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Bollettino Ufficiale n. 36 del 5 / 09 / 2002

Codice 12.3
D.D. 11 giugno 2002, n. 72

Reg. (CE) n. 473/2002 della Commissione del 15 marzo 2002 riguardante il metodo di produzione biologico. Deroga per i tenori massimi di rame per le colture perenni

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Ai sensi del regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione del 15 marzo 2002 di adottare la deroga relativa alle quantità annuali massime di rame distribuibili per ettaro sulle colture perenni nel modo seguente:

- il quantitativo totale massimo utilizzato a decorrere dal 23 marzo 2002 fino al 31 dicembre 2006 non deve superare 38 chilogrammi di rame per ettaro;

- a decorrere dal 1º gennaio 2007, il quantitativo massimo che può essere utilizzato ogni anno sarà calcolato detraendo i quantitativi effettivamente utilizzati nei quattro anni precedenti dal quantitativo totale massimo di rispettivamente: 36, 34, 32, 30 kg di rame per ettaro per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 e per gli anni successivi.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin