Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 35 del 29 / 08 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comunità Montana Val Pellice - Torre Pellice (Torino)

Statuto della Comunità Montana Val Pellice

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - COSTITUZIONE DELLA COMUNITA’ MONTANA

ART. 2 - NORME CHE REGOLANO LA COMUNITA’

ART. 3 - STATUTO

ART. 4 - AUTONOMIA

ART. 5 - ELEMENTI CARATTERISTICI

ART. 6 - L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI COMUNALI

ART. 7 - LINEE D’AZIONE FONDAMENTALI

ART. 8 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

ART. 9 - AMBIENTE

ART. 10 - PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SOCIALE

ART. 11 - COMPITI E FUNZIONI DELLA COMUNITA’ MONTANA

TITOLO II - L’ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO 1 - ORGANI ELETTIVI

ART. 12 - ORGANI DELLA COMUNITA’

ART. 13 - COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITA’

ART. 14 - I DIRITTI ED I POTERI DEI CONSIGLIERI

ART. 15 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

ART. 16 - DURATA IN CARICA

ART. 17 - INCOMPATIBILITA’, CONVALIDA, CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

ART. 18 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

ART. 19 - VERBALIZZAZIONE, PUBBLICAZIONE E CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI

ART. 20 - COSTITUZIONE DELLA GIUNTA

ART. 21 - MOZIONE DI SFIDUCIA, REVOCA E SOSTITUZIONE

ART. 21bis - DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE, DECESSO DEL PRESIDENTE.

ART. 22 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

ART. 23 - IL PRESIDENTE

CAPO 2 - STRUMENTI PER LA CONSULTAZIONE E PER LA COOPERAZIONE FRA COMUNITA’ ED I COMUNI

ART. 24 - LA CONFERENZA DEI SINDACI

ART. 24bis - LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

ART. 25 - LE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO

ART. 26 - LA CONSULTA PER LA SICUREZZA SOCIALE

CAPO 3 - ORGANI BUROCRATICI

Art. 27 PRINCIPI E CRITERI DI GESTIONE

Art. 28 PERSONALE

Art. 29 DIRETTORE GENERALE

Art. 30 CONSULTA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO

Art. 31 RESPONSABILI DI SERVIZIO

Art.32 INCARICHI DI RESPONSABILE DI SERVIZIO E CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Art. 33 CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 34 REVISORE DEI CONTI

TITOLO III - L’ORDINAMENTO FUNZIONALE

CAPO 1 - ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE

ART. 35- FORMAZIONE, ADOZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO

ART. 36 - CONTENUTI DEL PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO

ART. 37- PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI

ART. 38 - PROGETTI SPECIALI INTEGRATI

ART. 39 - ALTRI PIANI, PROGETTI E PROGRAMMI

CAPO 2 - I SERVIZI E LORO GESTIONE. FORME DI COLLABORAZIONE

ART. 40 - PRINCIPI GENERALI

ART. 41 - GESTIONE DA PARTE DELLA COMUNITA’ MONTANA DI FUNZIONI PROPRIE DEI COMUNI, O AD ESSI DELEGATE, DA ESERCITARSI IN FORMA ASSOCIATA

ART. 42 - PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE FRA COMUNITA’ MONTANE.

ART. 43 - FORME DI GESTIONE

ART. 44 - AZIENDE SPECIALI

ART. 45 - ISTITUZIONI

ART. 46 - CONCESSIONE A TERZI

ART. 47 - PARTECIPAZIONE AD ENTI DI DIRITTO PRIVATO

ART. 48 - INDIRIZZO E CONTROLLO DELLA COMUNITA’ MONTANA

ART. 49 - ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 50 - COMUNITA’ E COMUNI ASSOCIATI

ART. 51 - COMUNITA’ MONTANA - UNIONE DI COMUNI

TITOLO IV - PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLA COMUNITA’

ART. 52 - BENI DELLA COMUNITA’

ART. 53 - FINANZIAMENTO DELLA COMUNITA’

TITOLO V - TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI

ART. 54 - STRUMENTI

CAPO 1 - INFORMAZIONE

ART. 55 - INFORMAZIONE

ART. 56 - ACCESSO

ART. 57 - RAPPORTI ECONOMICI CON I PRIVATI

CAPO 2 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

ART. 58 - CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

ART. 59 - ASSOCIAZIONI

ART. 60 - CONSULTE

CAPO 3 - ATTIVITA’ DI INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

ART. 61 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 62 - ISTANZE

ART. 63 - PETIZIONI

ART. 64 - PROPOSTE

ART. 65 - REFERENDUM

CAPO 4 - IL DIFENSORE CIVICO

ART. 66 - ISTITUZIONE, REQUISITI, ELEZIONE, CESSAZIONE E INDENNITA’

ART. 67 - ATTRIBUZIONI E MEZZI

ART. 68 - COLLABORAZIONE CON I COMUNI

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 69 - REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE

ART. 70 - VERIFICA DELLO STATUTO

ART. 71 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Art. 1
COSTITUZIONE DELLA COMUNITA’ MONTANA

1 Fra i Comuni di Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice, i cui territori ricadono nella zona omogenea della Val Pellice, è costituita la Comunità Montana, delimitata dalla legge regionale, Ente Locale, Unione montana, con sede in Torre Pellice, allo scopo (come da art. 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142) di promuovere la valorizzazione della zona montana della Val Pellice e l’esercizio delle funzioni proprie e funzioni delegate, nonché l’esercizio associato delle funzioni comunali.

2 La Comunità si doterà di un proprio gonfalone ed un proprio stemma.

Art. 2
NORME CHE REGOLANO LA COMUNITA’

1 La Comunità Montana è regolata dagli artt. 28 e 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dalle norme legislative, nazionali e regionali, in quanto applicabili, e dalle norme del presente Statuto e dalle sue eventuali modificazioni ed integrazioni e dai conseguenti regolamenti.

Art. 3
STATUTO

1 Il presente Statuto viene formulato in riferimento agli artt. 28 e 29 della Legge 142/90, e si fonda su un complesso di principi originati dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

2 Tale complesso di principi trova formulazione sistematica nel presente e nei successivi articoli, che, a seguito degli artt. 1 e 2, costituiscono il Titolo 1 dello Statuto, configurabile come una vera e propria “Carta dei principi”.

Art. 4
AUTONOMIA

1 La Comunità Montana, costituitasi, quale Ente Locale ad autonomia statutaria, fra i Comuni della zona omogenea denominata Val Pellice, trova il suo fondamento sociale e giuridico nell’autonomia delle comunità locali, di cui i Comuni sono espressione.

2 L’autonomia di ciascun Comune, affermata dalla Costituzione e, in forma derivata, dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, trova fondamento storico-giuridico nel riconoscimento che la Comunità locale, come forma sociale, non è creata dallo Stato, ma è semplicemente riconosciuta dall’ordinamento giuridico dello Stato.

3 L’autonomia di ciascun Comune ha, dunque, il suo radicamento, al di là della stessa Costituzione, nel fatto oggettivo dell’esistenza della Comunità locale, come tradizionalmente e storicamente organizzata sul territorio.

4 L’autonomia della Comunità Montana è nata, dall’accordo volontario dei nove Comuni, che ha trovato espressione formale nel 1957 con la formazione del Consiglio di Valle, e si è consolidata con la legge istitutiva delle Comunità Montane e degli atti legislativi successivi. Essa trova fondamento nella comune aspirazione delle nove comunità locali per il proprio sviluppo economico e sociale nel rispetto delle specifiche caratteristiche delle singole comunità. Si afferma altresì sulla base della propria storia dal punto di vista linguistico, religioso, economico.

5 Questa Comunità si riconosce nei principi e nei valori di giustizia e di libertà propri della Resistenza e sull’idea che, nel 1943, un gruppo di uomini della Resistenza di questa Valle manifestò nella dichiarazione dei rappresentanti delle popolazioni alpine, detta Carta di Chivasso, dal luogo dove fu prodotta: una riforma della Repubblica Italiana in senso federalista, una riforma degli Enti Locali in senso autonomista. Si riconosce altresì nei principi di collaborazione nazionale ed internazionale dell’unità politica ed economica dei popoli europei.

Art. 5
ELEMENTI CARATTERISTICI

1 Risultano, pertanto, elementi caratteristici della Comunità Montana Val Pellice, e come tali riconosciuti dal presente Statuto:

- il territorio che sale dalla zona pedemontana alle colline di Bricherasio e Luserna San Giovanni, ai monti di Bibiana e delle Valli di Angrogna e di Luserna, alle cime dell’alta Val Pellice, collegati, in un complesso di grande valore ambientale, dal fondo valle percorso dal torrente Pellice;

- una identità culturale conseguita attraverso plurisecolari vicende storiche, talora tragiche e conflittuali, che trovano particolare espressione nei luoghi storici o tradizionalmente riconosciuti come tali dalle componenti cattolica e valdese della popolazione, nonché in altri luoghi caratteristici e nella toponomastica tradizionale;

- la pluralità religiosa derivata dalla compresenza sul territorio delle religioni valdese e cattolica, che ha segnato e caratterizzato la storia locale e poi si è gradualmente manifestata nel reciproco rispetto e nella collaborazione sociale;

- il plurilinguismo, espresso nelle parlate di lingua occitana alpina e di lingua piemontese, nell’uso della lingua francese nell’alta e media Valle, e nell’ormai affermato ed accettato uso della lingua italiana, non solo come lingua ufficiale, ma come fatto culturale acquisito;

- il tradizionale impegno sociale, in favore delle categorie più deboli, da parte delle comunità ecclesiali e delle comunità civili, che ha condotto, sin dal secolo XIX, alla realizzazione di numerose strutture sanitarie e socio-assistenziali;

- la pluridecennale associazione fra i Comuni, che ha prodotto la graduale costruzione di una rete di servizi socio-assistenziali, sanitari, socio-educativi, culturali e del tempo libero, tecnici, per l’agricoltura, per la tutela dell’ambiente ed altri settori di attività.

Art. 6
L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI COMUNALI

1 La Comunità Montana, nella linea di sviluppo sociale ormai tradizionale ed in attuazione del dettato legislativo, si pone come strumento fondamentale, nell’ambito della zona montana omogenea individuata come Val Pellice, per la gestione associata delle funzioni proprie dei Comuni o a questi delegate.

2 In osservanza di tale principio la Comunità Montana, che ha perseguito nel tempo la costruzione di una vera e propria Unità Locale dei Servizi, dovrà svolgere prioritariamente il compito di tutelare, potenziare ed ampliare la rete di servizi già realizzata, attuando, con il consenso e la partecipazione dei Comuni, una gestione associata e programmata del territorio valligiano e del suo sviluppo e confermando la propria dimensione istituzionale e territoriale come ambito ottimale per la programmazione e la gestione di tutti i servizi integrati nella rete complessiva.

Art. 7
LINEE D’AZIONE FONDAMENTALI

1 La Comunità Montana, in quanto la Valle costituisce territorio omogeneo per storia, per patrimonio ambientale, per la rete di servizi realizzati nel tempo, per la sua peculiarità linguistica e religiosa, per l’insieme delle sue attività economiche e per le sue risorse naturali si pone, operando d’intesa con i comuni che ne fanno parte, i seguenti obiettivi:

- conferma della delimitazione della zona montana omogenea della Val Pellice, con apertura, tuttavia, all’eventuale aggregazione di altri Comuni montani confinanti, che non contrasti con gli interessi fondamentali della Comunità;

- decisa azione a tutela della sfera di autonomia degli enti locali e dell’aspirazione delle popolazioni al mantenimento e potenziamento dei servizi del territorio, in larga parte storicamente realizzati attraverso la situazione ottimale della coincidenza territoriale dell’USSL con la Comunità Montana, a suo tempo fortemente voluta e perciò conseguita, che ha consentito una programmazione valligiana nei vari settori di intervento, dalla sanità all’agricoltura, dal socio-assistenziale alla tutela dell’ambiente, dall’ambito socio-educativo alla cooperazione, dalle realizzazioni infrastrutturali agli interventi a valenza economica;

- sviluppo di tale azione in accordo e collaborazione con i Comuni, affinché l’autonomia, tanto dei Comuni che della Comunità sia effettiva, e non solo formale o progressivamente mutilata e ridotta. E ciò operando in modo che i Comuni siano pienamente in grado di rappresentare le relative comunità locali, curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo (artt. 2 e 9 Legge 142/90), il che significa anche conferma:

1. della titolarità delle funzioni socio-assistenziali, anche a rilievo sanitario, in capo ai Comuni, e della attribuzione delle funzioni stesse alla Comunità Montana;

2. della titolarità delle funzioni di indirizzo e di verifica nel settore sanità alla Conferenza dei Sindaci, (e per essa alla Rappresentanza dei Sindaci), nell’ambito dell’Azienda Sanitaria Locale, ed al Presidente della Comunità Montana, nell’ambito distrettuale;

3. della titolarità della funzione di Autorità Sanitaria Locale a ciascuno dei Sindaci,

4. dell’impegno a valorizzare le suddette funzioni, riconosciute dalla legislazione nazionale e regionale vigente, nell’ambito dell’autonomia propria dei Comuni e della Comunità Montana;

- tutela, in forme istituzionali, del costante collegamento e di una stretta collaborazione fra l’Amministrazione della Comunità e le Amministrazioni dei Comuni membri;

- assunzione di tutte le iniziative, nell’ambito dell’ordinamento legislativo, idonee al mantenimento ed al potenziamento della rete di servizi costruita nella Valle;

2 In quanto la Valle è parte di un territorio più vasto, e nella prospettiva di una sempre maggiore unione dei popoli europei, si pone altresì l’obiettivo di:

- promozione e sostegno all’istituzione, nelle forme possibili, di strumenti di concertazione e di collaborazione fra le Comunità Montane e fra le ASL dell’area pinerolese, nonché fra le Comunità Montane, la Città di Pinerolo ed i Comuni non montani dell’area pinerolese;

- ricercare un sempre maggiore collegamento locale con i territori noti con il nome di “Area del Monviso”;

- favorire, nell’ambito di una reale unità dei popoli europei, la realizzazione anche politica di quella Regione geograficamente posta a cavallo delle Alpi Occidentali, le cui popolazioni piemontese, ligure ed occitana hanno da sempre profondi legami di interesse culturale ed economico;

- impegno ad assicurare la diffusione, soprattutto tra le giovani generazioni, di una cultura di solidarietà fra tutti gli esseri umani - ed in particolare nei confronti dei più deboli - e, quindi, una cultura di pace e di ripudio della violenza, comunque motivata, del razzismo, dell’avversione per il “diverso”;

- impegno per una politica valligiana e pinerolese volta ad assicurare comunicazioni rapide e sicure, sia a mezzo ferrovia sia a mezzo rete stradale, sia all’interno della Valle, sia sulla direttrice per Pinerolo-Torino, sia sulla direttrice trasversale pedemontana, in raccordo con i sistemi di trasporto e le reti di comunicazioni nazionali ed internazionali, eventualmente anche attraverso un traforo turistico, nel pieno rispetto e tutela dell’ambiente, verso le Valli del Queyras;

- impegno per una politica di sviluppo socio-economico della Val Pellice, in collegamento con le aree confinanti italiane e francesi: uno sviluppo, che, muovendo dalla tutela dell’esistente, nei suoi aspetti umani ed ambientali, tenda alla creazione qualificata di nuovi posti di lavoro nei vari settori dell’agricoltura, dell’artigianato, del terziario, dell’attività estrattiva e della piccola e media industria, del terziario pubblico e privato, con particolare attenzione per iniziative e progetti di eco-sviluppo e agro-turistici.

Art. 8
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1 La Comunità Montana, sulla base dell’affermazione di principio secondo cui la sua esistenza e la sua autonomia sono radicate nelle Comunità locali e cioè nella manifestazione locale del popolo sovrano, riconosce in via di principio l’esigenza democratica della partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.

2 la Comunità Montana, quindi, nell’ambito della proprie funzioni, promuove e favorisce tale partecipazione individuando i relativi strumenti nel presente Statuto e nell’apposito Regolamento, con riferimento analogico all’art. 5 ed al Capo III della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 9
AMBIENTE

1 Il territorio della Val Pellice rappresenta, nel suo complesso e nelle sue componenti, un bene ambientale di inestimabile valore, che la Comunità intende tutelare nella sua bellezza naturale e nelle sue caratteristiche originali ed antropiche, storiche e culturali.

2 La tutela dell’ambiente viene assunta dalla Comunità Montana quale principio informatore della sua attività e, quindi, quale elemento primario ai fini della valutazione di ogni intervento pubblico o privato sul territorio, per quanto di competenza.

3 Tale principio si intreccia, pertanto, indissolubilmente, con l’azione dell’Ente volta allo sviluppo sociale ed economico della Valle. La Comunità non ammette interventi di tutela ambientale che risultino conflittuali con la tutela dell’elemento umano della realtà valligiana e, quindi, con lo sviluppo socio-economico della Valle, così come non ammette interventi volti a tale sviluppo che siano contrastanti con la tutela dell’ambiente.

4 In tale ottica la Comunità intende svolgere ogni azione per arginare e, se possibile, invertire il processo di spopolamento del territorio, nella consapevolezza che l’abbandono del territorio costituisce il primo elemento di degrado ambientale e che non può esservi un reale sviluppo se non è fondato sulla tutela dell’elemento umano oltrechè dell’elemento ambientale del territorio.

5 Per tali motivi la Comunità Montana, dopo aver elaborato ed avviato ad attuazione il Piano di eco-sviluppo della Valle, in collaborazione con altri Enti e Soggetti, pubblici e privati, intende sostenere ogni iniziativa o progetto compatibile con le linee di tale Piano, che comunque deve costituire parte essenziale e centrale del Piano di sviluppo socio-economico.

Art. 10
PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SOCIALE

1 La tutela dell’elemento umano del territorio equivale a “promozione della salute”, quale stato di benessere fisico, mentale e sociale.

2 Il compito primario della Comunità Montana, e cioè la promozione dello sviluppo socio-economico del proprio territorio, consiste, quindi, nel perseguire il benessere globale della popolazione;

3 La coincidenza della promozione dello sviluppo socio-economico con la tutela della salute e la tutela dell’ambiente, sta a significare che l’azione della Comunità, in ogni settore, si svolgerà nella prospettiva della realizzazione di un sistema di sicurezza sociale.

4 Sono considerati dalla Comunità Montana come validi strumenti, in larga parte positivamente sperimentati, per la realizzazione di tale sistema:

- il perseguimento della convergenza fra la programmazione della comunità Montana e la programmazione dell’Azienda Sanitaria Locale;

- la prassi della integrazione fra i servizi di competenza della comunità e dei Comuni ed i servizi di competenza dell’Azienda Sanitaria Locale;

- la gestione associata dei servizi comunali e dei servizi di interesse comune valligiano;

- una efficace e permanente partecipazione e verifica da parte delle comunità locali sui servizi del territorio: ciò sia attraverso la formalizzazione di forme di partecipazione popolare sia mediante la collaborazione permanente fra la Giunta della Comunità e la Conferenza dei Sindaci o loro delegati.

- la metodologia della organizzazione dei servizi in una struttura a rete, diffusa sul territorio, che assicuri la massima integrazione tra tutti i Soggetti, pubblici e privati, operanti nel sociale allargato

Art. 11
COMPITI E FUNZIONI DELLA COMUNITA’ MONTANA

1 La Comunità Montana, attraverso l’attuazione di piani pluriennali e di progetti speciali integrati, nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale, promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue l’armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni, anche garantendo, d’intesa con gli altri Enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita. La Comunità Montana concorre, nell’ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale: tutela e valorizza la cultura locale e favorisce l’elevazione culturale e professionale delle popolazioni anche attraverso un’adeguata formazione professionale che terrà conto nei suoi moduli organizzativi delle peculiarità delle realtà montane.

2 Alla Comunità Montana spettano le funzioni ad essa attribuite dalla legge nazionale e regionale, quelle ad essa delegate da Regione, Provincia e Comuni ed in particolare:

- elabora il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico della Valle, con riferimento, pur nell’esercizio della propria autonomia, alle linee programmatiche regionali e del Piano territoriale provinciale, tenuto conto delle proposte dei Comuni che fanno parte della Comunità e di quelle scaturite dalla consultazione delle popolazioni ;

- gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa della Comunità Economica Europea e dalla legge nazionale e regionale;

- realizza le proprie finalità istituzionali attraverso programmi operativi annuali di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico;

- concorre alla formazione del “Piano territoriale Provinciale e Metropolitano” della Provincia, anche attraverso le indicazioni urbanistiche contenute nel proprio piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

- ai sensi della normativa vigente in materia, con richiamo agli artt. 25 e 32 del D.P.R. 27.7.1977 n. 616, e alla Legge Regionale 5.9.1991 n. 44, espleta i compiti dovuti nell’ambito delle funzioni socio-assistenziali associate sul territorio della Valle;

- ha facoltà di predisporre, organizzare, gestire, tanto direttamente che in collaborazione con altri Enti, servizi sociali ed economici ritenuti necessari ed opportuni, oltre a quelli di sua competenza, con esclusione di quelli che, per vigenti disposizioni legislative, siano attribuiti alla esclusiva competenza di altri Enti: in tale quadro opera affinché sia pienamente realizzata, attraverso l’ASL ed ogni altro strumento idoneo, l’Unità Locale dei Servizi, intesa come dimensione e come momento ottimali per la programmazione e la gestione globale dei servizi interdipendenti nella prospettiva di una situazione di sicurezza sociale.

3 Alla Comunità Montana spetta - ai sensi dell’art. 29 della Legge 142/90 - l’esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni membri od a questi delegate dalla Regione.

TITOLO II
L’ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO 1
ORGANI ELETTIVI

Art. 12
ORGANI DELLA COMUNITA’

1 Sono organi della Comunità Montana:

a) il Consiglio;

b) la Giunta;

c) il Presidente.

Art. 13
COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITA’

1 Il Consiglio della Comunità Montana è costituito da tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, ove presente, per ciascuno dei Comuni membri.

2 In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del nuovo Consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale.

3 La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente uscente entro 30 giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei Comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse alla Comunità Montana entro dieci giorni dalla loro efficacia.

4 La seduta di cui al comma precedente è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

5 I Consiglieri entrano in carica all’atto della loro elezione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

6 Il Regolamento per il funzionamento dei Consiglio stabilisce norme per la dichiarazione di appartenenza dei Consiglieri ai gruppi consiliari e per la nomina di capigruppo.

Art. 14
I DIRITTI ED I POTERI DEI CONSIGLIERI

1 I Consiglieri della Comunità Montana hanno diritto di ottenere senza alcuna formalità dagli Uffici della Comunità, nonché dalle sue Aziende, Istituzioni o Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato, Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2 I Consiglieri della Comunità Montana hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni nelle forme definite dal Regolamento.

3 Se lo richieda un quinto dei Consiglieri in carica o un minimo di tre Comuni facenti parte della Comunità, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

4 La richiesta di convocazione deve riferirsi ad argomenti di competenza del Consiglio.

5 Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento e salvo i casi in cui si tratti di questioni concernenti persone.

6 Nel pieno rispetto del plurilinguismo, che risulta elemento caratteristico di questa Comunità Montana (vedi Titolo I - art. 5), è ammesso in Consiglio l’uso delle parlate locali: il piemontese, l’occitano alpino ed il francese, alle quali si riconosce pari dignità della lingua italiana, fermo restando l’uso di quest’ultima ai fini della redazione degli atti. Il Consigliere che intende servirsi delle parlate locali dovrà provvedere a che tutti i presenti comprendano quanto da lui detto.

Art. 15
COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1 Il Consiglio è l’Organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Comunità Montana.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo Statuto dell’Ente, i regolamenti, l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la carta di destinazione d’uso del suolo, i programmi annuali operativi, i programmi di settore;

c) l’accettazione di deleghe connesse all’esercizio di funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia o dalla Regione

d) la presa d’atto dell’acquisizione dell’esercizio di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate dalla Regione;

e) le relazioni previsionali e programmatiche;

f) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;

g) i conti consuntivi;

h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio e la emissione dei prestiti obbligazionari;

i) i pareri da rendere in relazione agli atti suddetti

j) le convenzioni con gli altri enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative, compresi gli accordi di programma di cui alla l. 142/1990;

k) l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione della Comunità a società di capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della comunità presso enti, aziende ed istituzioni, nonché, la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

n) i piani regolatori intercomunali e più in generale i pareri in materia urbanistica ove previsti, ai sensi delle vigenti leggi.

3 Il Consiglio svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, sia nell’ambito dei settori citati al comma 2 dell’art. 12, sia in ogni altro settore di competenza della Comunità Montana.

4 Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell’art. 36, 5^ comma della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5 Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri Organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, da tenersi nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.

6 Al Consiglio spetta la formulazione e la predisposizione di indirizzi, ordini del giorno ed altri documenti che esprimano la valutazione, il parere, l’aspirazione, l’indirizzo dell’Ente su materie, problemi, avvenimenti, che incidono, direttamente o indirettamente, sugli interessi e lo sviluppo della Comunità locale.

7 Gli atti fondamentali debbono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la individuazione e destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

Art. 16
DURATA IN CARICA

1 Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono la Comunità Montana.

2 I componenti il Consiglio della Comunità Montana rappresentanti i Comuni non interessati alla tornata elettorale restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da parte del comune dei propri nuovi rappresentanti.

3 Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, cui sia interessata la maggioranza dei Comuni costituenti la Comunità Montana, il Consiglio della stessa si limita, fino al rinnovo di cui al precedente comma 1, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 17
INCOMPATIBILITA’, CONVALIDA, CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

1 Nella seduta immediatamente successiva alla sua costituzione, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti alla luce delle norme della Legge 23.3.1981 n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto compatibili.

2 Da tale esame viene esclusa ogni considerazione sulla eleggibilità dei membri del Consiglio quali consiglieri comunali, intendendosi la stessa già comprovata dalla convalida operata dal competente Consiglio Comunale.

3 Il Consiglio si pronuncia sulla eleggibilità od incompatibilità dei propri membri a maggioranza dei voti espressi mediante scrutinio segreto.

4 I membri del Consiglio della Comunità decadono dallo loro carica:

a) a seguito di intervenuti motivi di ineleggibilità od incompatibilità accertati con apposita deliberazione adottata dal Consiglio a maggioranza di voti espressi mediante scrutinio segreto;

b) a seguito di revoca della loro nomina da parte del competente Consiglio Comunale.

5 Qualora membri del Consiglio della Comunità siano assenti senza giustificato motivo a più di quattro sedute consecutive del Consiglio, il caso viene segnalato al Consiglio Comunale che li ha eletti, perchè proceda, se lo ritiene, a sostituirli.

Art. 18
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1 La convocazione dei Consiglieri viene fatta dal Presidente, previa convocazione della Conferenza dei Capigruppo, con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione nonché l’indicazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta.

2 La consegna deve risultare da dichiarazione del Messo del Comune ove il Consigliere risiede, o altro mezzo legale.

3 L’avviso per le sessioni ordinarie, con l’elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima, e per le altre sessioni almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

4 Tuttavia, nei casi d’urgenza, basta che l’avviso, con il relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima, ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente. In tal caso non è obbligatoria la convocazione dei Capigruppo.

5 Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del giorno di una determinata seduta.

6 L’elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna seduta ordinaria o straordinaria del Consiglio della Comunità, deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato almeno due giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza. Ogni proposta deve essere depositata presso la Segreteria, con tutti i documenti relativi, almeno 48 ore prima dell’adunanza (ridotte a 24 ore nel caso di sedute urgenti) ed essere a disposizione dei Consiglieri che intendano esaminare il testo.

7 Il Consiglio della Comunità non può deliberare se non interviene la maggioranza dei Consiglieri assegnati, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.

8 Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell’ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso ai Consiglieri.

9 Il Consiglio della Comunità si riunisce in seduta ordinaria due volte all’anno:

- per l’approvazione del bilancio di previsione;

- per l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente.

10 Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Comunità. In sua assenza o per suo giustificato impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, il Consiglio è presieduto dal membro anziano, per età, fra i presenti.

Art. 19
VERBALIZZAZIONE, PUBBLICAZIONE E CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI

1 Il Segretario della Comunità partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale, che sottoscrive unitamente al Presidente (od a chi altri presieda l’adunanza).

2 Il processo verbale è steso in forma riassuntiva contenente i punti principali della discussione e deve essere approvato dal Consiglio della Comunità, possibilmente nella seduta successiva e comunque entro tre mesi dall’adunanza.

3 Ogni Consigliere ha diritto che, nel verbale, si faccia constatare il suo voto ed i motivi del medesimo e di inserire eventuali rettifiche al verbale stesso.

4 Le deliberazioni del Consiglio sottoscritte dal Segretario e dal Presidente (o da chi abbia presieduto l’adunanza), sono pubblicate e sottoposte al controllo nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.

5 Le deliberazioni sono conservate presso l’Ufficio di segreteria, unitamente agli estremi di esecutività e alle eventuali ordinanze di annullamento da parte del Comitato Regionale di Controllo.

Art. 20
COSTITUZIONE DELLA GIUNTA

1 La Giunta è costituita dal Presidente e da un numero di Assessori non superiore ad otto, ed è eletta, nel proprio seno, dal Consiglio della Comunità Montana, con unica votazione, nella prima adunanza subito dopo la convalida dei Consiglieri.

2 L’elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente la lista dei candidati alla carica di Presidente, di Vice Presidente e di componenti la Giunta. Il documento è illustrato dal candidato alla carica di Presidente.

3 L’elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei Consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste dall’art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza della carica di Presidente; in caso di dimissioni del Presidente decade l’intera Giunta ed i sessanta giorni decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni. La surroga di uno o più componenti la Giunta avviene nella seduta del Consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni.

4 Il Presidente e gli assessori debbono possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge.

Art. 21
MOZIONE DI SFIDUCIA, REVOCA E SOSTITUZIONE

1 Il voto del Consiglio della Comunità contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2 Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità.

3 Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta, revocati dal Consiglio su proposta del Presidente, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Presidente.

Art. 21bis
DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE, DECESSO DEL PRESIDENTE.

1 .In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, la giunta decade e si procede alle elezione di un nuovo Presidente e Giunta, con le modalità previste dall’art. 20, commi 2 e 3. La Giunta rimane in carica sino alla elezione del nuovo Presidente; sino alla predetta elezione le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché, nel caso di sospensione dell’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’articolo 15, comma 4-bis, della Legge 19.3.1990, n. 55 e s.m..

3. Le dimissioni presentate dal Presidente diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento della Giunta, con contestuale elezione di una nuova Giunta.

4 Lo scioglimento del Consiglio della Comunità determina in ogni caso la decadenza del Presidente nonché della rispettiva Giunta.

Art. 22
ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1 La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dallo Statuto al Presidente, o riservate al Segretario o ai funzionari dirigenti; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva nei confronti dello stesso.

2 La Giunta svolge ogni altra funzione attribuitale dalla legge sia nell’ambito dei settori citati al comma 2 dell’art 11, sia in ogni altro settore di competenza della Comunità Montana.

3 La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri.

4 Le riunioni della Giunta sono presiedute dal Presidente della Comunità, o in sua assenza dal Vice Presidente.

5 La Giunta delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti.

6 Il Segretario della Comunità partecipa alle riunioni della Giunta e ne redige il verbale, che sottoscrive unitamente al Presidente.

Art. 23
IL PRESIDENTE

1 Il Presidente rappresenta la Comunità, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all’esecuzione degli atti.

2 Il Presidente può rilasciare speciali delegazioni ai singoli Assessori, fra i quali comunque individua il Vice Presidente, nonché ai singoli consiglieri.

3 Il vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

4 In caso di assenza od impedimento di entrambi, alla sostituzione provvede l’assessore più anziano di età tra quelli disponibili.

CAPO 2
STRUMENTI PER LA CONSULTAZIONE E PER LA COOPERAZIONE FRA COMUNITA’ ED I COMUNI

Art. 24
LA CONFERENZA DEI SINDACI

1 E’ istituita, come Organo dotato di iniziativa propria e come Organo di consultazione e per la cooperazione fra la comunità ed i comuni, la “Conferenza dei Sindaci presso la Comunità Montana”, composta dai Sindaci dei Comuni facenti parte della comunità o da loro delegati, purchè amministratori del Comune.

2 La conferenza potrà assicurare alla Giunta la propria collaborazione, sia formulando proposte per iniziativa propria, sia esprimendo pareri ogni qualvolta ne venga richiesta dalla Giunta stessa, in particolare sulle proposte da presentare al Consiglio ed in materia di gestione associata di servizi di competenza comunale.

3 La conferenza elegge un Presidente fra i propri componenti, che, in casi di assenza o impedimento, sarà sostituito dal Membro più anziano tra i presenti.

4 La Conferenza sarà convocata dal proprio Presidente ogni qualvolta ciò si renda necessario o venga richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti: potrà essere concordato un calendario di riunioni periodiche. Le adunanze saranno valide con qualsiasi numero di partecipanti; ma la formulazione di proposte dovrà essere espressa e sottoscritta da almeno cinque membri della Conferenza.

5 Alle adunanze della conferenza potranno partecipare i membri dell’esecutivo, allo scopo di fornire tutti gli elementi utili all’espressione del parere richiesto, ovvero su invito del Presidente.

6 Funge da Segretario della conferenza il Segretario della comunità o suo delegato.

Art. 24bis
LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

1 E’ istituita, quale Organo consultivo, la Conferenza dei Capigruppo, composta dai Capigruppo espressi dai Gruppi consiliari.

2 La conferenza è presieduta dal Presidente della comunità o da un suo delegato.

Art. 25
LE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO

1 Al fine di favorire una maggiore partecipazione dei Gruppi consiliari ed una fattiva collaborazione sui temi concreti, sono istituite le Commissioni consultive, che vengono elette dal Consiglio nel proprio seno.

2 Le Commissioni possono essere integrate da esperti e con cittadini non facenti parte del Consiglio.

3 Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina la costituzione e il funzionamento.

4 Possono essere istituite commissioni con funzioni di inchiesta, di controllo e garanzia. Per le commissioni di controllo e garanzia, la presidenza va assegnata alla minoranza consiliare.

Art. 26
LA CONSULTA PER LA SICUREZZA SOCIALE

1 Al fine di assicurare la massima partecipazione di energie sociali, politiche e tecniche, all’impegno per lo sviluppo della Valle nella prospettiva della realizzazione di un sistema di sicurezza sociale, come definito dall’art. 10, viene istituita la Consulta per la Sicurezza Sociale.

2 Il Consiglio della Comunità determinerà, con propri atti deliberativi o eventualmente con apposito regolamento, la composizione della Consulta, integrandola ed adeguandola via via, nel corso del tempo.

3 Tale composizione, comunque, dovrà rispecchiare, per quanto possibile, le presenze sociali ed economiche sul territorio.

4 La Consulta svolgerà essenzialmente una funzione consultiva sui temi specifici che le verranno sottoposti dagli Organi elettivi della Comunità, ma potrà anche esprimere proposte all’indirizzo degli Organi elettivi.

5 Per il funzionamento della consulta e lo svolgimento della sua attività, si rinvia ad apposite norme di regolamento.

6 La Consulta avrà pure funzione di osservatorio di base sul corretto funzionamento di tutti i servizi sul territorio.

CAPO 3
ORGANI BUROCRATICI

Art. 27
PRINCIPI E CRITERI DI GESTIONE

1 La Comunità ispira l’organizzazione degli uffici e del personale a criteri d’autonomia, di responsabilità, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amminístrativa.

2. L’attività defl’amministrazìone della comunità s’ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d’indirizzo e di controllo politico-amminístrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell’Ente, da quella di gestione che è svolta dal Direttore Generale e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole prescritte dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3. La gestione sostanzia lo svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4 Gli organi di gestione indicati al comma 2, ai sensi della legge, dello Statuto e del Regolamento, esercitano le loro competenze avvalendosi dell’apparato della comunità, con poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all’utilizzo delle risorse disponibili, al fine di dare attuazione agli indirizzi politico- amministrativi ricevuti.

5 L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell’Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 28
PERSONALE

1 La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dìpendenti e opera per l’ottimizzazíone della qualità delle prestazioni amministratíve erogate ai cittadini.

2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l’uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione e integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici.

3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’Ente che danno esecuzione alle leggi e allo Statuto. Il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:

a) la struttura organizzativo-funzionale;

b) la dotazione organica;

c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) gli strumenti e le forme dell’attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

4. 1 Regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l’ammínistrazíone della Comunità, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa:

a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;

b) analisi e individuazíone della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell’apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro attraverso la flessibilità del personale e la massima duttilità delle strutture.

5 Per l’espletamento delle proprie funzioni ed il perseguimento dei propri fini, la Comunità si avvale in primo luogo dei propri uffici e servizi e del proprio personale.

6 Essa può avvalersi anche degli uffici dei Comuni, o di altri Enti operanti nel suo territorio, previo consenso degli Enti interessati, nonché di consulenti esterni.

7 E’ istituito, ai sensi delle norme vigenti, l’ufficio di Statistica, operante con l’utilizzo di personale dell’Ente, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento di cui al primo comma.

Art. 29
DIRETTORE GENERALE

l. Il Presidente può nominare il Direttore Generale. Il Direttore Generale dipende funzionalmente dal Presidente, secondo le modalità e per il periodo stabiliti dal Regolamento.

2. Il Direttore Generale svolge anche le funzioni di Segretario, nonché tutte le altre funzioni previste dalla legge. Sovrintende all’attività dei funzionari e ne coordina l’attività, con poteri di sostituzione in caso d’inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l’adozione delle misure previste dall’ordinamento.

3. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni che la legge assegna alla figura di dirigente generale.

Art. 30
CONSULTA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO

1 I Responsabili di Servizio sono riuniti in Consulta per svolgere funzioni ausiliarie e consultive degli organi elettivi e del Revisore dei conti in materia d’organizzazione e gestione amministrativa dell’Ente. La Consulta è strumento d’impostazione e verifica del lavoro per la pianificazione e il coordinamento della gestione amministrativa e per il controllo inter amministrativo.

2. La Consulta è convocata e presieduta dal Direttore Generale. Alle riunioni della Consulta possono partecipare il Presidente e gli Assessori.

3. La Consulta concorre all’attività programmatoria della gestione amministrativa, finanziaria e alla organizzazione dell’Ente formulando parere preventivo su:

* bilancio e relative variazioni;

* piano esecutivo di gestione e piano particolareggiato degli obiettivi;

* dotazioni organiche;

* ogni altra materia prevista dai Regolamenti.

Art. 31
RESPONSABILI DI SERVIZIO

l. 1 Responsabili degli uffici o dei servizi, con l’osservanza dei principi e dei criteri fissati dall’ordinamento, svolgono le funzioni e i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestíone della comunità, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel Regolamento.

2. Ai Responsabili degli uffici è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l’attività di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozíone di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, ad altri organi dell’Ente. Le norme regolamentari si uníformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

3. 1 funzionari sono preposti ai singoli servizi o uffici dell’organizzazione dell’Ente e sono responsabili tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell’attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e agli scopi fissati dagli organi elettivi.

Art.32
INCARICHI DI RESPONSABILE DI SERVIZIO E CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

1. Il Presidente, su proposta del Direttore Generale e sentita la Giunta, prepone a singoli uffici dipendenti o funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile in qualunque tempo. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.

2. La copertura dei posti di Responsabile d’ufficio o di servizio con contenuti di alta specializzazione può avvenire, con nomina del Presidente, mediante contratto di diritto pubblico di durata triennale o eccezionalmente e con provvedimento motivato, con contratto di diritto privato, a tempo determinato.

3. 1 responsabili esterni debbono possedere gli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e non possono, in ogni caso, eccedere la quota di 1/3 del numero globale degli apicali preposti agli uffici e ai servizi di cui al primo comma del presente articolo.

4 1 soggetti da nominare devono possedere i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e sono scelti sulla base di curriculum che ne comprovino l’effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di procedura concorsuale

Art. 33
CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’Ente, il Regolamento individua risorse, metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e ai costi sostenuti.

2. A tal fine è istituito l’ufficio per il controllo economico interno della gestione, che raccoglie ed elabora ogni necessaria informativa sull’andamento dell’azione amministrativa della Comunità riferendone agli organi elettivi.

3. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;

d) l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra quanto progettato e quanto realizzato e individuazione delle relative eventuali responsabilità.

Art. 34
REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei conti è eletto dal consiglio della comunità con le modalità stabilite dalla legge; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali devono possedere quelli per l’elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.

2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e indipendenza del Revisore. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice civile relative ai Sindaci delle S.p.a.

3. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Revisore può accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i Responsabili di servizio della Comunità, che hanno l’obbligo di rispondere, nonché dei rappresentanti della Comunità in qualsivoglia Ente cui la Comunità eroghi contributi; può presentare relazioni e documenti al Consiglio della comunità.

4. Il Revisore può partecipare alle sedute del Consiglio, delle Commissioni e dei Consigli di amministrazione delle Aziende; può, su richiesta al Presidente di ciascun organo, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

TITOLO III
L’ORDINAMENTO FUNZIONALE

CAPO 1
ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE

Art. 35
FORMAZIONE, ADOZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO

1 Entro un anno dall’approvazione del presente Statuto, la Comunità predispone ed adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all’art. 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2 Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.

3 La Giunta della Comunità predispone il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigente, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni associati.

4 Il Consiglio della Comunità adotta il piano e lo trasmette, corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia che lo approva con deliberazione consiliare entro 90 giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine, il piano si intende approvato, salvo che pervengano alla Comunità Montana richieste di chiarimenti od elementi integrativi di giudizio anche attraverso procedure di audizione. In tal caso il termine di 90 giorni si intende a decorrere dalla conclusione della procedura di richiesta di chiarimenti. Entro dieci giorni dalla definitiva approvazione, copia del piano approvato è trasmessa dalla Comunità Montana alla Presidenza della Giunta Regionale.

5 La procedura di cui al precedente comma 4, si applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano.

Art. 36
CONTENUTI DEL PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO

1 Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico comprende tutte le opere e gli interventi nei settori produttivi, economici, infrastrutturali, sociali e dei servizi che la Comunità Montana intende realizzare, nell’ambito della durata temporale dello stesso, nell’esercizio dei propri compiti istituzionali, delle funzioni attribuite, di quelle delegate, nonché quelle comunali da svolgere in forma associata. Il piano costituisce l’unitario strumento di programmazione della Comunità Montana ed è redatto in forma sintetica secondo schemi predisposti, ai fini dell’omogeneità, dalla Giunta Regionale.

2 Gli studi, che costituiscono le premesse ed il fondamento politico, dottrinale, tecnico e documentario del Piano redatto secondo le disposizioni della legge regionale, vengono approvati dal Consiglio, raccolti in forma di relazione complessiva, contestualmente all’adozione del Piano.

3 Il piano individua gli strumenti normativi e finanziari idonei a consentire la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al precedente comma 1.

4 Al piano si raccordano gli interventi speciali per la montagna previsti dalla normativa della Comunità Economica Europea, statale e regionale affidati alla competenza della Comunità Montana nell’ambito della sua validità temporale.

5 L’individuazione e la localizzazione cartografica delle opere e degli interventi previsti nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico costituiscono le indicazioni urbanistiche di cui al comma 4 dell’art. 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le quali concorrono alla formazione del Piano Territoriale Provinciale. Alle suddette indicazioni i Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici, ai sensi del comma 6 dell’art. 15 delle legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge urbanistica regionale vigente.

6 Il Piano e la relazione di cui al comma 2 dettano indirizzi cui la Comunità si atterrà nell’espletamento di ogni possibile azione propulsiva, propositiva ed operativa nei settori sanitario e socio-assistenziale, considerati essenziali nell’ambito dello sviluppo socio-economico della zona montana.

Art. 37
PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI

1 Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione “previsionale e programmatica” allegata al bilancio di previsione della Comunità ed indica l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.

2 Il programma annuale operativo è trasmesso alla Regione ed alla Provincia.

3 Per l’attuazione dei programmi annuali operativi la Comunità Montana ricerca ogni possibile collaborazione con gli altri Enti operanti sul territorio di competenza, anche attraverso accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 38
PROGETTI SPECIALI INTEGRATI

1 La Comunità Montana, con riferimento alla normativa regionale,. ogni anno redige ed approva, con deliberazione consiliare, dei “progetti speciali integrati”, eventualmente d’intesa con altre Comunità Montane.

2 Tali progetti debbono risultare coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed idonei a promuovere lo sviluppo economico-sociale ed occupazionale, nonché la tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale.

3 Detti progetti vengono presentati alla Regione entro la data prescritta, al fine di ottenerne il finanziamento od il concorso sul finanziamento.

4 Alla realizzazione dei “progetti speciali integrati” possono concorrere altri Enti e privati interessati alla promozione economico-sociale della Valle.

Art. 39
ALTRI PIANI, PROGETTI E PROGRAMMI

1 La Comunità Montana, Ente di programmazione e pianificazione sul territorio valligiano, secondo la normativa di cui all’art. 29 della Legge 142/90, assume la politica di programmazione, concordata con i Comuni della Valle e coordinata con la Regione e la Provincia, come metodo ordinatore della propria attività, attraverso il Piano di sviluppo, i programmi ed i progetti di cui agli articoli precedenti, ma anche attraverso altri piani, progetti e programmi.

2 La Comunità Montana, titolare del Piano Regolatore Generale Intercomunale, partecipa, secondo la normativa urbanistica, all’azione di adeguamento di tale Piano svolta dai singoli Comuni. Qualora i Comuni lo richiedano, tramite appropriata delega, la Comunità procede alla redazione ed all’adozione di un nuovo P.R.G.I e di altri piani urbanistici.

3 Ove delegata dai Comuni, la Comunità provvede alla redazione degli atti di programmazione socio-assistenziale per la Valle.

CAPO 2
I SERVIZI E LORO GESTIONE. FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 40
PRINCIPI GENERALI

1 I servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della popolazione della Comunità Montana sono istituiti, nelle forme previste dalla legge, dalla Comunità Montana con deliberazione del Consiglio, corredata da una relazione del Revisore dei Conti sugli aspetti economici e finanziari.

2 La scelta della forma di gestione del servizio è effettuata, in applicazione dei criteri posti dalla legge, sulla base di una valutazione comparativa delle forme ammissibili nel caso concreto, istruita e motivata sotto i profili dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità. Tale valutazione deve altresì tenere conto della possibilità di collaborazione con altri enti pubblici, associazioni ed organismi di volontariato.

3 Nell’organizzazione dei servizi pubblici devono essere assicurate congrue forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 41
GESTIONE DA PARTE DELLA COMUNITA’ MONTANA DI FUNZIONI PROPRIE DEI COMUNI, O AD ESSI DELEGATE, DA ESERCITARSI IN FORMA ASSOCIATA

1 A norma di legge, la Comunità Montana, come previsto all’art. 6 del presente Statuto, esercita le funzioni proprie dei Comuni associati o ad essi delegate e gestisce i servizi di competenza comunale, ove delegata dai Comuni stessi o qualora la legge regionale definisca le funzioni, proprie dei Comuni o ad essi delegate, che debbono essere esercitate in forma associata, definendone le procedure di attuazione.

2 La Comunità Montana definisce, ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, d’intesa con i Comuni interessati, un disciplinare che stabilisce i fini, la durata dell’impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità Montana: tale disciplinare dovrà, per la sua attuazione, essere approvato dai Consigli Comunali e dal Consiglio della Comunità.

3 Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l’ambito territoriale della Comunità, la Comunità Montana può esser delegata da tutti o parte dei propri Comuni a far parte di Consorzi tra Enti locali, costituiti ai sensi dell’art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità Montana, o suo delegato, farà parte dell’Assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti della Comunità Montana.

4 La Comunità Montana non può partecipare a Consorzi qualora dei medesimi facciano parte tutti i Comuni che la costituiscono.

Art. 42
PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE FRA COMUNITA’ MONTANE.

1 Come già stabilito in via di principio all’art. 7 del presente Statuto, la Comunità si propone di partecipare a forme di collaborazione fra Comunità Montane sia nell’ambito dell’area pinerolese sia in ambito più ampio, sia per perseguire fini particolari di comune interesse, anche limitati nel tempo, sia per perseguire l’associazione fra Valli alpine tesa alla conquista di una reale autonomia montana.

2 La Comunità si propone, pertanto, di individuare, in collaborazione con altre Comunità Montane, gli strumenti per realizzare:

a) consistenti forme di sviluppo socio-economico per le popolazioni delle corrispondenti zone alpine e nel contempo assicurare la tutela della loro identità culturale e, quindi, della loro storia, delle tradizioni, dei costumi, della lingua;

b) l’associazionismo fra Valli alpine, che persegua la conquista di reali forme di autonomia amministrativa da parte delle aree montane;

c) la realizzazione delle condizioni che possano preludere anche alla possibile costituzione di una regione alpina italo-francese amministrativamente autonoma nel quadro dell’Europa Unita, nell’ottica della costruzione di un sistema di sicurezza sociale quale è quello delineato nell’art. 10 del presente Statuto.

Art. 43
FORME DI GESTIONE

1 La Comunità Montana, oltre a gestire i servizi direttamente, può costituire, per l’esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni, aziende speciali, istituzioni e consorzi. Può altresì partecipare a società per azioni, o ad altre società di capitali, a prevalente capitale pubblico in relazione alla natura del servizio da erogare.

Art. 44
AZIENDE SPECIALI

1 Il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione delle aziende speciali sono nominati dal Consiglio, fuori del proprio seno, tra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere della Comunità Montana e dotate di documentata competenza tecnica e amministrativa, secondo le norme fissate dal regolamento del Consiglio ed in base alle modalità indicate nell’art. 15.

2 Non può per incompatibilità ricoprire la carica di Presidente o componente il Consiglio di amministrazione chi per la stessa ragione non può ricoprire la carica di Consigliere della Comunità Montana.

3 Il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati per un periodo corrispondente a quello del mandato amministrativo del Consiglio che ha disposto la nomina e restano in carica fino alla nomina dei successori.

4 Il Presidente ed i componenti il Consiglio di amministrazione possono essere revocati dal consiglio solo per gravi violazioni di legge o dimostrata inefficienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo e approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

5 I bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali sono approvati dal Consiglio, previa valutazione della loro conformità agli indirizzi da esso determinati, nelle sedute rispettivamente dedicate all’approvazione dei bilanci, dei programmi e del conto consuntivo della Comunità Montana.

6 L’approvazione dello Statuto dell’azienda speciale da parte del Consiglio è subordinata alla previsione, nello Statuto stesso, di congrue forme di indirizzo e controllo della Comunità montana sull’attività dell’azienda speciale.

Art. 45
ISTITUZIONI

1 Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri compreso tra due e quattro, nominati dal Consiglio della Comunità tra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità al Consiglio stesso e dotate di documentata competenza tecnica o amministrativa.

2 Si applicano al Presidente ed ai componenti il Consiglio di amministrazione le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 46.

3 Il Consiglio della Comunità Montana adotta il regolamento dell’istituzione, determina gli indirizzi per lo svolgimento dell’attività dell’istituzione, approva i bilanci annuale e pluriennale, i programmi ed il conto consuntivo.

4 Il Presidente della Comunità Montana esercita la vigilanza sull’attività dell’istituzione, tenendo informato il Consiglio della Comunità stessa.

5 Il Consiglio di amministrazione, in attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio della Comunità Montana, delibera i bilanci annuali e pluriennale, i programmi ed il conto consuntivo.

6 Il Presidente dell’istituzione rappresenta questa, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, propone ad esso gli indirizzi generali, ne coordina l’attività con quella degli organi della Comunità Montana, sovrintende al funzionamento dell’istituzione e all’esecuzione degli atti.

7 Il Direttore cura la gestione amministrativa dell’istituzione, svolgendo i compiti attribuiti dalla legge e dallo Statuto dei dirigenti della Comunità Montana trasmettendo, di volta in volta, copia dei provvedimenti adottati dal consiglio di Amministrazione al servizio della Comunità stessa competente per materia.

8 Il Direttore è nominato dalla Giunta tra i responsabili dei servizi della Comunità Montana ovvero con contratto rinnovale di diritto pubblico o privato per un periodo di tre anni

Art. 46
CONCESSIONE A TERZI

1 La concessione del servizio pubblico è subordinata all’esistenza ed alla permanenza di condizioni di assoluta trasparenza della situazione patrimoniale e dell’attività dell’impresa concessionaria.

Art. 47
PARTECIPAZIONE AD ENTI DI DIRITTO PRIVATO

1 La partecipazione della Comunità Montana a società per azioni, o altra società di capitale, per la gestione di servizi pubblici è subordinata alla condizione che il capitale pubblico locale, eventualmente distribuito tra la Comunità Montana ed altri enti locali, non sia inferiore al 51% (cinquantunopercento) del capitale sociale.

2 Il consiglio può deliberare la partecipazione della Comunità Montana a società di capitali, consorzi e enti privati similari, anche in situazione di capitale pubblico locale minoritario, quando tali enti abbiano come scopo l’esercizio di attività in campi di interesse per la Comunità Montana e la partecipazione di questa risulti determinante per la soddisfazione dell’interesse stesso.

3 Il Consiglio nomina i rappresentanti della Comunità Montana negli enti privati, tra persone di riconosciuta esperienza tecnica e/o amministrativa, nel rispetto di quanto disposto all’art. 60 del D.Lgs. 26/7/200, comma 1, punti 10 e 11.

Art. 48
INDIRIZZO E CONTROLLO DELLA COMUNITA’ MONTANA

1 Fatte salve le forme di indirizzo e controllo previste negli articoli precedenti, in tutti gli atti che comportino l’affidamento di attività di interesse per la Comunità Montana a soggetti esterni alla Comunità stessa ovvero la partecipazione di questa a soggetti esterni, devono essere previsti strumenti di raccordo fra tali soggetti e la Comunità Montana atti a garantire un’adeguata influenza della Comunità Montana sull’azione dei primi.

2 In presenza di una rilevante richiesta di servizi, il Consiglio adotta un piano dei servizi, determinando, tra l’altro, i servizi da gestire, i criteri per la valutazione comparativa delle varie forme di gestione, le prestazioni minime da assicurare agli utenti e le forme di tutela, informazione e partecipazione a favore di questi. Tale piano vincola gli atti relativi ai singoli servizi.

3 La Giunta relaziona annualmente in merito all’attività svolta ed ai risultati conseguiti dalle aziende, istituzioni, imprese, società ed enti di cui ai precedenti articoli.

4 A tal fine i rappresentanti della comunità Montana negli organismi predetti debbono presentare alla Giunta, a chiusura dell’esercizio, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti da parte degli organismi medesimi.

Art. 49
ACCORDI DI PROGRAMMA

1 La Comunità per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati: a) può partecipare ad accordi di programma promossi dagli Organi competenti; b) può assumere l’iniziativa per richiedere che vengano promossi e conclusi gli accordi ritenuti necessari.

Art. 50
COMUNITA’ E COMUNI ASSOCIATI

1 Nella predisposizione dei piani e nell’elaborazione delle principali misure di sua competenza, la Comunità promuove la partecipazione delle popolazioni della zona, delle forze politiche e sociali, delle Organizzazioni sindacali, delle associazioni, degli enti, delle categorie.

2 A questo fine indice assemblee, riunioni, incontri; richiede, raccoglie pareri, suggerimenti e proposte; consulta rappresentanze ed esperti, costituisce eventualmente apposite commissioni consultive permanenti o temporanee.

3 Degli atti di piano economico e sociale, il Consiglio della Comunità predispone progetti, che vengono sottoposti all’esame dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti. Visti i pareri espressi dai Comuni con apposite deliberazioni, entro un termine perentorio da determinarsi di volta in volta, il Consiglio della Comunità provvede quindi all’elaborazione e all’adozione dei piani.

4 Il Consiglio e la Giunta della Comunità ed i Consigli e le Giunte dei Comuni associati si trasmettono reciprocamente i verbali delle riunioni, gli atti e le deliberazioni di interesse comune.

Art. 51
COMUNITA’ MONTANA
UNIONE DI COMUNI

1 I Comuni della Comunità Montana possono costituirsi in Unione di Comuni, di cui all’art. 26 della Legge 8.6.1990, n. 142.

2 Tale costituzione può avvenire su proposta del Consiglio della Comunità Montana da assumere a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati: l’atto costitutivo ed il Regolamento dell’Unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli Consigli Comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, salvo che sia diversamente disposto da Legge regionale.

3 Gli Organi dell’Unione sono gli Organi della Comunità Montana, anche quando il potere di iniziativa è autonomamente assunto dai singoli Comuni.

4 Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 26 e 28, commi 6 e 7; della Legge 8.6.1990, n. 142.

5 Nel caso di costituzione di Unione di Comuni fra due o più Comuni facenti parte della Comunità Montana, la rappresentanza in seno alla stessa continua ad essere assicurata dai singoli Comuni costituenti l’Unione, salvo diversa espressa volontà dei Comuni interessati.

TITOLO IV
PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLA COMUNITA’

Art. 52
BENI DELLA COMUNITA’

1 Per il perseguimento dei propri fini istituzionali la Comunità si avvale del complesso dei beni di cui dispone e che costituiscono il patrimonio della Comunità stessa.

2 Fanno parte del patrimonio indisponibile della Comunità i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge per gli Enti Locali Territoriali.

3 Fanno parte del patrimonio disponibile della Comunità quei beni che rivestono un’utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

4 Di tutti i beni, mobili ed immobili, deve essere redatto un apposito inventario; lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

Art. 53
FINANZIAMENTO DELLA COMUNITA’

1 Alle spese necessarie per il finanziamento della Comunità si provvede con i fondi costituiti da:

a) assegnazioni di finanziamenti alla Comunità medesima dallo Stato, dalla Regione, da Enti Pubblici e privati volti a facilitare il perseguimento degli scopi istituzionali;

b) dal contributo annuo dei Comuni membri della Comunità nella misura fissata dal Consiglio della Comunità stessa, previo accordo con i Comuni associati e con l’osservanza delle norme di cui ai commi successivi del presente articolo;

c) da eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi.

2 Il contributo dei Comuni dovrà comunque assicurare in ciascun anno la copertura delle spese correnti, a carattere ordinario (escluse quelle concernenti la gestione associata di servizi di competenza comunale) e delle spese per ammortamento mutui, al netto delle entrate a carattere ordinario dei primi due titoli del bilancio, (escluse quelle concernenti la gestione associata di servizi di competenza comunale);

3 Il riparto delle spesa avverrà sulla base del numero degli abitanti di ciascun Comune risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.

4 Per il riparto delle spese relative alla gestione associata ed integrata dei servizi socio-assistenziali e degli altri servizi delegati, verranno applicati i criteri solidaristici che il Consiglio adotterà preventivamente sulla base degli accordi intervenuti nell’ambito della Conferenza dei Sindaci. - Si fa comunque riferimento all’art. 43 del presente Statuto, nell’intesa che in caso di recesso o ritiro di delega di uno o più Comuni, il Consiglio o la Giunta della Comunità nell’ambito delle rispettive competenze, sentita la Conferenza dei Sindaci, regolerà i rapporti finanziari ed amministrativi ed il trasferimento di atti, del patrimonio e del personale in conseguenza della scissione della gestione associata: apposite norme regolamentari detteranno i criteri generali del regolamento dei rapporti e del trasferimento di cui sopra, fermo restando che la decisione di recesso od il ritiro della delega dovrà essere preceduto da Comunicazione di preavviso nei tempi previsti dal disciplinare, che non dovrà risultare del personale di ruolo in esubero, che non dovrà esservi una ricaduta di danni finanziari né sui Comuni che rimarranno associati, né sulla Comunità Montana .

TITOLO V
TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI

Art. 54
STRUMENTI

1 La Comunità Montana, al fine di assicurare alla collettività locale la più ampia partecipazione alla propria attività amministrativa, la trasparenza e il buon andamento di questa nonché la tutela dei cittadini:

a) cura l’informazione della collettività,

b) garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi,

c) persegue la massima chiarezza nelle scelte importanti vantaggi per enti e privati,

d) valorizza le libere forme associative,

e) promuove organismi di partecipazione,

f) riconosce il diritto di iniziativa dei cittadini singoli o associati per la promozione di interventi finalizzati alla migliore tutela di interessi collettivi,

g) provvede alla consultazione della popolazione,

h) prevede il referendum,

i) istituisce il difensore civico,

l) adotta un regolamento sulla partecipazione, la trasparenza e la tutela dei cittadini in attuazione dei principi della legge e dello Statuto.

CAPO 1
INFORMAZIONE

Art. 55
INFORMAZIONE

1 La Comunità Montana, tramite la stampa e con altri mezzi idonei, informa la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.

2 La Comunità Montana mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all’organizzazione, all’attività, alla popolazione e al territorio, con l’eccezione degli atti sottoposti al segreto d’ufficio e degli atti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del presidente della comunità, che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

3 La Comunità Montana assicura agli interessati l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardino.

4 La Comunità Montana provvede a conformare l’organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.

Art. 56
ACCESSO

1 Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietano la divulgazione o ne consentono il differimento.

2 E’ garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, tranne che a quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.

3 Il diritto di accesso si esercita mediante l’esame e l’estrazione di copia nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge.

4 L’esercizio dell’accesso deve essere disciplinato dal regolamento in modo che risultino contemperati gli interessi del richiedente con le esigenze della funzionalità amministrativa.

Art. 57
RAPPORTI ECONOMICI CON I PRIVATI

1 La Comunità Montana stabilisce criteri per l’erogazione di contributi, sussidi e, in genere, benefici economici ad enti e privati; sceglie i propri contraenti nell’ambito di albi appositamente costituiti; garantendo la massima chiarezza nei propri rapporti economici con enti e privati.

CAPO 2
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 58
CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1 Il Consiglio o la Giunta possono, in relazione alle rispettive competenze, disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell’adozione di specifici provvedimenti o comunque su problemi di interesse Comunitario.

2 La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, inchieste, raccolte di firme ed altri strumenti analoghi. Tali strumenti devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e neutralità.

3 L’esito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. L’organo competente è però tenuto ad esprimere le ragioni dell’eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

4 Il regolamento può prevedere casi in cui la consultazione deve essere obbligatoriamente svolta se vi è richiesta dei consultandi.

5 Forme di consultazione possono essere disposte su richiesta di uno o più dei Comuni associati.

Art. 59
ASSOCIAZIONI

1 la Comunità Montana valorizza le libere associazioni, anche non personificate, diverse dai partiti politici, nonché le organizzazioni del volontariato, che perseguano interessi socialmente meritevoli e rilevanti per la propria azione, assicurandone la partecipazione attiva all’azione stessa, garantendone l’accesso alle proprie strutture ed ai propri servizi e, eventualmente, contribuendo alle loro esigenze funzionali.

2 Ai fini del precedente comma viene istituito un albo secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il regolamento può prevedere la concessione, su base documentale, di contributi, sovvenzioni e ausilii in genere per agevolare il perseguimento degli scopi istituzionali di associazioni ed organizzazioni, allorché si tratti di organismi operanti nel territorio della Comunità Montana da almeno due anni, forniti di un congruo numero di soci e di una provata consistenza organizzativa.

Art. 60
CONSULTE

1 La Comunità Montana può istituire consulte relative a settori di particolare importanza per la propria azione, oltre alla Consulta per la sicurezza sociale, di cui all’art. 26. L’istituzione è deliberata dal Consiglio.

2 Le consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici di interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza nominati dal Consiglio.

3 Le consulte sono presiedute dal Presidente o dal componente della Giunta delegato per la materia e possono essere integrate da uno o più rappresentanti della maggioranza e della minoranza consiliare.

4 Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore, che debbono obbligatoriamente essere presi in considerazione dai competenti organi della Comunità Montana.

5 L’istituzione, la composizione, il funzionamento ed il rapporto delle consulte con la Comunità Montana sono disciplinati dal regolamento, che può anche prevedere casi in cui il parere preventivo delle consulte deve essere obbligatoriamente acquisito dagli organi della Comunità Montana per l’adozione di atti.

CAPO 3
ATTIVITA’ DI INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 61
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1 I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge.

2 La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3 Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4 Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti, ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5 Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda la Comunicazione particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla Comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’Albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6 Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla Comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento. I documenti potranno essere sostituiti da autocertificazioni previste dalla legge n. 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni.

7 Il responsabile dell’istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente 6^ comma, deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all’organo della Comunità competente all’emanazione del provvedimento finale.

8 Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e può esser preceduto da contraddittorio orale.

9 Se l’intervento partecipato non concerne l’emanazione di un provvedimento, l’amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, la petizione e la proposta.

10 I soggetti di cui al comma 1^ hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che la legge sottragga all’accesso.

11 La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 62
ISTANZE

1 I cittadini residenti nel territorio della Comunità Montana, singoli o associati, possono presentare istanze scritte agli organi della Comunità Montana in relazione alle rispettive sfere di competenza, con cui chiedono dettagliate informazioni su specifici aspetti dell’azione Comunitaria.

2 L’Organo al quale è diretta l’istanza, oppure il Segretario su incarico del Presidente, risponde esaurientemente in forma scritta entro sessanta giorni dalla presentazione.

Art. 63
PETIZIONI

1 I cittadini residenti nel territorio della Comunità Montana possono presentare petizioni scritte agli organi della Comunità Montana, in relazione alle rispettive sfere di competenza, per chiedere l’adozione di atti amministrativi o l’assunzione di inziative di interesse collettivo.

2 L’organo a cui la petizione è rivolta deve prenderla in esame con atto espresso entro sessanta giorni dalla presentazione, anche nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta in essa contenuta.

3 Il Regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il qual procede all’esame e predispone le modalità di intervento della Comunità sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

Art. 64
PROPOSTE

1 I cittadini che hanno diritto di eleggere i Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, in numero di almeno cento, possono presentare agli organi della Comunità Montana, in relazione alle rispettive sfere di competenza, proposte di atti amministrativi, contenenti il testo della deliberazione comprensivo dell’imputazione dell’eventuale spesa e rispondenti ad un interesse collettivo.

2 L’organo a cui la proposta è rivolta deve, previo parere vincolante della Conferenza dei Sindaci, prendere in esame la proposta con atto espresso entro sessanta giorni, anche nel caso in cui ritenga di non accoglierla.

3 Il presidente, se richiesto, fornisce, attraverso un suo delegato, a chi intende fare la proposta l’assistenza per la relativa redazione.

4 Il Presidente, entro il termine previsto al comma 2, può convocare i proponenti per convenire accordi circa il contenuto discrezionale del provvedimento richiesto ovvero accordi sostitutivi di questo, fatto salvo l’intervento dell’organo collegiale.

5 Le proposte non possono concernere le materie dei piani e programmi, tributi, bilanci, conti consuntivi, mutui e nomine di rappresentanti della Comunità Montana presso Enti e Aziende.

Art. 65
REFERENDUM

1 Il referendum può essere effettuato su temi di rilevante interesse valligiano.

2 Hanno diritto di votare i cittadini che possono eleggere i consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.

3 Non è ammesso il referendum in materia di bilanci, conti consuntivi, mutui, nomine dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti o aziende e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell’ultimo triennio. I referendum non sono altresì ammissibili se non concernono problemi di interesse valligiano, se il loro scopo risulti lesivo degli interessi di uno degli Enti Locali della Valle, se ne possono conseguire spese non compatibili con la situazione finanziaria della Comunità Montana

4 Il referendum è indetto dal Presidente su richiesta del Consiglio, di almeno mille elettori dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana o dei Consigli di almeno tre Comuni.

5 L’ammissibilità del referendum è accertata da una commissione composta dal Difensore civico e da tre esperti nominati dal Consiglio, di cui uno su segnalazione dei richiedenti il referendum, uno su designazione della maggioranza ed uno su segnalazione della minoranza.

6 Annualmente si tiene una sola sessione referendaria, nella quale hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste di referendum presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno. Le votazioni concernenti le richieste presentate dopo la scadenza di tali termini si tengono nella sessione dell’anno successivo.

7 Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

8 Entro novanta giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum il Consiglio o la Giunta deve deliberare, in relazione alla rispettiva competenza, sulla proposta sottoposta a referendum.

CAPO 4
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 66
ISTITUZIONE, REQUISITI, ELEZIONE, CESSAZIONE E INDENNITA’

1 E’ istituito il Difensore civico a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione della Comunità Montana, nonché a tutela dei diritti e interessi dei cittadini.

2 Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Egli resta in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto , e, comunque, fino all’entrata in carica del suo successore ed è rieleggibile una sola volta. La sua nomina deve avvenire entro sei mesi dall’elezione della Giunta. La prima nomina del Difensore Civico dovrà avvenire entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto.

3 I candidati alla carica possono essere designati dai gruppi consiliari, dalla Giunta, dagli Ordini Professionali, dalle associazioni sindacali, imprenditoriali, culturali, di volontariato operanti sul territorio della Comunità Montana. Sono ammesse anche le autocandidature. I candidati devono presentare il proprio curriculum vitae.

4 Il titolare dell’organo deve essere eletto tra cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano ampie garanzie di indipendenza e obiettività di giudizio, nonché di particolare competenza amministrativa.

5 Non possono essere eletti Difensore Civico:

a) coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità nei confronti della carica di consigliere della Comunità Montana,

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali,

c) i ministri di culto,

d) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l’oggetto di rapporti giuridici con l’amministrazione della Comunità Montana, o dei Comuni della Comunità.

e) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti della Comunità Montana, o dei Comuni della Comunità

f) coloro che sono stati candidati alle ultime elezioni amministrative o hanno ricoperto cariche di partito negli ultimi cinque anni,

g) i componenti il Comitato regionale di controllo.

6 Il Difensore Civico cessa dalla carica, oltre che per scadenza del mandato, per dimissioni, morte o impedimento grave, per decadenza pronunciata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati in ragione della sopravvenienza di una causa di ineleggibilità o incompatibilità, per revoca pronunciata dal Consiglio con identica maggioranza a causa di gravi inadempienze ai doveri di ufficio.

7 Il Difensore Civico ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento del mandato.

Art. 67
ATTRIBUZIONI E MEZZI

1 Su richiesta dei soggetti interessati o d’ufficio, il Difensore civico cura la regolarità e la correttezza dei procedimenti amministrativi e della gestione dei servizi pubblici con riguardo alla Comunità Montana, agli enti e alle aziende da questa dipendenti e ai concessionari di servizi, ad esclusione della materia del pubblico impiego.

2 A tal fine il Difensore Civico:

a) segnala agli organi competenti della Comunità Montana situazioni e problemi che richiedano il loro intervento e avanza le opportune proposte;

b) segnala alla Procura Generale della Corte dei Conti i fatti che possono dar luogo alla responsabilità amministrativo-contabile degli amministratori e dei dipendenti;

c) fa rapporto all’autorità giudiziaria circa i fatti di reato di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni;

d) sollecita, se ne sussistono i presupposti, l’avvio del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti;

e) può intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi delle disposizioni legislative in materia di partecipazione al procedimento stesso;

f) assegna i termini e indica le modalità per sanare le violazioni riscontrate al responsabile del procedimento e dell’ufficio o del servizio interessato e, in caso di inadempienza, richiede ai competenti organi della Comunità Montana l’esercizio dei poteri sostitutivi;

g) esprime il proprio parere, anche in forma scritta, al cittadino, all’ente o all’organismo, che ne ha richiesto l’intervento;

h) presenta annualmente al consiglio una relazione sull’attività svolta, con le osservazioni e le proposte di carattere generale atte a migliorare il buon andamento dell’amministrazione; inoltre può inviare al Consiglio relazioni su questioni specifiche.

3 Il Difensore Civico ha diritto di ottenere direttamente dagli uffici le informazioni nonché le copie di atti e documenti necessari per l’esercizio delle sue funzioni, senza che possa essergli opposto alcun diniego nè segreto d’ufficio, salvo quanto previsto dalla legge.

Art. 68
COLLABORAZIONE CON I COMUNI

1 Sulla base di apposita convenzione tra la Comunità Montana e uno o più Comuni compresi nel territorio di questa, il Difensore Civico può esercitare le proprie attribuzioni anche nei confronti dei Comuni convenzionati, degli enti e aziende da questi dipendenti, nonché dei concessionari dei servizi dei Comuni stessi.

2 In tal caso il Difensore Civico deve presentare la relazione di all’art. 69, 2^ comma, lettera h), per la parte concernente i Comuni convenzionati, ai rispettivi Consigli comunali.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 69
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE

1 Il Consiglio approva i regolamenti necessari per la completa attuazione dello Statuto e rivede quelli incompatibili con esso entro un anno dall’entrata in vigore dello Statuto.

Art. 70
VERIFICA DELLO STATUTO

1 Entro due anni dall’entrata in vigore dello Statuto il Consiglio, assicurando l’informazione e la consultazione dei soggetti interessati, ne verifica l’attuazione.

Art. 71
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1 Le disposizioni dello Statuto che non richiedono disposizioni regolamentari di attuazione sono immediatamente prevalenti su ogni altra disposizione normativa e sono immediatamente applicabili.