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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 36

Deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2002, n. 46-6882

Art. 8-quinquies, d.lgs. n. 229/1999. Recepimento accordo tra Regione Piemonte e Associazioni di categoria AIOP e ARIS per il settore sanitario privato per l’attività di ricovero per l’anno 2002. Budget e aggiornamento tariffario anno 2002

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio:

L’art. 8-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relativo a “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419" stabilisce che la Regione e le Aziende Sanitarie Locali definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale.

In data 16 luglio 2002 si è proceduto alla firma dell’accordo tra la Regione Piemonte e le Associazioni di categoria AIOP e ARIS, per l’adeguamento tariffario delle attività di ricovero e per la definizione del budget delle Case di cura private provvisoriamente e definitivamente accreditate, a valere per l’anno 2002.

La rivalorizzazione del tariffario tiene conto di tutti i processi inflattivi dal 1997 ad oggi, inclusi i rinnovi dei contratti di lavoro del personale medico e non medico, l’incremento dei prezzi dei beni e servizi, nonché l’eventuale maggiore consumo di fattori produttivi dovuti alla normativa, e prevede, in analogia a quanto previsto per il settore pubblico un incremento pari a circa il 13% delle tariffe dal 1997 ad oggi. Tenuto conto dell’adeguamento annuo del 2,5% effettuato per gli anni 2000 e 2001, in attuazione della D.G.R. 35-29101 del 30.12.1999 e tenuto conto dell’attuale differenza del livello tariffario tra il sistema pubblico e quello privato, l’accordo prevede che le tariffe vigenti siano rivalutate dell’8% per le attività di acuzie e di post acuzie, mentre per l’attività di riabilitazione di 2° livello siano rivalutate del 2,5% e che rimanga invariata la tariffa relativa all’attività di riabilitazione di 3°livello (cod. 75).

Per le strutture private definitivamente accreditate in classe A) (fermo restando il diritto del riconoscimento delle tariffe in vigore per gli erogatori pubblici di cui alla D.G.R. n. 36-5380/2002 sopraccitata), nelle more della definizione dei livelli organizzativi funzionali per le classi A), B) e C), l’accordo prevede che venga inoltre stabilita, quale ulteriore riconoscimento per gli adeguamenti strutturali, tecnologici e procedurali, una quota aggiuntiva pari al 5% delle tariffe come sopra rideterminate.

Il budget complessivo per l’anno 2002 viene pertanto definito in Euro 225.175.208,00, così indicativamente suddiviso:

- Euro 190.572.596,00 per le attività generali di acuzie e di post acuzie;

- Euro 31.503.871,00 per le attività di cardiochirurgia e di emodinamica;

- Euro 3.098.741,00 da accantonare per eventuale implemento della mobilità attiva.  

Inoltre l’accordo individua, nell’ambito della neuropsichiatria, due specifiche aree di attività:

- Area clinica nella fase intensiva e di supporto all’emergenza (breve e media degenza), per la quale sono individuati i livelli organizzativi funzionali ed una specifica tariffa giornaliera (pari ad Euro 155,00) per le prestazioni di ricovero ivi erogate;

- Area clinica nella fase estensiva, che risponde a bisogni di tipo lungodegenziale, che sarà oggetto di monitoraggio rispetto alla programmazione regionale, i cui ricoveri saranno remunerati con la tariffa giornaliera vigente.

L’accordo prevede altresì, per quanto riguarda l’attività di acuzie, che la tariffa dei ricoveri chirurgici di un giorno sia riconosciuta, in analogia a quanto previsto per il settore pubblico, pari all’85% della tariffa relativa al ricovero ordinario. Non si raddoppia in caso di ricovero con modalità di dimissione “1” (deceduto) e “6” (trasferito) e rimane invariata la regola vigente per i ricoveri medici.

L’accordo prevede infine la possibilità, per le strutture che effettuano trattamenti oncologici, di erogare tale attività in day hospital. La tariffa da riconoscere per ogni accesso corrisponde all’importo previsto per il ricovero di un giorno.

In data 24.07.2002 il Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza ha espresso parere favorevole;

visto il D. Lgs. n. 229 del 19.06.1999;

vista la D.G.R. n. 35-29101 del 30.12.1999;

vista la D.C.R. n. 616-3149 del 22.02.2000;

vista la D.G.R. n. 33-3676 del 03.08.2001,

La Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni espresse in premessa,

- di recepire l’accordo tra la Regione Piemonte e le Associazioni di categoria AIOP e ARIS, per la definizione dell’adeguamento tariffario e del budget delle attività delle Case di cura private provvisoriamente e definitivamente accreditate a valere per l’anno 2002, sottoscritto in data 16 luglio 2002 dall’Assessore alla Sanità e dai Presidenti Regionali delle Associazioni di categoria AIOP e ARIS, la cui copia autentica viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato 1);

- di stabilire che il budget complessivo per l’anno 2002 è definito in Euro 225.175.208,00, così indicativamente suddiviso:

- Euro 190.572.596,00 per le attività generali di acuzie e di post acuzie;

- Euro 31.503.871,00 per le attività di cardiochirurgia e di emodinamica;

- Euro 3.098.741,00 da accantonare per eventuale implemento della mobilità attiva;

- di ridefinire, a decorrere dalle dimissioni effettuate dall’1.1.2002, le tariffe da erogare per l’anno 2002 per le prestazioni per non acuzie effettuate dalle Case di cura private provvisoriamente accreditate, così come indicato nell’allegato 2), che costituisce parte integrante della presente deliberazione, con una rivalutazione dell’8% delle tariffe previste con la D.G.R. n. 33-3676 del 3.8.2001;

- di ridefinire, a decorrere dalle dimissioni effettuate dall’1.1.2002, le tariffe da erogare per l’anno 2002 per le prestazioni per acuzie effettuate dalle Case di cura private provvisoriamente accreditate, così come indicato negli allegati 3) e 4), che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, con una rivalutazione dell’8% delle tariffe previste con la D.G.R. n. 33-3676 del 3.8.2001;

- di ridefinire, a decorrere dalle dimissioni effettuate dall’1.1.2002, le tariffe giornaliere da erogare per l’anno 2002 alle Case di cura private provvisoriamente accreditate per le prestazioni di ricovero relative all’attività di recupero e rieducazione funzionale di 2° livello, così come indicato nell’allegato 5) al presente provvedimento per farne parte integrante, con una rivalutazione del 2,5% delle tariffe previste con la D.G.R. n. 33-3676 del 3.8.2001;

- di stabilire che la tariffa giornaliera individuata dall’accordo per l’area clinica nella fase intensiva e di supporto all’emergenza (breve e media degenza) della Neuropsichiatria sia pari ad Euro 155,00;

- di stabilire altresì che la tariffa dei ricoveri chirurgici di un giorno sia riconosciuta pari all’85% della tariffa relativa al ricovero ordinario. Non si raddoppia in caso di ricovero con modalità di dimissione “1” (deceduto) e “6” (trasferito) e rimane invariata la regola vigente per i ricoveri medici;

- di stabilire inoltre che la tariffa da riconoscere per singolo accesso alle strutture che erogano trattamenti oncologici corrisponda all’importo previsto per il ricovero di un giorno.

- di stabilire infine che per le strutture private definitivamente accreditate in classe A), nelle more della definizione dei livelli organizzativi funzionali per le classi A), B) e C), venga riconosciuta una quota aggiuntiva pari al 5% sulle tariffe determinate con il presente provvedimento. La tariffa integrata viene riportata negli allegati 6) e 7), che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione, comprensiva della premessa e degli allegati, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

(omissis)

Allegati

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