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Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2002
Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2002 n. 38-6874
Partecipazione delle ASL alla Commissione Comunale Parrucchieri, barbieri ed estetisti.- Provvedimenti
A relazione dellAssessore DAmbrosio:
Vista la Legge 23.12.1970 n. 1142 Modifiche alla legge 14.2.63, n. 161, concernente la disciplina dellattività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini la quale prevede che presso ogni Comune sia costituita una Commissione comunale presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, composta da 3 rappresentanti della categoria artigianale, da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, dallAutorità Sanitaria, dal comandante della polizia municipale e da un rappresentante della commissione provinciale per lartigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune interessato. Detta commissione è tenuta a fornire parere obbligatorio ma non vincolante alla redazione dei regolamenti comunali per la disciplina dellattività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini. La Commissione, inoltre, deve essere sentita ai fini del rilascio, da parte del Sindaco, del provvedimento di autorizzazione allesercizio.
Preso atto che lAutorità Sanitaria citata dalla norma si identifica oggi, per competenza, nel dirigente medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione delle ASL;
considerato che la partecipazione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica alla Commissione è una pura duplicazione di attività, dal momento che i pareri specifici espressi in sede di commissione vengono, comunque, sempre rilasciati per iscritto dallo stesso Servizio su specifica richiesta;
visto che lapprovazione dei Regolamenti locali dIgiene e Sanità Pubblica ed altri Regolamenti su materie sanitarie demandati ai Comuni, è vincolata al parere delle ASL ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dellart. 345 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, art. 16 del R.D. n. 45 del 3.2.1901 e dellart. 109 della L.R. n. 5 del 15.03.2001"Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per lattuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59");
preso atto che le modalità di rilascio dellautorizzazione allesercizio dellattività di barbiere, parrucchiere ed estetista sono dettagliate dai regolamenti locali di cui sopra e che sulla scorta delle disposizioni previste allarticolo 2 della Legge 23.12.1970 n. 1142 succitata e dellart. 7 della L. R. 09.12.92 n. 54 Norme di attuazione della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dellattività di estetista, viene sempre richiesto il parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica sui requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili nonché sui requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici;
visto il D.Lvo. n. 299/99 Norme per la razionalizzazione del SSN a norma dellart. 1 della L. 419/98" che, allart. 1 comma 7, esclude che rimangano a carico del Servizio Sanitario i servizi e le prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del servizio Sanitario Nazionale di cui al comma 2; (n.d.r. della dignità della persona, del bisogno di salute, delleconomicità nellimpiego delle risorse);
b) non soddisfano il principio dellefficacia e dellappropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzate per soggetti le cui condizioni cliniche non rispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze non soddisfano il principio delleconomicità nellimpiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dellassistenza;
visto che, a prescindere dalla valutazione di efficacia dellintervento, la partecipazione di un medico del Dipartimento di Prevenzione alla Commissione comunale Parrucchieri, barbieri ed estetisti non soddisfa il requisito dellefficienza configurando un cattivo impiego delle risorse per mera duplicazione di attività comunque e altrimenti svolte con modalità organizzative più efficienti;
sentita la su esposta relazione, la Giunta Regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera
- di disporre che le ASL sospendano in via temporanea lattività di partecipazione alla Commissione Comunale Parrucchieri, barbieri ed estetisti, a far data dal 1° ottobre 2002;
- di richiedere alle ASL lattivazione delle procedure previste dalla circolare prot. n. 9735/27.002 del 06.06.2001, per la modifica dei Regolamenti comunali affinché sia ridefinita la composizione della suddetta Commissione escludendo il rappresentante dellASL.
(omissis)