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Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2002

Codice 25.3
D.D. 30 maggio 2002, n. 730

Autorizzazione Idraulica n. 3697 per le opere, realizzate e da realizzare, in variante alla precedente autorizzazione idraulica n. 3364 del 08/06/1999, di questo Settore, relativa al progetto dei lavori di costruzione di un percorso pedonale perimetrale al Lago Grande di Avigliana. Ditta: Città di Avigliana

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Città di Avigliana a realizzare il pontile galleggiante di cui al punto 1., nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, nonchè di autorizzare, in sanatoria, il mantenimento delle opere di cui ai punti 2., 3., 4., 5. già realizzate, nel rispetto e con l’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate e delle opere progettate (pontile galleggiante-punto 1.) potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità strutturale del pontile galleggiante all’azione del vento e del moto ondoso, nonchè nei riguardi dei carichi transitanti, delle sottospinte idrauliche, e della resistenza e capacità portante del terreno di fondazione, secondo la normativa vigente in materia; dette verifiche devono essere state effettuate anche per i pontili realizzati;

3. analogamente per le tipologie costruttive utilizzate per realizzare il percorso devono essere state eseguite le verifiche di stabilità, in relazione ai carichi, alle spinte dei terreni ed alle caratteristiche di resistenza e capacità portante del terreno di fondazione;

4. durante la costruzione del pontile galleggiante (punto 1.) non dovrà essere causata turbativa del regime idraulico del lago;

5. i massi costituenti le tipologie costruttive 1, 3, 4, 5, 6, 7 devono essere stati posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità, provenire da cave di prestito, essere a spacco, a struttura compatta, non geliva, nè lamellare ed avere volume non inferiore a 0,4 mc e peso superiore a q.li 8,0;

6. il pontile di risulta proveniente dagli eventuali scavi per la realizzazione del pontile galleggiante di cui al punto 1. dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni dell’alveo e delle sponde del lago, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dal lago;

7. le sponde, i muri esistenti e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori di realizzazione del pontile galleggiante di cui al punto 1. dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; analogamente il soggetto autorizzato è l’unico responsabile dei danni eventualmente cagionati durante l’esecuzione dei manufatti costituenti il percorso in argomento, già realizzati;

8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori di realizzazione del pontile galleggiante (punto 1.) dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, il termine dei lavori non potesse avere luogo entro la data prevista;

9. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori di realizzazione del pontile galleggiante, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l’opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;

10. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del realizzando pontile e dei manufatti già realizzati (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del lago, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo, in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

11. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, in corrispondenza dei manufatti di sostegno del percorso e dei pontili, che si renderanno necessarie al fine di garantire la stabilità del percorso pedonale in oggetto, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. dovrà costantemente essere tenuto sotto controllo il livello del lago vietando l’accesso al percorso in argomento, nel caso di eventi meteorologici intensi e prolungati;

13. dovrà essere tenuto costantemente sotto controllo lo stato di conservazione dei manufatti di sostegno, predisponendo tutti gli interventi necessari per garantire la stabilità degli stessi, previa autorizzazione di questo Settore;

14. dovrà essere costantemente garantito il perfetto stato di conservazione della recinzione prevista, verso lago, a protezione del percorso pedonale in oggetto;

15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere autorizzare, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del lago o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del lago medesimo;

16. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

17. con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale del lago (EAP n. 156): con successivo atto sarà rilasciato il provvedimento concessorio, al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali conseguente al percorso di che trattasi;

18. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 431/1985 e s.m.i. - vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera