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Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 2 settembre 2002, n. 66-7040

Art. 58, comma 3, lett. a), l.r. 70/96. Determinazioni in ordine al fondo destinato alle Province per il risarcimento e la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole

A relazione dell’Assessore Cavallera:

Premesso che l’art. 55 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 stabilisce che per far fronte ai danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall’attività venatoria è costituito un fondo destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti ai proprietari o conduttori dei fondi. La Giunta regionale, tra l’altro, ripartisce il fondo, cui affluisce lo stanziamento regionale previsto dall’art. 58, comma 3, lett. a), della citata l.r. 70/1996, tra le Province ai fini del risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica nei terreni utilizzati per oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;

vista la D.G.R. n. 30-23995 del 16.2.1998 con la quale sono stati approvati i nuovi criteri in ordine al riparto, al funzionamento ed ai meccanismi risarcitori del fondo regionale destinato agli indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio venatorio;

vista la D.G.R. n. 48-2127 del 29.1.2001 con la quale sono state approvate le disposizioni attuative della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9;

considerato che il combinato disposto dei provvedimenti sopra richiamati consente di stabilire quanto segue:

- il trasferimento dei fondi destinati alle finalità di cui all’art. 55 della l.r. 70/1996 avviene entro trenta giorni dall’effettiva disponibilità dei relativi capitoli del bilancio regionale ed è comprensivo delle spese occorrenti per l’accertamento dei danni;

- le Province provvedono alla liquidazione dei danni in due distinti periodi: entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre;

- entro il 15 febbraio di ogni anno le Province devono inviare alla Giunta regionale un rendiconto dettagliato dei danni denunciati e risarciti e degli interventi effettuati per la prevenzione nell’anno precedente;

- il rendiconto deve essere inoltre corredato delle seguenti informazioni:

* Suddivisione della somma globalmente erogata per specie selvatiche o gruppi di specie responsabili dei danni (fagiani, lepre, cinghiale, corvidi, passeri, storni, e altre specie);

* Ammontare delle superfici relative agli interventi, distinguendo le coltivazioni agricole da quelle orticole e forestali, specificando le specie oggetto di danno;

* Numero di esemplari della specie cinghiale abbattuti, complessivamente ed in ogni singola battuta, in attuazione dei piani di contenimento realizzati ai sensi dell’art. 29 della l.r 70/1996 e della l.r. 9/2000;

* Suddivisione dei capi per classi di sesso ed età;

* Eventuali valutazioni biometriche e biologiche dei capi abbattuti;

* Numero degli operatori, di cui all’art. 2, comma 4, della l.r. 9/2000 che hanno partecipato alle battute di contenimento cui sopra si accenna;

* Numero totale delle giornate dedicate al contenimento della specie;

* Cartografia riportante le zone interessate dai piani di contenimento;

* Ripartizione delle somme destinate al risarcimento di danni al patrimonio forestale, alle colture agricole e ortive;

* Notizie generali sui fenomeni dannosi;

- di tale relazioni la Giunta regionale tiene conto nelle ripartizioni successive applicando una riduzione nella misura minima del 5 per cento annuo sui danni accertati nel triennio precedente;

considerato il lamentato incremento dei danni arrecati alle produzioni agricole dai corvidi, da alcune specie alloctone (nutria e scoiattolo grigio) nonché dai piccioni torraioli (Columba livia domestica);

ritenuto, ciò stante, opportuno stabilire che le Province integrino le informazioni sopra elencate con il numero dei capi della specie volpe nonché dei corvidi abbattuti in sede di piani di contenimento realizzati ai sensi del citato art. 29 della l.r. 70/1996, specificando, altresì, l’ammontare dei danni e le relative superfici riferibili alle specie nutria (Myocastor coypus), scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis) ed ai piccioni torraioli;

visto il D.P.R. 445/2000 ed in particolare il capo V artt. n. 71 e 72 in base ai quali le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà;

atteso che le Province, in attuazione del citato D.P.R. 445/2000, sono tenute ad effettuare un controllo a campione almeno sul 5% delle dichiarazioni sostitutive;

stabilito che le risultanze di tali controlli saranno oggetto di una opportuna relazione annuale dei soggetti di cui al punto precedente che dovrà essere trasmessa entro il 15 febbraio di ciascun anno alla Direzione regionale Territorio Rurale competente per materia;

stabilito altresì che le Province sono tenute a presentare alla Direzione regionale Territorio Rurale, anche su supporto informatizzato, gli elenchi relativi ai beneficiari delle denunce di danno comprensivi dei dati ritenuti idonei all’istituzione di una banca dati regionale sui danni causati dalla fauna selvatica allo scopo di monitorare il fenomeno da un punto di vista tecnico, procedurale e finanziario e per l’attivazione di controlli incrociati;

atteso di incaricare la Direzione Territorio Rurale di provvedere agli adempimenti amministrativi e tecnici per l’istituzione della banca dati e del sistema di monitoraggio del fenomeno, nonché di aggiornare e di apportare le opportune modifiche ai modelli di dichiarazione sostitutiva approvati con la citata D.G.R. n. 30-23995 del 16.2.1998;

ritenuto, quindi, necessario apportare ai “Criteri in ordine al riparto, al funzionamento ed ai meccanismi risarcitori del fondo per i danni provocati dalla fauna selvatica e dall’esercizio venatorio alle produzioni agricole” approvati con D.G.R. n. 30-23995 del 16.2.1998 le opportune modifiche conseguenti all’entrata in vigore della legge regionale 8.7.1999, n. 17;

preso inoltre atto che le Province hanno più volte evidenziato l’insufficienza dei fondi trasferiti per far fronte all’ammontare complessivo dei danni accertati a partire dall’anno 2000;

ritenuto pertanto di provvedere al trasferimento a favore delle Province delle somme relative al riparto dei fondi destinati, ai sensi dell’art. 58, comma 3, lett. a) e b) della l.r. 70/1996, al risarcimento dei danni in argomento per l’anno 2002 nonché di ulteriori somme da destinare a risarcire i danni accertati e non liquidati relativi agli anni 2000 e 2001. A tale trasferimento si provvederà secondo i seguenti criteri:

- per i danni accertati e non liquidati nel 2000 in base al loro effettivo ammontare;

- per i danni accertati e non liquidati nel 2001 fino all’ammontare della media dei danni accertati nel triennio precedente, ridotta del 5 per cento;

- per i danni presunti, relativi all’anno 2002, fino all’ammontare della media dei danni accertati nel 1999 e 2000 e dei danni liquidati, con i criteri di cui sopra, per il 2001.

Al trasferimento delle somme anzidette a favore delle Province si farà fronte con i fondi stanziati sul capitolo 14085 del bilancio regionale per l’esercizio 2002;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni specificate in premessa:

- di provvedere al trasferimento a favore delle Province delle somme relative al riparto dei fondi destinati al risarcimento dei danni in argomento per l’anno 2002 nonché di ulteriori somme per risarcire i danni accertati e non liquidati relativi agli anni 2000 e 2001. A tale trasferimento si provvederà secondo i seguenti criteri:

* per i danni accertati e non liquidati nel 2000 in base al loro effettivo ammontare;

* per i danni accertati e non liquidati nel 2001 fino all’ammontare della media dei danni accertati nel triennio precedente, ridotta del 5 per cento;

* per i danni presunti, relativi all’anno 2002, fino all’ammontare della media dei danni accertati nel 1999 e 2000 e dei danni liquidati, con i criteri di cui sopra, per il 2001.

Al trasferimento delle somme anzidette a favore delle Province si farà fronte con i fondi del capitolo 14085 (UPB 13041) del bilancio regionale per l’esercizio 2002;

- di incaricare la Direzione Territorio Rurale di provvedere agli adempimenti amministrativi e tecnici per l’istituzione della banca dati e del sistema di monitoraggio dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall’attività’ venatoria, nonché di aggiornare e di apportare le opportune modifiche ai modelli di dichiarazione sostitutiva approvati con la citata D.G.R. n. 30-23995 del 16.2.1998;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)