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Bollettino Ufficiale n. 36 del 5 / 09 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2002, n. 119-6951

Art. 8-quinquies, d.lgs n. 229/1999. Approvazione convenzione-quadro con le strutture equiparate a quelle pubbliche (Presidi ex artt. 41, 42 e 43 Legge 833/78)

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio:

L’art. 8-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relativo a “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419" stabilisce che la Regione e le Aziende Sanitarie Locali definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale.

La deliberazione di Giunta Regionale n. 39-6552 del 8 luglio 2002, allegato 1, stabilisce che nell’ambito del territorio del quadrante o sub area debbano essere considerate le valutazioni integrate sulle specialità e tipologie di prestazioni soddisfatte dagli erogatori privati provvisoriamente accreditati e dai presidi ex artt. 41, 42 e 43 della legge 833/78, i quali interagiscono con gli erogatori pubblici in modo coordinato e paritario evitando sovrapposizioni, duplicazioni e diseconomie di gestione del servizio sanitario regionale.

Il piano sanitario regionale (l.r. n. 61/1997) ed in particolare gli artt. 41, 42 e 43 della legge 833/78, prevedono che i rapporti con gli Enti che erogano assistenza sanitaria siano regolati da specifiche convenzioni quadro stipulate tra la Regione e gli Enti titolari, che regolino, nell’ambito delle vigenti disposizioni normative, i rapporti fra le Istituzioni Sanitarie e la Regione. Nelle more del rinnovo di tali convenzioni, rimangono in vigore quelle attualmente operanti.

Allo stato i rapporti tra gli Istituti ex artt. 41, 42 e 43 della L. 833/78 e la Regione sono caratterizzati da una certa qual incertezza amministrativa, derivante anche dal fatto che alcune convenzioni risalgono ancora a molti anni orsono, pertanto in un contesto istituzionale normativo profondamente diverso. Da ciò la necessità, anche di omogeneità e certezza amministrativa, di provvedere alla loro completa ridefinizione nell’ambito di una convenzione quadro che regoli gli aspetti sia di carattere generale che di dettaglio e conseguentemente procedere alla contestuale revoca dei provvedimenti regionali nel frattempo intervenuti e non ancora perfezionati.

Il Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza ha espresso parere favorevole in data 24 luglio 2002, in merito alla presente proposta di approvazione della convenzione quadro, da stipulare tra la Regione e gli Enti titolari ex artt. 41, 42 e 43, L. 833/78.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale di approvare, ai sensi della normativa soprarichiamata, la convenzione quadro di cui all’allegato 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Visto il D. Lgs. N. 229 del 19 giugno1999;

vista la D.G.R. n. 36-5380 del 25 febbraio 2002;

vista la D.C.R. n. 39-6552 del 8 luglio 2002,

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni espresse in premessa,

- di approvare, ai sensi della l.r. n. 61/1997 e della legge 833/78, la convenzione quadro tra la Regione e le strutture equiparate a quelle pubbliche ( ex artt. 41, 42 e 43 della legge 833/78), di cui all’allegato 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di revocare le deliberazioni n. 36-29102 del 30 dicembre 1999, n. 26-29245 del 31 gennaio 2000 e n. 46-1046 del 9 ottobre 2000;

- di dare atto che l’approvazione della convenzione quadro, disposta con il presente provvedimento, soddisfa il dettato di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 36-5380 del 25 febbraio 2002 in merito all’applicazione delle procedure di tariffazione per le prestazioni erogate dai presidi ex artt. 41, 42 e 43 della legge 833/78.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

CONVENZIONE QUADRO

Premesso che:

- la struttura sanitaria ......................dipendente dall’Ente....................... è stata riconosciuta (presidio/Ospedale classificato) ai sensi e per gli effetti della legge ( 833/78) nonché ai sensi e per gli effetti della legge regionale n° ............/ (per i soli Presidi) ed è stata equiparata ai fini dell’erogazione dell’assistenza ospedaliera agli ospedali di diretta gestione pubblica;

- il d.lgs n. 502/92 e s.m.i, all’art. 4, comma 12 così recita: “Nulla è innovato alla vigente disciplina per quanto concerne ................ gli istituti ed enti che esercitano l’assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della L. 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando che l’apporto dell’attività dei suddetti presidi ospedalieri al Servizio sanitario nazionale è regolamentato con le modalità previste dal presente articolo”;

- la legge regionale n° 8/1995, all’art. 2 “Finanziamento delle Aziende ospedaliere” prevede, al comma 4, che “le disposizioni contenute ai commi 1, 2 e 3 sono estese, in quanto applicabili, anche agli Istituti ed Enti che esercitano l’assistenza ospedaliera, che le leggi nazionali e regionali individuano come facenti parte della rete pubblica”;

- il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con cui sono state dettate le norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario nazionale, definisce, all’art. 8-bis, che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza, di cui all’art. 1 d.l. citato, avvalendosi dei Presidi direttamente gestiti dalle Aziende Sanitarie Locali e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell’art. 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies;

- l’articolo 1, comma 18, del succitato D.Lgs. 229/99 cita : “Le Istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all’art.4 comma 12, alla realizzazione dei doveri istituzionali di solidarietà dando attuazione al pluralismo etico culturale dei servizi alla persona....”;

- la deliberazione di Giunta Regionale 8 luglio 2002, n. 39-6552, all’allegato 1, stabilisce che nel contesto di programmazione operativa a livello locale, ascritto al quadrante o alla sub area, nel quale vengono assunte le occorrenti decisioni tenuto conto dei bisogni da soddisfare, devono essere considerate le valutazioni integrate sulle specialità e tipologie di prestazioni soddisfatte dagli erogatori privati provvisoriamente accreditati e dai presidi ex artt. 41, 42 e 43 della legge 833/78 che interagiscono con gli erogatori pubblici. Le valutazioni devono operare in un contesto nel quale gli erogatori privati e pubblici interagiscono in modo coordinato e paritario evitando sovrapposizioni, duplicazioni e diseconomie di gestione del servizio sanitario regionale.

Si rende necessario stipulare apposita convenzione quadro tra la Regione Piemonte, rappresentata da ............................. ed il Presidio ..............................,  rappresentato da ............................

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Servizio Sanitario Regionale del Piemonte si avvale del Presidio ............................... per l’assistenza sanitaria ai cittadini nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi vigenti.

Il Presidio assicura lo svolgimento dell’attività sanitaria con organizzazione strutturale, tecnologica e funzionale conforme a quella prevista dalle leggi nazionali e regionali per gli ospedali pubblici.

L’attività libero professionale nonché l’eventuale maggior comfort alberghiero saranno organizzati sulla base della normativa e relative indicazioni attuative nazionali e regionali vigenti.

Le parti identificano il miglioramento della qualità delle attività sanitarie quale obiettivo primario da perseguire e, con spirito di piena collaborazione, il Presidio si impegna a sviluppare un sistema aziendale di miglioramento della qualità ed appropriatezza delle prestazioni che monitorizzi le diverse variabili della qualità stessa, e comunque in coerenza con le direttive regionali in materia.

In questo ambito il Presidio, all’atto dell’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, predispone ed attua iniziative finalizzate alla continua formazione ed aggiornamento professionale del personale.

Art. 2

La distribuzione delle funzioni di ricovero, i posti letto complessivi nonché la distribuzione delle funzioni di supporto, allegati alla presente convenzione, sono la base di partenza per le valutazioni di programmazione operative a livello locale di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 8 luglio 2002 n. 39-6552.

Eventuali variazioni, preventivamente concordate a livello di quadrante o sub area, sono recepite mediante protocolli aggiuntivi ad integrazione dei contenuti del presente atto.

Art. 3

Il piano di attività annuale, nella forma prevista per le strutture pubbliche, ai sensi dell’art. 11 della l.r. 12.12.1997 n. 61, viene adottato in aderenza alla programmazione operativa a livello locale, ascritta al quadrante o sub area di riferimento.

In tale contesto sono adottati gli indirizzi per la razionalizzazione delle attività ed il recupero di efficienza gestionale nonché il percorso di determinazione dell’appropriatezza per tipologia di prestazione.

Le attività del Presidio............................ sono sottoposte ai controlli ed al monitoraggio previsti dalla normativa regionale con particolare riferimento alla qualità dell’assistenza ed all’appropriatezza delle prestazioni rese.

L’attività di ricovero e cura, l’erogazione di prestazioni ambulatoriali dovranno rispettare la normativa, nonché le modalità procedurali definite sia a livello nazionale che regionale per gli ospedali pubblici.

Art. 4

Nel caso di sospensione dell’attività di ricovero e cura, di attività specialistica o di servizi essenziali dovuti a qualsiasi causa, il Presidio........................... è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione e alle ASL interessate territorialmente.

La Regione, recepite le necessarie valutazioni delle Aziende Sanitarie del quadrante, può autorizzare il Presidio................................. ad avvalersi, in via sostitutiva, dei servizi di altre strutture, pubbliche o provvisoriamente accreditate, fissando un termine per il ripristino dell’attività sospesa.

Il Presidio, in quanto struttura equiparata, si impegna a dare attuazione a quanto previsto dalla D.C.R. 616- 3149 del 22/02/2000, secondo le modalità, i tempi e le forme previsti per gli ospedali pubblici di diretta gestione ed il relativo conseguente accreditamento definitivo avverrà secondo i termini per essi previsti.

Art. 5

I criteri per la determinazione del budget annuale, ai sensi dell’art. 8 quinquies del d.lgs 229/99, fanno riferimento: al piano di attività, di cui all’art. 3 che precede, al volume massimo di prestazioni ed alle modalità di remunerazione degli eventuali volumi di prestazioni eccedenti.

Il finanziamento globale del Presidio è individuato per macro-attività, (ricoveri, prestazioni ambulatoriali ed emergenza) al fine di formalizzare il budget annuale di struttura.

La Regione attiva un sistema di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto degli accordi contrattuali.

Le modalità procedurali per l’applicazione delle tariffe, nonché i valori, sono quelli previsti per le prestazioni sanitarie rese dagli Istituti pubblici.

I valori di riferimento per i livelli organizzativi minimi funzionali necessari al riconoscimento delle tariffe, riportati nella tabella che segue, si basano sull’assorbimento delle risorse umane per il valore di punto DRG preso a riferimento (D.G.R. 36-5380/2002); per le attività di acuzie il personale incide nell’ordine di circa il 60% mentre nella riabilitazione il personale incide per circa il 70%. Per situazioni particolari la quantità di personale può variare nell’ambito dei singoli profili professionali, fermo restando l’assorbimento di risorse complessivo individuato.

Profilo professionale    Ore personale per punto DRG di acuzie    Ore personale per punto DRG di riabilitazione

Personale medico    9    5

Personale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari, OSS, ecc)    29    45

Ex OTA/Ausiliari/Amministrativi    14    6

Totale    52    56

La remunerazione, per le prestazioni effettuate in favore di cittadini non residenti in Piemonte, è quella prevista in ambito regionale. Nel caso in cui, nell’ambito della compensazione della mobilità sanitaria interregionale fossero previsti abbattimenti tariffari, gli stessi saranno applicati per le prestazioni erogate dal Presidio.

Art. 6

Alla copertura delle spese di gestione e di investimento per il potenziamento ed il raggiungimento delle attività previste dal piano di attività, concorrono gli introiti derivanti dal pagamento, sulla base delle tariffe definite dalla Giunta Regionale, delle prestazioni erogate.

Le attività per le quali non esiste tariffa, purché espressamente attribuite al Presidio con provvedimento regionale, sono finanziate a budget.

La Regione, fatto salvo il principio di cui al 1° comma del presente articolo, sulla base di documentata richiesta, valuta la possibilità di concedere ulteriori contributi in conto capitale in favore del Presidio per particolari iniziative di investimento finalizzate alla realizzazione di opere di adeguamenti strutturali, impiantistici e di manutenzione straordinaria.

Art. 7

L’Azienda Sanitaria Locale sul cui territorio insiste la struttura, sulla base di quanto attribuito ai sensi dell’art. 5 che precede, eroga un acconto mensile entro e non oltre dieci giorni dalla data di disponibilità di cassa.

Art. 8

La presente convenzione ha validità fino al 31.12.2005.

Le parti potranno convenire di comune accordo, mediante protocolli aggiuntivi, eventuali variazioni dei contenuti della presente convenzione.

Art. 9

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito all’applicazione della convenzione, potranno essere deferite ad un Collegio arbitrale composto da un rappresentate per ciascuna delle parti e da un rappresentante designato di comune accordo tra le parti, ovvero in mancanza di tale accordo da un rappresentante designato dal Presidente della Giunta Regionale.