Bollettino Ufficiale n. 36 del 5 / 09 / 2002
ANNUNCI LEGALI
Comune di Limone Piemonte (Cuneo)
Deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 03/06/2002; Approvazione del Regolamento Edilizio ai sensi dellart. 3, comma 3, della L.R. 8/7/1999 n. 19"
Il Consiglio comunale
(omissis)
delibera
1) di approvare ai sensi art. 3, comma 3°, L.R. 19/99, il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto con le seguenti integrazioni e modificazioni proposte:
Art. 30, comma 4°, si integra il testo con le seguenti parole:
Così pure è fatto obbligo, ai proprietari dei terreni, di taglio periodico dellerba ed il decoroso mantenimento del manto erboso.
Art. 32, comma 3°, lettera I), al quinto capoverso, dopo le parole a cupolotto si intende aggiunto o tese.
Art. 32, comma 3°, si aggiunge la lettera L) con il seguente testo:
l) Impianti e linee tecnologiche
Lesecuzione di interventi per allacciamenti, modifica di impianti esistenti o fornitura di servizi tecnologici (energia elettrica, acqua, gas, telefonia, etc.) dovrà avvenire con tubazioni incassate in muratura o interrate, onde evitare la presenza in vista di fili, tubazioni, apparecchi etc. A tale norma dovranno adeguarsi anche le situazioni esistenti entro cinque anni dallapprovazione del presente regolamento."
Art. 32, comma 3°, si aggiunge la lettera M) con il seguente testo:
m) Elementi in ferro
Tutti gli elementi in ferro indistintamente (ringhiere, cancellate, grate, etc.) dovranno essere trattati con vernici ferromicacee colore grigio scuro opaco, oppure lasciati al naturale con opportuno trattamento (tipo ferox)."
Art. 33, comma 1°, al termine, dopo la parola igiene, si integra il testo con le seguenti parole:
con divieto di collocarvi qualunque elemento mobile o fisso non consono sotto il profilo estetico.
Art. 37, comma 1°, al termine, si integra il testo con le seguenti parole:
Sono quindi ammesse antenne paraboliche solo con colorazione grigio ardesia opaco e possibilmente e forma romboidale la cui collocazione comunque sarà consentita solo ed esclusivamente sulle coperture di fabbricati, escludendone ogni altra collocazione alternativa (balconi, terrazze, terreno, etc.).
Art. 37, si aggiunge il seguente ultimo comma:
6 Per gli impianti (ad esclusione dei ripetitori di cui al comma 5) ed antenne terrestri o satellitari esistenti, non conformi alle prescrizioni suddette, è fatto obbligo di adeguamento comunque entro e non oltre due anni dallapprovazione del presente regolamento.
Art. 39, comma 1°, le parole Tutti gli edifici si intendono sostituite con:
Qualunque tipo di fabbricati e manufatti.
Art. 39, comma 2°, si aggiungono al termine le seguenti parole;
Al riguardo è fatto divieto di inserire sulle coperture sfiati o canne fumarie in qualunque materiale (acciaio inox, rame, lamiera, etc.) se non opportunamente inserite ed occultati in camini di foggia tradizionale. Le situazioni esistenti dovranno essere adeguate entro e non oltre due anni dalla data di approvazione del presente regolamento.
2) Di dare atto che il Regolamento è composto da:
- 71 articoli (da 1 a 27; 27bis; da 28 a 70);
- 10 modelli ed 1 appendice allart. 31.
I 10 modelli sono:
- Modello 1 - Certificato Urbanistico (C.U.)
- Modello 2 - Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)
- Modello 3 - Relazione Illustrativa del Progetto Municipale
- Modello 4 - Concessione Edilizia
- Modello 5 - Autorizzazione Edilizia
- Modello 6 - Comunicazione di Inizio dei Lavori
- Modello 7 - Comunicazione di Ultimazione dei Lavori
- Modello 8 - Richiesta della verifica finale e del certificato di abitabilità
- Modello 9 - Atto di Impegno per Interventi Edificatori nelle Zone Agricole
- Modello 10 - Certificato di abitabilità
Lappendice è costituita da:
1. Specificazioni delle esigenze indicate allart. 31;
2. Elenco delle principali disposizioni riferibili alle esigenze indicate allart. 31;
3. Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici, di prevenzione degli incendi.
3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.199, n. 548-9691.
4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dellart. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.
5) Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dellart. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato allUrbanistica.
6) Di incaricare il responsabile del procedimento per lespletamento delle procedure di legge.