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Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2002 n. 38-6874

Partecipazione delle ASL alla Commissione Comunale “Parrucchieri, barbieri ed estetisti”.- Provvedimenti

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio:

Vista la Legge 23.12.1970 n. 1142 “Modifiche alla legge 14.2.63, n. 161, concernente la disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini” la quale prevede che presso ogni Comune sia costituita una “Commissione comunale presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, composta da 3 rappresentanti della categoria artigianale, da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, dall’Autorità Sanitaria, dal comandante della polizia municipale e da un rappresentante della commissione provinciale per l’artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune interessato”. Detta commissione è tenuta a fornire parere obbligatorio ma non vincolante alla redazione dei regolamenti comunali per la disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini. La Commissione, inoltre, deve essere sentita ai fini del rilascio, da parte del Sindaco, del provvedimento di autorizzazione all’esercizio.

Preso atto che l’Autorità Sanitaria citata dalla norma si identifica oggi, per competenza, nel dirigente medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione delle ASL;

considerato che la partecipazione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica alla Commissione è una pura duplicazione di attività, dal momento che i pareri specifici espressi in sede di commissione vengono, comunque, sempre rilasciati per iscritto dallo stesso Servizio su specifica richiesta;

visto che l’approvazione dei Regolamenti locali d’Igiene e Sanità Pubblica ed altri Regolamenti su materie sanitarie demandati ai Comuni, è vincolata al parere delle ASL ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 345 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, art. 16 del R.D. n. 45 del 3.2.1901 e dell’art. 109 della L.R. n. 5 del 15.03.2001"Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59");

preso atto che le modalità di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di barbiere, parrucchiere ed estetista sono dettagliate dai regolamenti locali di cui sopra e che sulla scorta delle disposizioni previste all’articolo 2 della Legge 23.12.1970 n. 1142 succitata e dell’art. 7 della L. R. 09.12.92 n. 54 “Norme di attuazione della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell’attività di estetista”, viene sempre richiesto il parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica sui requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili nonché sui requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici;

visto il D.Lvo. n. 299/99 “Norme per la razionalizzazione del SSN a norma dell’art. 1 della L. 419/98" che, all’art. 1 comma 7, esclude che rimangano a carico del Servizio Sanitario i servizi e le prestazioni sanitarie che:

a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del servizio Sanitario Nazionale di cui al comma 2; (n.d.r. della dignità della persona, del bisogno di salute, dell’economicità nell’impiego delle risorse);

b) non soddisfano il principio dell’efficacia e dell’appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzate per soggetti le cui condizioni cliniche non rispondono alle indicazioni raccomandate;

c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze non soddisfano il principio dell’economicità nell’impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell’assistenza;

visto che, a prescindere dalla valutazione di efficacia dell’intervento, la partecipazione di un medico del Dipartimento di Prevenzione alla Commissione comunale “Parrucchieri, barbieri ed estetisti” non soddisfa il requisito dell’efficienza configurando un cattivo impiego delle risorse per mera duplicazione di attività comunque e altrimenti svolte con modalità organizzative più efficienti;

sentita la su esposta relazione, la Giunta Regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di disporre che le ASL sospendano in via temporanea l’attività di partecipazione alla Commissione Comunale “Parrucchieri, barbieri ed estetisti”, a far data dal 1° ottobre 2002;

- di richiedere alle ASL l’attivazione delle procedure previste dalla circolare prot. n. 9735/27.002 del 06.06.2001, per la modifica dei Regolamenti comunali affinché sia ridefinita la composizione della suddetta Commissione escludendo il rappresentante dell’ASL.

(omissis)