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Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2002

Codice 12.2
D.D. 6 settembre 2002 n. 142

L.164/92 articolo 10 lettera c) - riduzione resa massima consentita per annata sfavorevole, riduzione resa ettaro vino classificabile per motivi di mercato, vincolo di destinazione dei prodotti esclusi dalla D.O.C.G. “Asti”, per la vendemmia 2002

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Per la vendemmia 2002 la resa massima di uva destinata alla D.O.C.G. “Asti” non deve essere superiore a 7000 Kg per ettaro di vigneto in coltura specializzata e qualora se ne presenti l’esigenza a tale limite la resa dovrà essere riportata mediante cernita delle uve, purché la produzione non superi 8400 Kg per ettaro. Fermo restando il limite dei vigneti al terzo anno vegetativo, che permane al 70% della resa massima consentita, e cioè 4.900 Kg. pari a 3.675 litri/ettaro.

I produttori che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella sopra indicata, dovranno segnalare, anche a mezzo fax, al Servizio Antisofisticazioni Vinicole competente per territorio, prima dell’inizio delle operazioni aziendali di vendemmia, le superfici vitate che non sono state interessate dagli eventi atmosferici avversi che hanno determinato la riduzione della produzione. La segnalazione dovrà essere redatta sottoforma di autocertificazione e dovrà indicare la stima della produzione unitaria del proprio vigneto. La mancata emissione del diniego da parte del Servizio Antisofisticazioni Vinicole è da intendersi quale accoglimento dell’istanza ai sensi dell’articolo 20 della L.241/90.

Per conseguire l’equilibrio tra domanda ed offerta, la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C.G. “Asti” - come consentito dalla L.164/92 art.10 paragrafo c) - , viene ridotta:

* a 5.250 litri/ettaro (equivalente a 7.000 Kg/Ha) nella tipologia spumante

* a 6.750 litri/ettaro (equivalente a 9.000 Kg/Ha) nella tipologia Moscato, qualora sia utilizzata la possibilità di avere riconosciute rese per ettaro superiori a quella sopra stabilita

Al fine di assicurare la rispondenza tra i dati contenuti nella denuncia presentata dai produttori e la effettiva produzione ottenuta, la produzione massima rivendicabile/classificabile a D.O.C.G. “Asti” viene fissata in 7.000 Kg. ettaro con un massimo di 5.250 litri/ettaro. Qualora siano riconosciute rese per ettaro superiori a quella sopra stabilita, per la sola tipologia Moscato d’Asti la resa massima rivendicabile/classificabile a D.O.C.G. è pari a 9.000 Kg. ettaro con un massimo di 6.750 litri ettaro.

I quantitativi eccedenti le aliquote classificabili come V.Q.P.R.D. possono essere destinati alla produzione di m.p.f. da uve aromatiche nella misura massima di :

- 1400 Kg./ettaro per le uve rivendicate a D.O.C.G. per la produzione di Asti spumante

- 0 (zero) Kg./ettaro per le uve rivendicate a D.O.C.G. per la produzione di Moscato d’Asti

Ulteriori quantitativi di uve raccolte, fermo restando i limiti massimi previsti dal disciplinare di produzione, dovranno essere trasformate in vino da tavola, cosi come definito nell’allegato I - punto 13 del Reg. CE 1493/99 entro il periodo delle fermentazioni fissato nei Decreti Prefettizi delle rispettive Province.

Qualora ci si avvalga della facoltà di riclassificare il prodotto passando dalla tipologia Moscato d’Asti a quella di Asti Spumante la resa dovrà essere riportata a 5.250 litri/ettaro. Il rimanente prodotto deve essere destinato alla distillazione ed i processi di fermentazione, se posti in essere al di fuori dei termini fissati dai Decreti Prefettizi, dovranno essere oggetto di comunicazione all’Ispettorato centrale repressione frodi- Ufficio Periferico, competente per territorio- nei modi e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti.

Nei Documenti di accompagnamento, il prodotto la cui destinazione è vincolata a vino bianco, deve essere indicato con la seguente natura merceologica: “uve moscato bianco con vincolo di destinazione a vino da tavola bianco”. Nei registri di cantina e nelle documentazioni ufficiali, i prodotti derivati da dette uve dovranno essere indicati come “mosto parzialmente fermentato con vincolo di destinazione a vino tavola bianco”; tale natura merceologica dovrà altresì essere indicata nei documenti di trasporto emessi nel caso di transazioni commerciali e non.

Il Dirigente responsabile
Ettore Ponzo