Bollettino Ufficiale n. 35 del 29 / 08 / 2002
ANNUNCI LEGALI
Comune di Pasturana (Alessandria)
Statuto comunale
SOMMARIO
TITOLO I - NORME GENERALI
Articolo 1 - Principi fondamentali
Articolo 2 - Gonfalone e stemma - Albo Pretorio
Articolo 3 - Finalità
Articolo 4 - Programmazione e forme di cooperazione
TITOLO II - LORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
Articolo 5 - Organi di governo del Comune
Articolo 6 - Il Consiglio Comunale
Articolo 7 - Competenze
Articolo 8 - Sessioni e convocazioni del Consiglio
Articolo 9 - Richiamo al Regolamento
Articolo 10 - Commissioni Consiliari
Articolo 11 - Consiglieri Comunali
Articolo 12 - Gruppi Consiliari
Articolo 13 - Ruolo della Giunta Comunale
Articolo 14 - Composizione
Articolo 15 - Funzionamento ed attività della Giunta
Articolo 16 - Principi per lattività degli organi collegiali
Articolo 17 - Il Sindaco
Articolo 18 - Attribuzioni quale Organo di Amministrazione
Articolo 19 - Attribuzioni di vigilanza
Articolo 20 - Attribuzioni organizzative
Articolo 21 - Attribuzioni per i servizi statali
Articolo 22 - Vice Sindaco
Articolo 23 - Pubblicità delle spese elettorali
TITOLO III - LORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE
Articolo 24 - Principi e criteri direttivi
Articolo 25 - Rapporti tra organi di governo ed apparato amministrativo
Articolo 26 - Contratti a termine
Articolo 27 - Collaborazioni esterne
Articolo 28 - Segretario Comunale
Articolo 29 - Criteri fondamentali per lesercizio delle funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi
Articolo 30 - I Responsabili degli uffici e dei servizi
Articolo 31 - Conferenza dei Responsabili degli uffici e dei servizi
TITOLO IV - GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I - La partecipazione dei cittadini allAmministrazione comunale
Articolo 32 - Principi
Articolo 33 - Partecipazione popolare
CAPO II - La consultazione dei cittadini ed i referendum
Articolo 34 - Forme di consultazione della popolazione
Articolo 35 - Procedure per lammissione di istanze, petizioni e proposte
Articolo 36 - Proposte di deliberazione di iniziativa popolare
Articolo 37 - Referendum
CAPO III - Diritti di accesso
Articolo 38 - Diritto daccesso
Articolo 39 Diritto di informazione
CAPO IV - La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo
Articolo 40 - Responsabilità del procedimento
TITOLO V - I SERVIZI PUBBLICI
CAPO I - Servizi e forme di gestione
Articolo 41 - Collaborazione sovracomunale per la gestione dei servizi pubblici
Articolo 42 - Convenzioni
Articolo 43 - Consorzi
Articolo 44 - Unioni di Comuni
Articolo 45 - Accordi di programma
CAPO II - Gestione servizi pubblici
Articolo 46 - Forme di gestione
Articolo 47 - Istituzioni
TITOLO VI - LORDINAMENTO FINANZIARIO
Articolo 48 - Contabilità e Bilancio
Articolo 49 - Comunicazioni al pubblico del contenuto essenziale del bilancio
Articolo 50 - Organo di revisione economico finanziario
Articolo 51 - Funzioni del Revisore
Articolo 52 - Controllo di gestione
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E FUNZIONE NORMATIVA
CAPO I - Revisione dello Statuto
Articolo 53 - Modalità di revisione
CAPO II - Formazione dei regolamenti
Articolo 54 - Procedimento di formazione dei regolamenti e sanzioni
Articolo 55 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
TITOLO I
NORME GENERALI
Articolo 1
Principi fondamentali
1. Il Comune di Pasturana è ente autonomo nellambito dei principi fissati dalla leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà.
Articolo 2
Gonfalone e Stemma - Albo Pretorio
1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 31.01.1989.
2. Lutilizzo e la riproduzione di tali simboli sono vietati.
3. Il Comune ha nel palazzo civico un Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e da norme regolamentari.
4. La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegralità e la facilità di lettura.
5. Il Segretario Comunale cura la pubblicazione degli atti avvalendosi di un Messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certifica lavvenuta pubblicazione.
Articolo 3
Finalità
1. Il Comune
a) rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico, culturale e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche;
b) ispira la propria condotta alla centralità della persona e della sua dignità;
c) conforma la propria condotta al principio di partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, come fondamento per lazione efficiente ed efficace dei pubblici poteri;
d) ispira la propria azione al principio di solidarietà nel rispetto delluguaglianza, della pari dignità sociale dei cittadini, della pari opportunità tra i sessi e del corretto sviluppo della persona umana, dando preminenza alla assistenza e alla protezione della persona con particolare riguardo alla famiglia, allinfanzia, ai giovani, ai disabili, agli anziani, agendo per rimuovere gli stati di emarginazione e di indigenza. Concorre al perseguimento dellobiettivo di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana;
e) persegue lobiettivo della salvaguardia dellambiente e della valorizzazione del territorio, impegnandosi a garantire, per quanto di sua competenza, uno sviluppo ecologicamente sostenibile;
f) tutela e valorizza i monumenti storici ed i beni culturali, ambientali e paesaggistici della collettività pasturanese. Promuove la cultura locale intesa come storia, tradizioni, linguaggio, attività umane, beni materiali affinchè le generazioni future possano conservare la memoria storica della comunità;
g) valorizza e promuove le libere forme associative e le associazioni di volontariato che non abbiano fini di lucro;
h) opera per stabilire forme e canali di cooperazione e di scambio con enti locali di altri paesi e con organizzazioni europee ed internazionali, nello spirito della Carta Europea delle autonomie locali ratificata dal Parlamento Italiano il 30-12-1989, e riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.
Articolo 4
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia. Il Comune per ragioni storiche, culturali e territoriali promuove, in particolare, lassociazione e la cooperazione con i Comuni dellArea Novese.
TITOLO II
Lordinamento istituzionale del Comune
Articolo 5
Organi di governo del Comune
Organi di governo elettivi del Comune sono:
- il Consiglio Comunale
- la Giunta Comunale
- il Sindaco.
Articolo 6
Il Consiglio Comunale
1. Il Consiglio comunale è lorgano di indirizzo e di controllo politico amministrativo, rappresenta lintera collettività ed è la sede naturale del dibattito politico.
2. Lelezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento sono regolati dalla legge;
3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che predispone lordine del giorno e ne presiede i lavori. La prima seduta dopo lelezione del Sindaco e del Consiglio deve essere convocata entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione per lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla legge. In caso di assenza o impedimento del Sindaco il Consiglio è convocato e presieduto dal Vice Sindaco.
4. Entro sessanta giorni dalla sua elezione, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e progetti che intende realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio Comunale esamina e discute il programma, proponendo eventuali modifiche ed integrazioni allo stesso. Le modifiche ed integrazioni entrano a far parte del programma sindacale se approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Adeguamenti del programma del Sindaco possono essere presentati allesame del Consiglio Comunale in ogni momento nel corso del mandato su iniziativa dello stesso Sindaco o su proposta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica. In questa seconda ipotesi si applica il secondo periodo del comma precedente. Il Consiglio Comunale verifica lattuazione del programma del Sindaco e dei singoli Assessori con cadenza annuale e dopo lapprovazione del conto del bilancio.
Articolo 7
Competenze
1. Il Consiglio Comunale adotta gli atti e svolge le attività ad esso espressamente attribuiti dal D. Lgs. 267 del 18.08.2000.
2. Nella determinazione degli indirizzi per le nomine dei rappresentanti del Comune di cui allart.42, lett. m), del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, il Consiglio tiene conto delle competenze tecniche ed amministrative, delle attività svolte e degli uffici ricoperti risultanti dai curricula o da altri documenti sottoscritti dai candidati.
Articolo 8
Sessioni e convocazioni del Consiglio
1. Il Consiglio comunale deve essere riunito, in sessione ordinaria, per lesame delle proposte di deliberazione del Bilancio di previsione e del Conto di Bilancio.
2. In tutti gli altri casi il Consiglio è convocato in sessione straordinaria. Il Consiglio è convocato, sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria, con avviso da recapitarsi cinque giorni prima della data fissata per la seduta.
3. In caso di urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso anche telegrafico, di non meno di 24 ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti in aula.
4. Nel caso di richiesta di convocazione da parte di un quinto dei Consiglieri il Sindaco iscrive ai primi punti dellordine del giorno gli argomenti proposti dagli stessi.
5. Ladunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Il Consiglio si riunisce, altresì, su iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge.
6. Sono previsti Consigli comunali aperti disciplinati da apposita norma regolamentare.
7. Il deposito delle proposte relative allOrdine del Giorno, dovrà essere effettuato contemporaneamente allavviso di convocazione ai Consiglieri, con tutti i documenti necessari, per poter essere esaminata dagli stessi durante il normale orario di ufficio.
Articolo 9
Richiamo al Regolamento
1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è regolato da apposito Regolamento da approvarsi con le modalità di cui al 2° comma dellarticolo 38 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. Analoga modalità è necessaria per lapprovazione delle relative modifiche.
Articolo 10
Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio comunale può istituire, a norma di legge, nel suo seno commissioni permanenti e, quando occorra, speciali.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione, nel rispetto delle norme di legge e dello Statuto.
3. Le Commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale dei Consiglieri di maggioranza e minoranza.
4. La presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia deve essere attribuita ad esponenti delle minoranze.
5. Le Commissioni permanenti hanno competenza per materia. Esse hanno per compiti principali lesame preliminare, con funzioni referenti, degli atti deliberativi del Consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva e di proposta su temi di propria competenza.
6. Le Commissioni speciali di indagine o dinchiesta sono istituite per lo svolgimento dei compiti volta per volta individuati dal Consiglio. La prima svolge attività finalizzata alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o bisogni della comunità locale, nonchè di proposte sui temi assegnati.
7. La seconda Commissione può essere costituita per accertare responsabilità, o, più in generale, situazioni patologiche nellattività amministrativa. Qualora si tratti di compiti di inchiesta per listituzione della Commissione occorre il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.
8. Le Commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, promuovono la consultazione dei soggetti interessati interni. Possono tenere udienze conoscitive chiedendo lintervento di soggetti qualificati del Comune, e possono chiedere lintervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, del Segretario e dei Responsabili dei servizi.
9. Gli Assessori possono partecipare alle riunioni delle Commissioni Consiliari permanenti.
10. Le sedute delle Commissioni permanenti sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento; quelle delle Commissioni Speciali non sono pubbliche.
Articolo 11
Consiglieri Comunali
1. I Consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano lintera collettività, La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti. La giustificazione delle assenze deve essere documentata e inviata al Sindaco per iscritto. La proposta di decadenza può essere avanzata da un Consigliere Comunale o da un qualunque elettore del Comune e deve essere notificata allinteressato entro 10 giorni, assegnandogli un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. La proposta di decadenza deve essere posta allordine del giorno trascorsi 30 giorni dalla notificazione e pronunciata dal Consiglio Comunale a maggioranza semplice dei presenti. Nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica si procede alla surroga.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al Protocollo dellEnte nellordine temporale di presentazione. Sono efficaci e irrevocabili dal momento della loro presentazione.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
5. Ogni Consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere tutte le notizie, le informazioni, gli atti e i documenti sullattività del Comune, nonché sugli Enti ed aziende cui esso partecipa.
6. Nel numero previsto dalla legge hanno potere di iniziativa per la convocazione del Consiglio Comunale.
7. Singolarmente hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio Comunale secondo le formalità stabilite dalla legge e dal regolamento.
8. Lesame della proposta di deliberazione e della richiesta di emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle proposte di deliberazioni allesame del Consiglio è subordinato allacquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento.
9. I singoli Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni; la risposta allinterrogazione è obbligatoria.
10. I Consiglieri sono tenuti al segreto dufficio nei casi previsti dalla legge e quando esaminano documenti sottratti allaccesso al pubblico.
Articolo 12
Gruppi Consiliari
1. I Consiglieri allatto dellinsediamento, si costituiscono in gruppi corrispondenti alle liste elettorali nellambito delle quali sono stati eletti.
2. La costituzione dei gruppi va comunicata al Sindaco ed al Segretario Comunale.
3. Le modalità di costituzione, la designazione e il funzionamento della Conferenza dei Capigruppo sono indicate dal Regolamento.
Articolo 13
Ruolo della Giunta Comunale
1. La Giunta Comunale è lorgano ausiliario del Sindaco con il quale collabora nel governo dellEnte e compie solo quegli atti di competenza degli Organi di Governo che non siano riservati dalla legge alla competenza di altri soggetti.
2. Spetta alla Giunta Comunale la scelta del difensore cui affidare lassistenza legale, il conferimento della procura alle liti e la decisione sulla costituzione in giudizio. Dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi e procedimenti giudiziari.
3. Delibera i criteri per lerogazione dei contributi, di competenza del responsabile del servizio, secondo le procedure regolamentari approvate dal Consiglio Comunale.
4. Approva i progetti dei lavori pubblici, in conformità al programma triennale ed allelenco annuale dei lavori pubblici.
5. Esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per ladozione degli atti che appartengono alla competenza del Consiglio stesso.
6. La Giunta comunale riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, come da art.7 dello Statuto.
7. Lattività della Giunta è collegiale.
Articolo 14
Composizione
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro Assessori. Il Sindaco può nominarli anche fra cittadini esterni al Consiglio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Gli Assessori Esterni non devono essere stati candidati nelle ultime elezioni del Consiglio Comunale. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta gli ascendenti e i discendenti, ladottante e ladottato, i fratelli, i coniugi e gli affini fino al terzo grado.
Articolo 15
Funzionamento ed Attività della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco il quale coordina lattività degli Assessori per lattuazione degli indirizzi generali del Consiglio e quella propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni avvengono sempre a scrutinio palese.
Articolo 16
Principi per lattività deliberativa degli organi collegiali
1. Gli organi collegiali deliberano, in prima convocazione, validamente con lintervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranza qualificata prevista espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni consiliari sono assunte con votazione palese. Le decisioni concernenti persone si assumono con votazione segreta allorquando si debbano esprimere apprezzamenti sulle qualità soggettive di una persona o valutazioni delloperato da questa svolto.
3. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulati apprezzamenti e/o valutazioni su persone il Presidente dispone la trattazione degli argomenti in seduta segreta.
4. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curati dal Segretario Comunale che partecipa alle stesse. Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
5. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 17
Il Sindaco
1. Il Sindaco è lorgano responsabile dellamministrazione del Comune. E il legale rappresentante dellEnte, il capo dellamministrazione locale, nonchè ufficiale di governo per i servizi di competenza statale. Convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Comunale, sovrintende al funzionamento degli uffici e alla esecuzione degli atti nellambito degli indirizzi generali di governo e degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
2. Egli risponde politicamente dellesercizio delle sue funzioni al Consiglio Comunale.
3. La legge disciplina le modalità per lelezione, le incompatibilità, lineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate le attribuzioni specificate negli articoli seguenti.
Articolo 18
Attribuzioni quale Organo di Amministrazione
1. Il Sindaco:
- affida gli incarichi di collaborazione esterna per funzioni direttive e di alta specializzazione di cui agli articoli 26 e 27.
- coordina e stimola lattività degli Assessori e ne mantiene lunità di indirizzo politico;
- esercita le funzioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dellart. 50 Legge 267/2000;
- svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi per la realizzazione dei programmi dellEnte;
- ha la rappresentanza legale dellEnte in giudizio;
- coordina, tramite il Consorzio Servizi alla Persona del Novese, gli interventi a favore dei soggetti handicappati e loro familiari.
Articolo 19
Attribuzioni di vigilanza
1. Sono attribuite al Sindaco, quale organo di vigilanza:
- il potere di promuovere indagini e verifiche amministrative sullintera attività del Comune;
- il potere di promuovere ed assumere iniziative atte ad assicurare che aziende, istituzioni e società cui partecipa il Comune, svolgano le loro attività in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi programmatici.
Articolo 20
Attribuzioni organizzative
1. Appartengono allufficio del Sindaco le seguenti attribuzioni organizzatorie:
- stabilire gli argomenti da inserire allordine del giorno delle sedute e disporre di sua iniziativa o su richiesta di 1/5 dei Consiglieri, la convocazione del Consiglio Comunale di cui presiede i lavori;
- convocare e presiedere la conferenza dei Capigruppo Consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- esercitare i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti nei limiti previsti dalla legge;
- ricevere le interrogazioni e le mozioni assegnandole, se del caso, agli Assessori per la risposta diretta al Consigliere interrogante o proponente oppure per lesame in Consiglio;
- ricevere le dimissioni degli Assessori.
Articolo 21
Attribuzioni per i servizi statali
1. Competono al Sindaco, in veste di ufficiale di governo, le funzioni per i servizi statali previste dallart. 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, il cui esercizio può delegare conformemente al disposto dello stesso articolo.
Articolo 22
Vice Sindaco
1. Il Vice Sindaco è lAssessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco. Sostituisce il Sindaco in tutte le sue funzioni nei casi previsti dallarticolo 53 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
Articolo 23
Pubblicità delle spese elettorali
1. I candidati e le liste che concorrono alle elezioni comunali sono tenuti a presentare contestualmente alla presentazione delle liste una dichiarazione delle spese che si intendono effettuare per la campagna elettorale.
2. Gli stessi sono tenuti a presentare trenta giorni dopo le elezioni una dichiarazione riassuntiva delle spese effettuate con lindicazione separata delle fonti di finanziamento.
3. Per contributi dimporto inferiore a L. 1.000.000 (Euro 516,46) si può omettere la citazione del finanziatore.
4. Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi sono pubblicate allAlbo Pretorio il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione del rendiconto.
TITOLO III
LORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
DEL COMUNE
Articolo 24
Principi e criteri direttivi
1. LOrganizzazione del Comune è improntata ai principi fondamentali di distinzione e collaborazione tra la funzione di governo e la funzione di gestione.
2. Lorganizzazione degli uffici e dei servizi è definita in base a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. E favorita una organizzazione del lavoro che valorizzi la progettualità interna, realizzi un aumento della libertà di iniziativa e di procedimento ed un accrescimento delle capacità di adattamento alle innovazioni, accompagnata da una piena valorizzazione delle professionalità e loro dinamicità verticale-ascendente, utilizzando le norme vigenti.
3. Lordinamento degli uffici e servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile che tiene conto:
a) dellorganizzazione del lavoro per programmi ed obiettivi;
b) dellindividuazione di responsabilità strettamente collegate allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
c) della semplificazione dei procedimenti.
4. Lorganizzazione ed il funzionamento della struttura interna deve tenere conto delle esigenze del cittadino, in modo da consentire la facilità di fruizione dei servizi.
5. Il principio di responsabilità del personale è assicurato mediante il coinvolgimento e la partecipazione di ogni singolo dipendente al procedimento amministrativo e mediante lindividuazione delle attribuzioni a ciascuno conferite, cui far corrispondere nei diversi livelli precise responsabilità.
6. Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture in relazione ai progetti da realizzare ed agli obiettivi da conseguire.
7. Lorganizzazione strutturale è aperta, per consentire apporti specialistici esterni.
8. Il Comune riconosce e garantisce pari opportunità fra donne e uomini nellorganizzazione degli uffici e nel rapporto di lavoro.
Articolo 25
Rapporti tra organi di governo ed apparato amministrativo
1. Il personale del Comune opera, nellesercizio delle proprie mansioni istituzionali, nellambito delle direttive, dei tempi e degli indirizzi degli organi di governo.
2. Il Consiglio Comunale determina, attraverso gli atti fondamentali di propria competenza, gli indirizzi di ordine generale. Il Sindaco può impartire direttive particolari in ordine a specifiche problematiche nellambito di quegli indirizzi.
3. Gli indirizzi e le direttive devono rispettare lautonomia tecnica e la professionalità del personale in conformità al principio in base al quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa spetta al personale.
4. Lattività del personale è sottoposta a forme di vigilanza, di riscontri di efficienza e di economicità gestionale, anche in relazione alla valutazione del personale e alla attribuzione di benefici economici di rendimento.
5. Il Sindaco vigila sulla osservanza degli indirizzi e delle direttive con lausilio del Segretario Comunale; ad essi i Responsabili dei servizi rispondono del conseguimento degli obiettivi posti e dellefficienza ed economicità gestionale della loro struttura, rispetto alla quale godono della massima autonomia organizzativa, assegnate le risorse umane e materiali.
Articolo 26
Contratti a termine
1. Per la copertura di posti di organico scoperti di responsabili dei servizi o degli uffici, può provvedersi mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. I contratti a termine non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco, e sono rinnovabili.
3. Ai contratti a termine di diritto pubblico si applica la disciplina, in via analogica, propria del rapporto di pubblico impiego.
4. La Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, sentito il Segretario Comunale, dispone in merito allutilizzo di tali contratti, ai posti di organico da coprire, nonchè alle caratteristiche di professionalità e specializzazione necessarie e agli altri requisiti richiesti.
5. I posti da ricoprire con le modalità di cui ai commi precedenti non possono superare il 5% di quelli previsti dalla pianta organica e comunque per almeno una unità.
Articolo 27
Collaborazioni esterne
1. Il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati o per fronteggiare situazioni di particolare complessità od urgenza, può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, nonchè di consulenze tecniche o giuridiche qualora lassolvimento di compiti istituzionali richieda di affrontare tematiche di particolare impegno e/o difficoltà.
2. Può, a tal fine, stipulare contratti di prestazioni dopera intellettuale, ai sensi delle leggi vigenti.
3. Tali contratti devono connettersi necessariamente allo svolgimento di una specifica ed individuata attività ed essere limitati nel tempo.
4. I contratti di cui al presente articolo sono stipulati con le modalità di cui al punto 4 dellart. 26.
Articolo 28
Segretario Comunale
1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, dipendente dallAgenzia Autonoma per la Gestione dellAlbo dei Segretari Comunali e Provinciali, iscritto in apposito Albo Nazionale, nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente, secondo quanto stabilito dalla legge.
2. Al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore Generale, ai sensi dellart.108 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
3. Il Segretario Comunale svolge i compiti di cui allart.97 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
4. Il Segretario/direttore generale può avocare a sè ladozione e/o lemanazione degli atti e provvedimenti attribuiti alle competenze dei Responsabili degli uffici e dei servizi, in caso di ingiustificato ritardo od omissione.
5. Il Segretario/direttore generale sostituisce il Responsabile di servizio in caso di temporanea assenza.
Articolo 29
Criteri fondamentali per lesercizio delle funzioni dei Responsabili
degli uffici e dei servizi
1. Ai Responsabili degli uffici e dei servizi fanno capo le funzioni gestionali e le connesse responsabilità nonché le attività di gestione per il conseguimento degli obiettivi assegnati dagli organi istituzionali e le attività di coordinamento con il Segretario Comunale.
2. I Responsabili degli uffici e dei servizi operano nel rispetto dellunitarietà della direzione dellEnte, anche attraverso il confronto e il coordinamento da attuarsi nella Conferenza dei Responsabili da parte del Segretario Comunale, per le materie di competenza di ognuno.
3. Al termine di ogni esercizio annuale il Responsabile di servizio riferisce al Sindaco sul grado di conformità dellattività svolta agli obiettivi ed indirizzi assegnati, nonchè lentità ed il livello di soddisfacimento degli obiettivi attribuiti, le motivazioni a fondamento degli scostamenti eventualmente verificatisi, le misure adottate, ovvero da adottarsi o da proporre, al fine di apportarvi le necessarie correzioni, integrazioni o rettifiche.
Articolo 30
I Responsabili degli uffici e dei servizi
1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili dellattuazione dei progetti e dei programmi fissati dallAmministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze.
2. I Responsabili dei servizi, nellorganizzare ed utilizzare le risorse loro assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione, fatte salve le competenze del Segretario Comunale.
3. Essi sono tenuti a rispettare gli impegni assunti in seno alla Conferenza dei Responsabili, in funzione della necessaria unitarietà di indirizzo della gestione dellEnte.
4. Spetta, inoltre, ai Responsabili:
a) svolgere il controllo interno di gestione anche di tipo economico in funzione dei centri di spesa di cui sono responsabili;
b) esprimere il parere sulle proposte di deliberazione;
c) emettere gli ordini di servizio nei confronti dei dipendenti addetti al settore;
d) emanare istruzioni e circolari per lapplicazione di leggi e regolamenti allinterno del settore;
e) proporre le valutazioni annuali circa il rendimento del personale assegnato al settore di competenza;
f) proporre i provvedimenti disciplinari.
5. Gli atti assunti dai Responsabili nellambito delle funzioni loro attribuite sono definitivi ed assumono la forma della determinazione.
6. Lattività dei Responsabili si uniforma, comunque, al primario principio di collegialità funzionale, gestionale ed organizzativa nello svolgimento della stessa.
7. I Responsabili, nellespletamento delle attribuzioni di competenza, rappresentano il Comune, anche presso Enti, Istituzioni, Organi ed Organismi Statali, Regionali, Provinciali e Comunali.
Articolo 31
Conferenza dei Responsabili degli uffici e dei servizi
1. E istituita la Conferenza dei Responsabili degli uffici e dei servizi quale organo generale interno di coordinamento, di direzione dellEnte e di consultazione. Formula proposte e svolge compiti di consulenza per gli organi di governo in ordine alle questioni concernenti lorganizzazione complessiva degli uffici e dei servizi.
2. Può formulare proposte sulla distribuzione del personale e delle risorse tra i singoli settori, sullorganizzazione del lavoro o sui criteri di valutazione della produttività.
3. La Conferenza è convocata e presieduta dal Segretario Comunale.
TITOLO IV
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I
La partecipazione dei cittadini allAmministrazione Comunale
Articolo 32
Principi
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, anche dellUnione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, allattività dellEnte, al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza e di valorizzare il rapporto democratico tra organismi elettivi e cittadini.
2. Il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, favorendone laccesso alle proprie strutture e ai servizi.
3. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. LAmministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere su specifici problemi.
5. Il Comune, nelle forme previste dalla legge, si conforma a quanto disposto in materia di cittadinanza europea dalle norme comunitarie.
Articolo 33
Partecipazione popolare
1. Il Comune favorisce e promuove le attività delle associazioni, delle organizzazioni sindacali, dei comitati o degli Enti operanti sul proprio territorio.
2. Presso il Comune viene tenuto ed aggiornato un Registro delle Associazioni al quale ogni associazione, anche se priva di personalità giuridica, purchè caratterizzata dallassenza di fini di lucro, ha il diritto di richiedere liscrizione depositando copia di atto costitutivo ovvero, ove esista, dello Statuto e comunicando finalità, caratteristiche, cariche sociali, numero degli aderenti.
CAPO II
La consultazione dei cittadini ed i referendum
Articolo 34
Forme di consultazione della popolazione
1. Nelle materie di esclusiva competenza locale che lAmministrazione ritenga essere di interesse comune, al fine di conseguire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, vengono avviate forme diverse di consultazione della popolazione.
2. Le consultazioni, avviate dallAmministrazione Comunale, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. Le iniziative dovranno essere precedute dalla più ampia pubblicità.
3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte espresse dai cittadini, singoli o associati, saranno oggetto di attenzione da parte dellAmministrazione, la quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi.
4. Il Consiglio Comunale può deliberare listituzione di Consulte indicandone i compiti, la composizione, le modalità di funzionamento e di consultazione da parte dellAmministrazione.
Articolo 35
Procedure per lammissione di istanze, petizioni e proposte
1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare allAmministrazione:
a) istanze, per richiedere le ragioni di specifici aspetti dellattività amministrativa;
b) petizioni, per richiedere provvedimenti o esporre comuni necessità;
c) proposte, per la soluzione di problemi di interesse collettivo.
2. Tali atti partecipativi devono essere presentati per iscritto alla Segreteria Comunale che provvederà ad inoltrarli al Sindaco.
3. Per quanto riguarda le proposte esse devono essere sottoscritte da almeno 1/40 degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dellanno precedente.
4. Lapposito Regolamento, con riferimento a tali atti partecipativi, dovrà disciplinare la forma e le modalità di sottoscrizione, indicare gli organi o gli uffici a cui potranno essere diretti, individuare le procedure e le modalità per la loro ammissione ed il loro esame. In ogni caso a ciascun cittadino dovrà essere garantita, in massimo grado od in eguale modo, la possibilità di assumere le suddette iniziative di carattere partecipativo e di attivare i relativi procedimenti.
5. LAmministrazione Comunale dovrà pronunciarsi sullammissibilità e sul merito entro il termine di sessanta giorni.
Articolo 36
Proposte di deliberazione di iniziativa popolare
1. Almeno il 10 per cento dei titolari dei diritti di partecipazione possono sottoscrivere e presentare al Consiglio Comunale proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare, purchè corrispondenti ai requisiti formali richiesti.
2. Prima della raccolta delle firme richieste, la proposta di deliberazione, sottoscritta da almeno cinquanta presentatori con la propria firma autenticata, viene presentata al Sindaco che la sottopone alla Segreteria Comunale per la verifica dei requisiti formali. Il Sindaco deve rispondere entro sessanta giorni. I presentatori possono adeguare il testo ai rilievi formulati dalla Segreteria Comunale.
3. Le firme, regolarmente autenticate nelle forme di legge, devono essere raccolte entro i quattro mesi successivi. Non possono essere raccolte contestualmente le firme relative a più di cinque proposte di deliberazione.
4. Le proposte di deliberazione, corredate delle firme dei sottoscrittori, sono iscritte, nei trenta giorni successivi alla presentazione, allordine del giorno del Consiglio Comunale, che si pronuncia con il voto entro i sessanta giorni successivi. Tre presentatori della proposta di deliberazione possono illustrarla e discuterla nella Commissione Consiliare competente.
5. Non possono essere presentate proposte in materia di tributi e tariffe locali e su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
Articolo 37
Referendum
1. Per consentire leffettiva partecipazione dei cittadini allattività amministrativa è prevista lindizione e lattuazione di referendum consultivi, abrogativi di regolamenti o atti amministrativi, deliberativi di atti amministrativi, in materie di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti i tributi locali, gli atti di bilancio, le norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per lEnte, atti dai quali sono derivati rapporti giuridici con i terzi, partecipazioni a società e, per tre anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.
3. Il referendum può essere indetto, per iniziativa del Consiglio Comunale, previa adozione di idoneo atto deliberativo votato dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati, o su proposta del venti per cento degli elettori del Comune, accertati al 31 dicembre dellanno precedente. Le sottoscrizioni di tale proposta devono essere autenticate nelle forme di legge.
4. Le modalità operative per la consultazione referendaria formano oggetto di apposita normativa regolamentare che, approvata dal Consiglio Comunale, viene successivamente depositata presso la Segreteria Comunale a disposizione dei cittadini.
5. Il referendum non è valido se non partecipa la metà più uno degli aventi diritto.
6. Le consultazioni ed i referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciale e comunali.
7. Il Consiglio Comunale prende in esame lesito referendario entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato mediante idoneo atto deliberativo.
8. Leventuale reiezione deve essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati ovvero, in una seconda votazione da tenere a non meno di dieci giorni dalla prima, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
CAPO III
Diritti di accesso
Articolo 38
Diritto daccesso
1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dellAmministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento ed in osservanza dei principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.
2. Il diritto di accesso comprende, nei casi di legge, facoltà di prendere in esame il documento e ottenerne copia.
3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
4. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile listituto dellaccesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Articolo 39
Diritto di informazione
1. E compito dellAmministrazione Comunale rendere pubblico qualunque atto che disponga sullorganizzazione, sulle funzioni e sugli obiettivi dellAmministrazione stessa.
2. Il Comune cura la più ampia informazione dei cittadini, con particolare riguardo:
a) ai bilanci preventivi e consuntivi;
b) agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
c) alle valutazioni di impatto socio-economico ambientale delle opere pubbliche.
CAPO IV
La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo
Articolo 40
Responsabilità del procedimento
1. La partecipazione dei soggetti individuati dagli articoli 7 e 9 della Legge N.241 del 1990 e s.m.i. ed interessati ai procedimenti amministrativi relativi alladozione di atti che incidono su situazioni soggettive è assicurata dalle norme vigenti, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal Regolamento.
2. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere inviati, nonchè i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti, i meccanismi di individuazione del procedimento ed i termini entro i quali i procedimenti debbano concludersi.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente allinizio dello stesso, ha lobbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità od il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa la comunicazione, è consentito prescindere dalla medesima, provvedendo a mezzo di pubblicazione allAlbo Pretorio o in altri modi, garantendo, comunque, idonea pubblicizzazione e informazione.
5. Gli aventi diritto possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti alloggetto del procedimento nei termini prefissati dal Regolamento, decorrenti dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione dellavvio di procedimento.
TITOLO V
I SERVIZI PUBBLICI
CAPO I
SERVIZI E FORME DI GESTIONE
Articolo 41
Collaborazione sovracomunale per la gestione dei servizi pubblici
1. Il Comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con i Comuni della zona e con lAmministrazione Provinciale, per svolgere nel modo più efficiente le funzioni e i servizi che possono essere gestiti a livello sovracomunale per le loro caratteristiche sociali, economiche e territoriali.
2. A seconda delle necessità e convenienze, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi sovracomunali, il Comune può stipulare apposite convenzioni o partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e con lAmministrazione Provinciale.
Articolo 42
Convenzioni
1. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Esse devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Articolo 43
Consorzi
1. Il Comune può costituire con la Provincia e con altri Comuni un Consorzio per la gestione associata di uno o più servizi, i quali siano rilevanti sotto laspetto sociale o economico, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili.
2. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, la Convenzione costitutiva del Consorzio e lo Statuto del consorzio stesso.
3. La Convenzione e lo Statuto prevedono opportune forme di trasmissione degli atti e dei provvedimenti fondamentali del consorzio agli enti aderenti nonchè, principi e criteri cui dovrà essere informata lattività dellEnte per garantire i diritti di accesso e la trasparenza dei procedimenti decisionali. Lo statuto disciplina, altresì, lordinamento amministrativo ed i profili funzionali del nuovo ente, le possibili collaborazioni e partecipazioni ad altre forme gestionali previste dalla legge.
4. Il Consorzio ha carattere polifunzionale quando assicura la gestione coordinata ed integrata di più servizi da parte dei medesimi enti, secondo le forme e le modalità previste dallo Statuto.
Articolo 44
Unioni di Comuni
1. Il Consiglio Comunale, in attuazione dei principi di cooperazione e qualora ne sussistano le condizioni, può promuovere, nelle forme previste dalla Legge, Unioni di Comuni allo scopo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire maggiori servizi efficienti alla collettività.
2. Ladesione allunione non comporta la necessità di modifiche al presente Statuto, ma solo linapplicabilità, per tutta la durata dellunione, delle norme incompatibili con latto costitutivo e lo Statuto dellUnione.
Articolo 45
Accordi di programma
1. Per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedono, per la loro realizzazione, lazione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Comune promuove, nei casi previsti dalla legge, la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, allo scopo di assicurare il coordinamento e lintegrazione delle azioni e di determinare i tempi, i modi e i finanziamenti relativi allopera, allintervento o al progetto al quale si riferisce laccordo. Laccordo è promosso e stipulato dal Sindaco.
2. Laccordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia che riguardi clausole specifiche dello stesso, nonchè gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per eventuali inadempienze degli enti che partecipano allaccordo.
CAPO II
GESTIONE SERVIZI PUBBLICI
Articolo 46
Forme di gestione
1. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare in relazione e necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Nellorganizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
4. Il Comune può altresì gestire, in quanto consentito dalla legge, servizi pubblici in collaborazione con Enti pubblici e privati italiani e stranieri, attraverso tutti gli strumenti e le forme giuridiche previste dalla normativa italiana e dallUnione Europea.
5. I servizi comunali sono assunti in gestione diretta nei casi in cui lorganizzazione dei fattori produttivi e delle attività, tramite le strutture del Comune, sia motivata dalle caratteristiche del servizio, in relazione alla sua modesta dimensione, ovvero alla sua semplicità, e quando sia inopportuno il ricorso ad altre forme di gestione.
6. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
Articolo 47
Istituzioni
1. Listituzione è un organismo strumentale del Comune diretto allesercizio di servizi sociali, culturali, educativi, dotato di autonomia gestionale.
2. Sono organi dellIstituzione:
- Il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Direttore.
3. Il Consiglio di Amministrazione dellistituzione è costituito da cinque membri, compreso il Presidente, in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale, scelti anche fra i soggetti cui è rivolto il servizio.
4. Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio tra soggetti estranei a tale organo.
5. Il Sindaco nomina il Direttore tra le persone che hanno fatto pervenire il proprio curriculum, in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale e che siano in possesso di esperienza almeno quinquennale presso Pubbliche Amministrazioni o altri Enti.
6. Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, può essere revocato su iniziativa del Sindaco o su proposta motivata di due quinti dei Consiglieri Comunali e soltanto per gravi violazioni di legge o ripetute inadempienze nella realizzazione del programma.
7. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture da assegnare alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
Il Revisore dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
TITOLO VI
LORDINAMENTO FINANZIARIO
Articolo 48
Contabilità e Bilancio
1. Lordinamento finanziario e contabile del Comune e lattività di controllo economico-finanziaria sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità.
Articolo 49
Comunicazioni al pubblico del contenuto essenziale del bilancio
1. Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza del bilancio annuale nei suoi contenuti caratteristici, nonchè degli allegati che hanno rilevanza per i cittadini e che verranno indicati nel regolamento di contabilità.
Articolo 50
Organo di revisione economico-finanziario
1. La revisione economico-finanziaria del Comune viene svolta da un solo Revisore.
2. Il Revisore dei Conti è eletto dal Consiglio Comunale sulla base di proposte contenenti il curriculum professionale dei candidati e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
3. La durata in carica, nonchè le cause di ineleggibilità e di decadenza sono regolate dalla legge.
Articolo 51
Funzioni del Revisore
1. Il Revisore è deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione medesima.
2. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza e di efficacia dellopera e dellazione dellente nel perseguire linteresse pubblico.
3. Nellesercizio della funzione di controllo e di vigilanza esso ha diritto di accesso ad atti e documenti e ai relativi uffici.
4. Il Revisore presenta al Consiglio, per il tramite della Giunta, tutte le volte che lo ritenga necessario, una relazione contenente il riferimento dellattività svolta, nonchè i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
5. In sede di esame del rendiconto di gestione, il Revisore presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge.
6. Il Revisore può essere sentito dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi alloperato dellamministrazione.
7. Il Regolamento di contabilità definisce contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti del Revisore.
Articolo 52
Controllo di gestione
1. Il Controllo di Gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici volti a valutare lutilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dellorganizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati. Le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dellesercizio, sono disciplinati dal Regolamento di Contabilità.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E FUNZIONE NORMATIVA
CAPO I
Revisione dello Statuto
Articolo 53
Modalità di revisione
1. Lo Statuto non può essere modificato se non mediante esplicita menzione.
2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui allArt.6 del D.Lgs. 267/2000 purchè sia trascorso un anno dallentrata in vigore o dallultima modifica od integrazione. Le nuove disposizioni di legge in contrasto con le norme statutarie trovano immediata applicazione.
3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto.
CAPO II
Formazione dei regolamenti
Articolo 54
Procedimento di formazione dei regolamenti e sanzioni
1. Liniziativa per ladozione dei regolamenti spetta alla Giunta Comunale.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale.
3. I regolamenti conseguono efficacia ad avvenuto controllo da parte del Co.Re.Co.
4. Le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sono punite con una sanzione che sarà determinata dai regolamenti stessi.
Articolo 55
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dellordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267, ed in altre leggi, entro i 180 giorni successivi allentrata in vigore delle nuove disposizioni.