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Bollettino Ufficiale n. 36 del 5 / 09 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Asti

Determinazione dirigenziale n. 55486 del 30.7.2002. T.U. 1775/1933 - Domanda presentata in data 6.4.2001 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche dell’Azienda Agricola F.lli Reggio per concessione quarantennale di derivazione d’acqua dal torrente Balbo nel Comune di Incisa Scapaccino (At) ad uso irriguo

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere all’Azienda Agricola F.lli Reggio la derivazione di mod. max 0,33 di acqua dal torrente Belbo nel Comune di Incisa Scapaccino (At) per uso irriguo;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla data suddetta del canone annuo di euro 13,24, soggetto a periodici aggiornamenti I.S.T.A.T., ai sensi dell’art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36 - (omissis) -

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

A carico della Ditta concessionaria sarà l’esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito. (omissis).

Art. 8 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione.

- (omissis) - la ditta concessionaria dovrà:

- a) garantire il libero rilascio a valle delle proprie opere di presa, del Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.), pari in questo caso a litri/sec. 25,32, relativamente al torrente Belbo.

- L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qual volta la portata istantanea disponibile risulti inferiore o uguale al valore minimo suindicato.

(omissis)

Art. 9 - Deflusso Minimo Vitale

E’ fatta salva la possibilità dell’Amministrazione concedente di introduce ulteriori disposizioni o modificare quelle esistenti in merito al rispetto di portate minime di rilascio nel campo dei valori del deflusso naturale superiore al D.M.V., preso quale valore di base.

(omissis)

Asti, 19 luglio 2002

(omissis)

Il Capo Servizio Ambiente
Oreste Meschia