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Bollettino Ufficiale n. 38 del 19 / 09 / 2002

ANNUNCI LEGALI


ASL n. 21 - Casale Monferrato (Alessandria)

Deliberazione del Commissario n. 976 del 29.8.02 - Approvazione modifica ed integrazione del Capitolato Generale della A.S.L. n. 21 di cui a precedente pubblicazione sul B.U.R.P. del 31/10/2000

Il Commissario

(omissis)

delibera

1. di modificare ed integrare, per le motivazioni in premessa indicate, l’art. 12 del Capitolato Generale per le forniture di beni e servizi all’ASL 21 di Casale Monferrato - Valenza, che nella versione definitiva risulta essere il seguente:

Art. 12 - Deposito cauzionale

Unitamente ai casi previsti espressamente da norme di legge o di regolamento, la lettera invito a presentare offerta, il capitolato speciale o il bando di gara possono prevedere l’obbligo della cauzione a carico del Fornitore.

Possono essere previste 2 (due) tipologie di cauzione:

- cauzione provvisoria, richiesta a tutti i partecipanti al procedimento di scelta del contraente per il solo fatto di presentare offerta, pari al 5% (cinque per cento) dell’importo complessivo presunto della fornitura, con esclusione della sola I.V.A. di legge;

- cauzione definitiva, richiesta al Fornitore e a garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni richieste: pari al 5% (cinque per cento) dell’importo complessivo di contratto e/o di aggiudicazione, con esclusione della sola I.V.A. di legge.

La previsione del titolo di cauzione è di competenza del Responsabile del procedimento.

Di norma viene richiesta per contratti il cui importo globale, I.V.A. esclusa, supera Euro 30.987,41.

Nel caso siano previste a carico del fornitore cauzioni di natura provvisoria e/o definitiva, negli importi previsti per ciascuna fornitura, queste ultime possono essere fornite ai sensi della legge 10.6.82, n. 348, anche mediante polizza fidejussoria rilasciata da banche, assicurazioni o intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia ex art. 145, comma 50 Legge Finanziaria 2001, con scadenza almeno pari a quella contrattuale.

Nell’ipotesi in cui il deposito cauzionale sia prestato mediante polizza fidejussoria, quest’ultima deve contenere, espressamente richiamate, pena la non ricevibilità, le seguenti clausole:

- pagamento a semplice richiesta dell’Amministrazione

- deroga al beneficio della preventiva escussione ai sensi art. 1944 c.c.

- deroga al decorso dei termini ex art. 1957 c.c.

- validità fino a comunicazione di svincolo da parte dell’ente garantito

- non opponibilità al mancato pagamento dei premi

- validità senza sottoscrizione dell’ente garantito

Nell’ipotesi in cui il deposito cauzionale sia prestato mediante fidejussione bancaria, quest’ultima deve contenere, espressamente richiamate, pena la non ricevibilità, le seguenti calusole:

- pagamento a semplice richiesta dell’Amministrazione

- deroga al beneficio della preventiva escussione ai sensi art. 1944 c.c.

- deroga al decorso dei termini ex art. 1957 c.c.

- validità fino a comunicazione di svincolo da parte dell’ente garantito.

Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento del danno derivante dall’inadempimento delle obbligazioni, nonchè del rimborso delle somme che l’Amministrazione abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto dell’effettivo credito del Fornitore.

Resta impregiudicata, comunque, ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo non rende inefficace il rapporto giuridico di fornitura, ma costituisce giustificato motivo che rende inesigibile il credito derivante dal corrispettivo di fornitura e, pertanto comporta l’interruzione sine die dei termini di pagamento concordati.

Se la fornitura è ripartita in lotti, per i quali è ammessa aggiudicazione separata, l’importo del deposito cauzionale è calcolato sull’ammontare di ciascun lotto aggiudicato.

La cauzione definitiva resta vincolata sino al termine del rapporto contrattuale, comprendendo in ciò tutti gli obblighi e gli adempimenti derivanti dal contratto, e sarà restituita all’Aggiudicatario entro 30 giorni dallo scadere di tale termine.

In caso di contratti pluriennali e di contratti per forniture di rilevante entità composte da prestazioni distinte le une dalle altre, l’Azienda ha facoltà di disporre la restituzione di parte del deposito cauzionale in relazione alle prestazioni effettuate, limitando il deposito alla parte delle forniture o prestazioni ancora da effettuare.

(omissis)

Il Commissario della ASL 21
Carlo Tabasso