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Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2002

Codice 25.10
D.D. 12 giugno 2002, n. 833

Pratica d13 R.D. 523/1904 Art. 94 - Polizia idraulica - Istanza per autorizzazione estrazione di materiale lapideo lungo il torrente Elvo, nel comune di Cerrione (BI) - Ditta Barbera Agostino e Natale s.n.c., via Fratelli Rosselli, 162, 13900 Biella (BI)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai soli riguardi idraulici la Ditta Barbera Agostino e Natale s.n.c., con sede a Biella in via Fratelli Rosselli 162, a prelevare m3 3.500 circa di materiale inerte dall’alveo del torrente Elvo in Comune di Cerrione (BI), secondo le modalità previste dagli elaborati grafici predisposti dall’ing. Mosca Alberto e concordate in sede di sopralluogo ed alle seguenti condizioni:

Art. 1

L’autorizzazione ad estrarre il materiale inerte sopra indicato si intende limitata alla proprietà demaniale, cioè quella compresa tra le sponde fisse, giusto il disposto degli artt. 93 e 94 del T.U. sulle opere idrauliche (R.D. 25.07.1904 n. 523) corrispondente alla zona coperta dalle piene ordinarie ai sensi della circolare 28.02.1907 n. 780 Div. IV del Ministero dei LL.PP. - Direzione Generale delle OO.PP. sulla delimitazione dell’alveo dei corsi d’acqua o sulle piantagioni in aree alluvionali.

La presente autorizzazione è soggetta a tutte le norme di legge in vigore o emanande, in materia idraulica e non può essere ceduta nè formalmente nè di fatto a terzi, pena l’immediata nullità della stessa.

Nessuna variante a quanto stabilito con questo disciplinare può essere apportata dalla Ditta esecutrice, salvo assenso scritto dal Settore in epigrafe, pena la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca del presente atto.

Il presente atto non conferisce al titolare alcun diritto di opposizione o di compenso ove altri, muniti di analoga autorizzazione eseguissero estrazioni di materiale nel medesimo tratto del corso d’acqua.

Art. 2

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione, ove necessaria, secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.L. n. 490 del 29/10/99 (vincolo paesaggistico), alla L.R. 45/89 (vincolo idrogeologico)).

Art. 3

La vigilanza sull’osservanza di quanto disposto dal presente disciplinare spetta a tutti i funzionari ed agenti a ciò legittimati, cui deve essere esibita, a semplice richiesta, copia dell’atto e dei relativi elaborati tecnici vistati da questo Settore.

Il concessionario dovrà quindi, all’atto dell’estrazione, avere sempre con sè la presente autorizzazione.

Art. 4

La presente autorizzazione sarà usufruita in modo da non danneggiare le proprietà pubbliche o private e non offendere precedenti diritti o concessioni.

Il concessionario è pertanto responsabile di qualsiasi danno che potesse derivare Demanio pubblico o a terzi per causa degli scavi effettuati e dei mezzi d’opera usati ed è tenuto ad eseguire a sua cura e spesa i lavori di ripristino che si rendessero comunque necessari.

La stessa Ditta tiene in ogni caso sollevata ed indenne la Regione Piemonte ed i suoi funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenga danneggiato.

Art. 5

Durante l’estrazione debbono essere osservate le norme vigenti in materia di pesca e di salvaguardia dall’inquinamento.

Allo scopo di tutelare il patrimonio ittico viene fatto obbligo di concordare con l’Amministrazione Provinciale, prima dell’avvio dei lavori, le precauzioni atte a salvaguardare il patrimonio ittico.

Art. 6

L’estrazione dovrà essere esercitata senza creare pericoli per la pubblica incolumità.

Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici, la ditta ha l’obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori ed alla segnalazione all’Autorità di P.S. ed a questo Settore.

Art. 7

E’ assolutamente vietata l’estrazione in zone non comprese nella presente autorizzazione: gli scavi devono configurarsi nel pieno rispetto delle indicazioni di cui alle tavole grafiche allegate facenti parte integrante del presente disciplinare.

La zona di estrazione indicata nei grafici deve essere delimitata prima di iniziare gli scavi non picchetti solidi, stabili e inamovibili e pali di idonee dimensioni.

Ove, per qualsiasi motivo, detti picchetti e pali vengano asportati o danneggiati, debbono essere tempestivamente sostituiti, a cura e spese della Ditta autorizzata.

Detti picchetti debbono consentire agli Enti competenti, oltre ai riscontri connessi con la presente estrazione, anche successive osservazioni sulla dinamica del trasporto solido e sulle eventuali modificazioni del fondo alveo nella tratta oggetto d’intervento.

L’estrazione può essere avviata esclusivamente dopo l’accertamento da parte di questo Ufficio degli allineamenti sopra citati.

La zona di estrazione deve essere munita di cartello recante indicazioni analoghe a quelle previste per le concessioni edilizie ed avente identiche dimensioni, collocazione e visibilità.

In particolare su detto cartello debbono figurare gli estremi della presente autorizzazione, la ragione sociale, il quantitativo di materiale estraibile ed il tempo utile, orario compreso, per l’estrazione.

Art. 8

Nel fare gli scavi, salvo le diverse specifiche indicazioni di questo Ufficio impartite in fase di sopralluogo o in fase di avvio dei lavori, si dovrà naturalmente osservare la distanza di metri 25 dagli edifici di qualunque genere, nonchè da ponti e da guadi notoriamente praticati.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di impedire qualunque scavo in tratte di fiume o torrente che presentano caratteristiche o singolarità tali da richiedere una particolare loro tutela.

Il concessionario non potrà eseguire gli scavi in isole o banchi di privata proprietà, senza il preventivo assenso dei loro proprietari.

Art. 9

Si elencano, di seguito, i mezzi d’opera che potranno essere utilizzati:

- Escavatore Caterpillar 330 LMNE nº telaio 5LR231;

- Escavatore Fiat-Allis FE20 nº telaio 705540;

- Trattore cingolato Caterpillar D5H nº telaio 8R601165;

- Pala gommata Caterpillar 950F nº telaio 8TK3059;

- Pala gommata Caterpillar 962G nº telaio 3-35-712;

- Autocarro Fiat 330/30 targato VC 567991;

- Autocarro Iveco 380E37H targato BI 009949;

- Autocarro Iveco 410E42H targato BI 004568;

- Autocarro Astra BM 64/30 targato VC 585275;

- Autocarro Perlini 255 DP nº telaio 008388;

- Autocarro Perlini FT 15 nº telaio 008232;

- Autocarro Perlini TS 15 nº telaio 161173.

Tali mezzi possono essere sostituiti solo con esplicito assenso scritto dell’Ufficio concedente. In alveo dovrà operare sempre un solo escavatore.

E’ vietato alla Ditta concessionaria nel modo più assoluto, il carico di inerti contenenti acqua in quantità tale da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito.

Art. 10

Gli scavi dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare pregiudizio per la stabilità delle sponde, da non alterare le condizioni dei manufatti, guadi o passi esistenti, da non danneggiare o comunque influire sulla integrità delle opere di difesa e delle arginature esistenti, da non danneggiare o recare impedimento ai lavori eventualmente in corso da parte dell’Amministrazione e da altri Enti Pubblici e da privati debitamente autorizzati e da non alterare, neppure indirettamente, le condizioni delle opere di derivazione d’acqua.

Sono vietati, in modo assoluto, depositi permanenti in alveo dell’inerte estratto.

Eventuale materiale di scarto deve essere sistemato e spianato al fine di non costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque.

E’ comunque vietato deviare od interrompere il corso delle acque per formare accessi o facilitare le estrazioni. L’estrazione di materiale litoide dovrà essere eseguita in modo tale da non immettere in alveo materiali in sospensione di qualsiasi natura.

Non dovrà essere utilizzato, a nessun titolo, per i lavori in oggetto, materiale esplosivo.

Art. 11

Gli scavi debbono eseguirsi in senso longitudinale, parallelamente all’asse del corso d’acqua, procedendo, per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio acqueo verso riva. In ogni caso gli scavi debbono convogliare i deflussi a centro alveo, salvaguardando comunque un franco di almeno cm. 50 al di sopra della quota di fondo alveo, come prescritto dalla Deliberazione del C.R. in data 28.02.1989, n. 1000-2838 e come per altro già indicato nelle sezioni di progetto.

Art. 12

Al direttore dei lavori di estrazione, viene attribuito l’incarico di verificare puntualmente l’esatta corrispondenza dei lavori in argomento rispetto a quanto previsto negli elaborati di progetto allegati all’istanza e di verificare la stretta osservanza delle autorizzata Ditta a tutti i disposti previsti nella presente determinazione autorizzativa.

Art. 13

Per irrinunciabili esigenze di carattere idraulico la presente autorizzazione ha validità di 40 (quaranta) giorni successivi, naturali e consecutivi, computati ex Art. 1187 del C.C. a decorrere dal giorno 18/06/2002, data stabilita per l’inizio lavori, e viene quindi a scadere il giorno 27/07/2002 o comunque nel momento in cui sia stato prelevato l’intero quantitativo assentito, in quanto la data di scadenza indica soltanto il termine massimo entro cui resta valida l’autorizzazione.

L’estrazione può essere praticata solo tra le ore 7,00 e le ore 19,00 dei giorni validi, esclusi il sabato ed i giorni festivi.

Art. 14

Ove questo settore lo ritenga necessario, la Ditta deve fornire a proprie spese ed entro 15 giorni dalla relativa richiesta scritta, il rilievo piano-altimetrico dell’estrazione fino a quel momento eseguita, riferito a quello di progetto e redatto da tecnico abilitato.

Scaduto inutilmente il predetto termine, la concessione è da ritenere revocata senza alcun diritto per la Ditta a compenso, rimborso o indennizzo.

Art. 15

Eventuali sospensioni dell’attività estrattiva debbono essere segnalate immediatamente a questo Settore dalla Ditta esecutrice. Dette sospensioni, salvo se dovute a causa di forza maggiore, non costituiscono titolo per la richiesta di eventuali proroghe che comunque l’Ufficio scrivente si riserva di concedere solo per iscritto.

Art. 16

Ad avvenuta estrazione del quantitativo asserito, la Ditta deve sospendere i relativi lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo Settore, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità che come modalità esecutiva.

Qualora, in base ad accertamenti, risultassero estratti abusivamente quantitativi maggiori di quelli concessi, il concessionario, salvo ogni altra azione penale nei suoi confronti, dovrà provvedere al pagamento dei relativi maggiori oneri fiscali mediante sanzione amministrativa corrispondente a tre volte il canone demaniale ordinario. I controlli del caso verranno eseguiti in contraddittorio e la Ditta dovrà mettere a disposizione il personale ed i mezzi occorrenti.

Lo svincolo della cauzione avverrà a seguito di esplicita richiesta della Ditta interessata dopo la constatazione della regolarità dell’esecuzione dei lavori.

Art. 17

Sarà facoltà dell’Amministrazione di sospendere, modificare ed anche revocare l’autorizzazione in qualsiasi epoca a suo libero ed esclusivo giudizio senza che per ciò il concessionario abbia titolo a qualsiasi reclamo, indennizzo o compenso, fatto salvo il rimborso del canone erariale di concessione per la quota corrispondente al quantitativo di inerte eventualmente non prelevato.

Nel caso di inosservanza delle condizioni sopra stabilite, la concessione potrà essere sospesa e revocata ed il concessionario denunciato all’Autorità Giudiziaria, senza pregiudizio dei provvedimenti di ripristino dell’alveo e delle sponde a norma dell’art. 378 della legge 20.03.1865 nº 2248 all. f) e art. 1 del R.D. 19.11.1921 n. 1688.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Felice Storti