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Bollettino Ufficiale n. 38 del 19 / 09 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Borgaro Torinese (Torino)

Statuto comunale

PARTE I

CAPO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1
Costituzione del Comune

1. Il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune ha piena autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio Statuto e regolamenti oltre che delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Il Comune è titolare , secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite, o eventualmente delegate, dalle leggi statali e regionali; l’esercizio di tali funzioni avviene secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

Art. 2
Lo Statuto

1. Il presente Statuto è l’atto fondamentale che garantisce e regola l’esercizio dell’autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell’ambito dei principi fissati dalla costituzione e dalla legge.

2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell’autonomia locale, determina l’ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

3. Le funzioni di tutti gli organi di governo e dell’organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell’ambito della legge.

4. Il Consiglio comunale adegua i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.

5. La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini è assicurata nelle forme previste dal presente Statuto.

Art. 3
Territorio - Sede - Gonfalone - Stemma

1. Il territorio del Comune risulta compreso e delimitato entro i confini che lo separano dalle altre realtà locali circostanti.

2 La sede municipale è situata nell’ambito del capoluogo.

3. Il Consiglio comunale può deliberare l’apertura di uffici municipali decentrati al servizio dei cittadini delle frazioni o di gruppi di frazioni.

4. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio comunale.

5. Il regolamento disciplina e fissa le modalità per l’uso del gonfalone e dello stemma da parte di enti o di associazioni operanti nell’ambito del territorio comunale.

Art. 4
Scopi

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte di politica amministrativa dell’Amministrazione.

2. Il Comune concorre al mantenimento dello stato democratico e alla valorizzazione dell’identità regionale, nazionale ed europea.

3. Nel rispetto delle disposizioni della legge e del presente Statuto, il Comune esercita il potere regolamentare rivolto all’organizzazione ed al funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione nonché al funzionamento degli organi e degli uffici, compreso l’esercizio delle rispettive funzioni.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) la tutela e la promozione dei diritti individuali e sociali dei cittadini secondo i principi di libertà e di eguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica;

b) la promozione della civile e pacifica convivenza, della non violenza e della solidarietà;

c) l’eguaglianza per uomini e donne promovendo l’attuazione sul territorio delle pari opportunità.

Art. 5
Tutela dei diritti elementari

1. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze e funzioni, il diritto alla salute ed ogni altro diritto elementare di cui il cittadino è titolare come persona, attuando ogni idoneo strumento per consentirne l’effettivo esercizio.

2. Il Comune inoltre:

a) agisce nel rispetto degli ideali di pace e di solidarietà;

b) pone particolare attenzione alla tutela della salubrità dei posti di lavoro, della maternità, dell’infanzia e del diritto allo studio;

c) assume l’obiettivo della salvaguardia dell’ambiente e della valorizzazione del territorio come tratto fondamentale della propria azione amministrativa;

d) stimola la partecipazione attiva alla vita sociale dei cittadini ed in particolare degli anziani, favorendone la trasmissione culturale e stimolandone il confronto con quella delle generazioni più giovani;

e) opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con riguardo agli anziani, ai minori, agli inabili ed agli invalidi;

f) tutela le minoranze etniche e culturali e ne favorisce l’integrazione con la comunità locale.

Art. 6
Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune, nell’ambito del proprio territorio, adotta tutte le misure necessarie a conservare ed a difendere l’ambiente, predisponendo ed attuando i piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare ogni possibile causa d’inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Il Comune assicura ai cittadini il diritto all’informazione sullo stato del suolo, dell’acqua, dell’aria, della flora, della fauna, alla conservazione ed alla valorizzazione dei beni ambientali e culturali e a tal fine istituisce un archivio ecologico comunale e compie attività di ricerca e raccolta di informazioni di carattere ecologico ed ambientale.

3. Il Comune, allo scopo di garantire l’assenza di ogni forma di inquinamento e prevenirne le cause ovvero tutelare il patrimonio storico, artistico ed archeologico nonché incentivarne la ricerca, nei modi e nei termini di legge e regolamenti, interviene anche avvalendosi dell’apparato tecnologico ed economico di privati.

Art. 7
Cura dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune protegge e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle espressioni linguistiche, di costume e di tradizioni locali, incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

2. Per perseguire tali finalità, il Comune favorisce la costituzione di enti, gruppi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la realizzazione di idonee strutture, di impianti e di servizi e ne assicura l’uso ai sensi di legge.

3. Le modalità di accesso e di utilizzo delle strutture, degli impianti e dei servizi sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale.

Art. 8
Uso e gestione del territorio

1. Il Comune promuove ed adotta un piano organico che regola il programma generale dell’uso e della gestione del territorio comunale, allo scopo di disciplinare lo sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, degli impianti industriali, artigianali, commerciali, terziari e turistici, delle attività agricole e di ogni altra azione o intervento che possa avere rilevanza ed incidenza sull’assetto territoriale.

2. Realizza piani di sviluppo di edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare ai cittadini il diritto all’abitazione, senza peraltro limitare l’edilizia d’iniziativa privata.

3. Progetta e realizza le opere d’urbanizzazione primaria e secondaria, in sintonia con le esigenze e le priorità individuate dai piani pluriennali di attuazione.

Art. 9
Viabilità e trasporti - Pronto intervento

1. Il Comune attua un sistema coordinato del traffico dei trasporti e della circolazione, adeguandolo ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

2. Cura lo stato di mantenimento della viabilità interna ed esterna agli abitati.

3. Rappresenta le istanze della comunità intervenendo presso gli enti obbligati alla programmazione, alla progettazione, alla realizzazione ed alla manutenzione delle strade e dei mezzi di comunicazione non di competenza comunale.

4. Organizza in proprio o con altri Comuni, nei limiti delle disponibilità finanziarie, idonei strumenti di pronto intervento da impiegare al verificarsi di pubbliche calamità, affidandone il coordinamento al Sindaco.

Art. 10
Sviluppo economico

1. Il Comune, nell’ambito della propria autonomia, svolge il ruolo di coordinamento di tutte le attività produttive esistenti sul territorio.

2. Utilizzando gli strumenti di cui dispone favorisce ogni tipo di attività, che non sia in contrasto con l’interesse pubblico generale, che sia compatibile con le destinazioni d’uso del territorio o che sia consentita dalle leggi e dai regolamenti.

3. Favorisce, in particolare, ogni attività riconducibile all’imprenditoria del terziario a supporto dell’attività industriale, artigianale e commerciale curando che ai cittadini siano assicurati i vantaggi occupazionali conseguenti.

4. Coordina le attività commerciali favorendo l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo garantendo funzionalità e produttività del servizio reso ai consumatori.

5. Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, con riguardo a quello artistico. Adotta iniziative atte a stimolare l’interesse dei cittadini, favorisce ogni forma di associazione per allargare l’area di collocazione dei prodotti e migliorare la remunerazione del lavoro.

6. Incoraggia le attività turistiche e ricettive, promuovendo e favorendo la realizzazione di nuove strutture.

7. Interviene a favore dei privati che indirizzano i propri sforzi economici e finanziari verso ogni forma di attività ricettiva socio-sanitaria ed assistenziale rivolta alla terza-età, ai disabili, ai portatori di handicap, tutelando in primo luogo i bisogni dei meno abbienti.

8. Promuove e sostiene forme associative e di autogestione per lavoratori dipendenti ed autonomi curando che le stesse mantengano il ruolo di supporto degli interessi più generali della collettività.

Art. 11
Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione nel rispetto delle disposizioni fissate dalla legge vigente.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione acquisendo, per ogni singolo obiettivo, l’apporto concreto delle organizzazioni sociali, economiche, del lavoro e culturali, operanti sul territorio.

Art. 12
Partecipazione, cooperazione

1. Il Comune, nell’ambito dei principi fissati dalla costituzione e dalla legge, esercita la propria autonomia per realizzare l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica, amministrativa e sociale della comunità locale.

2. Il Comune inoltre:

a) riconosce che l’informazione e la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione amministrativa ed al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per il mantenimento e lo sviluppo della vita democratica e per la salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini;

b) afferma che il concorso delle organizzazioni di categoria e l’apporto delle formazioni sociali, degli operatori economici, dei lavoratori e di tutti i cittadini è elemento fondamentale per la determinazione dell’indirizzo di politica amministrativa comunale;

c) favorisce e, dove lo ritenga opportuno, partecipa ad ogni forma associativa o di cooperazione che sia intesa a concorrere, con metodo democratico, alle attività comunali ed agli interessi primari dei cittadini, con particolare interesse per l’associazionismo giovanile in tutte le sue forme di espressione, creando gli strumenti per prevenire eventuali devianze;

d) promuove incontri, convegni, mostre, rassegne ed ogni altra manifestazione, compreso l’uso della stampa, come mezzo di comunicazione, per coinvolgere i cittadini alla determinazione delle scelte programmatiche ed alla loro pratica attuazione.

Art. 13
Il volontariato nel privato sociale

1. Il Comune incoraggia i movimenti spontanei e di volontariato che con la loro azione concorrono alla organizzazione, al mantenimento ed alla efficienza di servizi di solidarietà sociale a favore dei soggetti meno abbienti e più bisognosi.

2. Ove possibile il Comune sostiene, anche finanziariamente, le formazioni di volontariato che sul piano sociale, culturale ed artistico svolgano compiti e funzioni di interesse generale a favore dei cittadini borgaresi. Compatibilmente con le disponibilità di locali di proprietà comunale ne ospita le sedi e le attività.

Art. 14
Decentramento ed autonomia

1. Il Comune, allo scopo di favorire il migliore funzionamento dei servizi comunali, ne promuove il decentramento costituendo, presso frazioni o nuclei abitati opportunamente individuati, uffici, impianti e strutture tecniche di supporto, con le modalità di organizzazione e funzionamento determinate dal regolamento.

2. Il Consiglio comunale assegna i mezzi necessari per assicurare lo svolgimento delle attività ed il mantenimento dei servizi.

CAPO II
FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE DEL COMUNE

Art. 15
Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, salvo quanto sia espressamente attribuito ad altri soggetti per legge dello Stato e della Regione secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune di Borgaro attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l’esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto; promuove in via prioritaria la definizione di forme associate di gestione dei servizi pubblici locali e di esercizio delle funzioni amministrative.

Art. 16
Le competenze del Comune per i servizi spettanti allo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe e dello stato civile, di statistica e di leva militare. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

2. Spetta anche al Comune svolgere altre funzioni amministrative per i servizi di competenza statale, qualora esse vengano affidate con legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

3. Competono al Comune e vengono affidate al Sindaco funzioni di pubblica sicurezza per il cui svolgimento sarà impiegato personale specializzato ed all’uopo qualificato.

Art. 17
La programmazione delle attività comunali

1. Il Comune definisce le linee della politica di programmazione, coordinandola con le indicazioni espresse dalla Regione, dalla Provincia e dagli altri Enti territoriali che assume a base della propria attività.

2. Il Comune definisce e realizza l’azione di programmazione delle attività comunali con la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sociali dei lavoratori e degli imprenditori.

3. Il Comune concretizza i principi e le regole della programmazione nella definizione della politica di gestione del bilancio ed in funzione delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 18
Servizi pubblici

1. I servizi pubblici locali, siano essi a rilevanza industriale o meno, sono gestiti con le modalità e nelle forme previste dalla legge vigente.

Art. 19
Servizi culturali e del tempo libero

1. I servizi culturali e del tempo libero possono essere affidati direttamente ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

PARTE II
L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 20
Organi del Comune

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

CAPO I
I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 21
Il Consigliere comunale

1. Ogni consigliere comunale rappresenta l’intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità spettanti ai consiglieri per l’esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

3. I consiglieri per l’esercizio del proprio mandato possono godere di permessi retribuiti nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge.

Art. 22
Doveri del consigliere

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte. In caso di impedimento ne informano preventivamente il Presidente con le modalità previste dal regolamento.

2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale secondo il procedimento indicato dal Regolamento del Consiglio comunale, decorsi almeno dieci giorni dalla notifica all’interessato di apposita comunicazione, senza che questi abbia fatto pervenire le proprie giustificazioni ovvero queste non siano state ritenute plausibili.

4. Il provvedimento dichiarativo sarà adottato dal Consiglio comunale decorso il termine di dieci giorni dalla data di notifica all’interessato della proposta di decadenza.

5. Il consigliere comunale nei casi stabiliti dalla legge è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio.

6. I consiglieri comunali non residenti nel Comune, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio.

Art. 23
Diritti del consigliere

1. Il consigliere esercita il diritto d’iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio e può formulare interrogazioni, mozioni, emendamenti e proposte che esercita nelle forme previste dal regolamento.

2. Il consigliere, ai fini dell’esercizio delle funzioni, ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti da esso dipendenti o controllati, dalle strutture associative e dai concessionari di servizi comunali, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all’espletamento del mandato. Egli è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati in base alla legge o in base al presente Statuto e ai regolamenti del Comune.

3. Il regolamento, allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con esigenze di funzionalità amministrativa, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti, nonché l’assistenza che gli uffici dell’Ente debbono prestare ai consiglieri per consentire la richiesta di controllo di legittimità degli atti, come previsto dalla legge.

Art. 24
Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dei consiglieri debbono essere presentate in forma scritta al Consiglio comunale ed essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrano i presupposti di scioglimento del Consiglio.

2. Ogni altra forma di decadenza dalla qualifica di consigliere comunale, diversa dalle dimissioni, è regolata dalla legge.

Art. 25
Consigliere anziano

1. Nei casi di assenza o di impedimento del Sindaco e degli assessori, le funzioni esplicitamente previste dalla legge, sono esercitate dal consigliere anziano.

2. E’ consigliere anziano quello che, nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio, ha conseguito la maggiore cifra individuale costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. Non vanno considerati, a tal fine, il Sindaco eletto ed i candidati alla carica di Sindaco proclamati eletti. L’anzianità segue i voti ottenuti; a parità di voti, prevale l’anzianità per età.

Art. 26
Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali si organizzano in gruppi secondo le forme e le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 27
Principi di rappresentanza e di democrazia

1. Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico amministrativo, dotato di autonomia funzionale e finanziaria che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità borgarese alla quale costantemente risponde.

2. Il Consiglio, entro 20 giorni dalla seduta di convalida, formula, su proposta del Sindaco, gli indirizzi ai quali quest’ultimo si deve attenere nel procedere alle nomine dei rappresentanti del Comune. Il regolamento individua criteri ed indicazioni necessarie a specificare le caratteristiche che devono possedere i soggetti da nominare.

3. Nell’esercizio del potere di definire gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società, nonché nelle nomine, designazioni e revoche di sua competenza, il Consiglio tutela il diritto di rappresentanza delle minoranze e delle pari-opportunità.

4. Il Consiglio inoltre esamina almeno una volta l’anno, con le modalità previste dal regolamento, l’attuazione da parte del Sindaco e degli assessori delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 28
Elezione e durata in carica del Consiglio

1. L’elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, contestualmente all’adozione della relativa delibera da parte del Consiglio.

3. Il Consiglio comunale dura in carica sino all’elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili.

Art. 29
Pubblicità delle spese elettorali

1. I candidati e le liste che concorrono alle elezioni comunali devono produrre, contestualmente alla presentazione, una dichiarazione preventiva delle spese elettorali che i concorrenti ritengono di sostenere. Allo stesso fine, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, i candidati e le liste devono presentare il rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

2. La dichiarazione prevista al comma precedente è pubblicata all’albo pretorio nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle liste; per un tempo analogo è pubblicato, altresì, il rendiconto delle spese.

Art. 30
Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio.

2. La presidenza del Consiglio comunale, assente il Sindaco, viene assunta dal consigliere anziano, quando il ViceSindaco non rivesta anche la carica di consigliere.

Art. 31
Scioglimento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, nei casi previsti dalla legge.

2. Lo scioglimento del Consiglio comporta la contemporanea decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 32
Rimozione e sospensione degli amministratori

1. Il Sindaco, i componenti del Consiglio comunale ed i componenti della Giunta comunale, possono essere rimossi quando compiono atti contrari alla Costituzione, per gravi e persistenti violazioni di legge, per gravi motivi di ordine pubblico, o per gli altri motivi previsti dalla legge.

Art. 33
Prima adunanza del Consiglio comunale

1. Il Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, convoca la prima seduta del Consiglio.

2. L’adunanza, da tenersi entro dieci giorni dalla convocazione, è presieduta dallo stesso in qualità di Presidente del Consiglio.

3. Il Consiglio, prima di procedere a qualsiasi altro adempimento, provvede a deliberare su:

a) convalida dei consiglieri comunali eletti, dichiarazione di ineleggibilità o incompatibilità. L’iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti comprende implicitamente la surrogazione degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili;

b) prestazione del giuramento del Sindaco.

c) comunicazione da parte del Sindaco della nomina del ViceSindaco e degli altri componenti la Giunta.

Art. 34
Adunanze

1. Il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio, convoca e presiede l’assemblea e ne formula l’ordine del giorno.

2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

3. Il regolamento disciplina, inoltre, le modalità operative inerenti alla validità delle sedute, delle singole deliberazioni, nonché le modalità di partecipazione dei cittadini.

4. Gli assessori esterni hanno facoltà di presenziare ai lavori del Consiglio, intervenendo nel dibattito senza diritto di voto. Sono, peraltro, sempre tenuti a partecipare per rispondere alle interrogazioni sulle materie ad essi delegate.

5. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dall’organo che presiede l’adunanza e dal segretario generale.

Art. 35
Consiglio aperto e sedute eccezionali

1. Il Consiglio comunale informa i cittadini della propria attività oltre che avvalendosi degli strumenti previsti dal presente Statuto, promuovendo incontri su temi di particolare interesse comunale, nelle forme del Consiglio aperto.

2. Nelle sedute del Consiglio pubbliche e formali, previste nell’articolo precedente, è consentito al Presidente, secondo le modalità regolamentari, di concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo averne interrotto i lavori e resa l’adunanza nella forma del Consiglio aperto.

3. Il Consiglio comunale, in caso di calamità naturali o di fatti gravi ed eccezionali, può essere convocato in deroga a tutte le disposizioni della legge e del presente Statuto.

4. Ricorrendo tale situazione, la seduta sarà valida e le decisioni assunte avranno efficacia purché vi sia la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati e le delibere siano adottate con il voto favorevole di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Art. 36
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio costituisce nel proprio seno commissioni permanenti e, quando occorra, speciali: d’indagine e d’inchiesta.

2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l’organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei principi che seguono.

3. Le commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente corrispondente con la competenza per materia delle maggiori articolazioni dell’organizzazione comunale. Esse hanno per compiti principali l’esame preliminare, con funzioni referenti, degli atti deliberativi del Consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva e di proposta su temi di interesse comunale.

4. Le commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli consiglieri e promuovono la consultazione dei soggetti interessati; possono tenere udienze conoscitive, anche con l’intervento di soggetti esterni qualificati; possono chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli assessori, dei responsabili di servizio, degli amministratori di enti, aziende e società partecipate, dei concessionari di servizi comunali.

5. Le commissioni devono sentire il Sindaco e gli assessori, quando questi lo richiedano.

6. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 37
Commissioni speciali

1. Il Consiglio, per lo svolgimento dei compiti di volta in volta individuati, può istituire commissioni speciali d’indagine o d’inchiesta.

2. La commissione speciale d’indagine svolge attività finalizzata alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o di bisogni della comunità locale, nonché di proposta sui temi assegnati.

3. La commissione speciale d’inchiesta può essere costituita per accertare responsabilità, colpe o, più in generale, situazioni patologiche nella attività amministrativa dell’Ente. La deliberazione di costituzione, stabilisce la composizione della commissione e ne fissa i poteri, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

4. La presidenza delle commissioni speciali è affidata ad un consigliere espresso dalla minoranza.

Art. 38
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni, conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabilite nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Il Consiglio comunale impronta l’attività dell’Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

3. Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo Statuto del Comune e delle aziende speciali, i regolamenti, ad eccezione di quelli che la legge riserva ad altri organi, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, rendiconto, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe agli stessi, i pareri da rendere per dette materie;

c) le convenzioni con altri comuni e/o la Provincia e quelle tra il Comune e la Regione -salvo che abbiano carattere meramente organizzativo -, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l’assunzione diretta o la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l’emissione dei prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza della Giunta comunale, del segretario comunale o di altri funzionari;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni a lui espressamente riservati dalla legge.

4. Nell’ambito dell’attività di indirizzo, il Consiglio approva direttive generali e mozioni, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione all’azione comunale.

5. L’attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l’esercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità alla legge ed al presente Statuto. La suddetta funzione di controllo e di sindacato ispettivo può essere egualmente esercitata, secondo le forme e le modalità previste dal regolamento, dalle commissioni consiliari. Il regolamento individua, altresì, i casi in cui la risposta alle interrogazioni può essere data in commissione.

Art. 39
Regolamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento per il proprio funzionamento.

2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplina in particolare:

a) le modalità per la convocazione del Consiglio, la presentazione e la discussione delle proposte;

b) il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute;

c) le modalità di assegnazione di servizi, strutture, attrezzature e risorse finanziarie necessarie per il funzionamento del Consiglio, delle commissioni e dei gruppi consiliari;

d) la disciplina della gestione delle risorse attribuite al Consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari;

e) le modalità di esercizio da parte dei consiglieri del diritto d’iniziativa su ogni questione rientrante nelle attribuzioni del Consiglio, nonché di presentazione e discussione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;

f) le modalità con le quali il Consiglio partecipa alla definizione e all’adeguamento delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

g) le norme relative alla pubblicità e alla segretezza delle sedute, nonché le procedure di verbalizzazione e di pubblicizzazione delle stesse

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

Sezione I
Composizione - Nomina - Cessazione

Art. 40
Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di assessori sino al massimo consentito dalla legge tra cui un ViceSindaco, da lui nominati.

Art. 41
Nomina

1. Gli assessori sono nominati dal Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione, tra i consiglieri comunali.

2. Gli assessori possono, anche, essere nominati tra cittadini non consiglieri, fino ad un massimo di due, purché in possesso dell’eleggibilità a consigliere, e di provata capacità tecnica e professionale. Gli assessori così nominati sono individuati dal Sindaco tra coloro che non abbiano partecipato, in qualità di candidati, alla consultazione elettorale.

3. Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all’insediamento dei successori.

Art. 42
Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica e lo “status” degli assessori, sono disciplinate dalla legge.

2. L’inesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli assessori ed attestata nel verbale di comunicazione della composizione della Giunta al Consiglio, che esercita l’attività di controllo.

Art. 43
Durata - Decadenza - Cessazione

1. La Giunta rimane in carica, con il Sindaco che l’ha nominata, sino all’insediamento dei successori.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal ViceSindaco.

3. In caso di dimissioni del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio comunale con contestuale nomina di un commissario.

4. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta della Giunta, non comporta le dimissioni della stessa.

5. Le ulteriori cause di cessazione della Giunta, nonché le ipotesi di sospensione, rimozione e decadenza dei singoli assessori, sono disciplinate dalla legge.

Art. 44
Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati - senza computare a tal fine il Sindaco - ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. In caso di mancata convocazione del Consiglio comunale nel termine stabilito dal precedente comma, previa diffida, provvede il Prefetto ai sensi di legge.

4. L’approvazione della mozione di sfiducia determina lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario.

5. Nel caso che la mozione di sfiducia venga respinta, non può essere presentata una nuova mozione se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla reiezione della precedente, salvo che non sia sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 45
Dimissioni degli Assessori

1. Le dimissioni degli assessori sono rassegnate, in forma scritta, al Sindaco. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione.

2. Le dimissioni di assessori, anche in numero superiore alla metà, non determinano la decadenza dell’intera Giunta comunale. Le surrogazioni devono essere effettuate dal Sindaco nel termine di dieci giorni.

Art. 46
Decadenza degli Assessori

1. Oltre alle cause di decadenza previste dalla legge, l’assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta comunale, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

Art. 47
Revoca degli Assessori

1. Il Sindaco, in ogni tempo, nel caso in cui sia venuto meno il rapporto fiduciario, può procedere alla revoca degli assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’adozione del provvedimento.

Sezione II
Attribuzioni e funzionamento

Art. 48
Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune per l’attuazione del programma amministrativo, provvedendo a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti che non rientrino nelle competenze o funzioni - previste dalle leggi e dallo Statuto - del Sindaco o del Consiglio. A titolo esemplificativo la Giunta:

a) predispone gli atti di competenza del Consiglio comunale;

b) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;

c) provvede ai prelevamenti dal fondo di riserva e da quello per le spese impreviste;

d) adotta i regolamenti di organizzazione per gli uffici e per i servizi, espressamente indicati dalla legge e dal presente Statuto nonché la programmazione triennale ed il piano annuale del fabbisogno del personale;

e) adotta i provvedimenti di determinazione della dotazione organica;

f) provvede all’istituzione dell’area delle posizioni organizzative;

g) provvede alla determinazione degli obiettivi e delle risorse da assegnare ai servizi;

h) approva le convenzioni a carattere esclusivamente organizzativo per l’esercizio associato di funzioni tecnico-amministrative;

i ) provvede ai piani di lottizzazione che, in fatto, non abbiano rilevante incidenza sull’assetto del territorio;

l) determina le tariffe, i canoni, le aliquote ed analoghi oneri a carico di terzi;

m) assume le determinazioni aumento o diminuzione dell’indennità al Sindaco ed agli assessori.

2. La Giunta inoltre provvede:

a) a dare attuazione agli indirizzi generali di governo, approvati dal Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio;

b) a riferire al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita.

3. La Giunta può adottare, in via d’urgenza, le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi pena la decadenza.

4. Gli assessori esterni al Consiglio partecipano alle adunanze dello stesso, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega e rispondere alle interrogazioni.

5. Al Sindaco e agli Assessori è vietato dalla legge ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

6. Il Sindaco e gli assessori competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 49
Funzionamento

1. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell’ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo Statuto.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

3. Le adunanze non sono pubbliche. Alle stesse partecipano, se richiesti dal Sindaco, il collegio dei revisori del conto e con funzione referente, d’ausilio al segretario generale, i responsabili di servizio.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Sindaco e dal segretario.

Art. 50
Assessori

1. Gli assessori collaborano con il Sindaco a determinare collegialmente le scelte dell’organo di governo del Comune.

2. Gli assessori possono essere delegati dal Sindaco allo svolgimento di attività di indirizzo e controllo, su materie tendenzialmente omogenee.

CAPO IV
IL SINDACO

Art. 51
Elezione, cessazione

1. La legge disciplina i requisiti e le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, nonché il suo “status”.

2. Il Sindaco, prima di assumere le funzioni, nella prima riunione del Consiglio, presta innanzi al Consiglio comunale, il seguente giuramento: “Giuro di agire nell’interesse di tutti i cittadini, di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l’ordinamento locale.”

3. Distintivo del Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni, è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da indossare secondo le modalità previste dalla legge.

4. Il Sindaco cessa dalla carica nei casi e secondo i procedimenti disciplinati dalla legge.

Art. 52
Competenza

1. Il Sindaco rappresenta l’Ente - anche in giudizio - per tutti gli ambiti e gli atti di competenza dell’Ente, e con proprio decreto decide in merito alla promozione o resistenza alle liti;

2. Il Sindaco, assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa e quale organo responsabile dell’amministrazione del Comune, esercita i poteri e le altre attribuzioni che gli vengono assegnati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, esercita le funzioni attribuitegli adottando ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie indicate dalla legge.

4. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune approvati dal Consiglio comunale sulla base del programma condiviso dagli elettori. Nell’esercizio delle competenze indicate nel secondo comma, il Sindaco, in particolare:

a) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca degli organi e dei rappresentanti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, ivi comprese le commissioni comunali tecnico-consultive, attenendosi, ove prescritto dalla legge, agli indirizzi formulati dal Consiglio;

b) nomina, sentito il segretario generale o se nominato il direttore generale, i responsabili degli uffici e dei servizi e ne definisce gli incarichi; provvede alla valutazione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati, anche avvalendosi dei supporti previsti dai contratti collettivi del lavoro e dai regolamenti interni;

c) nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dalle norme regolamentari, conferisce incarichi di collaborazione esterna e di consulenza ad alto contenuto di professionalità;

d) coordina e stimola l’attività dei singoli assessori che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull’attività politico-amministrativa dell’ente.

5. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all’esecuzione degli atti ed all’espletamento delle funzioni attribuite al Comune. La sovrintendenza è esercitata nel rispetto delle funzioni e delle competenze dei responsabili di servizio. Il Sindaco, in particolare:

a) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione dell’ente;

b) non può avocare a se, revocare o riformare provvedimenti o atti di competenza della struttura organizzativa;

c) nomina un “commissario ad acta” per surrogare gli organi burocratici nell’adozione degli atti di loro competenza;

d) promuove, tramite il segretario, indagini e verifiche sull’attività degli uffici e dei servizi e può acquisire, presso gli stessi, informazioni, anche riservate.

6. Il Sindaco può delegare agli assessori proprie competenze di indirizzo dell’attività gestionale e di controllo. Con gli atti di delega vengono definiti i limiti e le modalità di esercizio delle competenze delegate. L’attribuzione delle deleghe può essere modificata dal Sindaco in qualsiasi momento. Delle deleghe attribuite e delle eventuali modificazioni viene data comunicazione al Consiglio da parte del Sindaco.

7. Il Sindaco organizza conferenze periodiche con gli assessori ed i responsabili della gestione, per l’esame preliminare di proposte funzionali alla formazione di atti di pianificazione e di programmazione.

8. Gli atti monocratici previsti nel presente articolo sono adottati dal Sindaco con l’osservanza del procedimento disciplinato dall’art. 103 del presente Statuto.

Art. 53
ViceSindaco ed anzianità degli assessori

1. Il ViceSindaco è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Sindaco, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. In caso di impedimento del ViceSindaco, il Sindaco è sostituito dall’assessore più anziano, risultando l’anzianità degli assessori dall’ordine di elencazione nel documento di nomina della Giunta.

PARTE III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 54
Valorizzazione e promozione della partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e cooperative, promuove organismi di partecipazione dei cittadini all’Amministrazione locale anche su dimensione di borgata o di frazione.

2. Interviene attraverso:

a) incentivazioni di carattere tecnico-organizzativo o economico-finanziario;

b) informazioni sui dati di cui è in possesso l’Amministrazione;

c) consultazioni riguardanti la formazione degli atti generali.

Art. 55
Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la costituzione di libere forme associative finalizzate al sostegno dell’organizzazione di servizi e di prestazioni di interesse generale della comunità.

2. Il Comune istituisce presso la segreteria generale del Comune apposito albo delle associazioni operanti nel territorio.

3. Gli stessi utenti dei servizi o i beneficiari delle prestazioni, si possono liberamente costituire in comitato di gestione nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento che ne prevede la formazione ed il funzionamento.

4. I comitati di gestione comunque costituiti riferiscono annualmente sulla loro attività con relazione presentata alla Giunta comunale.

Art. 56
Valorizzazione delle associazioni

1. Il Comune può intervenire per la valorizzazione delle libere forme associative, mediante l’assegnazione di contributi mirati, la concessione in uso di locali o terreni di proprietà comunale, previa la sottoscrizione di apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo sociale, economico, politico e culturale della comunità borgarese.

2. Le libere associazioni per potere essere iscritte nell’albo comunale, di cui all’articolo precedente, e per potere beneficiare del sostegno del Comune a favore delle loro iniziative debbono farne richiesta scritta secondo le modalità previste dal regolamento.

3. L’assegnazione del contributo inteso alla valorizzazione della libera associazione, è disposto con provvedimento dell’organo competente.

Art. 57
Gli organismi della partecipazione

1. Il Comune promuove e cura ogni iniziativa che abbia come scopo la costituzione di organismi di partecipazione dei cittadini.

2. L’elemento di base delle organizzazioni di partecipazione sarà costituito dall’interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Gli organismi di partecipazione possono essere sentiti con potere consultivo su tutte le questioni di interesse generale della comunità che la civica Amministrazione vorrà loro sottoporre.

4. I pareri espressi dagli organismi di partecipazione non saranno mai vincolanti, essi dovranno essere formulati in forma scritta nei modi e nelle forme stabiliti dal regolamento.

Art. 58
I comitati di frazione o di borgata

1. Il Comune promuove la costituzione di comitati di frazione o di borgata per una serie di affari o di servizi di interesse specifico che rientrino fra quelli tassativamente elencati dal regolamento.

2. Il regolamento prevede inoltre la composizione dei comitati, il numero e la natura dei suoi membri, i criteri di nomina e la sede operativa.

Art. 59
Consultazioni popolari

1. Il Consiglio comunale di propria iniziativa ovvero su richiesta di un terzo dei propri componenti o di organismi di partecipazione o su proposta della Giunta, o di almeno cinquanta cittadini elettori delibera la consultazione diretta dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti e delle altre componenti sociali su provvedimenti di loro interesse.

2. L’Amministrazione comunale, qualora lo ritenga opportuno, può prevedere l’istituzione di consulte permanenti su materie di particolare interesse.

3. Le categorie economiche hanno la possibilità di essere consultate dall’Amministrazione comunale o dalle commissioni consiliari, anche su loro specifica richiesta, su questioni di particolare rilevanza che le riguardino.

4. Dette categorie e la forma della consultazione sono deliberati di volta in volta dal Consiglio comunale in modo da assicurare un’adeguata informazione e la più ampia partecipazione dei soggetti interessati.

5. Il risultato della consultazione deve essere riportato nelle deliberazioni adottate sull’argomento che ha formato oggetto della consultazione.

6. Un apposito regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 60
Diritti di petizione e di proposta

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di presentare petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela d’interessi collettivi o per esporre comuni necessità.

2. Le petizioni e le proposte sono presentate in forma scritta al Sindaco che ne cura la trasmissione agli organi competenti. La proposta deve contenere il testo del provvedimento accompagnato da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.

3. La competente commissione consiliare ne garantisce, entro 60 giorni dalla presentazione, l’esame e decide sull’ammissibilità delle petizioni o delle proposte con facoltà di disporre l’audizione dei firmatari della petizione.

4. Il regolamento interno del Consiglio comunale stabilisce le modalità d’esercizio del diritto da parte dei cittadini.

Art. 61
Interrogazioni ed istanze

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, possono rivolgere interrogazioni ed istanze scritte al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale a seconda delle rispettive competenze.

2. La risposta è data per iscritto, entro 60 giorni dalla presentazione, con le modalità stabilite dal regolamento.

3. I consiglieri comunali hanno sempre potere d’istanza, proposta, petizione ed interrogazione verso il Sindaco, la Giunta comunale ed il Consiglio comunale.

Art. 62
Procedura per la presentazione di istanze, proposte, petizioni ed interrogazioni

1. La presentazione di istanze, proposte, petizioni ed interrogazioni deve avvenire in forma scritta e indirizzata al Sindaco e contenere chiaro il “petitum” che sia di competenza giuridica del Comune.

2. Tutte le presentazioni d’istanze, proposte, petizioni ed interrogazioni debbono essere regolarmente firmate.

3. Dopo l’esame è fornita risposta scritta, entro 60 giorni dalla presentazione, a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.

4. Le risposte sono rese note per lettera agli eventuali interessati diversi dai proponenti.

5. La Giunta comunale decide se le istanze, proposte, petizioni ed interrogazioni debbano o possano comportare decisioni e deliberazioni dell’Amministrazione alla luce dell’orientamento espresso dal Consiglio comunale e nell’ambito dei poteri propri degli organi interessati.

6. Delle istanze, proposte, petizioni, interrogazioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere, é conservata copia negli archivi comunali secondo le disposizioni di legge.

Art. 63
Esercizio del diritto d’iniziativa popolare

1. L’iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi d’interesse generale della comunità, si esercita mediante la presentazione all’organo competente ad adottare il provvedimento finale di progetto articolato o di schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo degli elettori che risultano residenti al 31 dicembre dell’anno precedente quello in cui la proposta viene presentata.

3. Il diritto di iniziativa può esercitarsi anche mediante la presentazione di proposte da parte di frazioni o di borgate la cui popolazione rappresenti complessivamente almeno un decimo degli elettori residenti nel Comune al 31 dicembre dell’anno precedente quello in cui si intende esercitare il diritto di iniziativa.

4. Sono escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto;

b) formazione dei bilanci comunali e dei conti consuntivi;

c) tributi comunali e determinazione delle tariffe e delle fasce di applicazione;

d) espropriazione per pubblica utilità;

e) designazioni e nomine dei rappresentanti comunali;

f) provvedimenti concernenti il personale comunale;

g) atti adottati dagli organi comunali in conseguenza di specifiche disposizioni legislative nazionali e/o regionali;

h) strumenti urbanistici;

i) annullamento, revoca e abrogazione di atti amministrativi;

l) materie per le quali non è ammesso il referendum consultivo.

5. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e sottoscrizione delle firme dei proponenti.

6. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, favorisce le procedure e fornisce, nei limiti delle proprie possibilità, gli strumenti per l’esercizio del diritto di iniziativa popolare.

Art. 64
Procedure per l’approvazione della proposta

1. La commissione consiliare competente, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide, in via esclusiva, sulla ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta presentata e redige regolare verbale.

2. Entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, trasmette il progetto corredato dalla propria relazione al Consiglio comunale.

3. Il Consiglio comunale ha l’obbligo di esaminare la proposta medesima entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell’apposita commissione comunale.

4. Ove il Consiglio comunale non assuma, entro tale termine, alcuna determinazione sulla proposta pervenuta, nei successivi 30 (trenta) giorni ogni consigliere comunale ha la facoltà di chiedere che la proposta stessa venga ammessa direttamente alla votazione finale nel suo complesso.

5. In ogni caso, scaduto infruttuosamente questo ultimo termine, la proposta dovrà essere iscritta di diritto all’ordine del giorno della prima seduta conciliare utile.

6. Ai lavori della commissione possono liberamente partecipare tutti i cittadini, solo in qualità di uditori.

Art. 65
Referendum

1. Sono ammessi Referendum consultivi e propositivi anche ad iniziativa dei cittadini, su questioni di interesse generale che riguardino materie di competenza dell’Amministrazione comunale nei limiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

2. Il referendum è indetto quando lo richieda un numero pari almeno al quindici per cento degli elettori iscritti nelle liste del Comune oppure quando sia deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto e non può essere proposto o deliberato nell’anno precedente la scadenza del Consiglio comunale e nei sei mesi successivi al suo insediamento. E’ ammessa la consultazione contestuale su più referendum di iniziativa comunale.

5. Sull’ammissibilità del referendum ad iniziativa dei cittadini, decide con le modalità previste dal Regolamento entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, il Consiglio comunale sentito il segretario comunale.

6. Le norme per l’attuazione del referendum sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 66
Referendum consultivo

1. Il Comune promuove attraverso l’indizione di referendum consultivi la partecipazione dei cittadini all’Amministrazione locale, al suo sviluppo sociale, economico e culturale.

2. Il “referendum” può essere richiesto su argomenti di valenza locale o di interesse generale.

3. Dall’esercizio di tale facoltà sono escluse le seguenti materie:

a) Statuto del Comune e degli enti di gestione dei servizi pubblici comunali;

b) bilancio e contabilità;

c) tributi e tariffe comunali;

d) disposizioni in materia di personale;

e) designazioni e nomine;

f) piani e programmi per i quali le disposizioni normative prevedono diverse od altre forme di partecipazione;

g) materie per le quali l’Amministrazione deve esprimersi entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge che non rendono possibile l’espletamento del referendum;

h) regolamenti per il funzionamento degli organi istituzionali dell’Ente;

i) materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 67
Referendum propositivo

1. Su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 65, comma due, è indetto referendum propositivo al fine di approvare atti amministrativi generali d’indirizzo non comportanti opere.

2. Non sono assoggettabili a referendum propositivo proposte in contrasto con la Costituzione o la legge.

3. Non è ammesso referendum propositivo nelle materie di cui all’articolo 66.

CAPO II
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 68
Diritto di partecipazione al procedimento

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle disposizioni di legge, dallo Statuto e dal Regolamento sul procedimento amministrativo che disciplina la materia.

CAPO III
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 69
Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti formati dall’Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati, considerati segreti, per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Presso apposito ufficio comunale sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Regionale della Regione e di tutti i regolamenti comunali vigenti.

Art. 70
Diritto d’accesso agli atti

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e provvedimenti adottati dagli organi del Comune, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento comunale disciplina anche l’esercizio del diritto da parte dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti ai quali risultano essere interessati, previo pagamento, secondo le disposizioni delle leggi vigenti, dei relativi costi di produzione.

3. E’ istituito l’ufficio di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.

Art. 71
Assemblea annuale della comunità

1. Ogni anno entro il mese di aprile il Sindaco, a mezzo di pubblici proclami, convoca in assemblea tutti i cittadini residenti per informarli sull’andamento della gestione dei servizi comunali, sulla loro qualità, quantità ed efficacia e formulando idonee soluzioni per il loro miglioramento.

2. All’assemblea ha l’obbligo di partecipare anche il difensore civico il quale esprime un parere complessivo sul funzionamento degli uffici e sulla gestione del Comune ed evidenzia eventuali carenze o disfunzioni dei servizi.

3. I rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli utenti possono esprimere le proprie valutazioni e formulare proposte.

4. I cittadini possono intervenire esprimendo le proprie valutazioni sull’operato degli amministratori e sul funzionamento dei servizi.

5. Della seduta, degli interventi e delle relazioni e proposte sarà redatto verbale sul cui merito dovrà esprimersi il Consiglio comunale.

6. La spesa per la convocazione e lo svolgimento dell’assemblea annuale della comunità dovrà essere prevista in apposito capitolo del bilancio.

CAPO IV
DIFENSORE CIVICO

Art. 72
Istituzione dell’ufficio. Attribuzioni

1. A garanzia dell’imparzialità e del buon funzionamento dell’Amministrazione comunale il Consiglio comunale, previa adozione di apposito regolamento, istituisce l’ufficio del “difensore civico”.

2. Compito del difensore civico è quello di curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti pubblici e privati e di organizzazioni ed associazioni regolarmente costituite, il corretto svolgimento delle loro pratiche presso l’Amministrazione comunale, enti ed aziende eventualmente dipendenti.

3. Il difensore civico, qualora nell’esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di abusi, disfunzioni, carenze organizzative o di ritardi nei confronti dei cittadini, ne dà comunicazione scritta al Sindaco.

4. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, degli enti e delle aziende dipendenti, copia degli atti e documenti ed ogni altra notizia connessa alla questione trattata.

5. Il funzionario che impedisca o, comunque, ritardi l’esercizio delle funzioni del difensore civico incorre nell’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti, salvo ogni altra e diversa responsabilità.

6. Il difensore civico è funzionario onorario e nell’espletamento delle sue funzioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale, a tutti gli effetti di legge.

Art. 73
La nomina del difensore civico

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio palese, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Se dopo tre votazioni effettuate in sedute diverse nessuno dei candidati abbia ottenuto la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che, nella terza votazione, hanno riportato il maggior numero di voti ed è proclamato eletto colui che avrà conseguito il maggior numero di voti, purché non inferiore al terzo dei Consiglieri assegnati. Nel caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

3. Il difensore civico prima di assumere le funzioni pronuncia, innanzi al Sindaco, il seguente giuramento: “Giuro di adempiere al mandato conferitomi nel rispetto delle leggi e delle norme regolamentari del Comune, nell’interesse dei cittadini.”

Art. 74
I requisiti del difensore civico

1. Il difensore civico è scelto tra i cittadini italiani di provata esperienza e moralità, che diano garanzia di indipendenza, obiettività, imparzialità, serenità di giudizio e soprattutto professionalità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Possono essere nominati i cittadini che abbiano maturato i quaranta anni di età e non abbiano superato i settanta anni.

3. Non sono eleggibili alla carica di difensore civico:

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità per l’elezione alla carica di consigliere comunale;

b) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;

c) i membri dei Comitato Regionale di Controllo sugli atti del Comune;

d) gli amministratori di enti o aziende dipendenti dal Comune o nei cui organi il Comune è rappresentato.

Art. 75
Durata in carica - Decadenza - Revoca

1. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere rieletto, con le stesse procedure previste all’art. 73 dello Statuto, per una sola volta.

2. Il difensore civico decade dall’incarico qualora durante il mandato, dovesse venire meno uno dei requisiti prescritti dal presente Statuto e che hanno consentito la nomina.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale per propria iniziativa o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica all’interessato dell’avvio del procedimento di decadenza.

4. Il difensore civico può essere revocato per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati, espresso in forma segreta.

Art. 76
Ufficio - Organizzazione - Indennità

1. L’ufficio del difensore civico è presso il Palazzo Civico.

2. All’assegnazione del personale provvede la Giunta comunale, d’intesa con il difensore civico, tenuto conto della disponibilità e della professionalità del personale comunale.

3. Al difensore civico spetta un’indennità di carica pari al 20% (venti per cento) di quella corrisposta al Sindaco, in relazione alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 77
Rapporti con gli organi comunali

1. Il difensore civico, oltre alle comunicazioni e note informative dirette ai cittadini che ne abbiano richiesta l’azione, invia:

a) relazione dettagliata al Sindaco informandolo su casi e situazioni di cui è venuto a conoscenza affinché possa adottare le opportune determinazioni;

b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole interesse o nel casi in cui ravvisi gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;

c) relazione annuale da presentarsi entro il 31 marzo, al Consiglio comunale, sull’attività svolta nell’anno solare precedente, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici, degli enti e delle aziende, restando nell’ambito della propria competenza e dei propri poteri.

PARTE IV
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I
L’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 78
Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario generale, ai dirigenti, se nominati, ed agli altri funzionari direttivi responsabili.

2. Il Comune assume come carattere essenziale della propria organizzazione i criteri dell’autonomia, della funzionalità e della economicità di gestione, suffragata dal principio della professionalità e della responsabilità degli operatori.

3. Gli uffici comunali sono articolati per strutture organizzative funzionali al raggiungimento degli obiettivi programmatici e all’esercizio delle funzioni amministrative.

Art. 79
Personale

1. Il Comune promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l’ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. L’ottimizzazione dei servizi resi, viene perseguito anche mediante l’uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’Ente o di natura contrattuale che danno esecuzione alle leggi, allo Statuto e ai contratti collettivi di lavoro. I regolamenti per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplinano:

a) la struttura organizzativo-funzionale;

b) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

c) gli strumenti e le forme dell’attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

4. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l’amministrazione del Comune, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa:

a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;

b) analisi ed individuazione della produttività, della quantità e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell’apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro attraverso la flessibilità del personale e la massima duttilità delle strutture.

Art. 80
Il Segretario generale

1. Il Comune ha un segretario comunale titolare dell’ufficio, dirigente pubblico, iscritto in apposito albo, gestito dall’Agenzia Autonoma.

2. La legge dello Stato ed il CCNL regolano lo “status” e disciplinano il reclutamento, il trattamento economico ed ogni altro aspetto connesso alla carriera del segretario comunale.

3. Il segretario è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, secondo le modalità e per il periodo stabiliti dalla legge.

4. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente, nonché tutte le altre attribuzioni previste dalla legge e dall’ordinamento dell’Ente.

5. Il segretario generale, quando non sia stipulata apposita convenzione per la nomina di un direttore generale, o in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia nominato, sovrintende altresì, all’attività dei funzionari e ne coordina l’attività, con poteri di sostituzione in caso d’inerzia degli stessi. Il Sindaco può inoltre conferire allo stesso segretario le funzioni previste per la figura del direttore generale dalla legge e dal regolamento.

6. Il segretario generale, ha facoltà di delega di proprie potestà a funzionari. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l’adozione delle misure previste dall’ordinamento.

Art. 81
Il Vicesegretario

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere la figura del vicesegretario.

2. Il Sindaco, sentito il segretario generale, può incaricare delle funzioni di vicesegretario, un dipendente del livello apicale del Comune provvisto dei prescritti requisiti.

3. Il vicesegretario svolge funzioni ausiliarie e vicarie del segretario generale, sostituendolo, nei limiti e con le procedure stabilite dall’Agenzia Autonoma, nei casi di vacanza, di assenza e di impedimento.

Art. 82
Personale direttivo

1. I responsabili degli uffici o dei servizi, con l’osservanza dei principi e criteri fissati dall’ordinamento, svolgono i compiti e le attribuzioni previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione del Comune, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento.

2. Ai responsabili degli uffici o dei servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché l’attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge e dallo Statuto ad altri organi dell’Ente.

3. Gli incaricati suddetti sono responsabili, in via esclusiva, dell’attività amministrativa e gestionale posta in essere e del raggiungimento dei risultati.

Art. 83
Incarichi di responsabile di servizio

1. Il Sindaco, d’intesa con il segretario generale, prepone agli uffici ed ai servizi dipendenti o funzionari, con incarico di direzione, revocabile.

2. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.

Art. 84
Contratti a tempo determinato

1. La copertura dei posti apicali, o di alta specializzazione, può anche avvenire, con incarico conferito da parte del Sindaco, mediante convenzione regolata dalle norme sul pubblico impiego con i limiti previsti dalla legge o, eccezionalmente e con provvedimento motivato, con contratto di diritto privato, a tempo determinato.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere, altresì, secondo la previsione della legge, criteri e modalità per la stipulazione di contratti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, nel limite del 5%, nonché l’assunzione di collaboratori a contratto, per un tempo determinato, per la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze degli amministratori.

Art. 85
Responsabilità del segretario e dei funzionari apicali

1. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

2. I funzionari preposti ai singoli servizi o uffici dell’organizzazione dell’Ente sono responsabili tanto della legalità, della correttezza amministrativa, dell’efficienza, dell’economicità e dell’efficacia dell’attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi ed agli scopi fissati dagli organi elettivi.

3. Gli atti monocratici previsti nel presente capo sono adottati dal segretario generale e dai responsabili delle strutture di vertice, con l’osservanza del procedimento disciplinato dall’art. 103 del presente Statuto.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 86
Gestione dei servizi

1. L’attività diretta a conseguire la maggiore utilità collettiva, nel quadro delle finalità sociali che costituiscono l’obiettivo del Comune, viene svolta dall’Ente attraverso servizi pubblici, che vengono istituiti e gestiti ai sensi di legge. I servizi possono avere, sia rilevanza sociale, che riguardare la produzione di beni e servizi, con caratteristiche imprenditoriali.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 87
Costituzione di aziende

1. Per la gestione di servizi che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il Comune può costituire aziende speciali.

2. Lo statuto delle aziende speciali deve contenere principi che ne uniformino l’attività con gli indirizzi generali del Comune, con i principi di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi, e con poteri di gestione attribuiti al direttore ed ai dirigenti.

Art. 88
Organi dell’azienda

1. Il presidente ed i componenti del Consiglio d’amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, fra persone estranee al Comune, in possesso delle condizioni di eleggibilità a consigliere comunale e di una speciale competenza tecnica e/o amministrativa.

2. Il direttore è nominato in base alle disposizioni dello statuto dell’azienda, che può prevedere la figura del vicedirettore.

3. Lo statuto stesso disciplina, unitamente ad appositi regolamenti interni, l’ordinamento ed il funzionamento delle aziende.

Art. 89
Istituzioni

1. Per la gestione di servizi sociali che necessitano di autonomia gestionale, il Comune si può avvalere di una o più istituzioni, la cui competenza è individuata nella deliberazione istitutiva.

2. Non possono essere create più istituzioni la cui competenza si estenda su materie tra loro affini.

3. Un apposito regolamento determina il funzionamento dell’istituzione, nonché l’assetto organizzativo e finanziario.

Art. 90
Il funzionamento delle istituzioni per i servizi sociali

1. Ai fini della migliore organizzazione del funzionamento della istituzione per i servizi sociali, il Comune con delibera del Consiglio comunale dovrà determinare le finalità e gli indirizzi della istituzione ai quali il Consiglio di amministrazione della istituzione stessa dovrà attenersi.

2. Compete inoltre al Consiglio comunale definire:

a) la dotazione finanziaria oltre ai beni mobili ed immobili;

b) l’organico del personale occorrente al buon funzionamento e per raggiungere gli scopi per i quali l’istituzione è stata costituita;

c) lo schema di regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici della istituzione;

d) lo schema di regolamento di contabilità.

3. Spetta al Consiglio comunale:

a) approvare gli atti fondamentali della istituzione come individuati dalla legge, ad esclusione di quelli non aventi riferimento con l’istituzione stessa;

b) esercitare la vigilanza;

c) verificare l’andamento ed i risultati della gestione con l’approvazione di una relazione annuale redatta a cura del Consiglio di amministrazione della istituzione.

Art. 91
Organi dell’istituzione- nomina e competenze

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da un numero di componenti non inferiore a due, né superiore a quattro, nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, tra soggetti estranei a tale organo, purché in possesso delle condizioni di eleggibilità a consigliere comunale.

2. Il consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti di amministrazione indicati nel regolamento, fatta salva la competenza gestionale del direttore prevista dalla legge.

3. Il presidente rappresenta l’istituzione e presiede il consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento della struttura, ferme restando le attribuzioni del direttore; adotta, in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di competenza del consiglio, da ratificare nella prima seduta di tale organo. Il presidente è altresì garante dei programmi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio comunale.

4. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell’istituzione e viene nominato e revocato con le modalità previste dal regolamento che ne stabilisce altresì le attribuzioni.

Art. 92
Designazione, durata in carica e revoca degli organi degli enti

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal Consiglio, il Sindaco, nomina i rappresentanti del Comune in organi di aziende, di istituzioni, di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano semestralmente al Consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti ogni qual volta lo ritengano il Consiglio stesso, le commissioni e la Giunta comunale.

2. Gli organi delle aziende, delle istituzioni ed i rappresentanti del Comune in società o in altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Sindaco che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori in regime di prorogatio. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell’organo.

3. Il Sindaco può revocare il presidente o i membri del consiglio di amministrazione delle aziende e delle istituzioni per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza.

CAPO III
La collaborazione con enti pubblici

Art. 93
Principi

1. Allo scopo di garantire in modo efficiente e qualificato lo svolgimento delle funzioni e la realizzazione dei propri servizi, delle opere, degli interventi e dei programmi, il Comune indirizza la propria attività amministrativa alla massima collaborazione con altri Enti pubblici secondo le forme previste dalla legge e con le modalità stabilite dal presente Statuto.

Art. 94
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni con altri Comuni, con la Provincia e con la Città metropolitana e con altri Enti pubblici o privati per l’organizzazione e lo svolgimento, in modo continuativo e coordinato, di funzioni e di servizi determinati.

Art. 95
Consorzi

1. Il Comune può costituire con altri enti, secondo la previsione della legge, consorzi:

a) per la gestione associata di uno o più servizi aventi rilevanza economica e imprenditoriale, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili;

b) per l’esercizio di altre funzioni o servizi, secondo le norme dettate per gli enti locali.

2. Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la convenzione costitutiva del consorzio e lo statuto del consorzio stesso.

Art. 96
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano per la loro completa realizzazione l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera, sugli interventi o programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Comune è altresì autorizzato ad aderire agli accordi di programma eventualmente promossi da altri soggetti pubblici.

3. Gli accordi conclusivi, di cui al presente articolo, sono approvati con atto formale del Sindaco.

4. Ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni nonché quelle contenute nella legge sui procedimenti amministrativi.

Art. 97
Vigilanza e controllo sulla gestione dei servizi

1. Il Comune, attraverso il Consiglio comunale, esercita poteri di indirizzo e di programmazione sugli enti e sugli organismi incaricati di organizzare e gestire servizi pubblici o di interesse pubblico, sia direttamente che attraverso l’esame e l’approvazione dei loro atti fondamentali.

2. Tale funzione viene esercitata nei modi e nelle forme previsti dalla legge, dai regolamenti o dagli statuti che disciplinano l’attività degli enti e degli organismi stessi.

3. Spetta alla Giunta comunale l’azione di vigilanza e di controllo sugli enti, istituzioni, aziende, consorzi e società a partecipazione comunale.

4. La Giunta riferisce annualmente all’assemblea consultiva annuale dei cittadini sulla attività svolta e sui risultati conseguiti da tutti gli enti, organismi, istituzioni, aziende, consorzi e società a partecipazione comunale.

5. A tale scopo i rappresentanti del Comune negli enti interessati debbono presentare alla Giunta comunale, alla chiusura dell’esercizio finanziario, una relazione informativa sulla situazione economico-finanziaria degli enti e sugli obiettivi raggiunti, nonché fornire ogni utile indicazione ed elemento di conoscenza che possa risultare necessario ed opportuno.

6. Il Consiglio comunale nella sua autonomia e compatibilmente con le leggi ed i regolamenti, può adottare le proprie determinazioni che dovesse ritenere opportune e convenienti per la comunità.

PARTE V
L’ORDINAMENTO FINANZIARIO

CAPO I
Patrimonio e Contabilità

Art. 98
Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio in conformità della legge.

2. I terreni soggetti ad usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3. L’elenco di tutti i beni comunali è contenuto in un inventario dettagliato diviso in beni mobili e beni immobili. Esso è completato ed aggiornato a norma del regolamento sull’amministrazione del patrimonio.

Art. 99
I contratti

1. La stipulazione dei contratti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge ed in conformità alle prescrizioni del regolamento per la disciplina della procedura contrattuale.

Art. 100
Contabilità e bilancio

1. L’ordinamento finanziario del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento, sono emanate le norme che disciplinano la contabilità dell’ente.

2. Il bilancio di previsione, il rendiconto e gli altri documenti contabili devono favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

3. Prima dell’inizio di ciascun esercizio finanziario la Giunta, con propria deliberazione, definisce il piano esecutivo di gestione del bilancio di previsione annuale. Il PEG deve evidenziare gli obiettivi della gestione, i centri di responsabilità ed i centri di costo/ricavo, nonché le risorse assegnate per il raggiungimento dei risultati programmati.

4. Gli atti ed i provvedimenti di gestione correlati all’attuazione del PEG, sono di competenza del segretario generale e dei funzionari responsabili dei servizi.

CAPO II
Controllo Interno

Art. 101
Controllo economico-finanziario

1. Spetta ai responsabili dei servizi o degli uffici con incarichi di direzione, l’obbligo di verificare la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed agli uffici ai quali sono preposti, con gli scopi e con gli indirizzi di politica amministrativa perseguiti dall’Amministrazione comunale.

2. A tal fine i responsabili dei servizi o degli uffici redigono e presentano, con le modalità e con la periodicità stabilite dal regolamento di contabilità, al segretario generale, ovvero al direttore generale se nominato, relazioni sull’avanzamento e sullo stato d’attuazione dei programmi, formulando, nel contempo, osservazioni, rilievi e proposte per migliorare l’attività gestionale.

Art. 102
Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’Ente, il regolamento individua risorse, metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. A tal fine, con provvedimento della Giunta, è istituito l’ufficio per il controllo di gestione, che raccoglie ed elabora ogni necessaria informativa sull’andamento dell’azione amministrativa del Comune riferendone agli organi competenti.

3. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;

d) l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative eventuali responsabilità.

Art. 103
Controllo e pubblicità degli atti monocratici

1. Gli atti monocratici posti in essere dal Sindaco, dal suo sostituto, o dai suoi delegati, assumono la denominazione di decreti.

2. Sugli atti del Sindaco, che comportano impegno di spesa, viene apposto il visto di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile.

3. Gli atti monocratici adottati dal segretario e dai responsabili dei servizi, quando comportano impegni di spesa sono esecutivi con il visto di regolarità contabile, comprendente l’attestazione della copertura finanziaria prevista dalla legge.

4. Gli atti indicati ai commi 2 e 3 sono, altresì, sottoposti al regime di pubblicazione previsto per le deliberazioni degli organi collegiali ed all’obbligo della contestuale comunicazione alla Giunta comunale e ad altri organi se previsto dalla legge, nonché, per elenco, ai capigruppo, al fine di favorire l’esercizio delle tempestive attività di controllo popolare ed interno, tese ad assicurare la legalità e la trasparenza dell’azione amministrativa.

Art. 104
Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori dei conti è organo ausiliario del Comune. La composizione e la durata in carica del collegio sono regolate dalla legge.

2. Il collegio dei revisori è eletto dal Consiglio comunale. L’elezione, le cause d’ineleggibilità, d’incompatibilità, di decadenza e le responsabilità dei revisori del conto, sono previste dalla legge. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore. Sono, altresì, disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

3. Il compenso spettante al collegio dei revisori è stabilito con la deliberazione di nomina, e dagli adeguamenti successivi, secondo la normativa vigente.

4. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca per inadempienza di un revisore, il Consiglio comunale provvede alla sua sostituzione. Il revisore nominato in sostituzione rimane in carica sino alla scadenza del collegio.

Art. 105
Doveri

1. Il collegio dei revisori adempie ai propri doveri in conformità alla legge, al presente Statuto ed al regolamento di contabilità.

2. Nell’esercizio delle proprie funzioni il collegio può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili di servizio del Comune o delle istituzioni, che hanno l’obbligo di collaborare, nonché dei rappresentanti del Comune in qualsivoglia ente cui il Comune eroghi contributi; può presentare relazioni e documenti al Consiglio comunale.

3. I revisori, se richiesti, partecipano alle sedute del Consiglio, delle commissioni, della Giunta e dei consigli di amministrazione delle istituzioni. Possono prendere la parola, per dare comunicazioni e fornire spiegazioni, a richiesta del presidente dell’organo, o se da questi autorizzati.

PARTE VI
ATTIVITÀ REGOLAMENTARE
DISPOSIZIONE FINALE

CAPO I
Attività Regolamentare

Art. 106
Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L’iniziativa per l’adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta comunale, ai cittadini delle frazioni o delle borgate, intervenendo nei modi e nelle forme stabiliti dal presente Statuto.

2. I regolamenti sono pubblicati all’albo pretorio del Comune:

a) dopo l’adozione della deliberazione di approvazione, con le modalità stabilite dalla legge;

b) per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

3. In caso di urgenza i regolamenti possono essere resi immediatamente esecutivi con la pubblicazione della deliberazione di adozione all’albo pretorio

CAPO II
APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 107
Deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto del Comune è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati: qualora la maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene, per due volte successive, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Il Comune invia lo Statuto alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

3. Contestualmente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, lo Statuto è pubblicato all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e trasmesso al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Art. 108
Revisione dello Statuto

1. La revisione o le modifiche dello Statuto sono approvate con delibera del Consiglio comunale con le stesse modalità e procedure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall’entrata in vigore dell’atto primario o dall’ultima modifica o revisione operata.

2. Ogni iniziativa di revisione o modifica dello Statuto respinta dal Consiglio comunale non può essere riproposta se non è decorso un anno dalla data della delibera di rigetto.

3. La delibera di abrogazione totale o parziale dello Statuto non è valida e pertanto da ritenersi nulla se non seguita, nella stessa seduta, dalla deliberazione di approvazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.

4. Il provvedimento abrogativo dello Statuto o di parte dello Statuto ha efficacia ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto o da quando il provvedimento modificativo diviene operante.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 109
Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all’albo pretorio.