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Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2002

Codice 12.2
D.D. 4 settembre 2002 n. 138

Legge 10 febbraio 1992, n. 164, art. 10, lettera d). Abbassamento del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve destinate alla produzione del vino a D.O.C.G. “Brachetto d’Acqui” e del vino a D.O.C. “Piemonte Brachetto”

(omissis)

Il DIRIGENTE

(omissis)

determina

di consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dai rispettivi disciplinari, ancorché entro i limiti stabiliti dalla U.E., per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.P.Q.R.D.) dei vini a denominazione d’origine controllata (D.O.C.) Piemonte Brachetto e a denominazione di origine Controllata e Garantita “Brachetto d’Acqui”

Il Dirigente responsabile
Ettore Ponzo