Bollettino Ufficiale n. 35 del 29 / 08 / 2002
ANNUNCI LEGALI
Comune di Gaglianico (Biella)
Statuto comunale
INDICE
Titolo I
Autonomia e finalità del Comune
Art.1 Autonomia del Comune
Art.2 Sede, stemma e Gonfalone
Art.3 Funzioni
Art 4 Statuto Comunale
Art.5 Regolamenti
Art.6 Albo Pretorio
Titolo II
Ordinamento istituzionale
Art.7 Organi
Art.8 Elezione, composizione, durata
Art.9 I consiglieri
Art.10 Prerogative delle minoranze consiliari
Art.11 Prima seduta del Consiglio
Art.12 Attribuzioni del Presidente del Consiglio
Art.13 Linee programmatiche dellazione di governo dellEnte
Art.14 Competenze del Consiglio
Art.15 Commissioni consiliari permanenti
Art.16 Commissioni consiliari straordinarie
Art.17 Adunanze del Consiglio
Art.18 Funzionamento del Consiglio
Art.19 Il Sindaco
Art.20 Competenze del Sindaco
Art.21 Il ViceSindaco
Art.22 Deleghe e incarichi
Art.23 Cessazione dalla carica di Sindaco
Art.24 Composizione della Giunta
Art.25 Funzionamento della Giunta
Art.26 Competenze della Giunta
Art.27 Revoca degli Assessori
Art.28 Mozione di sfiducia
Art.29 Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione
Titolo III
Partecipazione popolare
Art.30 Libere forme associative
Art.31 Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione
Art.32 Referendum comunali
Art.33 Diritto daccesso e dinformazione dei cittadini
Titolo IV
Ordinamento degli uffici e dei servizi
Art.34 Ordinamento degli uffici e dei servizi
Art.35 Indirizzi e criteri organizzativi
Art.36 incarichi ed indirizzi di gestione
Art.37 Il Segretario Comunale
Art.38 Il direttore generale
Art.39 Gestione amministrativa
Art.40 autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei dirigenti
Art.41 Le determinazioni dei dirigenti
Art.42 I servizi pubblici locali
Art.43 Lazienda speciale
Art.44 Listituzione
Art.45 Gestione dei servizi in forma associata
Titolo V
Il difensore civico
Art.46 Il Difensore Civico
Art.47 Requisiti e modalità di nomina del difensore civico
Titolo VI
Finanza e contabilità
Art.48 Autonomia finanziaria
Art.49 Demanio e patrimonio
Art.50 Revisione economico - finanziaria
Art.51 Controllo di gestione e controllo di qualità
Titolo VII
Disposizione finale
Art.52 Disposizione finale
TITOLO I
AUTONOMIA E FINALITA DEL COMUNE
Art. 1
Autonomia del Comune
Il Comune di Gaglianico è lente espressione democratica della comunità locale che in esso storicamente si riconosce, dotato di autonomia garantita dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi di solidarietà, uguaglianza e di libertà
Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria. E titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso lattività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.
Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni e favorisce le attività di volontariato rivolte al pubblico interesse.
Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sullattività dellente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.Promuove azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono le pari opportunità.
Art. 2
Sede, stemma e gonfalone
Le località appartenenti al territorio comunale, storicamente riconosciute, sono: Bettola, Falciano, Pralino, Ricetto, Roncola, Savagnasco, Tabbie, Villa.
Il Comune ha sede in località Villa.
Ha stemma e gonfalone concessi con Decreto del Presidente della Repubblica in data 25 Marzo 1993 registrato nei registri dellUfficio Araldico il 4 Giugno 1993, pagina n° 31.
Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai vigili urbani in alta uniforme.
Sono vietati luso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Municipale.
Art. 3
Funzioni
Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.
Ai fini dellesercizio delle proprie funzioni, il Comune:
a) concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale;
b) attua forme di cooperazione tra enti per lesercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dellomogeneità delle funzioni, delleconomicità, efficienza ed efficacia della gestione e delladeguatezza organizzativa;
c) può attivare forme di collaborazione e cooperazione solidale con altre Comunità locali, anche appartenenti ad altri Stati, su temi di interesse Comune, allo scopo di contribuire al miglioramento di rapporti fra comunità diverse;
d) coordina con lo Stato e la Regione gli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone disabili.
e) gestisce il servizio elettorale, dellanagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed eventuali altri servizi dello Stato e della Regione ad esso delegati.
Art. 4
Statuto comunale
Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione, sono approvate dal Consiglio comunale a scrutinio palese, con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.
Le modifiche diniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.
Lo Statuto, dopo lesame dellorgano di controllo, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla successiva pubblicazione allAlbo Pretorio.
Art. 5
Regolamenti
Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie e la esercita nellambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.
I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme dattuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al termine di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente allesecutività delle relative deliberazioni di approvazione.
Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante affissione di avviso allalbo pretorio.
Art. 6
Albo Pretorio
Nella Sede Municipale, in luogo permanentemente accessibile al pubblico, è individuato un apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per Statuto a tale adempimento.
Il Segretario Comunale è responsabile della tenuta dellAlbo e dellaffissione degli atti soggetti a pubblicazione.
TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Art. 7
Organi
Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
Art. 8
Elezione, composizione e durata del Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da 16 Consiglieri.
Lelezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
I consiglieri entrano in carica allatto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
Dopo lindizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dellorgano, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.
Art. 9
I Consiglieri
I Consiglieri Comunali rappresentano lintera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
I Consiglieri hanno diritto diniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.
I Consiglieri hanno potere ispettivo sullattività della Giunta e degli uffici e servizi dellEnte, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Per lesercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dellespletamento del mandato.
Art. 10
Prerogative delle minoranze consiliari
Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari leffettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto dinformazione sullattività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.
Alle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.
Spetta altresì alle minoranze, con votazione separata e limitata ai soli componenti delle stesse, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dallente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.
Art. 11
Prima seduta del Consiglio
La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dellinvito di convocazione.
E presieduta dal Sindaco.
Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, lAssemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.
La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti allordine del giorno.
Art. 12
Attribuzioni del Presidente del Consiglio
Il Presidente del Consiglio:
a) rappresenta il Consiglio Comunale;
b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
c) decide sullammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dellente.
Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
Art. 13
Linee programmatiche dellazione di governo dellente
Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta - sentita la Giunta - al Consiglio Comunale per lapprovazione entro sessanta giorni dallinsediamento dello stesso.
Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e la formulazione dindicazioni, modificazioni, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio.
La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale lazione di governo inizialmente definita ed approvata.
Il documento contenente le linee programmatiche dellazione amministrative e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, con unica votazione per appello nominale.
Il documento così approvato costituisce il principale atto dindirizzo dellattività amministrativa e riferimento per lesercizio della funzione di controllo politico - amministrativo del Consiglio.
Fatte salve le eventuali competenze delle commissioni consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, lazione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati.
Art. 14
Competenze del Consiglio
Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nellemanazione dei seguenti atti fondamentali:
a) atti normativi:
- Statuto dellEnte, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni;
- regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nellesercizio della propria potestà regolamentare;
b) atti di programmazione:
- programmi;
- piani finanziari;
- relazioni previsionali e programmatiche;
- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
- piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione ed eventuali deroghe ad essi, nonché i pareri da rendere in dette materie;
- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e rendiconti;
- ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge;
c) atti relativi al personale:
- atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per lapprovazione del regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi;
- autorizzazione alla polizia municipale a portare armi ;
d) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti:
- convenzioni;
- ratifiche delladesione prestata ad accordi di programma che comportino variazioni degli strumenti urbanistici;
- costituzione e modificazione delle forme associative nei casi espressamente previsti dalla legge;
e) atti relativi a spese pluriennali:
- tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
f) atti relativi ad acquisti, alienazioni dimmobili, permute, concessioni ed appalti:
- acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;
- appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;
g) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza:
- atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- assunzione diretta di pubblici servizi;
- costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria;
- concessioni di pubblici servizi;
- affidamento di servizi o attività mediante convenzione;
h) atti relativi alla disciplina dei tributi:
- istituzione e ordinamento di tributi e tariffe, nellambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici;
- modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta;
i) accensione di mutui e prestiti obbligazionari:
- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;
- emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione;
- ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario;
l) atti di nomina:
- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni;
- nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge;
m) atti elettorali e politico - amministrativi:
- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti;
- surrogazione dei consiglieri;
- approvazione delle linee programmatiche di governo dellEnte;
- approvazione o rigetto con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia;
- nomina della commissione elettorale comunale;
- esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno;
- esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze;
n) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico - amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.
Art. 15
Commissioni consiliari permanenti
Il Consiglio per lesercizio delle proprie funzioni può istituire, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni consiliari permanenti.
Il regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni.
I lavori delle commissioni consiliari non sono pubblici.
Le commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.
Esse possono formulare valutazione sullandamento delle Aziende speciali, delle Istituzioni, delle società di capitali partecipate dal Comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.
Le commissioni consiliari permanenti possono disporre per lesercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, gli Assessori, i responsabili degli uffici e servizi ed il Segretario, i quali hanno lobbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni.
Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere con le modalità previste dal regolamento lapprovazione da parte del Consiglio di atti dindirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni, modifiche e varianti.
Il Sindaco, gli Assessori ed i responsabili degli uffici e dei servizi possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.
Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dellEnte e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.
Alle richieste delle commissioni consiliari non può essere opposto il segreto dufficio o il riserbo, salvo che per le categorie di atti esattamente individuate nel regolamento.
Art. 16
Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali
Il Consiglio può istituire - con le stesse modalità di cui allart. 15 - commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nellatto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria allespletamento del mandato.
I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato.
I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della commissione.
E facoltà dei commissari dissenzienti presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.
La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte allesame del Consiglio per lassunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dellavvenuto deposito.
La Commissione ove non siano rispettati i termini previsti per lultimazione dei lavori con le modalità di cui ai commi precedenti, riferisce al Consiglio che può concedere eventuali proroghe.
Art. 17
Adunanze del Consiglio
Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione per questioni connesse allordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.
Il Consiglio si riunisce con lintervento di almeno della metà dei consiglieri assegnati.
Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso.
Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.
Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutino segreto, le schede bianche e nulle.
Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.
Per gli atti di nomina è sufficiente salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.
Art. 18
Funzionamento del Consiglio
Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.
Il regolamento disciplina altresì lesercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo lobiettivo dellefficienza decisionale.
Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:
a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
c) la formazione dei gruppi consiliari e listituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;
d) le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
e) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con lintervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;
f) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico - amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.
Art. 19
Il Sindaco
Il Sindaco, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto, rappresenta il Comune ed è responsabile dellamministrazione dellEnte.
Sovrintende allandamento generale dellEnte, provvede a dare impulso allattività degli altri organi comunali e ne coordina lattività.
Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dellattività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo Statuto.
Per lesercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione, pronunciando la seguente formula: Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto del Comune di Gaglianico.
Art. 20
Competenze del Sindaco
Il Sindaco convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio Comunale e ne fissa lordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.
Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed allesecuzione degli atti.
Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nellambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, dintesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari dapertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare lesplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, dintesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dellutenza.
Il Sindaco provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla designazione, alla nomina ed alleventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.
Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
Il Sindaco indice i referendum comunali.
Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti.
Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco salvo delega formale, ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dellEnte e la proposizione delle liti.
Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.
Art. 21
Il Vice Sindaco
Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede lAssessore più anziano di età.
Art. 22
Deleghe ed incarichi
Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori lesercizio delle proprie attribuzioni.
Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dellamministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
Latto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica loggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.
La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nellinteresse dellAmministrazione.
Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.
Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nellinteresse dellAmministrazione.
Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
Non è consentita la mera delega di firma.
Art. 23
Cessazione dalla carica di Sindaco
Limpedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio Comunale, che deve essere riunito entro dieci giorni.
Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo allimmediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario.
Art. 24
Composizione della Giunta
La Giunta e composta dal Sindaco che la presiede e da un minimo di 4 ad un massimo di 6 assessori, compreso il Vice Sindaco.
Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dellinsediamento del Consiglio Comunale, tra i consiglieri comunali o tra coloro in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.
Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.
Si applicano le disposizioni del comma precedente per i rappresentanti del Comune presso enti, aziende istituzioni ed organismi interni ed esterni allente, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non competa loro per effetto della carica rivestita.
La Giunta allatto dellinsediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.
Gli Assessori che non sono Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie allespletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.
Gli assessori, comunque nominati, non possono presentare interrogazioni e interpellanze.
Art. 25
Funzionamento della Giunta
Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
Il Sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura lunità dindirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
Per la validità delle sedute è richiesto lintervento di almeno la metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.
La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta dirigenti e funzionari del Comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.
Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.
Art. 26
Competenze della Giunta
La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge funzioni propositive e dimpulso nei confronti del Consiglio.
La Giunta compie gli atti di governo che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco.
Rientra altresì nella competenza della Giunta ladozione dei regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo Statuto in materia di organizzazione e di personale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
Art. 27
Revoca degli Assessori
Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dallincarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.
La revoca motivata è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.
Art. 28
Mozione di sfiducia
Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno sette consiglieri, deve essere motivata, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dellassunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario straordinario.
Art. 29
Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione
Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
E fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dellEnte donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dallesercitare attività di libera professione in materie di edilizia privata e pubblica nellambito del territorio comunale.
Tutti gli amministratori hanno altresì lobbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
Lobbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dellatto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazioni ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.
TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Partecipazione e diritto allinformazione
Art. 30
Libere forme associative
Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi non aventi scopo di lucro con fini sociali e culturali, quali strumenti di espressione e di partecipazione.
A tal fine il Comune:
a) sostiene i programmi e lattività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dellintera comunità, attraverso lerogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, lassunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni garantendone la rappresentanza negli appropriati organismi consultivi.
c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti lorganizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto allEnte;
d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà discrizione allassociazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e lelettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.
Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, nellalbo delle associazioni.
Viene riconosciuto il ruolo di rappresentanza delle associazioni e degli enti che hanno per scopo lintegrazione sociale delle persone disabili.
Art. 31
Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione
Gli elettori del Comune, in numero non inferiore a 200, possono presentare al Consiglio Comunale proposte per ladozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione.
Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare, nonché gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere corredate, compresa lindicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario, sono disciplinate da apposito regolamento.
Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso del Comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici.
Le proposte di iniziativa popolare sono portate allesame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione.
Il Comune può avvalersi di forme di consultazione, anche su base statistica, per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.
Chiunque, in forma singola o associata, può presentare al Comune istanze o petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi. Le modalità sono definite nel regolamento di cui al precedente comma secondo.
Art. 32
Referendum comunali
Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per labrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.
Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un decimo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dellinizio della raccolta delle firme.
Il Difensore Civico decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria.
Il Difensore Civico può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sullattinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.
Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.
I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali.
Il referendum è valido se vi partecipa almeno la maggioranza dei cittadini aventi diritto al voto. Sintende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi, con esclusione dei voti nulli e delle schede bianche.
Nei referendum abrogativi, lapprovazione della proposta referendaria determina la caducazione dellatto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo alla proclamazione dellesito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità allorientamento scaturito dalla consultazione.
Nei referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dellesito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Le norme dello Statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire lorientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione.
Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per lindizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, nellapposito regolamento.
Art. 33
Diritto daccesso e dinformazione dei cittadini
Il Comune garantisce a tutti i cittadini laccesso agli atti amministrativi.
Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a domanda o dufficio - deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.
In mancanza di altre disposizioni il termine per lemissione del provvedimento amministrativo sintende di trenta giorni.
Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e lAutorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.
I cittadini hanno diritto - nelle forme stabilite dal regolamento - a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.
I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.
Il regolamento individua le categorie di atti per i quali laccesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui laccesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dellattività amministrativa.
TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Lorganizzazione amministrativa
Art. 34
Ordinamento degli uffici e dei servizi
Lorganizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso allimpiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
I regolamenti di cui al precedente comma, sullordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri approvati dal Consiglio Comunale.
Lorganizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
La struttura organizzativa si articola in unità operative omogenee.
La dotazione organica e lorganigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dellente.
Il regolamento sullordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme di controllo interno e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei responsabili e le modalità di revoca dellincarico.
Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dellattività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo lobiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarietà tra i vari settori di attività dellente.
Art. 35
Indirizzi e criteri organizzativi
Il Consiglio Comunale determina nellambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri organizzativi cui la giunta uniformerà i contenuti del regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
Nellesercizio di tale attribuzione in particolare il Consiglio Comunale provvede a:
a) definire le linee essenziali dellorganizzazione dellente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico - amministrativo;
b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;
c) fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto;
Art. 36
Incarichi ed indirizzi di gestione
Gli organi istituzionali dellente uniformano la propria attività al principio dellattribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
Stabiliscono con provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per lazione amministrativa e la gestione.
Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.
La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe allinterno dellEnte, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
Gli incarichi di direzione degli Uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dellente.
Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.
Il Comune può associarsi con altri enti locali per lesercizio in Comune di funzioni amministrative o per lespletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato
Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.
In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il Sindaco assegna ove possibile un termine per ladempimento e nomina un commissario ad acta ove linerzia permanga ulteriormente.
Art. 37
Il Segretario comunale
Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dellente in ordine alla conformità dellazione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali, e, su richiesta, attraverso lapposizione del visto di conformità sui singoli atti.
Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per lesercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dellente.
Il Segretario comunale, al fine di assicurare unitarietà e complementarietà allazione amministrativa, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina lattività secondo le direttive impartite dal Sindaco.
Il Segretario comunale definisce, previa consultazione dei responsabili dei servizi, modalità di snellimento delle procedure amministrative.
Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna secondo le modalità previste dal regolamento dei servizi.
Il Sindaco può affidare al segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dellente.
Il Segretario è capo del personale e ne è responsabile.
Il segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa dellente secondo modalità e direttive impartite dal Sindaco, nel rispetto dellautonoma responsabilità settoriale dei responsabili degli uffici e dei servizi.
Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.
Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dellente ed agli obiettivi programmatici dellamministrazione.
Il Segretario per lesercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dellEnte.
Il Segretario comunale assume le funzioni di Ufficiale rogante per gli atti nei quali il Comune è parte.
Il Segretario comunale, in caso di temporanea assenza o impedimento, viene sostituito da altro Segretario comunale nominato dal Sindaco, previo nulla osta dellAgenzia Autonoma per la gestione dellAlbo dei Segretari comunali provinciali.
Art. 38
Il Direttore Generale
Il Comune può convenzionarsi con altri Enti Locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore Generale.
Lincarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.
La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dallincarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli Enti convenzionati e quantaltro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario Comunale, dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
Il Direttore Generale risponde al Sindaco del proprio operato nelle forme previste dalla convenzione istitutiva.
Egli è responsabile dellandamento complessivo dellattività gestionale, dellefficienza ed efficacia dellazione di governo dellente.
A tal fine il direttore:
a) collabora con lamministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;
b) predispone, dintesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;
c) verifica nel corso dellesercizio finanziario, dintesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;
d) sovrintende alla gestione e coordina lattività dei responsabili degli uffici, dei servizi e dei dirigenti attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi;
e) propone i criteri per lorganizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative;
Qualora il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco previa deliberazione della Giunta Municipale, può attribuire le relative funzioni al Segretario comunale per lintero periodo del mandato amministrativo.
Art. 39
Gestione amministrativa
Il Sindaco, ai fini della gestione amministrativa del Comune, può attribuire le funzioni di dirigente al Segretario comunale e a funzionari responsabili degli uffici o dei servizi, di seguito denominati dirigenti.
I dirigenti sono preposti, secondo lordinamento dellente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dellattività delle strutture che da essi dipendono.
A tal fine ai dirigenti sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti dindirizzo e nel regolamento di organizzazione.
Sono di competenza dei dirigenti gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, dintimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.
Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo Statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i dirigenti nellesercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.
Art. 40
Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei dirigenti
Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai dirigenti nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:
a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
b) lapplicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e ladozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi lingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.
Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai dirigenti e dai funzionari dellente per delega solo nei casi previsti dalla legge.
Art. 41
Le determinazioni dei dirigenti
Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi assumono la denominazione di determinazioni e sono soggetti ai controlli da parte degli organi previsti dallarticolo 34.
Art. 42
I servizi pubblici locali
Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obbiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte allapporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.
Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per lerogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
La compartecipazione alla spesa per lerogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, garantendo un adeguato livello di copertura dei costi.
Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sullattività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta allanno, in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.
Art. 43
LAzienda Speciale
LAzienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale.
Sono organi dellazienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e preferibilmente documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa.
Lo Statuto dellazienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente Statuto.
Il Sindaco può revocare dallincarico il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.
La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di amministrazione dellazienda.
Il Comune conferisce allazienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo Statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
LAzienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha lobbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso lequilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
I Revisori dei conti dellAzienda sono nominati dal Consiglio Comunale con modalità che assicurino la presenza nel collegio di almeno un componente di designazione della minoranza.
Art. 44
LIstituzione
LIstituzione è un organismo strumentale dellente per lesercizio dei servizi sociali dotato di autonomia gestionale.
Sono organi dellIstituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore.
Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per lintero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.
LIstituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha lobbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso lequilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dellistituzione, lordinamento interno, le prestazioni allutenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.
I bilanci preventivi e consuntivi dellIstituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.
Lorgano di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sullattività dellIstituzione.
Art. 45
Gestione dei servizi in forma associata
Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di Comune interesse, con lobiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, leconomicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini lesercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente allapporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, unefficiente erogazione dei servizi.
I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
Per lesercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.
Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
Lapprovazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio Comunale.
TITOLO V
DIFENSORE CIVICO
Art. 46
Il Difensore Civico
E istituito lUfficio del Difensore Civico.
Su deliberazione del Consiglio, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico Ufficio del Difensore Civico tra enti diversi o anche avvalersi dellufficio operante presso altri comuni.
Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante dellimparzialità e del buon andamento dellattività dellamministrazione comunale, delle aziende e degli enti dipendenti, secondo le procedure disciplinate nellapposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
Egli esercita altresì il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.
In caso di mancata approvazione del Bilancio di Previsione nei termini stabiliti, attiva la procedura di cui al seguente articolo 48.
Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nellesclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.
Il Difensore Civico ha diritto di ottenere senza formalità dai dirigenti, dai funzionari e dai responsabili degli uffici e dei servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utile per lespletamento del mandato.
Il Difensore Civico è tenuto al segreto dufficio e riveste nellesercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale.
Prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula: Giuro di adempiere il mandato di difensore civico nellinteresse dei cittadini e nel rispetto delle leggi, dello Statuto comunale e delle norme regolamentari dellente.
Il Difensore Civico riferisce periodicamente, secondo quanto stabilito dallapposito regolamento o, di propria iniziativa, al Consiglio Comunale sullattività svolta indicando gli interventi effettuati e segnalando le disfunzioni, le omissioni ed i ritardi dellamministrazione e degli uffici nei confronti dei cittadini.
Il Consiglio Comunale adotta apposito regolamento per il funzionamento dellufficio del Difensore Civico.
Art. 47
Requisiti e modalità di nomina del Difensore Civico
AllUfficio del Difensore Civico è preposta persona, che, per esperienza acquisita, offra garanzie di competenza, probità ed obiettività di giudizio e che non si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale.
Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati entro tre mesi dalla seduta dinsediamento del Consiglio Comunale e dura in carica per un periodo non superiore a quello del Consiglio che lo ha eletto.
Ove lUfficio non sia tempestivamente ricostituito alla scadenza del mandato, il difensore civico in carica esercita le funzioni fino alla prestazione del giuramento da parte del successore.
Il Difensore Civico può essere revocato dallincarico prima della scadenza del mandato solo per gravi violazioni di legge, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, adottata in seduta segreta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza od alto impedimento, il Consiglio Comunale provvede alla nuova nomina entro tre mesi.
Ove si verifichi nel corso del mandato una delle condizioni di ineleggibilità od incompatibilità, il difensore civico è dichiarato decaduto con le stesse modalità e procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali.
TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA
Art. 48
Autonomia finanziaria
Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso lapplicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per lerogazione dei servizi comunali.
Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per lanno successivo.
Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta Municipale il relativo schema, il Difensore Civico nomina un commissario affinché lo predisponga dufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e, comunque, quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta Municipale, il Difensore Civico assegna, con lettera raccomandata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale il Commissario approva il bilancio. Il Difensore Civico informa il Prefetto di tale circostanza per lavvio della procedura di scioglimento del Consiglio.
Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, servizi ed interventi, che evidenzi in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.
Prima dellinizio dellesercizio finanziario la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni allutenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per lordinaria gestione e lattuazione degli interventi programmati.
Nel corso dellesercizio lazione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dellequilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed allandamento della spesa.
I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
La Giunta municipale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per lapprovazione il bilancio consuntivo dellanno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.
I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini con adeguati mezzi informativi.
Art. 49
Demanio e patrimonio
I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
La gestione dei beni comunali sispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dellutilità pubblica.
I beni non impiegati per i fini istituzionali dellente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire unadeguata redditività.
I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. Linventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.
Il funzionario incaricato della tenuta dellinventario dei beni ha altresì lobbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.
Art. 50
Revisione economico-finanziaria
Un Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle istituzioni.
Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne lefficienza ed i risultati.
Nellesercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per lespletamento dellincarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.
Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto allattività degli organi amministrativi dellente.
Il regolamento di contabilità disciplina lorganizzazione ed il funzionamento dellorgano, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Revisore con gli organi elettivi e gestionali.
Art. 51
Controllo di gestione e controllo di qualità
Al fine di verificare lo stato dattuazione degli obiettivi programmati, nonché lefficienza, lefficacia e leconomicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.
Per i servizi gestiti direttamente dallente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dellarticolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.
Per lesercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne allente o di società ed organismi specializzati.
Nei servizi erogati allutenza il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.
TITOLO VII
DISPOSIZIONE FINALE
Art. 52
Disposizione finale
Viene abrogato lo Statuto approvato con precedente atto C.C. n° 22 del 18 maggio 1993, modificato con delibera n° 12 del 23 febbraio 1996 e n° 14 del 26 aprile 1996.
Entro un anno dallentrata in vigore del presente statuto il Consiglio Comunale adotta i regolamenti previsti.