 del D.Lgs. 114/98, sono da considerarsi le assenze non giustificate comunque realizzatesi, siano le stesse continuative o meno.

2) Cause di giustificazione di assenza dal posteggio. Oltre alle cause di giustificazione di assenza previste dal D.Lgs. 114 (malattia, gravidanza, servizio militare), è prevista dai criteri regionali una possibilità aggiuntiva di giustificazione quale i casi eccezionali, debitamente comprovati, per gravi motivi impeditivi per l’agricoltura in presenza di calamità atmosferica. Sono inoltre causa di giustificazione di assenza le ferie per un massimo di trenta giorni l’anno.

Caresanablot, 26 settembre 2002

Il Responsabile del Servizio
Lucia Piazza