Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Savigliano (Cuneo)

Modifica del Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di approvare la modifica all’articolo 32, 6° comma, terzo capoverso, del Regolamento Edilizio Comunale, ai sensi dell’articolo 3, 1° comma, della Legge Regionale 19/99 nel testo emendato di seguito riportato:

“In applicazione del 5° comma dell’art. 25 della L.R. 56/77 e s.m. ed int. nonché per obiettivi di salvaguardia in termini più generali della integrità morfologica e dei requisiti paesistico ambientali del territorio produttivo agricolo, nonché in relazione alle analisi geologiche allegate al P.R.G.C., costituiscono specifici elementi di valutazione in occasione dell’assunzione di determinazioni concernenti attività estrattive, i seguenti:

- apprezzabile riduzione della superficie agraria del territorio comunale mediante escavazione sotto falda;

- interferenza dello scavo nei confronti della dinamica di rii o torrenti esistenti;

- impatto dell’attività estrattiva rispetto all’assetto infrastrutturale del territorio interessato;

- interferenza tecnico-funzionale rispetto all’attività agricola esercitata dalle aziende presenti sul territorio interessato.

Quanto sopra premesso, l’attività di estrazione di materiale litoide con recupero dell’area mediante ritombatura è sottoposta all’osservanza della normativa vigente in materia; il recupero dell’area mediante realizzazione di invaso artificiale deve sottostare alle seguenti condizioni:

a) il richiedente deve proporre un piano di utilizzo dell’area recuperata che ne individui il pubblico interesse (riferito anche, alla qualità progettuale della sistemazione dell’area nonché delle essenze poste a dimora) che costituisce condizione e, nel caso di più domande concorrenti, preferenza nel rilascio dell’autorizzazione; è esclusa ogni attività economica relativa all’utilizzo dell’invaso.

b) la superficie totale massima degli invasi artificiali che possono essere realizzati nel territorio comunale non può superare in nessun caso Ha 11.07.34 pari allo 0,1% della superficie complessiva del territorio comunale; nel computo sono compresi gli invasi artificiali già esistenti. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, provvede a determinare le modalità di rilascio delle autorizzazioni al fine di garantire la trasparenza delle procedure nonché a definire lo schema d’atto d’obbligo all’osservanza delle condizioni di cui al presente comma da sottoscrivere, registrare e trascrivere a cura e spese dal proprietario ed eventuali aventi titolo sull’area interessata, in cui sono previste, tra l’altro, le sanzioni per l’inottemperanza agli obblighi assunti e le relative garanzie;

c) l’invaso deve essere inscritto in un’area coltivata a bosco di estensione ameno pari a quella dello stesso, con una profondità, dalla battigia, di 1ml. ogni 1000 mq. della sua superficie, con un minimo di ml. 15; l’area piantumata dovrà avere una distanza dal confine di proprietà conforme alle disposizioni comunali vigenti in materia di alberi di alto fusto, fatti salvi diversi accordi scritti tra le parti;

d) a garanzia della effettiva realizzazione delle opere di recupero, il titolare dell’autorizzazione all’estrazione e/o il proprietario dell’area interessata, deve produrre garanzia finanziaria di importo pari a quello previsto dal progetto di recupero per un periodo di tempo valido sino all’ultimazione dei lavori di recupero;

e) il titolare dell’autorizzazione all’estrazione e/o il proprietario dell’area interessata deve dimostrare al momento della presentazione dell’istanza che la realizzazione dell’invaso artificiale non introduce vincoli o restrizioni giuridiche sull’uso dei terreni confinanti. In caso contrario il titolare dell’autorizzazione all’estrazione e/o il proprietario dell’area interessata deve produrre l’assenso scritto di tutti i proprietari interessati;

f) sono fatti salvi i diritti di terzi.

2. di dare atto che la presente modifica, riguardando il contenuto del titolo IV non cogente, è stato redatto in conformità al testo tipo regionale;

3. di dare atto, infine, che il responsabile del Settore Urbanistica provvederà agli adempimenti previsti dall’articolo 3, commi 3 e 4, della sopracitata Legge Regionale 19/99.

(omissis)