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Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2002

Codice 15.9
D.D. 3 maggio 2002, n. 484

Annullamento della disposizione contenuta in determinazione n. 1011 del 27.11.2000 relativa all’ammissione al contributo di Euro 11878,51 (cap. 11175/00) ex L.R. 28/93 Titolo III dell’impresa Supermarket VITTORIA S.a.s. di Marchisio d’Asti

Vista la L.R. 28/93, Titolo III, e successive modificazioni;

vista la D.G.R. n. 74-29880 del 10 aprile 2000, con la quale la Giunta regionale ha definito i criteri e le priorità degli interventi;

vista la determinazione del Direttore regionale Formazione Professionale - Lavoro n. 1011 del 27.11.2000, con la quale si approvava la graduatoria delle istanze pervenute dal 1 giugno al 30 settembre 2000 ammesse al contributo regionale;

preso atto che fra i soggetti destinatari di contributo di cui alla citata graduatoria, l’impresa Supermarket Vittoria S.a.s. di Marchisio di Asti risultava assegnataria di Euro 11878,51 per l’assunzione della lavoratrice indicata al punto 117) della richiamata graduatoria;

vista la nota prot. n. 4030/15.9 del 31 gennaio 2001, con la quale, nel comunicare l’ammissione al contributo, si invitava l’impresa, sulla base dei criteri di cui alla D.G.R. n. 35-27425 del 24.05.1999, ad effettuare l’assunzione entro e non oltre giorni 45 dalla data di ricevimento della nota di cui in parola, nonché si segnalava che la mancata comunicazione all’amministrazione regionale dell’intervenuta assunzione entro e non oltre 10 giorni successivi ai quarantacinque di cui sopra avrebbe prodotto il provvedimento di ritiro del contributo;

vista la regolare assunzione del soggetto di cui sopra avvenuta in data 16 marzo 2001;

vista la nota prot. n. 9308/15.9 del 12 marzo 2002, con la quale si richiedeva la documentazione necessaria per l’erogazione del contributo;

visto che detta nota, inviata con raccomandata R.R., non è stata ritirata dall’impresa succitata per trasferimento, senza che la stessa avesse provveduto a comunicare il nuovo indirizzo;

considerato che, sulla base delle risultanze d’ufficio, l’impresa Supermarket Vittoria S.a.s. di Marchisio ha licenziato la lavoratrice in data 31.08.2001 per riduzione di personale, ha cessato l’attività in data 01.09.2001 ed ha infine ceduto definitivamente l’azienda in data 10.12.2001;

considerato, pertanto, il venire meno del soggetto giuridico impresa, individuato dalla legge regionale in parola quale soggetto dotato della titolarità del diritto all’ottenimento del contributo, determinando l’impossibilità alla erogazione dello stesso da parte della Regione Piemonte al destinatario per sopravvenuta inesistenza dello stesso;

risultando, dunque, opportuno provvedere all’annullamento della disposizione relativa all’ammissione a contributo dell’impresa Supermarket Vittoria S.a.s. di Marchisio di Asti.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

visto l’art. 23 della L.R. 51/97;

vista la L.R. n. 7/01;

Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 74-29880 del 10 aprile 2000;

determina

di annullare la disposizione contenuta nella determinazione n. 1011 del 27.11.2000, relativamente all’ammissione a contributo regionale dell’impresa Supermarket Vittoria S.a.s. di Marchisio di Asti, per l’assunzione della lavoratrice indicata al punto 43) della richiamata graduatoria per i motivi esposti in premessa;

di registrare un’economia di spesa di Euro 11878,51 sul capitolo 11175/00 (impegno n. 6191);

nell’impossibilità di notificare il presente atto per intervenuta inesistenza dell’impresa di cui in premessa, la fase integrativa dell’efficacia dello stesso è assicurata attraverso pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro gg. 60 dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte, ai sensi dell’art. 21, c. 1, l. 1034/71.

Il Direttore regionale
Giuseppe De Pascale