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Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2002
Deliberazione della Giunta Regionale 2 settembre 2002, n. 69-7043
Autorizzazioni sanitarie per i laboratori di smielatura. Modifiche ed integrazioni alle linee guida
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di modificare ed integrare, per le motivazioni in premessa esposte, le linee guida per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie agli esercenti dei laboratori di smielatura, allegate alla D.G.R. n. 9 - 5751 dell08.04.2002;
- di approvare le nuove linee guida per il rilascio delle suddette autorizzazioni, che sostituiscono integralmente le linee guida approvate con la suddetta deliberazione.
Lallegato riportante le linee guida è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
(omissis)
Allegato (fare riferimento al file PDF)
Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie agli esercenti laboratori di smielatura.
La normativa igienico sanitaria in materia di produzione e vendita di alimenti prevede che lesercizio di tutti gli impianti destinati alla produzione, preparazione, confezionamento e deposito allingrosso di sostanze alimentari sia subordinato al rilascio dellautorizzazione sanitaria ai sensi dellart. 2 della Legge 283/62, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione emanato con DPR 327/80.
Tale normativa si applica anche ai locali ed agli impianti destinati al deposito allingrosso, nonché alla produzione ed al confezionamento di miele, senza distinzioni in base alle dimensioni dei laboratori di smielatura né ai quantitativi prodotti o lavorati; sono escluse le attività produttive finalizzate allautoconsumo.
E peraltro evidente che la produzione di miele si caratterizza per aspetti quali la stretta stagionalità, il limitato rischio microbiologico e per essere una lavorazione con scarsa o nulla produzione di rifiuti solidi e liquidi. A ciò si aggiunge che nella maggior parte dei casi gli operatori di questo settore sono piccoli produttori che svolgono la loro attività in modo non prevalente.
Per questi motivi si ritiene possibile prevedere il rilascio di unautorizzazione sanitaria temporanea in locali riconosciuti idonei ma destinati a tale lavorazione solo per un limitato periodo dellanno, in modo da raggiungere i seguenti obiettivi:
garantire la produzione igienica del miele da parte dei numerosi apicoltori non professionisti presenti sul territorio, senza gravarli di costi eccessivi per la realizzazione di impianti di smielatura appositi per unattività di norma molto ridotta;
permettere una adeguata vigilanza da parte del personale dei Servizi Veterinari su questa tipologia di attività;
fornire adeguate garanzie al consumatore sullorigine e sulle condizioni di produzione del miele acquistato presso gli apicoltori.
REQUISITI DEI LOCALI DA AUTORIZZARE PER LATTIVITÀ DI SMIELATURA E CONFEZIONAMENTO DEL MIELE
I locali da autorizzare per lattività di smielatura e confezionamento del miele, siano essi utilizzati in forma temporanea o permanente, dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
sufficiente aerazione ed illuminazione; nel caso in cui le dimensioni delle finestrature, tenuto conto della ruralità delle costruzioni, non siano sufficienti ad assicurare una adeguata areazione ed illuminazione, devono essere previsti adeguati sistemi meccanici per il ricambio dellaria e dispositivi di illuminazione artificiale;
pareti facilmente lavabili fino ad unaltezza di 2 metri;
pavimento impermeabile, lavabile e disinfettabile; la presenza di pozzetti di scarico delle acque reflue è da ritenersi non obbligatoria, in quanto le modalità previste per la pulizia dei locali non comportano solitamente la necessità di smaltire acque reflue;
disponibilità, nelle vicinanze, di un lavabo con erogazione di acqua potabile calda e fredda, fornito di sapone liquido ed asciugamani a perdere;
presenza di dispositivi atti ad evitare lingresso di animali indesiderati (insetti e roditori);
* disponibilità di un servizio igienico ubicato in prossimità del laboratorio che non immetta direttamente nei locali di lavorazione
* i detersivi ed i disinfettanti che devono essere utilizzati per la pulizia dei locali devono essere conservati in un armadio apposito chiudibile.
Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:
durante le operazioni di smielatura e confezionamento non devono essere presenti mobili o altre strutture rivestite in stoffa o materiale comunque non lavabile e ricettacolo di polvere, ma solo mobili e strutture facilmente pulibili e disinfettabili, mantenute in perfette condizioni di pulizia;
le attrezzature e gli utensili destinati alla smielatura ed al confezionamento del miele (disopercolatori, smielatori, maturatori, ecc.) devono essere in materiale idoneo a venire in contatto con gli alimenti e con caratteristiche tali da permettere una facile pulizia;
non devono essere presenti prodotti tossici quali detersivi o disinfettanti e prodotti che potrebbero comunque alterare o contaminare il miele.
Il miele confezionato, le confezioni vuote ed i melari devono essere depositati in locali facilmente pulibili e mantenuti in buone condizioni igieniche. A condizione che siano disponibili spazi sufficienti, il locale utilizzato per la smielatura ed il confezionamento potrà essere adibito anche al deposito del miele già confezionato e delle attrezzature, nonché allattività di vendita.
Indipendentemente dal quantitativo di arnie e di miele ricavato, non si ritiene obbligatoria la presenza di locali distinti da destinarsi rispettivamente allattività di smielatura, confezionamento e deposito. La necessità di tale separazione andrà valutata in base alle dimensioni dei locali, al numero di persone che vi lavorano, alla effettuazione delle lavorazioni in tempi diversi, circostanza questultima che dovrà essere descritta in dettaglio nel piano di autocontrollo.
INDICAZIONI OPERATIVE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SANITARIE TEMPORANEE
Possono richiedere lautorizzazione per laboratorio di smielatura e confezionamento ad attività temporanea gli apicoltori che rispondono ai seguenti requisiti:
risultano essere proprietari di meno di 25 famiglie, con produzione annuale di miele non superiore a 750 kg.
commercializzano direttamente al consumatore esclusivamente il miele prodotto nei propri apiari;
risultano regolarmente censiti ed in possesso del libretto sanitario aziendale previsto dalla legge regionale n° 20 del 30/8/98;
utilizzano i locali autorizzati per un massimo annuale di 10 giorni (2 volte lanno 2 giorni di smielatura e 3 giorni di confezionamento).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, in carta legale, deve essere presentata dallapicoltore al Sindaco del Comune ove viene esercitata lattività, utilizzando il modulo allegato 1. Questultimo contiene, oltre a quanto previsto dal primo comma dellart. 26 del D.P.R. 327/80, limpegno dellapicoltore a comunicare annualmente, al momento della presentazione della denuncia di possesso degli alveari, le date presumibili di utilizzazione nonché a comunicare al Servizio di Medicina Veterinaria dellASL competente linizio della smielatura con almeno tre giorni di anticipo.
Alla domanda devono essere allegati:
planimetria in scala 1:100, che includa il locale da utilizzare per le attività di smielatura e confezionamento, il locale di deposito del miele e delle attrezzature, i servizi igienici;
relazione tecnica con descrizione sommaria dei locali e delle attrezzature, nonché indicazione relativa allapprovvigionamento idrico;
* fotocopia di eventuali altre denunce di possesso di alveari presentate presso altre ASL dallinteressato o da componenti della sua famiglia che intendono utilizzare lo stesso laboratorio; resta comunque invariato il limite produttivo globale di 25 famiglie con 750 Kg di miele allanno;
* dichiarazione relativa ai tipi di miele prodotti e alla quantità di produzione prevista;
* procedure utilizzate ai fini della pulizia dei locali.
MODALITÀ DI RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SANITARIA
Il Servizio di Medicina Veterinaria dellASL effettua il sopralluogo per verificare lidoneità del laboratorio ed esprime il parere per il rilascio dellautorizzazione.
Lautorizzazione sanitaria, una volta rilasciata, non ha scadenza a condizione che il locale utilizzato per le operazioni di smielatura e confezionamento rimanga lo stesso nel corso degli anni e non subisca modifiche strutturali che riguardino i requisiti prescritti per il rilascio dellautorizzazione.
Qualora, negli anni successivi, dovessero intervenire modifiche sostanziali alla situazione strutturale che ha dato origine allautorizzazione sanitaria, linteressato dovrà presentare una nuova domanda di autorizzazione, corredata dai relativi allegati.
ADEMPIMENTI DELLAPICOLTORE
Negli anni successivi a quello di rilascio dellautorizzazione lapicoltore deve comunicare allASL competente, al momento della presentazione della denuncia di possesso degli alveari le date presumibili in cui intende utilizzare il laboratorio e dichiarare di non aver apportato modifiche sostanziali al locale e alle strutture per le quali è stata rilasciata lautorizzazione.
Almeno tre giorni prima di iniziare la smielatura lapicoltore deve darne comunicazione al Servizio Veterinario competente; a tal fine potrà essere utilizzato lallegato 3.
Il miele deve essere depositato in maturatori chiusi con coperchio che devono essere lasciati nel locale autorizzato in attesa del confezionamento.
Il miele confezionato deve essere etichettato ai sensi della normativa vigente (vedi oltre).
Il prodotto confezionato deve essere depositato nello stesso locale o in locali idonei.
Lapicoltore deve consentire agli incaricati del Servizio Veterinario della ASL competente di effettuare tutti i controlli igienico-sanitari che ritengono opportuni.
ADEMPIMENTI DEL SERVIZIO VETERINARIO
Il personale del Servizio Veterinario dellASL competente dovrà:
effettuare il sopralluogo per verificare lidoneità del laboratorio e dei locali annessi, esprimendo il previsto parere per il rilascio dellautorizzazione;
effettuare gli opportuni controlli per accertare che il locale autorizzato mantenga nel tempo le caratteristiche di idoneità, che non venga utilizzato per periodi più lunghi di quanto concesso, che le attrezzature e gli utensili siano conservati ed utilizzati in modo idoneo;
eseguire prelievi a sondaggio sul prodotto confezionato per escludere la presenza di residui indesiderati secondo le indicazioni contenute nei piani regionali di controllo.
ETICHETTATURA DEL MIELE
1. Il miele destinato al consumatore deve essere confezionato in contenitori chiusi recanti le seguenti indicazioni:
a) la denominazione miele;
b) la quantità netta o nominale;
c) nome o ragione sociale e sede del produttore o confezionatore o un venditore stabilito nella CE;
d) la dicitura di identificazione del lotto.
2. La denominazione di vendita può essere completata da:
a) unindicazione inerente allorigine vegetale o floreale, millefiori compreso, se il prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico chimiche e microscopiche;
b) un nome regionale, territoriale o topografico, se il prodotto proviene totalmente dallorigine indicata.
Tali indicazioni andranno comunque aggiornate in rapporto alle modifiche normative sul confezionamento e sulletichettatura del miele.
AUTOCONTROLLO ED APPLICAZIONE DEL D.LGS. 155/97
Secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della Sanità 7.8.98 n. 11, le operazioni di smielatura, purificazione e confezionamento sono soggette allapplicazione del D. L.vo n. 155/1997. Fa eccezione loperazione di smielatura da sola, che, qualora venga effettuata dallapicoltore e non comporti operazioni di purificazione e confezionamento, rientra nella produzione primaria, e pertanto non ricade nellapplicazione del D.L.vo n. 155/97.
Per quanto riguarda le linee guida relative alla predisposizione dei piani di autocontrollo, si fa riferimento alla Direttiva regionale 1/97 ed alla successiva circolare n. 8732/27 del 7 agosto 1998; relativamente al controllo dei residui, è necessario inoltre tenere conto di quanto previsto dal D. Lgs 336/99 (art. 14) e dalla relativa circolare applicativa del Ministero della Salute n. 14/2000.
Il Direttore Regionale
Mario Valpreda