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Bollettino Ufficiale n. 35 del 29 / 08 / 2002

Codice 22.7
D.D. 8 luglio 2002, n. 230

Art. 9 comma 3, D.M. 471/99 - Esclusione dalla programmazione regionale della decorrenza dell’obbligo di bonifica del sito della Società Esso Italiana S.r.l. ubicato nel Comune di Valdengo in Via Q. Sella 63

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di escludere dalla programmazione regionale della decorrenza dell’obbligo di bonifica prevista dall’art. 9, comma 3 del D.M. n. 471/1999 la Società Esso Italiana S.r.l. in quanto la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui al modulo “B” approvato con D.D. n. 93/22.7 del 12 marzo 2002 non è stato assegnato al “Settore programmazione interventi di risanamento e bonifiche” della Direzione Regionale “Tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti” entro il termine massimo stabilito dalla suddetta determinazione dirigenziale;

- di stabilire quindi che l’obbligo di bonifica del sito di Valdengo ubicato in Via Quintino Sella, 63 decorra dalla data di ricevimento del presente provvedimento;

- di avvertire che conseguentemente entro 30 giorni dal suddetto termine dovrà essere presentato agli Enti competenti il Piano della Caratterizzazione del sito conforme alla vigente normativa in materia di siti inquinati e ripristino ambientale;

- di trasmettere la presente determinazione alla Esso Italiana S.r.l. presso il suo Ufficio Commerciale di Torino, quale riferimento della Società stessa per le procedure relative all’art. 9, comma 3 del D.M. 471/1999;

- di dare comunicazione alla Provincia di Biella ed al Comune di Valdengo affinchè procedano secondo quanto previsto dalla normativa in materia di interventi di bonifica e ripristino ambientale ed in particolare dall’articolo 10 del decreto ministeriale n. 471/1999.

Alla presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni avanti al TAR Piemonte ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Dirigente responsabile
Paolo Piazzano