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Bollettino Ufficiale n. 35 del 29 / 08 / 2002

Codice 22.7
D.D. 8 luglio 2002, n. 243

Art. 9 comma 3 D.M. 471/99 - Esclusione del sito della Società Prolafer ubicato a Torino dalla programmazione regionale della decorrenza dell’obbligo di bonifica

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di escludere dalla programmazione regionale della decorrenza dell’obbligo di bonifica prevista dall’art. 9, comma 3 del D.M. n. 471/1999 la Società Prolafer C/o Dott. Gianfranco Ceruti in quanto la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui al modulo “B” approvato con D.D. n. 93/22.7 del 12 marzo 2002 non è stato assegnato al “Settore programmazione interventi di risanamento e bonifiche” della Direzione Regionale “Tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti” entro il termine massimo stabilito dalla suddetta determinazione dirigenziale;

- di stabilire quindi che l’obbligo di bonifica del sito di Trino ubicato in SS 31 bis decorra dalla data di ricevimento del presente provvedimento;

- di avvertire che conseguentemente entro 30 giorni dal suddetto termine dovrà essere presentato agli Enti competenti il Piano della Caratterizzazione del sito conforme alla vigente normativa in materia di siti inquinati e ripristino ambientale;

- di dare comunicazione alla Provincia di Vercelli ed al Comune di Trino affinchè procedano secondo quanto previsto dalla normativa in materia di interventi di bonifica e ripristino ambientale ed in particolare dall’articolo 10 del decreto ministeriale n. 471/1999.

Alla presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni avanti al TAR Piemonte ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Dirigente responsabile
Paolo Piazzano