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Bollettino Ufficiale n. 36 del 5 / 09 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2002, n. 114-6946

Art. 115 L.R. 26/04/2000, n. 44, modificata e integrata con L.R. 15/03/2001, n. 5: approvazione dei criteri e delle modalità di autorizzazione e finanziamento delle attività formative per il personale addetto ai servizi socio-assistenziali di cui all’art. 34 della L.R. 13/04/1995 n. 62

A relazione dell’Assessore Cotto:

Premesso che:

- con la L.R. 13/4/1995, n. 62 “Norme per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali” viene disciplinata, fra l’altro, la delega agli EE.LL. delle funzioni amministrative regionali in materia di formazione professionale.

In particolare con l’art. 34 vengono delegate agli enti gestori dei servizi socio-assistenziali, individuati ai sensi dell’art.13 della stessa L.R. 62/95, le funzioni amministrative relative all’organizzazione e gestione delle attività di formazione del personale socio-assistenziale, relativamente alla formazione di base, riqualificazione, aggiornamento e formazione permanente, nell’ambito degli indirizzi definiti dal Piano socio-sanitario regionale;

- con la L.R. 26/4/2000, n. 44, modificata e integrata con la L.R. 15/3/2001, n. 5, art.115 del testo coordinato, sono state conferite alle Province, fra l’altro, le seguenti funzioni amministrative:

* il rilascio delle autorizzazioni all’attivazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali (funzione trasferita);

* la concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d’intesa con le Province;

- ai sensi dell’art. 42 della citata L.R. 62/95, per lo svolgimento delle funzioni proprie delle figure professionali di “assistente domiciliare e dei servizi tutelari” e di “educatore professionale”, è richiesto il possesso rispettivamente:

* dell’attestato regionale di qualifica di “assistente domiciliare e dei servizi tutelari” (ADEST) o altra qualifica equipollente, conseguita in esito a corsi specifici riconosciuti dalla Regione;

* del diploma di educatore professionale o di educatore specializzato o altro titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti dalla Regione o rilasciati dall’Università;

- con D.G.R. n. 46 - 5662 del 25/3/2002 è stato recepito l’accordo sancito in conferenza Stato - Regioni in relazione al nuovo profilo dell’operatore socio - sanitario (O.S.S.) e sono state approvate le linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della suddetta qualifica che sostituirà la precedente qualifica di ADEST ;

- con D.G.R. n. 26 - 5882 del 22/4/2002 sono stati approvati i moduli integrativi per il conseguimento della qualifica di operatore socio - sanitario per operatori in possesso di titoli e servizi pregressi.

Considerando che il processo formativo avviato in attuazione della normativa regionale in materia ha avuto negli ultimi anni un notevole sviluppo, sia per garantire con personale qualificato la qualità delle prestazioni, sia per far fronte alla crescente domanda di formazione finalizzata all’adeguamento dei requisiti professionali degli operatori agli standards regionali;

preso atto che, per alcune tipologie di attività formative, è oramai consolidato il canale di finanziamento del Fondo Sociale Europeo (F.S.E.), attraverso le Direttive annuali di cui all’art.18 della L.R. 13/4/1995, n.63 “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”;

considerato che, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 27/94, con la D.G.R. n. 29 - 1298 del 13/11/2000, sono stati individuati i criteri e le modalità per l’erogazione dei finanziamenti regionali delle attività formative dirette agli operatori dei servizi socio-assistenziali;

ritenuto necessario, ai sensi del citato art.115 della L.R. 26/4/2000, n. 44, modificata e integrata con la L.R. 15/3/2001, n. 5, aggiornare i suddetti criteri e modalità di finanziamento per i corsi che saranno autorizzati e finanziati dalle Province, anche con riferimento alle nuove tipologie corsuali previste dalle DD.GG.RR. relative all’O.S.S.;

dato atto, peraltro, che per il finanziamento a saldo dei corsi già autorizzati e finanziati dalla Regione e non ancora conclusi rimane valido quanto stabilito dalla citata D.G.R. n. 29 - 1298 del 13/11/2000;

visti i protocolli d’intesa tra la Regione Piemonte - Assessorati regionali Sanità e Politiche Sociali e Organizzazioni Sindacali di categoria FP-C.G.I.L., C.I.S.L. F.P.S., U.I.L. F.P.L, e Federazione Sindacati Indipendenti sul percorso formativo della nuova figura professionale di O.S.S., firmati in data 21/03/02;

sentite le Province;

vista la L.R. 27/94;

vista la L.R. 62/95;

vista la L.R. 51/97;

vista la L.R. 44/2000 come modificata e integrata dalla L.R. 5/2001;

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nei modi di legge,

delibera

1. di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, i nuovi criteri e modalità di autorizzazione e finanziamento della attività formative per il personale addetto ai servizi socio-assistenziali, secondo quanto specificato nell’allegato A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione, come previsto dall’art.115 della L.R. 26/4/2000, n. 44, modificata e integrata con la L.R. 15/3/2001, n. 5;

2. di dare atto che il finanziamento a saldo dei corsi non ancora conclusi, già autorizzati e finanziati dalla Regione, rimane di competenza della stessa, sulla base dei criteri e modalità di cui alla D.G.R. n. 29 - 1298 del 13/11/2000.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) A

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PARAMETRI DI SPESA DEI CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI SOCIALI FINANZIATI DALLE PROVINCE CON FONDI DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE SOCIALI

PIANO CORSI ANNO 2002 E SEGG.

1) TIPOLOGIA DEI CORSI

Vengono ammessi a finanziamento le seguenti tipologie di corso:

* corsi di formazione di base diretti all’acquisizione della qualifica di “Operatore socio - sanitario”(O.S.S.) (1000 ore), di cui alla D.G.R. n. 46 - 5662 del 25/3/2002;

* modulo didattico integrativo per operatori in possesso della qualifica di ADEST (50 ore), di cui alla D.G.R. n. 26 -5882 del 22/4/2002;

* percorso formativo per operatori socio -assistenziali privi di qualifica (360 ore), di cui alla D.G.R. n. 26 -5882 del 22/4/2002;

* corsi di riqualificazione diretti all’acquisizione del titolo di “Educatore professionale” di cui alla D.C.R. 19.1.1988 n. 693-532;

* corsi di aggiornamento/formazione permanente per il personale socio-assistenziale in corso di impiego diretti a tutte le professioni coinvolte nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, nonché a volontari rientranti nel progetto formativo complessivo.

Non vengono finanziati con i fondi di cui al presente atto i percorsi modulari “Elementi di collaborazione familiare” (200 ore), “Tecniche di sostegno alla persona” (400 ore) e “Modulo finale O.S.S.” (400 ore), per i quali rimane esclusivo il finanziamento Fondo Sociale Europeo (F.S.E.).

2) BENEFICIARI

Ai sensi dell’art. 34 della L.R. 62/95 (“Delega di funzioni amministrative regionali”), possono beneficiare dei finanziamenti provinciali per i corsi di cui sopra gli enti gestori dei servizi sociali di cui all’art.13 della L.R. 62/95.

Ai sensi dell’art. 35 della L.R. 62/95, essi possono avvalersi, per la gestione dell’attività formativa, anche di altri enti pubblici e privati, mediante convenzioni.

3) PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA E CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Compete alle Province, sulla base delle esigenze formative espresse dagli enti gestori dei servizi sociali e in raccordo con gli stessi, la programmazione locale delle attività formative.

Al fine di consentire alle Province la predisposizione del piano corsi annuale, pertanto, gli enti gestori dei servizi sociali provvederanno a rilevare i fabbisogni formativi espressi dal territorio di propria competenza, con riferimento agli operatori alle proprie dipendenze nonché a quelli operanti presso le cooperative sociali e presso i presidi socio - assistenziali, e per le varie tipologie corsuali indicate.

Nel programmare le attività formative è necessario che le Province e gli enti gestori mantengano un certo equilibrio fra le varie tipologie formative, tenendo conto di quanto segue:

* Per quanto riguarda i CORSI DI FORMAZIONE DI BASE, che rispondono a una domanda ancora alta del mercato del lavoro, potranno essere finanziati i corsi esclusi dal finanziamento Fondo Sociale Europeo (FSE), nonché ulteriori corsi richiesti dagli enti gestori dei servizi socio - assistenziali direttamente sui fondi di cui al presente atto, corredati da un piano occupazionale di massima per gli operatori qualificati.

* I CORSI DI RIQUALIFICAZIONE PER O.S.S. (360 ORE) E PER E.P., DESTINATI A OPERATORI PRIVI DI QUALIFICA, rispondono al dettato dell’art. 42 della L.R. 62/95, ai sensi del quale il possesso della qualifica è obbligatorio per lo svolgimento delle funzioni proprie della figura professionale. Si segnala a tale proposito che il disegno di legge n. 407 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali”, approvato dalla G.R. il 25/3/2002, attualmente all’esame del Consiglio Regionale, stabilisce che soltanto gli operatori privi di qualifica in servizio da almeno due anni alla data di entrata in vigore della legge suddetta accedano ai corsi di riqualificazione, mentre gli operatori in servizio da meno di due anni debbano accedere ai corsi di prima formazione. In previsione dell’approvazione della legge è, pertanto, indispensabile che venga fatta una ricognizione accurata degli operatori ancora senza qualifica presenti nei servizi (a gestione diretta, presso cooperative sociali, presso presidi socio - assistenziali), al fine di programmare l’attività di riqualificazione relativamente all’anno corrente e ai seguenti.

* Per quanto riguarda i MODULI INTEGRATIVI O.S.S. PER OPERATORI IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI ADEST (50 ORE), si riporta di seguito uno stralcio del protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte - Assessorati regionali Sanità e Politiche Sociali e Organizzazioni Sindacali di categoria FP-C.G.I.L., C.I.S.L. F.P.S., U.I.L. F.P.L, sul percorso formativo della nuova figura professionale di O.S.S., firmato in data 21/03/02:

- “La Regione Piemonte ritiene indispensabile che le II.PP.A.B., le Case di Cura Private, i soggetti senza fini di lucro operanti nel terzo settore ed i soggetti privati, attivi nella rete integrata degli interventi e servizi sociali, riqualifichino il proprio personale per garantire qualità e sicurezza del servizio rivolto ai cittadini, anche in funzione dei processi autorizzativi, di accreditamento e contrattuali e si impegna ad assumere le necessarie iniziative”.

- “Le parti concordano sulla necessità che i soggetti pubblici e privati operanti nel comparto sanitario e sociale favoriscano la partecipazione, in servizio, ai corsi del proprio personale, utilizzando gli istituti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali e dagli Accordi Integrativi Aziendali. Gli Enti Pubblici nell’affidamento dei servizi dovranno tenere conto dei costi derivanti dagli impegni di cui al presente punto”.

Poiché il conseguimento della qualifica di O.S.S. per gli ADEST in servizio può comportare un avanzamento contrattuale, nonché consentire la mobilità verso il comparto sanitario, c’è un grande interesse da parte degli operatori per questa tipologia formativa. E’ quindi essenziale che la programmazione di tali corsi venga gestita nel modo migliore.

Anche in questo caso gli enti gestori dei servizi socio - assistenziali dovranno procedere a quantificare i fabbisogni formativi, con riferimento a tutti gli operatori in servizio in possesso della qualifica di ADEST (servizi a gestione diretta, cooperative sociali, presidi socio - assistenziali), mettendo a punto, d’intesa con i diversi soggetti del territorio e con le Province, un piano di riqualificazione pluriennale che, compatibilmente con le risorse finanziarie e organizzative disponibili, consenta agli operatori l’ottenimento della nuova qualifica.

Si segnala a tale proposito come la parallela immissione nel mercato di operatori con la nuova qualifica provenienti dai corsi di base e dalle riqualifiche di 360 ore, qualora non venga programmato un numero adeguato di moduli di 50 ore per gli operatori già in servizio, potrebbe dar luogo a inopportuni contenziosi nei contesti lavorativi.

Per l’accesso ai moduli integrativi verranno redatte apposite graduatorie, formate prioritariamente secondo il criterio dell’anzianità di servizio. Saranno valutati anche eventuali titoli culturali e professionali. A livello locale potranno, inoltre, essere individuati ulteriori criteri integrativi, previa contrattazione/concertazione con i soggetti aventi titolo.

In deroga ai criteri generali suesposti potranno essere finanziati dei moduli integrativi di 50 ore da abbinare in maniera consequenziale ai corsi di riqualificazione autorizzati nel 2001 dalla Regione e non ancora attivati o non ancora conclusi alla data di approvazione del presente provvedimento, da destinare esclusivamente agli allievi dei suddetti corsi di riqualificazione.

Nell’assegnazione dei finanziamenti per le varie tipologie di corsi le Province terranno anche conto, sulla base dei fabbisogni formativi espressi, dell’equa distribuzione territoriale degli stessi.

Nell’ambito delle disponibilità finanziarie, avranno in ogni caso priorità i corsi di prima formazione e di riqualificazione diretti al conseguimento delle relative qualifiche, rispetto ai corsi di aggiornamento/formazione permanente.

4) CARATTERISTICHE DEI CORSI

Per l’ammissione ai finanziamenti i programmi dei corsi devono contenere le seguenti indicazioni:

- obiettivi,

- destinatari,

- requisiti di ammissione degli allievi,

- aree disciplinari,

- monte ore e durata del corso,

- modalità didattiche ed organizzative,

- modalità di valutazione degli allievi,

- reperimento e requisiti dei docenti,

- specificazione se l’intervento formativo viene gestito direttamente o in convenzione con agenzie formative esterne,

- preventivo di spesa.

In particolare:

* i corsi di formazione di base per O.S.S. e i moduli integrativi per il conseguimento della qualifica di operatore socio - sanitario, ed i corsi di riqualificazione per educatori professionali, devono essere conformi alle specifiche disposizioni regionali in materia, ai sensi rispettivamente della D.G.R. n. 46 - 5662 del 25/3/2002, della D.G.R. n. 26 -5882 del 22/4/2002, della D.C.R. 19.1.1988 n. 693-532.

* i corsi di aggiornamento/formazione permanente per il personale in servizio devono essere conformi agli obiettivi di cui alla L.R. 62/95 e alla L. 328/2000 e possedere inoltre, salvo casi eccezionali e motivati, i seguenti requisiti aggiuntivi a quelli generali sopra richiamati:

- durata corsuale non inferiore a 36 ore e non superiore a 180;

- programmazione ed organizzazione del corso a cura dell’ente gestore dei servizi socio-assistenziali, anche in caso di convenzione con agenzie formative esterne;

- rendicontazione dei corsi pregressi già finanziati;

In tale ambito verrà data priorità ai corsi che privilegiano la formazione di supporto ai processi di programmazione, sviluppo organizzativo e di valutazione della qualità ed economicità dei servizi resi. Ciascuna Provincia, inoltre, potrà stabilire, di concerto con gli enti gestori dei servizi sociali afferenti al proprio territorio, priorità di tipo diverso, in relazione alla specifica realtà territoriale e dei servizi a livello provinciale.

5) PARAMETRI DI SPESA

I parametri di spesa per il finanziamento dei corsi sono stati costruiti avendo come riferimento le modalità utilizzate per la definizione dei preventivi di spesa dei corsi di formazione professionale finanziati dalla Direzione regionale Formazione Professionale - Lavoro all’interno della Direttiva annuale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione.

Si è cioè individuato un parametro (A), predeterminato in sede di analisi dei costi e diversificato rispetto alla diversa tipologia dei corsi, comprensivo di tutte le spese (spese docenti, funzionamento e gestione, altre spese), sulla base del quale calcolare il massimo importo finanziabile, in relazione ad un valore atteso allievi (B).

Tale valore atteso allievi (inteso come il numero di allievi atteso al termine del percorso formativo), più elevato rispetto al valore atteso normalmente previsto per i corsi finanziati dalla Direzione Formazione professionale - Lavoro, rappresenta l’ottimale gettito formativo previsto per i corsi di formazione di area socio-assistenziale.

Il massimo importo finanziabile per ogni corso viene calcolato, pertanto, nel modo seguente:

PARAMETRO A X N. ORE CORSO X VALORE ATTESO ALLIEVI (PARAMETRO B)

Nello specifico i massimali di spesa, per tipologia di corso, sono i seguenti:



TIPO DI CORSO    PARAMETRO A    N. ORE    PARAMETRO B    TETTO MASSIMO
                IN EURO

FORMAZIONE DI BASE OSS    2,68    1000    18    48.240,00
MODULO DIDATTICO ADEST - OSS    4,80    50    25    6.000,00
CORSO PER OPERATORI PRIVI
DI QUALIFICA    3,25    360    18    21.060,00
RIQUALIFICAZIONE E.P.    5,60    1165    15    97.860,00



Per i CORSI DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE PERMANENTE (per una durata corsuale, come si è detto, non inferiore a 36 ore e non superiore a 180) il tetto massimo finanziabile viene stabilito in Euro 26.850,00.

Per quanto riguarda la natura dei costi ammissibili si precisa che le voci di costo sono articolate nelle seguenti categorie di spesa, (che dovranno essere previste nella rendicontazione):

a) SPESE DOCENTI

Riguardano il personale docente e i tutor. (prestazioni didattiche e costi di viaggio, vitto, alloggio).

b) SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI GESTIONE

Si tratta, indicativamente, delle spese per materiali di consumo e attrezzature, per il personale amministrativo, nonché spese varie di gestione.

c) ALTRE SPESE

Vi rientrano le spese relative alla preparazione dell’intervento formativo (es. progettazione, elaborazione di materiali didattici e dispense, pubblicizzazione dell’intervento), nonché agli esami finali.

6) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

I corsi di formazione di base per O.S.S., i moduli integrativi per ADEST (50 ore), il corso formativo per operatori socio -assistenziali privi di qualifica (360 ore), e i corsi di aggiornamento saranno finanziati nella misura del 50% a titolo di prima quota all’atto dell’approvazione del progetto formativo da parte del competente settore provinciale. Il saldo sarà erogato a corsi ultimati e rendicontati.

I corsi di riqualificazione per Educatori Professionali saranno finanziati nella misura del 50% a titolo di prima quota all’atto dell’approvazione del progetto formativo da parte del competente settore provinciale; una successiva quota pari al 30% sarà erogata in seguito alla comunicazione di avvio del secondo anno di corso. Il rimanente saldo sarà erogato a corsi ultimati e rendicontati.

Qualora tali modalità confliggano con il regolamento contabile provinciale, la Provincia interessata provvederà a stabilire modalità di erogazione dei finanziamenti diverse, sulla base dello stesso regolamento, provvedendo a darne comunicazione agli enti gestori dei servizi socio - assistenziali.

7) PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di finanziamento dei corsi di formazione dovranno essere presentate dagli enti gestori beneficiari in carta semplice, firmate dal legale rappresentante dell’ente alle Province competenti per territorio, entro il termine dalle stesse concordemente fissato.

Per l’anno 2002 tale termine è fissato al 30 settembre.

Alla domanda dovrà essere allegata copia del provvedimento amministrativo per ogni corso contenente il programma ed il preventivo di spesa articolato nelle seguenti voci di costo:

- spese docenti

- spese di funzionamento e gestione

- altre spese.

Le domande di saldo per i corsi terminati potranno essere presentate durante tutto l’anno, corredate della relazione tecnica e della rendicontazione delle spese sostenute, nonché di tutta la documentazione relativa alle prove d’esame. Le relative liquidazioni verranno effettuate secondo i termini fissati da ciascuna provincia.

Sia il preventivo di spesa sia il rendiconto devono contenere le voci di costo sopra richiamate, relativamente alla docenza, ai costi di funzionamento e gestione, alle altre spese.

8) CORSI AUTOFINANZIATI

Possono essere attivati corsi di formazione diretti all’ottenimento delle qualifiche di O.S.S. e di E.P., secondo le tipologie di cui al presente atto, senza oneri a carico delle Province, purché secondo le seguenti modalità:

* i corsi di formazione di base per O.S.S. e i moduli integrativi per il conseguimento della qualifica di operatore socio - sanitario, ed i corsi di riqualificazione per educatori professionali, devono essere conformi alle specifiche disposizioni regionali in materia, ai sensi rispettivamente della D.G.R. n. 46 - 5662 del 25/3/2002, della D.G.R. n. 26 -5882 del 22/4/2002, della D.C.R. 19.1.1988 n. 693-532;

* l’ente gestore dei servizi sociali competente per territorio si assume le funzioni relative alla titolarità del progetto formativo, alla verifica e al controllo, nonché le competenze relative alle commissioni di selezione e di esame. Si farà inoltre carico di chiedere alla Provincia l’autorizzazione all’attivazione dello stesso.

* nessun onere potrà essere posto a carico del singolo operatore.