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Bollettino Ufficiale n. 38 del 19 / 09 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 9 settembre 2002, n. 23-7069

L.R. n. 21/97 e s.m.i. - Capo VI - Artigianato Artistico e Tipico di Qualita’ - Art. 27 - Approvazione del Disciplinare di Produzione del Vetro nell’ambito del settore “Vetro, Ceramica, Pietra e affini”

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare, sentita la Commissione Regionale per l’Artigianato e sentite le Associazioni di Categoria (Confartigianato, C.N.A., CASA), il Disciplinare di Produzione del Vetro, nell’ambito del settore “Vetro, Ceramica, Pietra e affini” allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, predisposto dalla apposita Commissione di Disciplinare di Produzione.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
PER IL SETTORE VETRO

PRESENTAZIONE

L’ARTE DEL VETRO IN PIEMONTE (*)

Cenni storici.

Agli inizi del ‘900 le arti decorative conoscono un periodo di particolare rilancio e trovano il modo di esprimere i loro suggerimenti e le loro proposte innovative attraverso la creazione di una molteplicità di manufatti di grande gusto e raffinatezza.

Le lavorazioni della ceramica, dei gioielli, dei tessuti, dei metalli e di altri materiali raggiungono risultati di straordinaria bellezza e suggestione.

Nella lavorazione del vetro uno di questi risultati è costituito dalla vetrata artistica che ben presto si impone come componente d’arredo particolarmente apprezzato da architetti e progettisti del tempo per la costruzione delle dimore borghesi.

E’ una tendenza che coinvolge più marcatamente alcuni Paesi europei e gli Stati Uniti: in Italia, città come Milano, Torino, Firenze, Roma, Venezia diventano sedi di attività artigianali, dedite alla costruzione di vetrate, di importanza storica.

Le tracce lasciate da questo rinnovamento stilistico in Piemonte sono più che evidenti e particolarmente diffuse nel capoluogo regionale.

“Torino è piena di vetri colorati. Basta percorrere uno dei bei corsi alberati, costruiti alla fine dell’Ottocento, Re Umberto, Regina Margherita, Duca degli Abruzzi, Vittorio Emanuele, entrare negli ampi androni, salire pochi gradini delle scale odorose di cera per ammirare, magari giù sulla porta del cortile, la luce scomposta nel prisma multicolore di una vetrata artistica.

Nel palazzo, ogni finestra è protetta dalla troppa luce e dai rumori della strada da un contro-vetro di simile fattura, in elegante stile Art Decò.

L’epoca tra Otto e Novecento segna uno dei momenti più alti nell’antica arte del vetro.”.

Occorre, infatti, risalire all’Alto Medioevo per ritrovarla applicata alla costruzione di questi manufatti che contribuivano ad accrescere la maestosità e la solennità di chiese e cattedrali.

“Le vetrate in funzione decorativa ed ornamentale, la cui origine si deve all’Oriente, furono adottate in Europa in seguito alle invasioni arabe tra il IX ed il X secolo e vennero a trovare un diffuso e crescente utilizzo nelle numerose cattedrali costruite sotto l’impulso religioso avutosi attorno all’anno 1000.

E’ nel XII secolo che la vetrata raggiunge il suo massimo sviluppo, soprattutto nel Paesi del Nord Europa e in particolare in Francia dove la zona del Reno diviene un tradizionale e qualificatissimo centro di tale produzione.

Risalgono, infatti, a quel periodo alcuni dei massimi capolavori in questo campo come le famosissime vetrate delle cattedrali di Notre Dame a Parigi e di Chartres in Francia o quelle del Duomo di York in Inghilterra.

Anche in Italia, dove le più antiche vetrate sono considerate quelle della Basilica di S. Francesco ad Assisi, realizzate attorno alla metà del 1200, l’arte vetraistica conoscerà un costante sviluppo particolarmente nelle regioni del Centro e del Nord ed avrà, a partire dal XV secolo, uno dei suoi massimi centri in Milano dove, nell’ambito della costruzione del Duomo, verrà a crearsi una vera e propria scuola di pittura vetraria che avrà notevole influsso su tutta la produzione dell’Italia settentrionale.

Nel XVI secolo, con l’avvento della Riforma, inizia per l’arte della vetrata un lungo periodo di decadenza che una serie di eventi e di circostanze contribuirà successivamente a protrarre fino ai primi decenni dell’800...

...Proprio a queste famose vetrate del Duomo (di Milano), o per meglio dire, all’opera del loro restauro, si deve fare riferimento, volendo individuare l’inizio della rinascita dell’arte della vetrata in Italia nel nostro secolo (‘900)...

Sempre nell’ambito milanese vennero ad operare, a partire dai primi decenni del secolo, alcune manifatture ed artisti che seppero sviluppare con originalità e perizia le moderne tendenze dell’arte della vetrata che, con il diffondersi del Liberty, conobbe una stagione particolarmente felice nelle svariate applicazioni di cui esse furono oggetto per le loro particolari caratteristiche decorative.".

Vale la pena ricordare che “mai come nel periodo compreso tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi trent’anni di questo secolo (‘900) si è lottato per far perdere alle cosiddette arti minori (le arti decorative, appunto) il loro complesso di inferiorità.

E’ noto quanto importante sia stata, per la rivalutazione dell’artigianato, l’opera di William Morris e delle Arts and Crafts, ma va sottolineato che i risultati maggiori si ottennero proprio a cavallo tra i due secoli, a partire cioè dall’ultimo ventennio dell’Ottocento fino al 1910 circa.

Gli anni seguenti non faranno che raccogliere quanto “seminato” in precedenza.

In questo periodo, comunemente chiamato Liberty oppure Art Nouveau, vediamo rifiorire la maggior parte delle “guilds”, corporazioni artigianali, in Inghilterra; si instaurano preziosi contatti tra queste e il nascente Jugendstil austriaco con conseguenze di enorme importanza...".

Si deve a Emile Gallè e alla Scuola di Nancy in Francia la rinascita in questo periodo del vetro artistico che avrà ampie ripercussioni in tutto il mondo.

Negli Stati Uniti, i lunghi e attenti studi di Louis Comfort Tiffany sulla colorazione del vetro e su tutte le varietà possibili delle irridescenze metalliche portano alla realizzazione dei cosiddetti “favrile glasses”, di splendide lampade e di coloratissimi paralumi, di suggestive vetrate legate a piombo.

In Inghilterra manifatture come la Stevens & Williams, la Thomas Webb & Sons, la James Couper & Sons, la Whitefriars, per citarne alcune, elaborano nei loro laboratori stili e soluzioni decorative inconfondibili.

In quegli stessi anni si sviluppa una corrente stilistica denominata Art Decò, contrapposta al Liberty, del quale rifiuta le forme naturalistiche e floreali, che si afferma in particolare in Germania e in Austria grazie al lavoro di alcune associazioni artigiane.

“Ispirandosi all’Arts and Crafts Movement inglese e alla linearità geometrica di Mackintosh, queste associazioni propongono una produzione stilisticamente sobria, semplice (anche nella scelta dei materiali), teoricamente adatta perciò alla riproduzione su vasta scala, ma poiché‚ contemporaneamente esse si fanno promotrici di una lavorazione di tipo artigianale, molto accurata e in massima parte manuale, finiscono per scontrarsi con inevitabili difficoltà economiche...

Questo ritorno, sotto nuove forme, dell’ispirazione classica è riscontrabile soprattutto in Francia, dove l’Art Decò si sviluppa maggiormente e dà i suoi frutti più raffinati, e in Italia, dove attinge alle radici della cultura nazionale, ma è presente quasi ovunque nella produzione degli Anni Venti e Trenta.

Agli intenti di larga diffusione perseguiti, anche se con scarso successo, dall’Art Nouveau, il Decò contrappone una produzione volutamente limitata (spesso risolta nel pezzo unico), accurata, riservata ad un numero ristretto di clienti, e propone una scelta di materiali preziosi ed insoliti.

Con queste premesse è ovvio che la necessità di una produzione su scala industriale, che si affida perciò ad un “design” pulito, atto alla riproduzione meccanica, decreta la fine dell’Art Decò...".

In Francia gli esponenti più noti di questa corrente stilistica sono René Lalique che, tra il 1920 e il 1939, introduce nel settore svariati mezzi tecnici (lavorazioni meccaniche, incisioni ad acido etc.), utilizzati per arrivare a una produzione su scala industriale di una grande quantità di manufatti e ripresi anche dai fratelli Daum, da Maurice Marinot e altri.

Come si diceva in precedenza, il fascino di queste nuove proposte stilistiche dà origine a importanti attività manifatturiere nel settore della costruzione di vetrate artistiche in molte città italiane.

“Anche a Torino, nel 1899, viene fondata la ”Albano & Macario" dove si formerà gran parte di quelle qualificate maestranze che negli anni successivi opereranno nei numerosi laboratori che via via sorgeranno nella città.

Tra gli altri, la ditta “Abrate” fondata attorno al 1920 o quella del tedesco Ihorgher che, nei pochi anni della sua attività, saprà distinguersi per l’ottimo impiego della tecnica della pittura a rilievo, ed ancora il laboratorio dello Janni (1923), che reduce dalla Francia, dove ha appreso il mestiere, chiama a collaborare il pittore Claudio Viale, già dipendente della “Albano & Macario”, il quale diverrà poi contitolare della nuova ditta che si specializzerà nelle vetrate d’arredamento e per mobili ed avrà un notevole sviluppo venendo a contare nel 1929 una trentina di operai, pittori e legatori come Paolino Rocca che, seguendo l’esempio di altri, fonderà a sua volta un proprio laboratorio tuttora attivo a Torino.".

(*) Antonio Angelo Baussano, “Indagine sulle attività di artigianato artistico e tipico di qualità. Settore vetro.”, Regione Piemonte, Assessorato Commercio e Artigianato, Marzo 2001, Torino.

PREMESSA

La stesura del presente Disciplinare di Produzione si inserisce nel quadro normativo - Titolo II Capo VI della L.R. 9 maggio 1997 n° 21 e s.m.i. L.R. 31 agosto 1999 n° 24 - predisposto dalla Regione Piemonte per la tutela e la valorizzazione delle lavorazioni artigiane che presentano elevati requisiti di carattere artistico o che estrinsecano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, delle tecniche di lavorazione, dei luoghi di origine o alla cultura, anche di derivazione locale.

Secondo gli intendimenti della legge, la Regione Piemonte intende perseguire i seguenti obiettivi:

a. tutela dei requisiti di professionalità e di origine delle produzioni dell’artigianato artistico e tipico;

b. qualificazione e innovazione delle lavorazioni attuate sotto il profilo stilistico, tecnologico, dei materiali e dei processi utilizzati;

c. valorizzazione delle produzioni realizzate sia sul mercato interno sia su quello internazionale;

d. divulgazione e diffusione della conoscenza delle tecniche, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni artistiche e tipiche;

e. acquisizione di documentazioni concernenti le origini, lo sviluppo storico ed i percorsi evolutivi delle lavorazioni;

f. sostegno alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese tramite progetti di recupero e rivitalizzazione di attività tradizionali o artistiche locali;

g. favorire la partecipazione ad eventi e manifestazioni collettive di carattere culturale e fieristico che potranno essere organizzate;

h. creare le condizioni per la trasmissione del “ saper fare ” da parte degli artigiani alle nuove generazioni attraverso una formazione pratica.

FINALITA’

Per conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa regionale è fondamentale il riconoscimento delle Imprese Artigiane del Vetro nell’ambito del Settore “ Vetro, Ceramica, Pietra e affini”

che esercitino lavorazioni artistiche e tipiche, mediante annotazione all’Albo delle Imprese Artigiane da parte delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato competenti per territorio.

STRUMENTO

Strumento specifico è la predisposizione di un “Disciplinare di Produzione” che si propone di fornire regole, descrivere caratteri e comportamenti, definire tecniche produttive adottate, materiali impiegati e quanto altro occorra ad individuare e specificare le lavorazioni in essere, per le lavorazioni artistiche e tipiche.

RICONOSCIMENTO

Potranno ottenere il riconoscimento di Impresa Artigiana operante nel settore artistico, le imprese regolarmente iscritte all’Albo delle Imprese ai sensi della L. 443/85, nonché i Consorzi di Imprese, che avranno dimostrato di avere: Capacità, Esperienza, Fantasia, Creatività.

Art. 1
PERCORSI CULTURALI

L’impresa deve saper riconoscere e collocare criticamente la propria attività nel rispetto dei percorsi culturali che hanno prodotto le esperienze storiche dell’Artigianato Artistico.

Devono essere considerati quali caratteristiche peculiari dell’Impresa che opera nel settore:

- il richiamo alla tradizione, inteso come capacità acquisita di una cultura specifica, non solo materiale, appartenente ad un ambito operativo;

- l’innovazione intesa come volontà di ricercare nuovi modelli di comportamento e sperimentare nuovi fenomeni all’interno di un territorio senza più confini tra arte, design e manualità;

- l’aggiornamento professionale, ovvero la disponibilità a recepire stimoli e sollecitazioni provenienti dalle Istituzioni preposte o che svolgono attività di tutela, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale;

- il legame con le nuove generazioni, vale a dire la disponibilità ad offrire reali opportunità di formazione e apprendimento.

Art. 2
COMPARTI

Dalla più ampia definizione di “settore vetro” sono identificati i seguenti comparti:

- oggettistica

- arredo e complementi

- decorazione su vetro

- altre lavorazioni artistiche, tradizionali e innovative del vetro

Per ogni comparto valgono le regole generali dettate dal presente Disciplinare di Produzione con l’adeguata interpretazione relativa alla produzione. Pertanto per manufatto si intenderà “ il prodotto finito della lavorazione di propria competenza”. Le imprese potranno, qualora ne posseggano i requisiti, essere annotate contemporaneamente in più settori o comparti di Artigianato Artistico.

Art. 3
REQUISITI E SOGGETTI

Possono essere riconosciute solo le imprese che realizzano su progetto proprio o altrui i manufatti finiti e/o eseguono su di essi fasi di lavorazione specifica.

Il titolare dell’azienda deve avere una approfondita conoscenza del disegno per poter interpretare e tradurre eventuali progetti eseguiti da professionisti esterni; una perfetta conoscenza di tutte le tecniche di lavorazione tradizionali, dei sistemi produttivi, dei materiali e deve essere in grado di partecipare direttamente alle fasi produttive. E’ richiesta un’esperienza almeno triennale nel settore, salvo comprovata capacità.

Per le aziende di nuova formazione sarà determinante sia l’aver svolto attività produttive nel settore, anche se da dipendente, con mansioni lavorative adeguate, come operaio o coadiuvante per almeno tre anni che una formazione specifica presso scuole di formazione accreditate, per un minimo di 1200 ore oppure diplomi di Maestro d’Arte o Maturità specifica.

Nel caso di imprese costituite da un tempo inferiore ai due anni e nel caso di imprese che volendo iniziare l’attività non siano ancora in possesso della documentazione necessaria, sono ritenuti indispensabili dei colloqui e, a discrezione della Commissione esaminatrice, eventuali sopralluoghi nei siti di produzione.

Nel caso di consorzi sarà indispensabile che almeno i 4/5 delle imprese che ne fanno parte siano riconosciute imprese dell’artigianato artistico.

3.1 NORME DI AMMISSIONE

Le imprese artigiane dovranno provare la propria capacità compilando il questionario predisposto, allegando un curriculum dettagliato in cui evidenziare esperienze produttive, partecipazione ad esposizioni, partecipazione attiva ad Associazioni di categoria ed allegando documentazione fotografica di prodotti realizzati, possibilmente corredati da progetti originali.

3.2 ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE

Il riconoscimento viene effettuato dalle Commissioni Provinciali per l’Artigianato competenti per territorio supportate da esperti, ai sensi delle normative vigenti.

La Commissione, esaminate le domande e le documentazioni prodotte, potrà richiedere specificazioni, documentazioni aggiuntive, colloqui diretti e fare sopralluoghi presso le aziende dei richiedenti.

3.3 POSSESSO DI LICENZA DI VENDITA

Potranno essere riconosciute le aziende artigiane munite di regolare licenza per il commercio a patto che l’attività commerciale sia secondaria e che non possa generare confusione tra il manufatto regolarmente prodotto in azienda e quello commercializzato.

3.4 TITOLARITA’ DEL RICONOSCIMENTO

Referente per il riconoscimento è il titolare dell’azienda ed in caso di società, almeno uno dei soci deve essere in possesso dei requisiti. Nel caso di scioglimento o di modifica della compagine sociale (nel caso in cui il socio in possesso dei requisiti non ne faccia più parte) decadrà il riconoscimento che potrà comunque essere nuovamente richiesto.

3.5 CANCELLAZIONE DEL RICONOSCIMENTO

Per la cancellazione del riconoscimento valgono le norme della L.R. 21/97, art. 45 così come modificate dalla L.R. 24/99 che pertanto si ritengono estese alle norme dettate dal presente regolamento.

3.6 RICORSI

I ricorsi dovranno essere presentati con le stesse modalità dei ricorsi su iscrizioni e cancellazioni dall’Albo delle Imprese Artigiane, alla CRA che potrà avvalersi della consulenza della Commissione per i Disciplinari di produzione.

3.7 ITER PROCEDURALE

A riassunto e chiarimento di quanto sopra espresso si evidenziano le procedure di riconoscimento, che pertanto risultano :

a. Compilazione della domanda-questionario;

b. Primo grado di valutazione delle imprese dal questionario;

c. Approfondimento eventuale con richiesta di colloquio;

d. Predisposizione di controlli in azienda;

e. Previsione della possibilità di ricorso.

Art. 4
FASI PRODUTTIVE

Le fasi produttive e la tecnica impiegata devono assicurare che il prodotto finito mantenga inalterate tutte le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche.

Le lavorazioni devono essere eseguite all’interno dell’azienda.

Fasi di lavorazione di tipo accessorio potranno essere commissionate ad artigiani esterni, solo se anch’essi riconosciuti dall’Artigianato Artistico, fermo restando che le lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto dei criteri del presente Disciplinare, o se di altre regioni, di provata capacità.

4.1 UTILIZZO DEI SEMILAVORATI

Non è assolutamente consentito rifinire o completare beni acquistati come semilavorati presso aziende che non possano dimostrare la loro appartenenza al settore dell’Artigianato Artistico.

E’ vietato l’utilizzo di complementi realizzati con criteri industriali, fatta eccezione per gli accessori di assemblaggio.

4.2 MANUALITA’

La percentuale di manualità del processo lavorativo deve essere preponderante in tutti i prodotti e processi di lavorazione.

L’utilizzo di macchinari è consentito in tutti quei casi in cui normative vigenti non consentono per motivi di salvaguardia della salute dei lavoratori, gli originali e tradizionali sistemi di produzione.

Il titolare dell’azienda od il socio titolare del riconoscimento devono però saper dimostrare la loro completa competenza anche delle lavorazioni in disuso in quanto proprie dei comparti di appartenenza.

4.3 SERIALITA’

La serialità delle produzioni è da considerarsi assolutamente incompatibile.

Art. 5
TECNOLOGIA

La tecnologia deve essere di aiuto all’artigianato artistico solo in quei frangenti in cui viene migliorata la qualità delle lavorazioni eseguite,senza nulla togliere alla definizione finale del manufatto, ed è quindi consentito l’utilizzo di strumenti e attrezzature, anche ad alto contenuto tecnologico, fatto salvo quanto precisato riguardo alla serialità.

Le eventuali operazioni di decorazione e pittura dei manufatti devono essere effettuate rigorosamente a mano utilizzando grisaglie e smalti per la cottura a gran fuoco.

Per una più concreta definizione, si ritiene opportuno fare una distinzione tra prodotti realizzati con la tecnica tradizionale e prodotti realizzati con tecniche innovative.

5.1 TECNOLOGIE TRADIZIONALI

Sono consentite tecnologie che riproducono le modalità realizzative proprie della tradizione storica quali:

- legatura a piombo (è consentito anche l’utilizzo di piombo rivestito di ottone, rame o alpacca);

- legatura a stagno (detta “ Tiffany”);

- tecniche musive;

- altre tecniche.

5.2 TECNOLOGIE INNOVATIVE

Sono consentite tecnologie che assolvano alle esigenze di progetto e di ricerca estetica:

- incollaggio, fusione, incisione con getto di sabbia, incisione all’acido e tecniche varie di incisione e intaglio ecc..

Art. 6
MATERIALI IMPIEGATI

E’ necessario che sia sempre garantito l’utilizzo dei materiali più idonei alla realizzazione dei manufatti.

6.1 PRODOTTI TRADIZIONALI

E’ d’obbligo l’utilizzo di materiali che abbiano riscontro con la tradizione. In particolare, ad esempio, per la vetrata il piombo trafilato, lo stagno e il mastice, per il “Tiffany” il nastro di rame e lo stagno, per la decorazione le grisaglie e gli smalti per la cottura a gran fuoco ecc..  

6.2 PRODOTTI INNOVATIVI

E’ consentito, insieme ai materiali impiegati nei prodotti tradizionali, l’utilizzo di altri materiali che assolvano esigenze di progetto e di ricerca estetica.

Art. 7
PRODOTTO

La produzione dell’artigianato artistico dovrà essere caratterizzata dalla qualità dell’esecuzione con una particolare attenzione alla valenza estetico-formale.

I manufatti potranno essere considerati opere dell’artigianato artistico solo se tutti i loro componenti saranno stati eseguiti da artigiani regolarmente iscritti alle sezioni speciali dell’artigianato artistico.

Non potranno essere considerati opere dell’artigianato artistico quei manufatti che acquistati come semilavorati (quali Kit di assemblaggio preimpostati e pretagliati su disegno ecc.) siano solo stati finiti, rifiniti o completati.

7.1 PRODOTTI TRADIZIONALI

Si ritiene indispensabile, per la salvaguardia delle tradizioni, l’utilizzo delle materie prime, materiali e tecniche che rispettino fedelmente e/o si ispirino a modelli, forme, stili e decori propri di espressioni artistiche riconosciute storicamente.

Sono da ritenersi tali anche quei prodotti che impiegando materie, materiali e tecnica tradizionali esprimono la creatività e l’originalità di un progetto.

7.2 PRODOTTI INNOVATIVI

Sono da considerarsi tali quei prodotti che, insieme alle materie prime, utilizzano materiali e tecnologie diverse da quelle tradizionali là dove siano necessarie per particolari situazioni di progetto e di ricerca estetica.

Art. 8
DENOMINAZIONE

E’ stata individuata la denominazione “ Eccellenza Artigiana ” con D.G.R. n° 30-322 del 29.06.2000, da attribuire alle imprese che hanno ottenuto il riconoscimento dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale di ogni settore e conseguente annotazione specifica all’Albo provinciale delle imprese artigiane.

A tali imprese viene attribuito il marchio “ Piemonte Eccellenza Artigiana ” approvato con D.G.R. n° 3-1713 del 14.12.2000.

L’uso, lo sviluppo e la diffusione di tale marchio è disciplinato dal Regolamento approvato con D.G.R. n° 4-1714 del 14.12.2000.

Il richiamo all’ “Artigianato Artistico” in mostre, esposizioni, manifestazioni, potrà essere utilizzato solo se il 90% delle imprese partecipanti risulteranno essere in possesso dell’annotazione all’Albo.

I concessionari utilizzatori della denominazione in oggetto, e dei rispettivi elementi identificativi, si impegnano a proteggere il marchio e la sua immagine ed a compiere ogni sforzo per propagandarlo.

In ogni caso, il proprietario esclusivo del marchio è la Regione Piemonte.

Art. 9
BOTTEGHE SCUOLA

Ai fini della costituzione delle “Botteghe Scuola”, le imprese saranno riconosciute sulla base dei criteri previsti nel presente Disciplinare e di quelli stabiliti dalla Regione Piemonte, sentito il parere della Commissione Regionale per l’Artigianato (CRA).

Art. 10
CONTROLLI

La Regione potrà nell’ambito delle revisione degli Albi Provinciali delle Imprese Artigiane, attuare procedure al fine di verificare il persistere dei requisiti, come previsto dall’art. 44 della L.R. 9 maggio 97 n° 21.

L’Impresa si impegna a dare alla Commissione Provinciale per l’Artigianato designata ogni facoltà perché essa possa procedere di volta in volta a controlli di accertamento dei requisiti.

L’Impresa si impegna a dare spiegazione e a rilasciare ogni parte giustificativa necessaria dei documenti: fatture, registri, ecc.

Le Commissioni Provinciali dell’Artigianato, quindi, in qualsiasi momento lo ritenessero opportuno, potranno svolgere indagini ed ispezioni per assicurarsi sulla validità e sulla continuità di quanto dichiarato nella domanda d’iscrizione.

Norme per lo sviluppo
e la qualificazione dell’artigianato

CAPO VI.
ARTIGIANATO ARTISTICO E TIPICO DI QUALITÀ

Art. 26.
Obiettivi

1. La Regione tutela e promuove le lavorazioni dell’artigianato che presentano elevati requisiti di carattere artistico o che estrinsecano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, delle tecniche di lavorazione, dei luoghi di origine o alla cultura, anche di derivazione locale.

2. Con riferimento alle produzioni indicate al comma 1 la Regione persegue i seguenti obiettivi:

a) tutela dei requisiti di professionalità e di origine delle produzioni dell’artigianato artistico e tipico;

b) qualificazione e innovazione delle lavorazioni attuate sotto il profilo stilistico, tecnologico, dei materiali e dei processi utilizzati;

c) valorizzazione delle produzioni realizzate sia sul mercato interno che su quello internazionale;

d) divulgazione e diffusione della conoscenza delle tecniche, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni artistiche e tipiche;

e) acquisizioni e documentazioni concernenti le origini, lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni;

f) sostegno alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese tramite progetti di recupero e rivitalizzazione di attività tradizionali o artistiche locali.

3. L’individuazione delle lavorazioni dell’artigianato artistico e tipico tutelate é approvata dalla Giunta regionale, anche per settori di attività affini o complementari. La Giunta regionale si avvale della Commissione regionale per l’artigianato. Con lo stesso provvedimento si individuano e si delimitano i territori interessati nel caso in cui le lavorazioni in essere risultino collegate a particolari ambiti territoriali di esecuzione o di approvvigionamento delle materie prime impiegate nella produzione, anche in riferimento al contenuto di cui all’articolo 15 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 e successive modificazioni.

Art. 27. (29)
Disciplinari di produzione

1. Per le lavorazioni dell’artigianato artistico e tipico individuate dalla Giunta regionale sono predisposti appositi disciplinari con i quali sono descritti i caratteri delle tecniche produttive adottate, dei materiali impiegati e di quanto altro concorre a individuare e qualificare le lavorazioni in essere.

2. I disciplinari delle lavorazioni dell’artigianato artistico e tipico sono predisposti da apposite Commissioni e sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l’artigianato.

3. Le Commissioni di cui al comma 2 sono costituite da:

a) due esperti di storia e tecnica delle particolari lavorazioni considerate;

b) un imprenditore artigiano che risulti in attività da almeno sette anni nello stesso settore delle lavorazioni artistiche e tipiche oggetto di disciplinare, o da un imprenditore artigiano in quiescenza con esperienza di almeno sette anni nel settore oggetto del disciplinare;

c) un rappresentante designato dall’ente locale presso cui risultano le maggiori consistenze produttive delle attività prese in esame;

d) un rappresentante designato dalle associazioni e dalle confederazioni sindacali artigiane regionali maggiormente rappresentative;

e) il dirigente della struttura regionale competente per materia o suo delegato.

4. L’individuazione degli esperti e dell’imprenditore artigiano di cui al comma 3, lettere a) e b) è effettuata dal responsabile della Direzione regionale competente per materia, a seguito di pubblicazione di avviso indicante i requisiti e le condizioni richieste per ricoprire l’incarico, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l’artigianato.

5. Alla nomina delle Commissioni per i disciplinari, nonché alla loro reintegrazione nel caso in cui si determinino vacanze dagli incarichi conferiti o abbandoni, si provvede con determinazione della Direzione regionale competente per materia.

Art. 28.
Imprese artigiane delle lavorazioni artistiche e tipiche

1. Le imprese artigiane che esercitano le lavorazioni artistiche e tipiche individuate dalla Giunta regionale, sono censite a cura delle Commissioni provinciali per l’artigianato competenti per territorio, previo accertamento della rispondenza delle produzioni attuate dai richiedenti con i requisiti stabiliti dai relativi disciplinari di produzione.

2. Gli imprenditori artigiani che esercitano attività nell’ambito delle lavorazioni artistiche e tipiche possono inoltrare domanda alla Commissione provinciale per l’artigianato, per ottenere il riconoscimento di impresa artigiana del settore artistico e tipico.

Sulla domanda di riconoscimento presentata dalle imprese la Commissione provinciale decide nei tempi e con le modalità previste per l’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane.

3. Il riconoscimento di impresa artigiana operante nel campo delle lavorazioni artistiche e tipiche é attuato mediante idonea annotazione nell’albo provinciale delle imprese artigiane, riportando altresì la descrizione della particolare lavorazione attuata.

4. Le modalità tecniche delle annotazioni da apportare agli albi provinciali delle imprese artigiane sono determinate dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione regionale per l’artigianato, sulla base di criteri atti a garantire l’unitarietà del sistema informativo costituito dagli albi provinciali.

Art. 29
Interventi

1. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all’articolo 26 la Giunta regionale promuove, anche in concorso con enti locali, enti pubblici e privati, fondazioni, confederazioni sindacali artigiane, associazioni e consorzi di imprese:

a) la predisposizione di appositi disciplinari di produzione di cui all’articolo 27;

b) la ricerca di nuovi modelli e la realizzazione e sperimentazione tecnica di nuovi prodotti nonché la realizzazione di marchi di qualità e d’origine;

c) la realizzazione di rassegne ed esposizioni tematiche di manufatti che documentino l’evoluzione della tecnica e degli stili legati alle produzioni realizzate nel campo delle lavorazioni artistiche e tipiche;

d) la realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi che illustrano l’evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive e i valori intrinseci delle produzioni dell’artigianato artistico e tipico;

e) la partecipazione delle imprese artigiane operanti nei settori delle lavorazioni artistiche e tipiche a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale sia in Italia che all’estero;

f) l’allestimento, presso le strutture pubbliche di conservazione di beni culturali, di spazi idonei alla presentazione e alla vendita di oggetti e riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti;

g) la realizzazione di corsi di addestramento tecnico-pratico nelle botteghe artigiane, basati sull’apporto formativo diretto degli imprenditori artigiani, secondo quanto previsto all’articolo 31;

h) ogni altra iniziativa ritenuta utile e opportuna per la valorizzazione dell’artigianato artistico e tipico.

2. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, sentita la Commissione regionale per l’artigianato e informata la Commissione consiliare competente, predispone il piano per l’anno successivo degli interventi per l’artigianato artistico e tipico.

3. Con il piano degli interventi vengono individuate le lavorazioni prioritarie da incentivare, anche con riferimento a determinati ambiti territoriali, i criteri di riparto dei contributi in relazione alle diverse tipologie di intervento previste, i limiti massimi di spesa per l’elaborazione dei disciplinari e per l’attuazione degli interventi, unitamente ai requisiti dei soggetti che vi fanno ricorso.

Art. 30
Modalità degli interventi

1. Gli interventi possono essere promossi direttamente dalla Regione o da soggetti esterni quali enti locali, consorzi di imprese, associazioni di categoria, enti vari, fondazioni e istituti operanti senza fini di lucro che si propongono scopi di promozione dell’artigianato artistico e tipico di qualità.

2. Il finanziamento degli interventi é disposto sulla base di un progetto delle iniziative da attuare, con cui vengono determinati gli obiettivi che si intendono conseguire e il piano economico-finanziario previsto. La Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti appositamente autorizzati con l’approvazione del bilancio di previsione provvede fissando anche i termini e le modalità di attuazione delle iniziative programmate.

3. Nel caso in cui le iniziative siano promosse e realizzate previa richiesta di finanziamento da parte di terzi, i contributi regionali possono essere concessi fino all’80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a quanto determinato ai sensi dell’articolo 29, comma 3, in relazione a ciascuna tipologia di intervento prevista.

4. I progetti di intervento devono essere presentati alla Regione, dai soggetti indicati al comma 1, nei termini previsti dal piano degli interventi di cui all’art. 29, per poter ottenere il finanziamento, di norma, a carico dell’esercizio finanziario corrispondente allo stesso anno.

Art. 31
Istruzione e addestramento artigiano

1. Le imprese artigiane che hanno ottenuto dalla Commissione provinciale per l’artigianato il riconoscimento di imprese operanti nei settori delle lavorazioni artistiche e tipiche, così come definite dalla presente legge, possono essere chiamate a concorrere alla attuazione dell’istruzione artigiana, in qualità di botteghe scuola, sulla base di apposite convenzioni che valorizzino appieno la prevalente funzione formativa.

2. L’istruzione artigiana volta alla formazione nei settori artistici e tipici, deve essere svolta per almeno un terzo delle ore totali di insegnamento presso le imprese artigiane, singole o associate, individuate come botteghe-scuola.

3. In aggiunta agli interventi definiti attraverso i programmi e le azioni regionali nel campo della formazione professionale, la Regione può favorire la realizzazione di programmi di addestramento tecnico-pratico non previsti nei piani regionali di formazione professionale, rivolti alla trasmissione delle conoscenze tecniche e delle abilità di lavoro manuale connesse a particolari prestazioni concernenti anche e in particolare la riproduzione, la manutenzione e il restauro di beni di particolare interesse storico o pregio artistico.

4. Possono beneficiare dell’intervento regionale gli organismi associativi, operanti senza fini di lucro, costituiti da artigiani che vantano professionalità specifiche nei particolari mestieri da tutelare e tramandare; le singole imprese artigiane, con le stesse caratteristiche, che si impegnano a realizzare cicli di addestramento tecnico-pratico all’interno delle botteghe artigiane rivolti a soggetti che intendono acquisire le capacità tecnico-professionali connesse allo svolgimento delle lavorazioni. L’intervento regionale consiste in un contributo all’organismo o impresa che organizza i corsi per ogni allievo impegnato nell’attività di addestramento pratico. L’importo dei contributi regionali é determinato con il piano degli interventi di cui all’articolo 29, comma 2 e in ogni caso non può superare la metà del salario mensile di un apprendista, calcolato al netto dei contributi assicurativi e previdenziali, secondo i minimi tabellari contrattualmente in vigore per le corrispondenti categorie di attività, per non più di due anni consecutivi.

5. La concessione ed erogazione dei contributi é disposta sulla base dei criteri definiti con il piano annuale degli interventi di cui all’articolo 29, con deliberazione della Giunta regionale che determina altresì le modalità di svolgimento delle attività di addestramento tecnico e di rendicontazione finale delle spese sostenute.

6. La Regione può concedere inoltre agli allievi che partecipano ai cicli di addestramento di cui al comma 4 borse di studio con i criteri e le modalità da stabilirsi con il Piano degli interventi di cui all’articolo 29, comma 2.