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Bollettino Ufficiale n. 38 del 19 / 09 / 2002

Codice 29.1
D.D. 11 giugno 2002, n. 191

Trasferimento dal Comune di Torino all’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Torino, dei beni immobili esistenti al 31.12.1994, facenti parte del patrimonio immobile con vincolo di destinazione sanitaria, a seguito entrata in vigore L.R. 12 dicembre 1997 n. 61. Rettifica ed integrazione DD.P.G.R. precedentemente emanati e Determinazione Dirigenziale n. 21 del 29/01/2001

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Sono trasferiti all’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Torino, ai sensi dell’art. 5, comma 2º del D.Lgs. n. 502/92, così come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 517/93, dell’art. 24 della L.R. 61/97 e dell’art. 5 comma 1º del D. Lgs. 229/99, i beni immobili, esistenti al 31/12/1994, indicati nell’allegato elenco composto da 2 (due) pagine, conforme all’allegato della Deliberazione del Direttore Generale n. 87/16/02 del 19/03/2002, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di dare atto che l’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Torino riadotterà, nel rispetto delle procedure e della normativa vigente, le eventuali deliberazioni adottate dalla stessa in data anteriore alla presente determinazione, aventi per oggetto beni immobili, i cui dati identificativi sono stati rettificati od integrati con quest’ultima;

3) si dà atto che dai beni elencati nell’allegato della presente determinazione risultano esclusi quelli appartenenti al Servizio socio Assistenziale;

4) è fatto obbligo all’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Torino, di procedere alla presa in carico ed inserimento nel proprio inventario, dei beni immobili trasferiti con la presente determinazione;

5) è fatto obbligo all’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Torino, di procedere alla predisposizione delle pratiche catastali e di tutta la documentazione necessaria per la trascrizione dei beni di cui trattasi presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, ai fini dell’acquisizione dell’effettiva titolarità degli stessi;

6) è fatto obbligo all’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Torino, di procedere alla classificazione dei beni immobili trasferiti con la presente determinazione, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 18/01/1995, n. 8 e s.m.i.;

7) si dà atto che la L.R. n. 9/83 è abrogata, ai sensi del comma 2 dell’art. 47 della L.R. 18/1/1995, n. 8, limitatamente ai beni oggetto del presente provvedimento.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Giannuzzi