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Bollettino Ufficiale n. 35 del 29 / 08 / 2002

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ricorso n. 47 depositato il 7 agosto 2002 presso la Corte Costituzionale - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell’art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956

Ricorso n. 47 depositato il 7 agosto 2002

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall’Avvocatura Generale dello Stato

nei confronti della

Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale,

avverso

la legge regionale Piemonte 3 giugno 2002 n. 14, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 23 del 6 giugno 2002, intitolata “Regolamento sull’applicazione della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia”.

La proposizione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei Ministri nella riunione dell’11 luglio 2002 (che si depositerà).

La legge regionale in esame segue delibera legislativa riapprovata il 29 febbraio 2000, sottoposta al giudizio di codesta Corte (reg. ric. n. 11 del 2000), e promulgata dopo la delibera 11 gennaio 2002 del Consiglio dei Ministri di rinuncia - in considerazione della sopravvenuta legge cost. 18 ottobre 2001 n. 3 - a quel precedente ricorso e dopo la declaratoria di estinzione del relativo processo costituzionale.

Come noto, a giudizio di codesta Corte è stata sottoposta (reg. ric. n. 3 del 2002) la legge della Regione Marche 13 novembre 2001 n. 26, recante disposizioni simili a quelle contenute nella legge piemontese ora “sub judice”; e codesta Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge marchigiana con sentenza 26 giugno 2002 n. 282.

In tale sentenza è stato affermato che:

- “la disciplina in esame concerne l’ambito materiale della tutela della salute, (ambito) che ai sensi dell’art. 117 terzo comma Cost. costituisce oggetto della potestà legislativa concorrente delle Regioni”;

- i principi fondamentali della materia devono essere desunti, in assenza di “leggi statali nuove espressamente rivolte a tale scopo”, dalla legislazione statale in vigore;

- “la regola di fondo in questa materia è costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del medico che, sempre con il consenso del paziente, opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze”;

- un intervento del legislatore in argomento, ancorchè non precluso “a priori”, non può “nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica”, e deve fondarsi sullo stato “delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite tramite istituzioni e organismi - di norma nazionali o sopranazionali - a ciò deputati”;

- contrasta dunque con i principi fondamentali un intervento legislativo regionale in tema di terapie praticabili che, anzichè fondarsi su acquisizioni tecnico-scientifiche verificate dagli organismi competenti (di norma nazionali o sopranazionali), “si presenta come una scelta legislativa autonoma”.

Questo autorevole e recente precedente “in termini” conferma che la legge regionale in esame, e segnatamente gli artt. 4,5 e 6 di essa, eccede la competenza della Regione e contrasta con gli artt. 2,32, 33 comma primo, 117 comma terzo (professioni, tutela della salute) Cost., e con i principi recati dalle norme interposte quali quelle menzionate nel par. 5 della sentenza citata e quelle contenute negli artt. 1, 2, 3 e 5 della legge 13 maggio 1978 n. 180, negli artt. 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, negli artt. 1 e 14 (nei testi attualmente vigenti) del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502.

Il Governo della Repubblica nega che ciascun legislatore regionale possa - senza l’apporto di adeguate Istituzioni tecnico - specialistiche - dare sue indicazioni su singole terapie, e così incidere su fondamentali diritti di personalità dei cittadini, persino costituzionalmente garantiti. La ammissione “iuxta modum”, o il divieto di singole terapie per considerazioni di tipo sanitario non può dipendere dalla volontà di questo o quel legislatore regionale, è decisione che si colloca in un momento logicamente preliminare persino rispetto alla determinazione - di competenza statale - dei “livelli essenziali” (art. 117 comma secondo lettera m) ed uniformi di assistenza sanitaria (art. 1 comma 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502).

Per completezza, si aggiunge che - in particolare - l’art. 5 della legge piemontese palesemente invade l’area concettuale dei diritti fondamentali della persona “paziente” (artt. 2 e 32 Cost.) e nella contigua area delle responsabilità (anche civilistiche) degli esercenti le professioni sanitarie ed in qualche misura delle linee di ricerca degli studiosi dediti alla scienza medica (art. 33 comma primo Cost.); aree queste che spetta allo Stato sia configurare sia disciplinare.

Si chiede pertanto che sia dichiarata la illegittimità costituzionale della legge sottoposta a giudizio, con ogni consequenziale pronuncia.

Roma, 23 luglio 2002

Il Vice Avvocato Generale
Franco Favara