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Bollettino Ufficiale n. 36 del 5 / 09 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Limone Piemonte (Cuneo)

Deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 03/06/2002; “Approvazione del Regolamento Edilizio ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 8/7/1999 n. 19"

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare ai sensi art. 3, comma 3°, L.R. 19/99, il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto con le seguenti integrazioni e modificazioni proposte:

Art. 30, comma 4°, si integra il testo con le seguenti parole:

“Così pure è fatto obbligo, ai proprietari dei terreni, di taglio periodico dell’erba ed il decoroso mantenimento del manto erboso.”

Art. 32, comma 3°, lettera I), al quinto capoverso, dopo le parole a “cupolotto” si intende aggiunto “o tese”.

Art. 32, comma 3°, si aggiunge la lettera L) con il seguente testo:

“l) Impianti e linee tecnologiche

L’esecuzione di interventi per allacciamenti, modifica di impianti esistenti o fornitura di servizi tecnologici (energia elettrica, acqua, gas, telefonia, etc.) dovrà avvenire con tubazioni incassate in muratura o interrate, onde evitare la presenza in vista di fili, tubazioni, apparecchi etc. A tale norma dovranno adeguarsi anche le situazioni esistenti entro cinque anni dall’approvazione del presente regolamento."

Art. 32, comma 3°, si aggiunge la lettera M) con il seguente testo:

m) Elementi in ferro

Tutti gli elementi in ferro indistintamente (ringhiere, cancellate, grate, etc.) dovranno essere trattati con vernici ferromicacee colore grigio scuro opaco, oppure lasciati al naturale con opportuno trattamento (tipo “ferox”)."

Art. 33, comma 1°, al termine, dopo la parola “igiene”, si integra il testo con le seguenti parole:

“con divieto di collocarvi qualunque elemento mobile o fisso non consono sotto il profilo estetico.”

Art. 37, comma 1°, al termine, si integra il testo con le seguenti parole:

“Sono quindi ammesse antenne paraboliche solo con colorazione grigio ardesia opaco e possibilmente e forma romboidale la cui collocazione comunque sarà consentita solo ed esclusivamente sulle coperture di fabbricati, escludendone ogni altra collocazione alternativa (balconi, terrazze, terreno, etc.).”

Art. 37, si aggiunge il seguente ultimo comma:

“6 Per gli impianti (ad esclusione dei ripetitori di cui al comma 5) ed antenne terrestri o satellitari esistenti, non conformi alle prescrizioni suddette, è fatto obbligo di adeguamento comunque entro e non oltre due anni dall’approvazione del presente regolamento.”

Art. 39, comma 1°, le parole “Tutti gli edifici” si intendono sostituite con:

“Qualunque tipo di fabbricati e manufatti.”

Art. 39, comma 2°, si aggiungono al termine le seguenti parole;

“Al riguardo è fatto divieto di inserire sulle coperture sfiati o canne fumarie in qualunque materiale (acciaio inox, rame, lamiera, etc.) se non opportunamente inserite ed occultati in camini di foggia tradizionale. Le situazioni esistenti dovranno essere adeguate entro e non oltre due anni dalla data di approvazione del presente regolamento.”

2) Di dare atto che il Regolamento è composto da:

- 71 articoli (da 1 a 27; 27bis; da 28 a 70);

- 10 modelli ed 1 appendice all’art. 31.

I 10 modelli sono:

- Modello 1 - Certificato Urbanistico (C.U.)

- Modello 2 - Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)

- Modello 3 - Relazione Illustrativa del Progetto Municipale

- Modello 4 - Concessione Edilizia

- Modello 5 - Autorizzazione Edilizia

- Modello 6 - Comunicazione di Inizio dei Lavori

- Modello 7 - Comunicazione di Ultimazione dei Lavori

-  Modello 8 - Richiesta della verifica finale e del certificato di abitabilità

-  Modello 9 - Atto di Impegno per Interventi Edificatori nelle Zone Agricole

-  Modello 10 - Certificato di abitabilità

L’appendice è costituita da:

1. Specificazioni delle esigenze indicate all’art. 31;

2. Elenco delle principali disposizioni riferibili alle esigenze indicate all’art. 31;

3. Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici, di prevenzione degli incendi.

3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.199, n. 548-9691.

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

5) Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica.

6) Di incaricare il responsabile del procedimento per l’espletamento delle procedure di legge.