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Bollettino Ufficiale n. 36 del 5 / 09 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Bardonecchia (Torino)

Decreto - Determina n. 55 in data 11 marzo 2002 - Espropriazione aree occorrenti per realizzazione impianto di depurazione acque reflue del Capoluogo - I° lotto funzionale. Provvedimenti per la determinazione delle indennità di esproprio

Area Tecnica LL.PP.
Il Sottoscritto Geom. Francesco Durando
Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP.

Premesso che:

- con deliberazione n. 10 del 24/8/95 della Commissione Straordinaria, nominata per la gestione del Comune con D.P.R. in data 2/2/95, nella sua veste giuridica di Consiglio Comunale, ad oggetto “Esame ed approvazione del Piano delle Priorità delle opere indifferibili da realizzare secondo il disposto dell’art. 15 bis, comma 6 ter, della legge 19/3/1990 n. 55 e successive modificazioni”, è stato approvato, tra l’altro il progetto preliminare e definitivo per la realizzazione di un impianto di depurazione delle acque reflue del Capoluogo, (il cui importo per l’opera completa ammonta a L. 9.450.000.000) con un I° lotto funzionale per 10.000 abitanti dell’importo di L. 4.936.000.000, a firma del professionista incaricato Ing. Livio Martina di Pinerolo;

- con Determinazione n. 937 in data 28/10/1998 del Dirigente Settore Disciplina dei Servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche della Regione Piemonte, in conseguenza della predetta deliberazione della Commissione Straordinaria e sulla scorta del verbale della Conferenza dei Servizi in data 25/9/1996, si è proceduto alla approvazione del progetto su citato per un importo complessivo di L. 4.936.000.000, di cui L. 4.000.000.000 per lavori e L. 936.000.000 per somme a disposizione dell’Amministrazione, comprese L. 38.000.000 per espropri ed indennizzi;

- con deliberazione Consiliare n. 11 del 4/3/1999, si è proceduto alla approvazione del Piano Particellare di esproprio delle aree interessate dalla esecuzione delle suddette opere, per la parte non appartenente al patrimonio comunale; la procedura espropriativa non è stata ritenuta percorribile, essendo le aree ricadenti in parte in zona agricola ed in parte in aree di rispetto stradale del P.R.G.C., dove non è consentita la realizzazione delle infrastrutture in argomento;

- con deliberazione Consiliare n. 18 del 21/3/2000, si è provveduto ad approvare la modificazione al P.R.G.C. ai sensi dell’ottavo comma dell’articolo 17 della legge regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i., trasformando l’area interessata dal progetto di impianto di depurazione di cui trattasi, da zona “agricola” a “rispetto stradale” a zona “attrezzature pubbliche”, normata dall’articolo 32 delle Norme di Attuazione del P.R.G.C., come contemplato nell’allegata cartografia allo stesso atto deliberativo; con la stessa deliberazione si è modificata la delimitazione e allegata cartografia, del Centro abitato del Comune di Bardonecchia;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 14/4/2000, si è provveduto alla riapprovazione, ai fini espropriativi, del progetto preliminare delle succitate opere, nonché alla riapprovazione del Piano Particellare dell’area da espropriare;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 25/8/200 (previa comunicazione dell’avvio del procedimento agli interessati, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7/8/1990 n. 2 e n. 1), si è provveduto alla riapprovazione, ai fini espropriativi del progetto definitivo delle stesse opere, nonché alla riapprovazione del Piano Particellare delle aree da espropriare e da occupare. Il tutto con la precisazione, che la riapprovazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, ai sensi del vigente Testo dell’articolo 14 della legge 11/2/1994 n. 109 e s.m.i.; e con la fissazione dei termini di cui all’articolo 13 della legge 25/6/0865 n. 2359;

- con specifici provvedimenti si è infine provveduto per la occupazione d’urgenza delle aree occorrenti alla realizzazione delle citate opere;

- con avviso in data 18/9/2001, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 18/9/2001 al 3/10/2001, notificato agli interessati nelle forme di legge, è stato reso noto il deposito degli atti del procedimento espropriativo delle aree interessate dalla realizzazione delle opere in argomento, ai sensi dell’articolo 10 della legge 22/10/1971 n. 865;

- a seguito del predetto deposito non sono pervenute osservazioni, come risulta dal certificato del Segretario Comunale in data 12/10/2001;

- Rilevato che si rende necessario procedere per la determinazione delle indennità da corrispondere a titolo provvisorio in favore degli aventi diritto, facendo riferimento alle vigenti tabelle redatte dalla Commissione Espropri per la Provincia di Torino, trattandosi di aree a destinazione agricola;

- Dato atto che con propria Determina n. 54 del 11/3/2002 si è provveduto appunto alla determinazione delle indennità in argomento, considerando gli effettivi soggetti e gli effettivi mappali da espropriare, in quanto per alcuni si provvede con separati atti di volontaria cessione o disponibilità;

- Ciò premesso e ravvisata la necessità di esternare la succitata propria determina;

- Richiamate le norme vigenti in materia, ed in particolare le leggi 22/10/1971 n. 865, 28/1/1977 n. 10, 7/8/1990 n. 241; 11/2/1994 n. 109 e s.m.i.; e le leggi regionali 5/12/1977 e successive modifiche ed integrazioni, 21/3/1984 n. 18, 2/2/2000 n. 12, 26/4/2000 n. 44;

- Visto l’art. 107, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18/8/2000 in materia di attribuzioni dei responsabili degli Uffici e dei Servizi;

- Vista la deliberazione di G.C. n. 207 del 27/6/97 con la quale sono stati individuati i responsabili delle aree omogenee del Comune di Bardonecchia;

- Visto il Decreto Sindacale n. 48 del 7/7/1997 con il quale è stata disposta l’immediata operatività delle competenze di cui al sopracitato art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 in capo al responsabile dell’Ufficio Tecnico LL.PP., individuato ai sensi della deliberazione di G.C. n. 207/97;

- Visto che l’art. 107 prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti di impegno e liquidazione per le attività di loro competenza;

decreta - determina

Art. 1

Sono richiamati i provvedimenti assunti in merito alla approvazione dei progetti e per l’instaurazione del procedimento espropriativo delle specifiche aree, occorrenti per la realizzazione dell’impianto di depurazione delle acque reflue del Capoluogo - I° lotto funzionale. Si prende atto della assenza di osservazioni in merito agli atti depositati ai sensi dell’articolo 10 della legge 22/10/1971 n. 865.

Art. 2

Sono determinate a titolo provvisorio, le seguenti indennità di esproprio, da corrispondere dal Comune di Bardonecchia, in favore degli aventi diritto, in conformità alle vigenti tabelle redatte dalla Commissione Espropri per la Provincia di Torino:

a) Catasto Terreni - Comune di Bardonecchia - Sezione di Millaures - Foglio 14, mappale n. 12 di mq. 530, coltura in atto: pascolo arborato equiparato a prato irriguo. Indennità di esproprio L./mq 2.000 Mq. 530 x L./mq. 2.000 = L. 1.060.000 pari Euro 547,44; Immobile di proprietà dei Signori: Proverbio Daniel, (omissis) comproprietario per 1/4; Proverbio Rodolfo, (omissis) comproprietario per 1/4; Morel Anne Marie, (omissis) comproprietaria per 1/2.

b) Catasto Terreni - Comune di Bardonecchia - Sezione di Millaures - Foglio 14, mappale n.ro 11 di mq. 3.606, coltura in atto: prato irriguo. Indennità di esproprio L./mq. 2.000, da riferirsi alla sola quota di 1/3 della proprietà. Mq. 3.606 x L/mq. 2.000 = L. 7.212.000 per 1/3 = L. 2.404.000 pari Euro 1.241,56.

Immobile di proprietà, per la quota di 1/3 in capo agli eredi di Conti Gianfranco nella persona del Curatore Fallimentare Dott. Aschieri Edoardo.

Art. 3

I proprietari espropriandi e loro rappresentanti, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, hanno diritto di convenire con il Comune la cessione volontaria degli immobili, per un prezzo non superiore al 50% delle indennità come sopra determinate.

Nello stesso termine i proprietari comunicano al Comune se intendono accettare le indennità provvisorie. In caso di silenzio le indennità si intendono rifiutate e quindi da versarsi alla Cassa Depositi e Prestiti.

Ove l’area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore nel caso di cessione volontaria il prezzo è determinato in misura tripla rispetto all’indennità provvisoria.

Art. 4

Sono richiamati i termini fissati ai sensi dell’articolo 13 della legge 25/6/1865 n. 2359, come specificato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 25/8/2000.

Art. 5

Il presente decreto sarà fatto notificare dal Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Bardonecchia, agli aventi diritto, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali.

Art. 6

Estratto del presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Bardonecchia e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 7

Ai sensi della legge 7/8/1990 n. 241, il Responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del Geom. Francesco Durando, in qualità di Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico LL.PP. presso il Comune di Bardonecchia - Piazza A. De Gasperi n. 1.

Art. 8

Avverso il presene provvedimento, gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso, ovvero entro centoventi giorni, al Capo dello Stato, con ricorso Straordinario.

Bardonecchia, 11 marzo 2002

Il Responsabile dell’Area Tecnica
LL.PP.
Francesco Durando