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Bollettino Ufficiale n. 36 del 5 / 09 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n. 570 del 31 luglio 2002. Progetto di impianto di recupero e smaltimento RSU/RSAU nel Comune di Magliano Alpi in località Beinale - Ente richiedente: A.C.E.M. con sede in Piazza Ellero 36, Mondovì. Giudizio di compatibilità ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.. Approvazione del progetto ed autorizzazione all’esercizio ex art. 27 e 28 D.Lgs. 22/97

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto relativo agli impianti di recupero e smaltimento RSU/RSAU da realizzare nel Comune di Magliano Alpi, in località Beinale (CN), presentato da Giuseppe Ballauri, (omissis), nella sua qualità di legale rappresentante dell’Azienda Consortile Ecologica Monregalese (ACEM), con sede in P.zza Ellero 36, Mondovì, alle seguenti condizioni:

- Con riferimento alla caratterizzazione ambientale del sito di intervento, l’Azienda proponente dovrà provvedere a condurre ulteriori campagne di indagini sulla qualità delle acque sotterranee, finalizzate a verificare, in corso d’opera e a breve termine, l’origine - anche naturale - degli anomali valori riscontrati, unitamente alla misurazione dei livelli piezometrici in tutti i pozzi allestiti ed in allestimento;

- Con riferimento alle modalità di realizzazione della discarica, l’Azienda proponente dovrà ottemperare a quanto previsto dalle specifiche della Direttiva CE 1999/31 con particolare riferimento alle caratteristiche ivi richieste per la barriera geologica che dovrà garantire la protezione dell’ambiente da eventuali rilasci di inquinanti anche dopo l’esaurimento della discarica;

- Per quanto riguarda l’aspetto delle emissioni in atmosfera, dovrà essere prevista una copertura del biofiltro;

- Circa la gestione del CDR, la stessa dovrà essere mirata ad evitarne la deposizione in discarica prevedendone uno stoccaggio provvisorio preliminare all’avvio diretto dello stesso ad operazioni di recupero;

- Deve essere predisposto un piano di monitoraggio della qualità chimica e biologica del Rio Lama Grande e delle acque provenienti dall’incisione morfologica presente sul sito, nonchè il biomonitoraggio della qualità dell’aria mediante l’uso di licheni, da concordare nei tempi e nelle modalità con l’ARPA - Dipartimento provinciale di Cuneo;

- In considerazione del fatto che l’area oggetto di intervento presenta elementi di potenziale rischio archeologico, l’Azienda proponente dovrà attivarsi con la Soprintendenza Archeologica del Piemonte affinchè sia garantita, in corso d’opera, una costante assistenza da parte di operatori specializzati che assistano a tutte le operazioni di movimento terra, sotto la direzione tecnico-scientifica della Soprintendenza stessa;

- Dovrà essere data preventiva comunicazione della data di inizio lavori all’ARPA - Dipartimento provinciale di Cuneo;

2. Di approvare, ai sensi della L.R. 59/95 e del D.Lgs. 22/97, il progetto relativo agli impianti di recupero e smaltimento RSU/RSAU presentato dall’Azienda succitata e di autorizzare l’istante all’esercizio degli impianti medesimi nel rispetto delle prescrizioni tutte contenute nell’allegato atto autorizzatorio che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

3. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gi effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 20 dicembre 2001 e del 9 luglio 2002, conservati agli atti dell’Ente;

4. di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione allo scarico dei reflui civili ex D.Lgs. 152/1999 e L.R. 48/1993 e s.m.i. a successiva, separata determinazione del Responsabile del Servizio provinciale competente, da assumere entro 15 gg. dall’esecutività della presente deliberazione;

5. di dare atto che l’approvazione del progetto ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 22/97, come previsto al comma 5 dell’art. 27 del Capo IV del D.Lgs. medesimo, costituisce variante al vigente P.R.G.C. di Magliano Alpi;

6. di dare atto che la Regione Piemonte - Settore Urbanistica-Territoriale di Cuneo si impegna, per quanto di competenza, a tener conto delle risultanze delle Conferenze dei Servizi nonchè del presente provvedimento;

7. di dare atto che il Comune di Magliano Alpi, sede dell’impianto, non ha da opporre obiezione alcuna alle scelte dell’Azienda anche se le stesse avessero ad interferire in ordine all’assetto del vigente Piano Regolatore Comunale;

8. di dare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione formale delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio dell’opera;

9. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

10. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D.Lgs. 267/2000;

11. di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.

Allegato (fare riferimento al file PDF)

(omissis)