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Bollettino Ufficiale n. 35 del 29 / 08 / 2002

Codice 22.1
D.D. 20 giugno 2002, n. 202

L.R. 02.11.1982 n. 32, - articolo 35: “Raccolta a fini scientifici e didattici”. Legge 23.08.93 n. 352 - articolo 8. - Autorizzazione alla raccolta funghi a fini scientifici e didattici al “Centro di Controllo Micologico Pubblico” dell’Azienda Sanitaria Locale 6 - Ciriè - Sig.ra Josephine Grisaffi

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 02.11.1982 n. 32 e dell’art. 8 della Legge 23.08.93 n. 352 la Sig.ra Josephine Grisaffi del Centro di Controllo Micologico Pubblico dell’Azienda Sanitaria Locale 6 - Ciriè, alla raccolta e alla detenzione di esemplari di specie fungine, nel quantitativo di 3 kg al giorno.

Degli esemplari raccolti è autorizzata la detenzione presso il Centro di Controllo Micologico Pubblico dell’Azienda Sanitaria Locale 6 - Via Battitore 7/9 - Ciriè.

L’attività è consentita su tutto il territorio regionale, per il periodo di un anno dalla data della presente determinazione, in deroga a quanto previsto dall’art. 20 della L.R. 02.11.82 n. 32 ed ai sensi dell’art. 8 della Legge 23.08.93 n. 352.

L’autorizzazione rilasciata a fini scientifici e didattici, è finalizzata alla ricerca e studio di specie fungine per poter effettuare indagini microscopiche a supporto di quelle macroscopiche, nonchè indagini, corsi di formazione alle scuole e ai commercianti.

La presente autorizzazione è valida esclusivamente per il territorio regionale non soggetto ad ulteriori e più restrittive norme di tutela e, nell’eventualità di raccolta in aree protette, questa deve uniformarsi alle disposizioni localmente vigenti: si ricorda inoltre che relativamente alla raccolta dei funghi epigei il soggetto testè autorizzato, in quanto dipendente di un ente pubblico istituzionalmente deputato alle attività di ricerca e controllo scientifico in campo micologico, è, esclusivamente nell’espletamento di mansioni di servizio e nel relativo orario certificabile, esentato dal possesso dell’autorizzazione alla raccolta di cui all’art. 22 “Istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi” della legge regionale 02.11.1982 n. 32.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al TAR Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Carlo Bonzanino