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Bollettino Ufficiale n. 35 del 29 / 08 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Alba (Cuneo)

Statuto comunale

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1
Principio di autonomia

1 Il comune di Alba è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2 E’ dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria, nell’ambito del proprio statuto e regolamento e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3 Con le disposizioni del presente statuto il comune di Alba - ente autonomo nell’unità politica della Repubblica italiana - attua i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato in materia di autonomie locali.

Art. 2
Lo statuto comunale

1 Nel rispetto dei principi di cui all’articolo precedente, lo statuto disciplina la natura dei rapporti tra il comune ed i cittadini e garantisce e sancisce i principi fondamentali che regolano l’autonomia organizzativa dell’ente.

2 Lo statuto, espressione della comunità di base, rende pubblico e manifesto l’ordinamento del comune agli enti ed ai soggetti terzi.

3 Il consiglio comunale adegua periodicamente lo statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante corrispondenza fra le norme dallo stesso stabilite e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 103.

Art. 3
Le funzioni

1 Il comune di Alba è ente autonomo secondo i principi fissati dalle leggi generali della Repubblica ed in conformità al presente statuto.

2 E’ titolare di poteri e funzioni proprie e delegate dalle leggi statali e regionali, che esercita secondo il principio di sussidiarietà.

3 Il comune ha ampia potestà regolamentare, nel rispetto della legge e dello statuto, al fine di affermare il principio di democrazia nella gestione della comunità amministrata.

4 Tutela la propria denominazione, che può essere modificata con l’osservanza delle norme previste dalla Costituzione.

Art. 4
Benemerenze

1 Per le benemerenze acquisite dalla sua popolazione il comune, con decreto del presidente della Repubblica del 12 ottobre 1949, è stato decorato di “MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE” con la seguente motivazione: CITTA’ DI ALBA “Centro delle Langhe, ha vissuto l’epopea delle lotte partigiane contro l’oppressione nazifascista simboleggiando l’eroismo ed il martirio di tutta la regione. Rettasi a libertà per un mese veniva, poi, attaccata da preponderanti forze e, con unanime decisione di popolo, preferiva alla resa afferta dal nemico il combattimento a fianco dei suoi figli militanti nelle forze partigiane. Cosciente nel sacrificio, fiera nella resistenza, durante lunghi mesi di lotta, superbamente confermava il retaggio delle centenarie tradizioni di valore guerriero”. Alba, 8 settembre 1943 - 25 aprile 1945.

Art. 5
Stemma e gonfalone

1 Il comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma. Lo stemma è quello storicamente utilizzato da tempo immemorabile, consistente in croce rossa in campo bianco con le lettere in carattere romano A - L - B - A formanti il nome di Alba, sormontato da corona comitale e circondato da un ramo di quercia ed uno di alloro.

2 Il regolamento disciplina l’uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ed enti od associazioni, operanti nel territorio comunale, e le relative modalità.

Art. 6
Territorio

1 Il comune di Alba comprende la parte del suolo delimitato con il piano topografico, di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’istituto centrale di statistica.

2 Il territorio di cui al precedente comma comprende:

a) Alba, capoluogo, nella quale è istituita la sede del comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici;

b) Frazione Como;

c) Frazione Biglini - Scaparone;

d) Frazione Mussotto;

e) Frazione Gallo;

f) Fraz. S. Rocco Cherasca;

g) Frazione S. Rocco Seno d’Elvio.

3 Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale a’ sensi dell’art. 133 della Costituzione previa audizione della popolazione del comune.

Art. 7
Finalità

1 Il comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico, afferma la eguale dignità di tutti i cittadini, opera per la rimozione degli ostacoli d’ordine economico e sociale che impediscono lo sviluppo della persona umana, promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche della comunità.

Art. 8
Tutela della persona

1 Il comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, alla tutela ambientale, allo studio e all’assistenza scolastica, al lavoro, alla tutela della famiglia e alla casa e attua idonei strumenti per renderli effettivi.

2 Salvaguarda i diritti fondamentali del cittadino, valorizza le tradizioni culturali e religiose e le vocazioni produttive, favorisce ogni iniziativa diretta a realizzare opportunità occupazionali, riconosce e favorisce l’azione responsabile della formazione sociale e del volontariato, assegna un ruolo preminente e centrale alla dignità di ogni cittadino. In tal senso si adopera per il recupero e l’integrazione sociale delle categorie socialmente svantaggiate.

3 Promuove la cultura della pace e partecipa ad iniziative per la collaborazione e cooperazione fra i popoli.

Art. 9
Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1 Il comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque e per l’uso razionale delle risorse energetiche.

2 Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 10
Promozione dei beni culturali,
dello sport e del tempo libero

1 Il comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2 Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed amatoriale ed il turismo sociale e giovanile, come fattori di sviluppo socio-educativo.

3 Per il raggiungimento di tali finalità il comune favorisce l’istituzione di enti, organismi e associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso ai singoli e agli enti, organismi ed associazioni, nelle forme previste da appositi regolamenti, in conformità a quanto previsto dalla legge.

Art. 11
Assetto ed utilizzazione del territorio

1 Il comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali, assicurando la tutela del paesaggio.

2 Realizza piani di sviluppo per l’edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all’abitazione.

3 Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, anche secondo le esigenze e le priorità definite dagli strumenti urbanistici e di programmazione.

4 Attua un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche, privilegiando il trasporto collettivo e garantendo, anche, il superamento delle barriere architettoniche.

5 Promuove, nell’ambito delle competenze previste dalla legge, la formulazione di regolamenti da applicare nel caso di calamità naturali, in conformità a quanto previsto dal piano di protezione civile del comune. Promuove e coordina le attività di protezione civile, con particolare riferimento alle attività svolte dalle Associazioni operanti sul territorio.

6 Il comune esercita per mezzo degli organi competenti il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 12
Sviluppo economico

1 Il comune, nell’ambito delle proprie competenze, coordina le attività commerciali e favorisce l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e qualità del servizio da rendere al consumatore.

2 Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, dell’agricoltura, con particolare riguardo ai prodotti tipici e genuini delle Langhe e dei Roeri, dell’industria e del terziario avanzato, e adotta iniziative atte a stimolare l’attività, favorendo l’associazionismo.

3 Promuove lo sviluppo delle attività turistiche, favorendo il rinnovamento e l’ordinata espansione delle strutture e dei servizi turistici e ricettivi e valorizzando le componenti naturali, sociali, artistiche ed economiche.

4 Il comune promuove e sostiene forme associative e di cooperazione.

Art. 13
Programmazione economico-sociale e territoriale

1 In conformità a quanto disposto dalla legge, il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2 Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della regione, il comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l’apporto dei sindacati e delle associazioni di categoria, delle forze sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 14
Partecipazione

1 Il comune valorizza le libere forme associative e promuove l’effettiva partecipazione popolare all’attività politica ed amministrativa dell’ente, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione e dalla legge.

2 Riconosce che presupposto della partecipazione è l’informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l’istituzione di mezzi e di strumenti idonei.

3 Periodicamente relaziona sulla sua attività, stabilisce rapporti permanenti con gli organi di informazione ed istituisce forme di comunicazione diretta con l’intera comunità locale e favorisce rapporti permanenti con gli organi di informazione.

Art. 15
Albo pretorio

1 Il comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2 La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

3 Responsabile degli adempimenti connessi con la tenuta dell’albo pretorio è il segretario generale, il quale cura la pubblicazione degli atti affinché avvenga con le modalità e secondo i tempi previsti dalla legge.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 16
Organi

1 Sono organi di governo del comune:

a) il consiglio;

b) la giunta;

c) il sindaco;

2 Il consiglio e il sindaco sono organi elettivi.

3 La giunta è l’organo collegiale nominato dal sindaco con il quale collabora.

4 La legge, lo statuto ed il regolamento normano l’attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi istituzionali, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 17
Elezione e composizione

1 Le norme relative alle elezioni del consiglio comunale, al numero dei consiglieri e alla loro posizione giuridica sono stabilite dalla legge.

2 Il consiglio comunale si articola in gruppi consiliari e si avvale di commissioni costituite nel proprio seno, con criterio proporzionale, e della conferenza dei capigruppo. I poteri, l’organizzazione e le forme di pubblicità delle commissioni sono determinati dal regolamento.

3 Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato dal regolamento.

4 Con norme regolamentari saranno previste, nell’ambito della dotazione organica, le risorse umane, strumentali e finanziarie adeguate ad assicurare il funzionamento, le iniziative e l’informazione sull’attività del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 18
Durata in carica

1 La durata in carica del consiglio è stabilita dalla legge.

2 Il consiglio rimane in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 19
Ruolo e competenze generali

1 Il consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, determina l’indirizzo politico e amministrativo del comune ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2 Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.

3 L’esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

4 Il consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

5 Gli atti fondamentale del consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 20
Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1 Il consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell’ente ed adottando gli atti fondamentali che la legge specificamente attribuisce alla sua competenza, ed in particolare:

a) L’adozione dello statuto e dei regolamenti;

b) La partecipazione alla definizione ed all’adeguamento delle linee programmatiche presentate dal sindaco;

c) L’approvazione del bilancio annuale, pluriennale e della relazione previsionale e programmatica e di ogni altro atto della programmazione finanziaria;

d) L’approvazione degli atti di programmazione urbanistica, dei lavori ed opere pubbliche e degli altri provvedimenti di programmazione e definizione degli obiettivi dell’attività del comune attribuiti alla sua competenza dalla legge;

e) La determinazione dei criteri generali per l’adozione da parte della giunta del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

f) Gli indirizzi stabiliti per la nomina, designazione e revoca da parte del sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;

g) La espressione degli indirizzi per il coordinamento e l’organizzazione da parte del sindaco degli orari delle attività;

h) La definizione dei compiti degli organismi di decentramento e partecipazione;

i) Gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

j) Ogni altra attività, funzione ed intervento per i quali la legge o il presente statuto dispongono l’esercizio da parte del consiglio delle funzioni di indirizzo;

2 Il consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, intervento e progetto, gli obiettivi della gestione dell’ente.

3 Il consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l’attività degli altri organi di governo.

4 Il consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

5 Il consiglio può esprimere direttive per l’adozione da parte della giunta di provvedimenti dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l’amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

6 Il consiglio provvede alla nomina dei suoi rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Art. 21
Funzioni di controllo politico-amministrativo

1 Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:

a) degli organi e dell’organizzazione operativa del comune;

b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l’esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del comune od ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2 Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma, l’attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3 Il consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell’attività dei soggetti e dell’organizzazione di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati.

4 La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b), del primo comma è esercitata dal consiglio comunale, a mezzo del sindaco secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.

Art. 22
Prima adunanza, convalida degli eletti
ed elezione del presidente

1 La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

2 La seduta è presieduta dal consigliere anziano fino all’elezione del presidente.

3 Nella prima adunanza il nuovo consiglio procede alla convalida degli eletti, all’elezione del presidente e del vice presidente, riceve il giuramento del sindaco e la comunicazione dei componenti della giunta, dallo stesso nominati.

4 L’avviso di convocazione deve essere notificato almeno 5 giorni prima della seduta; per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dal regolamento.

Art. 23
Linee programmatiche di mandato

1 Entro 120 giorni dalla data di insediamento il sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2 Con cadenza almeno annuale, il consiglio comunale provvede a verificare tali linee unitamente allo stato di attuazione dei programmi. E’ facoltà del sindaco proporre al consiglio comunale, nel corso della durata del mandato, gli adeguamenti strutturali e/o le modifiche alle linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 24
Convocazione e presidenza

1 Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal suo presidente, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell’adunanza.

2 Il consiglio può essere convocato:

a) per iniziativa del presidente;

b) su richiesta del sindaco;

c) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica .

Art. 25
Il presidente

1 Il consiglio comunale è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta a votazione segreta e con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti nei primi due scrutini. Qualora detta maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella medesima seduta e il Presidente è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2 Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio.

3 Il presidente del consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, assicurare l’osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere e di sciogliere l’adunanza.

4 Il presidente promuove ed organizza le attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e l’adozione degli atti fondamentali che l’ordinamento attribuisce al consiglio comunale ed assicura, con le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento, la partecipazione del consiglio alla definizione, all’adeguamento ed alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.

5 Il presidente del consiglio:

* Programma le adunanze del consiglio comunale e ne stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell’Assemblea, del sindaco e della giunta, delle Commissioni, dei singoli consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;

* Assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri delle questioni sottoposte al consiglio;

* Promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei consiglieri comunali previsti dall’ordinamento, dallo statuto e dal regolamento;

* Attiva il lavoro delle Commissioni Consiliari;

* Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo prevista al successivo art.34, comma 3°;

* Adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo statuto e dal regolamento.

6 In assenza del presidente, le funzioni vicarie sono espletate dal vice-presidente, eletto con le modalità e con la maggioranza di cui al comma 1.

7 Il presidente e il vice presidente del consiglio possono essere revocati su proposta motivata di almeno un terzo dei componenti il consiglio comunale e con il voto favorevole, espresso per appello nominale, di almeno due terzi dei consiglieri assegnati, alle condizioni e con le modalità previste dal regolamento.

Art. 26
Il consigliere anziano

1 Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell’art.73 del D.L.vo n. 267/2000, per la composizione e la elezione degli organi dei Comuni, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.

Art. 27
Il consigliere comunale

1 Ciascun consigliere comunale rappresenta l’intera comunità, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle sue funzioni, tranne nei casi previsti dalla legge.

2 I consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il consiglio adotta la relativa deliberazione.

3 Qualora un consigliere assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto di accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della sua lista di appartenenza.

4 I gettoni di presenza spettanti a ciascun consigliere per la partecipazione a consigli e commissioni comunali sono stabiliti nei limiti fissati dalla legge. L’interessato può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l’ente pari o minori oneri finanziari. L’ammontare dell’indennità e le modalità di erogazione vengono disciplinate dal regolamento.

Art. 28
Doveri del consigliere

1 I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2 I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute del consiglio comunale, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il presidente del consiglio, a seguito dell’accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere, provvede per iscritto a comunicare all’interessato l’avvio del procedimento di revoca.

3 Il consigliere proposto per la decadenza ha il diritto di presentare entro il termine di giorni dieci dalla ricevuta notificazione e comunque fino alla discussione del relativo argomento in consiglio comunale le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire gli eventuali documenti probatori di cui il consiglio deve prendere atto.

4 Il consiglio esamina e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato e dell’eventuale documentazione prodotta.

Art. 29
Poteri del consigliere

1 Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2 Ha diritto di ottenere dagli uffici del comune e delle aziende e degli enti da essi dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del mandato. Ha inoltre il compito di tutelare il cittadino nell’ottenere dall’amministrazione comunale e dai suoi uffici, dalle aziende ed enti da essa dipendenti, quanto gli spetta di diritto.

3 Le forme ed i modi per l’esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4 E’ tenuto al segreto d’ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 30
Dimissioni e surrogazione - Revoca

1 Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate per iscritto al presidente del consiglio mediante presentazione al protocollo generale del comune. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

2 Nell’ipotesi di dimissioni da consigliere del candidato sindaco non eletto di un raggruppamento di più liste, subentra il candidato escluso con la più alta cifra individuale appartenente alla lista apparentata avente il primo quoziente escluso.

3 Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell’art.141 del D.L.vo n. 267/2000.

Art. 31
Nomina rappresentanti

1 Il consiglio comunale provvede alla nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla legge.

2 Qualora il consiglio comunale non deliberi le nomine di sua competenza entro i termini di scadenza del precedente incarico, si provvederà ai sensi di quanto stabilito dalle disposizioni di legge che regolano la materia.

Art. 32
Funzionamento

1 Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che contiene in particolare le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte ed indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.

2 Tale disciplina deve ispirarsi ai seguenti principi:

a) L’ordine del giorno deve essere redatto con chiarezza in modo tale da consentire ai consiglieri di conoscere con facilità gli oggetti da trattare;

b) L’avviso di convocazione con la relativa documentazione deve essere consegnato con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la seduta del consiglio;

c) Per la validità delle sedute debbono essere presenti almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune, senza computare a tal fine il sindaco;

d) Per la validità delle deliberazioni è di regola richiesta la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 33
Pubblicità delle spese elettorali

1 Il deposito delle liste o delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione di una dichiarazione delle spese che le liste ed i candidati prevedono di sostenere per la campagna elettorale. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, deve essere altresì presentato il rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

Art. 34
Gruppi consiliari

1 I consiglieri si costituiscono in gruppi composti a norma di regolamento.

2 Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l’esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi, il tutto secondo apposito regolamento.

Art. 35
Conferenza dei capigruppo

1 E’ istituita la conferenza dei capigruppo composta dal presidente del consiglio comunale, che la presiede, o in caso di assenza dal vice presidente e dai capigruppo consiliari o loro delegati appartenenti ai rispettivi gruppi.

2 Le finalità e le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

Art. 36
Commissione per la revisione dello statuto e del regolamento del consiglio

1 Il consiglio nomina una commissione consiliare per lo statuto e il regolamento interno, su designazione dei gruppi in relazione alla loro composizione numerica ed in modo da garantire la presenza in essa, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per gruppo.

2 La commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nello statuto e nel regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all’approvazione del consiglio.

3 La commissione è nominata per l’intera durata del consiglio ed ha il compito della formazione dello statuto e del regolamento per il funzionamento del consiglio e del loro adeguamento, esaminando le proposte dei consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con il proprio parere, al voto del consiglio.

4 Il consiglio approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune a scrutinio palese lo statuto, il proprio regolamento e le modificazioni.

Art. 37
Commissioni consiliari permanenti

1 Il consiglio comunale si articola in commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza di tutti i gruppi.

2 Ogni commissione annovera almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare, definito all’art. 34 del presente statuto.

3 Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, il numero dei componenti, la loro competenza per materia, i poteri e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

4 Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art. 38
Commissioni speciali

1 Il consiglio comunale può istituire commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, attribuendone la presidenza alle opposizioni.

2 Il consiglio comunale può altresì istituire al proprio interno commissioni d’indagine sull’attività dell’amministrazione.

3 I poteri, la composizione e il funzionamento delle commissioni di cui ai precedenti commi sono disciplinati dal regolamento.

Art. 39
Pareri

1 Ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio deve essere corredata del parere in ordine alla sola regolarità tecnica del dirigente della ripartizione interessata e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del dirigente della ripartizione finanziaria.

2 Ove nella proposta di deliberazione non siano ravvisabili aspetti specificatamente tecnici, si prescinde dal relativo parere. Tale circostanza dovrà essere adeguatamente evidenziata nel testo del provvedimento deliberato.

3 Qualora uno o più degli anzidetti pareri siano negativi, è facoltà del consiglio adottare ugualmente il provvedimento purché siano motivate le ragioni che inducono l’organo deliberante a discostarsene.

4 I soggetti di cui al 1° comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 40
Composizione e nomina

1 La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da n. 7 assessori.

2 Gli assessori sono nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio, tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere.

3 Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.

4 Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

5 Il sindaco deve assicurare la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, fermo restando il possesso dei requisiti e delle competenze previsti dalla legge e dallo statuto.

6 Il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta nella prima seduta successiva all’elezione, dopo il giuramento.

Art. 41
Convocazione e presidenza

1 Il sindaco convoca la giunta e stabilisce gli oggetti all’ordine del giorno della seduta, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2 In caso di assenza o di impedimento temporaneo del sindaco, la giunta è presieduta dal vicesindaco.

3 In caso di assenza o impedimento temporaneo del sindaco e del vicesindaco, la giunta è presieduta dall’assessore più anziano d’età.

4 Gli assessori possono partecipare al consiglio comunale con diritto di parola, ma non di voto.

Art. 42
Ruolo e competenze generali

1 La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2 Gli assessori preposti ai vari rami dell’amministrazione comunale, sono responsabili collegialmente degli atti della giunta e individualmente degli atti dei loro Assessorati.

3 La giunta compie gli atti di amministrazione a contenuto non meramente gestionale che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio.

4 La giunta esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l’adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

5 La giunta riferisce annualmente al consiglio sull’attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

6 La giunta, in particolare, nell’esercizio delle proprie attribuzioni di governo:

a) Propone al consiglio i regolamenti, ad eccezione di quello sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che adotta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

b) Ha compiti di pianificazione in materia di personale;

c) Approva gli schemi di bilancio da sottoporre al consiglio;

d) Approva il Piano Esecutivo di Gestione e i relativi aggiornamenti, affidando agli organi gestionali gli obiettivi da conseguire e le risorse necessarie;

e) Elabora e propone al consiglio criteri per la disciplina generale delle tariffe;

f) Approva le modifiche delle tariffe;

g) Delibera in ordine agli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permute, all’approvazione di progetti delle opere pubbliche già previste in atti fondamentali del consiglio e che non siano espressamente riservate alla competenza del consiglio stesso o dei dirigenti;

h) Autorizza la promozione e la resistenza alle liti ed approva le transazioni, affidando, di norma, la rappresentanza in giudizio al sindaco, ovvero ai dirigenti, secondo quanto stabilito dal successivo art.51;

i) Provvede all’assegnazione di aree per l’edilizia residenziale pubblica a tal fine destinate dal P.R.G.C. ed all’approvazione delle relative convenzioni.

Art. 43
Organizzazione e funzionamento

1 Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite dal sindaco, e possono essere dallo stesso modificate.

2 Le sedute della giunta non sono pubbliche.

3 La giunta delibera con l’intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.

4 Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

5 Il segretario generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della giunta e cura la redazione degli atti deliberativi i quali devono essere sottoscritti dal sindaco, o da chi per lui presiede la seduta, e dal segretario stesso.

Art. 44
Durata in carica

Cessazione dei singoli componenti

1 I componenti della giunta comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.

2 La giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco.

3 Il voto contrario del consiglio su una proposta del sindaco e della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

4 Gli assessori cessano dalla carica per decesso, dimissioni, revoca o decadenza, nei casi previsti dalla legge.

Art. 45
Mozione di sfiducia

1 Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

2 La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3 Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

4 La mozione va presentata al segretario generale perché ne disponga la immediata acquisizione al protocollo generale dell’ente, oltre alla contestuale formale comunicazione al sindaco, agli assessori ed al presidente del consiglio comunale. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente 2° comma.

Art. 46
Deliberazioni d’urgenza

1 La giunta può, in caso d’urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2 L’urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all’ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del consiglio.

3 Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4 Il consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 47
Pareri

1 Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta deve essere corredata del parere in ordine alla sola regolarità tecnica del dirigente della ripartizione interessata e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del dirigente della ripartizione finanziaria.

2 Ove nella proposta di deliberazione non siano ravvisabili aspetti specificatamente tecnici, si prescinde dal relativo parere. Tale circostanza dovrà essere adeguatamente evidenziata nel testo del provvedimento deliberato.

3 I soggetti di cui al 1° comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

CAPO IV
IL SINDACO

Art. 48
Elezione - Giuramento - Distintivo

1 Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni previste dalla legge.

2 Nella seduta di insediamento, il sindaco presta davanti al consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3 Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra.

4 I casi di ineleggibilità ed incompatibilità sono previsti dalla legge.

Art. 49
Competenze

1 Le competenze del sindaco sono determinate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

2 Il sindaco rappresenta l’ente ad ogni effetto di legge, è l’organo responsabile dell’amministrazione locale nonché ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale. Provvede a dare impulso e coordinare l’attività degli organi comunali. Dirige l’attività della giunta mantenendone l’unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo del consiglio.

3 La rappresentanza in giudizio spetta al sindaco. In casi eccezionali, la giunta, su proposta del sindaco, può autorizzare a stare in giudizio il dirigente responsabile dell’atto o del provvedimento di cui è causa.

4 Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dall’ordinamento e, in particolare:

a) Nomina gli assessori e il vice sindaco.

b) Revoca i componenti della giunta comunale e provvede alla loro sostituzione anche in caso di cessazione.

c) Convoca e presiede la giunta comunale e propone al presidente gli argomenti da porre all’ordine del giorno delle sedute del consiglio.

d) Può delegare a singoli assessori le attribuzioni che attengono a materie definite. Le deleghe sono conferite con provvedimento formale per settori di materia tendenzialmente omogenei, individuati sulla base della struttura organizzativa del comune.

e) Può attribuire a singoli consiglieri, dandone comunicazione al consiglio, incarichi particolari su specifiche materie o su specifici progetti che non comportino l’emanazione di atti con efficacia esterna, che non siano incompatibili con le funzioni proprie del consigliere comunale. Detti consiglieri, nell’espletamento dell’incarico ricevuto, devono esclusivamente fare riferimento al sindaco.

f) Propone al consiglio comunale gli indirizzi generali di governo dell’amministrazione.

g) Nomina e revoca il segretario generale e il direttore generale.

h) Nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo modalità e criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

i) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti.

j) Impartisce le direttive al segretario generale, al direttore generale, se nominato, ed ai dirigenti dei servizi.

k) Nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

l) Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che aziende, enti, Istituzioni, Società o consorzi dei quali fa parte il comune ed i concessionari di servizi comunali, svolgano attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

m) Esercita le funzioni di vigilanza, nell’ambito delle leggi, regolamenti e statuto, nei confronti delle aziende, enti, Istituzioni, Società e consorzi dei quali fa parte il comune e dei concessionari di servizi comunali.

n) In veste di ufficiale di Governo, esplica le funzioni che gli sono conferite dalla legge.

o) Adotta i provvedimenti necessari per assicurare l’informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali nei casi previsti dalla legge.

p) Coordina, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

q) Promuove la conclusione degli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.

r) Indice i referendum comunali.

Art. 50
Cessazione della carica

1 Il sindaco cessa dalla carica in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso, dimissioni.

2 In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.

3 In caso di dimissioni, le stesse diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio stesso, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 51
Il vice sindaco

1 Il vice sindaco è nominato, in sede di costituzione della giunta, dal sindaco.

2 Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nei casi previsti dal 1° comma dell’art.50 del presente statuto.

3 Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del sindaco e del vice sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l’assessore più anziano d’età.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 52
Partecipazione popolare

1 Il comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale.

2 Garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutta la popolazione, compresi i cittadini dell’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, all’attività politico-amministrativa, culturale, economica e sociale della comunità.

3 Garantisce, inoltre, in ogni circostanza, la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutte le forme associative dei cittadini.

Art. 53
Riunioni ed assemblee

1 Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed associazioni per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, culturali, sociali, sportive e ricreative.

2 Il comune facilita l’esercizio del diritto di riunione mettendo a disposizione dei cittadini, dei gruppi di volontariato e delle associazioni a carattere democratico locali e spazi idonei nei limiti delle effettive disponibilità dell’amministrazione.

3 Le condizioni, modalità e oneri d’uso sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 54
Comitati di quartiere

1 Il comune valorizza e riconosce la costituzione, su base di quartiere o di frazione, di specifici comitati, organizzati in forma democratica, la cui disciplina e il cui funzionamento è demandato ad apposito regolamento.

Art. 55
Consultazioni

1 Fermi restando i casi previsti dalla legge, il consiglio comunale, la giunta comunale e le commissioni consiliari permanenti possono promuovere forme di consultazione dei cittadini, delle organizzazioni e delle associazioni che li rappresentano, relativamente a provvedimenti di interesse diffuso.

2 Forme e modalità delle consultazioni saranno stabilite, di volta in volta, dagli organi di cui al primo comma, nel rispetto di quanto previsto dalle norme del presente statuto e dei regolamenti comunali, e potranno essere attuate anche nei confronti di cittadini che abbiano compiuto sedici anni d’età.

3 I costi delle consultazioni sono a carico del comune.

4 Il consiglio comunale può istituire apposite consulte, anche permanenti, aperte ai cittadini e alle varie forme associative, riguardanti specifiche attività e problematiche sociali. Le forme e i modi di costituzione e funzionamento delle stesse saranno previste in appositi regolamenti da approvarsi dal consiglio comunale all’atto della loro istituzione.

Art. 56
Istanze

1 I cittadini, intendendosi per tali i residenti nel comune o gli esercenti nello stesso attività economiche, anche se non residenti, possono, in forma singola od associata, presentare istanze al sindaco per richiedere particolari e dettagliate informazioni su specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione comunale di interesse generale.

2 Le istanze, a pena di inammissibilità, debbono essere sottoscritte ed indicare un domicilio nel comune per la risposta.

3 Il sindaco risponde per iscritto entro 40 giorni dalla loro presentazione.

Art. 57
Petizioni

1 I cittadini, intendendosi per tali i residenti nel comune, o gli esercenti nello stesso attività economiche, anche se non residenti, possono presentare petizioni al sindaco, alla giunta ed al consiglio comunale, per l’emanazione, in relazione alle rispettive competenze, di atti amministrativi che interessino la generalità o parte rilevante della cittadinanza.

2 Ai fini delle procedure e delle garanzie del presente articolo le petizioni debbono essere sottoscritte da un numero di cittadini, come sopra definiti, non inferiore a 400. Esse devono contenere l’indicazione del nominativo e indirizzo di uno dei proponenti cui inviare le relative comunicazioni.

3 La verifica dell’ammissibilità della petizione, sotto il profilo dell’ammissibilità della materia, del contenuto pubblicistico e dell’osservanza delle formalità, è effettuata, rispettivamente, dal sindaco, dalla giunta comunale e dalla conferenza dei capigruppo.

4 Entro 30 giorni dalla presentazione delle petizioni deve essere espressa la decisione di ammissibilità delle stesse.

5 L’organo cui le petizioni ammesse sono dirette nei successivi 60 giorni adotta le proprie determinazioni con apposito atto, da comunicarsi al domicilio dei proponenti.

6 Qualora la petizione non venga ritenuta ammissibile, se ne dispone l’archiviazione, con provvedimento motivato da comunicarsi al domicilio dei proponenti.

Art. 58
Proposte

1 I cittadini maggiorenni residenti possono formulare proposte dirette all’amministrazione comunale affinchè assuma determinate decisioni nell’ambito delle materie di propria competenza.

2 Tale facoltà deve essere esercitata facendo pervenire al comune una specifica formulazione dell’atto deliberativo richiesto, con adeguata motivazione, presentata da un numero di cittadini non inferiore a 400.

3 Con la presentazione della proposta si tende a far assumere con atto deliberativo una specifica determinazione al comune, nel perseguimento di interessi di natura collettiva.

4 Le modalità procedimentali per la presentazione, l’esame di ammissibilità e di merito e la decisione sono quelle relative alle petizioni di cui all’art. 57 del presente statuto.

Art. 59
Referendum

1 E’ ammesso il referendum consultivo e abrogativo relativamente a materie di esclusiva competenza comunale.

2 Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

a) revisione dello statuto comunale;

b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; dotazioni organiche e relative variazioni;

c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e le relative variazioni;

d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

e) designazione e nomine di rappresentanti;

f) provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato o meramente esecutivi;

g) oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria nell’ultimo triennio.

3 Il referendum è indetto quando lo richiedano almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, ovvero su iniziativa dei due terzi del consiglio comunale.

4 Sull’ammissibilità del referendum decide il consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

Art. 60
Effetti del referendum consultivo

1 Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali.

2 La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3 Entro 90 giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria ad opera del sindaco, il consiglio comunale ne prende atto e assume, ove necessari, i conseguenti provvedimenti deliberativi.

4 Il mancato recepimento dell’esito del referendum consultivo deve essere deliberato, con congrua motivazione, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

Art. 61
Effetti del referendum abrogativo

1. Hanno diritto di partecipare al referendum abrogativo tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali.

2. La disposizione oggetto del referendum abrogativo cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla proclamazione del risultato, se alla consultazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se si è espressa favorevolmente all’abrogazione la maggioranza dei votanti.

3. Il consiglio comunale può deliberare di sospendere l’efficacia della consultazione per un periodo non superiore a tre mesi, qualora, a seguito del referendum, sia indispensabile assumere ulteriori provvedimenti formali, coerenti con l’esito della consultazione stessa per garantire l’erogazione di servizi pubblici.

4. In ogni caso, l’effetto abrogativo del referendum non influisce sulle situazioni giuridiche soggettive già venutesi a creare.

Art. 62
Disciplina del referendum

1. Le norme per l’attuazione del referendum sono stabilite nell’apposito regolamento.

CAPO II
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 63
Pubblicità degli atti amministrativi

1 Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l’esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, degli enti o delle imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del comune.

Art. 64
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1 Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del comune, singoli od associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

2 Ad ulteriore tutela dei cittadini è istituito nel comune di Alba “L’Ufficio per i rapporti con i cittadini”, quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.

3 Al predetto ufficio sono preposti un funzionario comunale e un cittadino estraneo all’amministrazione con incarico a titolo onorifico. Quest’ultimo sarà eletto dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, tra persone particolarmente qualificate che diano garanzia di obiettività e competenza.

TITOLO IV
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I
I PRINCIPI

Art.65
Principi generali

1 L’organizzazione degli uffici e dei servizi del comune è diretta ad assicurare, secondo criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità, l’efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.

2 L’azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all’estensione dell’area e dell’ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore dei cittadini. A tal fine, l’amministrazione introduce le innovazioni tecnologiche e normative più opportune in relazione alla costante evoluzione dell’organizzazione del lavoro.

CAPO II
UFFICI E PERSONALE

Art. 66
Organizzazione

1 L’ordinamento degli uffici e dei servizi del comune è disciplinato da apposito regolamento.

2 Si fonda sul principio della distinzione dei ruoli e delle competenze, secondo il quale i compiti di indirizzo e di controllo spettano agli organi politici mentre i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile sono attribuiti al direttore generale, ove nominato, al segretario generale e ai dirigenti, ivi compresa la gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali loro assegnate.

3 Tale ordinamento è adottato in conformità alla legge e allo statuto e nel rispetto di criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, e regola: la dotazione organica, l’assetto delle strutture organizzative, l’esercizio delle funzioni dirigenziali, i metodi di gestione operativa, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nonché ogni altra materia organizzativa rimessa dalla legge o dallo statuto all’autonomia regolamentare dell’ente.

Art. 67
Il sistema di direzione

1 Il sistema di direzione si compone del direttore generale, se nominato, del segretario generale, dei dirigenti e della conferenza dei dirigenti.

2 Nelle forme e nei termini ad essi rispettivamente attribuiti, essi coadiuvano il sindaco e la giunta nell’esercizio dei loro compiti.

3 I titolari delle funzioni di direzione predispongono piani di lavoro diretti a tradurre operativamente, nel rispetto degli indirizzi programmatici e dei criteri stabiliti dal sindaco, il complesso degli obiettivi affidati dalla giunta alla loro diretta responsabilità.

4 Sulla base di tali piani e coordinandosi con gli assessori, il soggetto incaricato della direzione generale elabora con cadenza annuale il progetto del piano esecutivo di gestione delle attività cui sovrintendono.

5 La giunta approva il piano esecutivo di gestione, assegnando ai dirigenti responsabili delle strutture cui si riferiscono le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie ad attuarli.

6 Il piano approvato costituisce riferimento per la valutazione dei risultati, delle responsabilità e dei trattamenti economici accessori, così come determinati dal regolamento e dai contratti di lavoro collettivi nazionali e decentrati vigenti per tempo.

Art. 68
Direttore generale

1 Al fine di sovrintendere unitariamente al processo di pianificazione operativa delle attività, l’amministrazione può avvalersi della figura del direttore generale.

2 Il direttore generale, in particolare:

a) concorre a definire gli interventi necessari per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi, anche mediante l’individuazione di forme alternative di gestione;

b) attua, per quanto di sua competenza, gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, sulla base delle direttive del sindaco;

c) coordina i sistemi di pianificazione e di controllo della gestione;

d) adotta, secondo le direttive impartite dal sindaco, il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta del piano esecutivo di gestione;

e) si coordina con il segretario generale al fine di individuare, nel rispetto della legalità amministrativa, i sistemi ed i percorsi più opportuni alla concretizzazione dei principi di cui al Capo I.

3 Il direttore generale risponde direttamente al sindaco; presiede, di norma, la conferenza dei dirigenti e gli organismi di controllo interno di cui l’amministrazione si sia dotata ai sensi di regolamento.

4 L’incarico di direttore generale può essere affidato dal sindaco al segretario generale, ovvero ad altri, tramite contratto, ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 69
Segretario generale

1 Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi di governo in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2 Il segretario generale, inoltre:

a) svolge funzioni di consulenza giuridica ai fini dell’elaborazione di atti normativi e programmatici, dell’adozione di progetti e della predisposizione del sistema di organizzazione degli uffici e dei servizi;

b) partecipa con funzioni consultive e referenti alle sedute della giunta e del consiglio, curandone la verbalizzazione;

c) coordina con ruolo propulsivo l’azione di semplificazione e snellimento dell’attività amministrativa comunale;

d) svolge gli altri compiti e le altre funzioni che gli sono attribuiti dalla legge nonchè quelli che gli vengono conferiti dal sindaco, nel rispetto della professionalità della figura.

3 Il segretario generale, qualora non sia stato nominato il direttore generale, presiede la conferenza dei dirigenti ed è membro, di norma, degli organismi di controllo interno di cui l’amministrazione si sia dotata ai sensi di regolamento.

Art. 70
Vice segretario

1 Il vice segretario coadiuva il segretario e lo sostituisce, a tutti gli effetti, nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.

2 Il vice segretario viene nominato dal sindaco tra i dirigenti in possesso di laurea in discipline giuridiche ed amministrative.

Art. 71
I dirigenti - Funzioni

1 I dirigenti sono titolari dell’attività di gestione del comune, secondo i criteri definiti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

2 Organizzano e dirigono gli uffici comunali ai quali sono preposti.

3 Concorrono con gli organi di governo ad assicurare l’assolvimento dei compiti del comune ed il buon andamento dell’amministrazione, avendo cura di perseguire il soddisfacimento dei bisogni collettivi. L’operato dei dirigenti è sottoposto a verifica dei risultati conseguiti.

4 Concorrono e collaborano alle predisposizioni dei programmi annuali e pluriennali di attività che devono essere formulati dagli organi di governo, fornendo analisi di fattibilità e proposte attuative che tengano conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili o necessarie.

5 Attuano i programmi finalizzati al conseguimento degli obiettivi in rapporto alle risorse loro attribuite e sono responsabili del funzionamento degli uffici cui sono preposti, del rendimento, dello sviluppo professionale e della disciplina del personale alle loro dipendenze, al quale assegnano compiti e tempi di lavoro.

6 I dirigenti agiscono in piena autonomia nella organizzazione del lavoro, nella gestione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale loro assegnate, nell’adozione degli atti di loro competenza e nell’ambito della struttura organizzativa di cui sono responsabili. Tra di essi non sussistono vincoli di subordinazione gerarchica.

7 I dirigenti, nell’esercizio dell’attività di gestione amministrativa, elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi; predispongono proposte di atti deliberativi e ne curano l’esecuzione; dispongono l’attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi elettivi, con tutti i compiti e le potestà a tal fine necessari, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.

8 I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi, della gestione e dei relativi risultati.

Art. 72
Conferenza dei dirigenti
e conferenza di programma

1 E’ istituita la conferenza dei dirigenti quale organo consultivo nelle questioni e nei problemi relativi al ruolo e alla funzione dei dirigenti e di attuazione degli obiettivi dell’ente. Compiti e modalità di funzionamento sono determinati dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2 Per coordinare l’attuazione dei programmi, progetti, ed iniziative che richiedono l’intervento di più aree funzionali, il soggetto incaricato della direzione generale può convocare una conferenza dei dirigenti dei settori interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare, nel più breve tempo, le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del comune, secondo i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 73
Incarichi di direzione di aree funzionali

1 Per la realizzazione di programmi ed il conseguimento di obiettivi che per la loro particolare rilevanza e l’unitarietà dell’azione da attuare richiedano per un tempo definito l’attività coordinata di più ripartizioni o settori, questi, pur mantenendo la loro autonomia, vengono temporaneamente associati in area di intervento funzionale alle realizzazioni suddette.

2 Il provvedimento del sindaco definisce l’area coordinata funzionalmente, determina i settori dei quali è costituita, incarica il dirigente di livello apicale preposto a dirigerla, stabilendo la durata dell’incarico ed eventualmente l’attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo a quello del quale il dipendente prescelto è già titolare.

3 Il rinnovo dell’incarico nel caso di prosecuzione del programma o del progetto obiettivo, oppure l’affidamento di altro incarico di direzione di area funzionale allo stesso dirigente, è disposto con provvedimento dello stesso sindaco che è motivato con la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente medesimo nel periodo conclusosi, in relazione all’attuazione dei programmi, al conseguimento degli obiettivi, al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi diretti.

4 L’interruzione anticipata dell’incarico può essere disposta con provvedimento motivato del sindaco. L’eventuale trattamento economico aggiuntivo cessa con la conclusione o l’interruzione dell’incarico.

Art. 74
Incarichi di dirigenza

1 Il sindaco conferisce, definendoli, gli incarichi dirigenziali tenuto conto della professionalità, dell’esperienza, della capacità di conseguimento degli obiettivi e dell’attuazione dei programmi.

2 Le modalità e gli ulteriori criteri del conferimento degli incarichi dirigenziali sono definiti nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 75
Incarichi a contratto

1 Il Sindaco può conferire incarichi per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione mediante stipulazione di contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Tali incarichi sono disciplinati dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 76
Il personale

1 Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comunale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali e decentrati, salve le materie sottoposte a riserva di legge.

2 Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui al presente statuto, le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.

Art. 77
Responsabilità del personale

1 Ogni dipendente, nell’ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della qualità delle prestazioni e della osservanza dei propri doveri d’ufficio, secondo la disciplina dettata da norme di legge, di contratto e di regolamento. La violazione di tali norme comporta, di volta in volta, responsabilità di carattere civile, amministrativo, contabile, penale, disciplinare.

2 La responsabilità disciplinare del personale, le sanzioni ed il relativo procedimento sono disciplinati da norme di legge, contrattuali e regolamentari.

Art. 78
Controlli interni

1 L’amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguati a:

a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;

d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2 Apposito regolamento determina i profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo.

3 Il controllo strategico è svolto da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

Art. 79
Tutela dei propri diritti

1 Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l’assistenza in sede processuale agli Amministratori, al direttore generale, se nominato, al segretario generale, ai dirigenti e ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, amministrativa, contabile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l’ente, nell’ambito delle previsioni normative in vigore.

TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI

Art. 80
Attività di servizio del comune

1 Al fine di realizzare scopi sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale il comune può istituire e gestire attività per la produzione e l’erogazione di beni e servizi, nonché collaborare in tali attività con altri soggetti pubblici e privati, il tutto nelle forme ed alle condizioni previste dalla legge e dai successivi articoli.

Art. 81
Servizi pubblici di rilevanza industriale

1 I servizi pubblici comunali si distinguono in servizi pubblici di rilevanza industriale e servizi pubblici privi di rilevanza industriale.

2 Per i servizi pubblici di rilevanza industriale si applicano le norme previste dall’art. 113 del D.lgs. n.267/2000, come modificato dall’art.35 della legge n.448 del 28.12.2001 e del regolamento di attuazione.

Art. 82
Servizi pubblici privi di rilevanza industriale

1 Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società di capitali costituite o partecipate dal comune, regolate dal codice civile.

2 E’ consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3 Il comune può procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

4 Per ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi previsti in questo articolo possono essere affidati a terzi con procedure ad evidenza pubblica.

5 I rapporti tra il comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

TITOLO VI
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA’

CAPO I
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 83
Finanza e contabilità

1 Il comune esercita, con le forme e le modalità previste nei singoli regolamenti, gli autonomi poteri impositivi attribuiti dalla legge, nel rispetto dei principi costituzionali.

2 Il regolamento di contabilità prevede l’introduzione della contabilità economica, sotto il profilo gestionale e di controllo al fine di favorire una efficiente gestione delle risorse.

Art. 84
La programmazione di bilancio

1 La programmazione dell’attività del comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano effettivamente acquisibili per realizzarla.

2 Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili sono predisposti dalla giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione.

3 Il bilancio di previsione per l’anno successivo, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal consiglio comunale, entro i termini di legge, osservando i principi e le norme contabili.

4 Al fine di attuare l’art.1 del D.L. 22.02.2002, n.13, convertito con modificazioni in legge 24.04.2002, n.75, qualora la giunta non abbia predisposto lo schema di bilancio, ovvero il consiglio non abbia approvato nei termini il bilancio stesso, il presidente del collegio dei revisori dovrà nominare il commissario che si occuperà degli adempimenti di cui all’art.141, comma 2, del D.L.vo n.267/2000.

CAPO II
L’AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 85
Le risorse per la gestione corrente

1 Il comune persegue, attraverso l’esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo stato ed attribuite dalla regione e/o da altri enti, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e riservando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l’efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2 Il comune ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

Art. 86
Le risorse per gli investimenti

1 La giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d’investimento del comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2 Le risorse acquisite mediante l’alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d’investimenti del comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3 Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell’importo dei programmi d’investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

CAPO III
LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 87
La gestione del patrimonio

1 Il patrimonio immobiliare e mobiliare del comune deve essere inventariato a norma di legge. La gestione dei beni demaniali e patrimoniali deve uniformarsi a criteri di trasparenza, efficienza ed economicità, secondo le modalità indicate nel regolamento.

2 I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati ove non assicurino il conseguimento di obiettivi rilevanti per l’ente, al fine di consentire il migliore impiego delle risorse.

CAPO IV
LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 88
Il collegio dei revisori

1 L’organo di revisione economico finanziario è il collegio dei revisori, composto di tre membri, eletto dal consiglio comunale, con voto limitato a due componenti, in conformità a quanto indicato dalla legge.

2 I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.

3 Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall’art.20 del presente statuto nonché con la competente commissione comunale permanente. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e per l’esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente.

4 I revisori adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale.

Art. 89
Il rendiconto della gestione

1 I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria e contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto economico, il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2 La giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all’efficacia dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3 Il collegio dei revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4 Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale nei termini di legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti.

CAPO V
APPALTI E CONTRATTI

Art. 90
Procedure negoziali

1 Il comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l’osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2 Il comune si attiene, altresì, alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico.

CAPO VI
IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Art. 91
Finalità

1 Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità, il consiglio comunale definisce le linee-guida dell’attività di controllo interno della gestione.

2 Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d’esercizio, la valutazione dell’andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3 Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull’impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell’ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell’organizzazione.

4 Nel caso che attraverso l’attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell’esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la giunta propone immediatamente al consiglio comunale i provvedimenti necessari.

CAPO VII
TESORERIA

Art. 92
Tesoreria

1 Il servizio di tesoreria è affidato ad un soggetto abilitato che disponga di una sede operativa nel comune.

2 La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile per non più di una volta.

TITOLO VII
FORME ASSOCIATIVE

CAPO I
RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 93
Lo Stato

1 Il comune gestisce i servizi di competenza statale allo stesso attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il sindaco esercita le relative funzioni, quale ufficiale di Governo.

2 Il comune provvede alle prestazioni di supporto per l’esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d’interesse generale da parte dello Stato, nell’ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

3 Il comune esercita le funzioni delegate dallo Stato che deve assicurarne la copertura dei relativi oneri.

Art. 94
La Regione

1 Il comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2 Il comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla regione che deve assicurare la copertura degli oneri conseguenti.

3 Il comune concorre, attraverso il coordinamento della provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione.

4 Il comune, nell’attività programmatoria di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 95
La Provincia

1 Il comune esercita, attraverso la provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione regionale. Partecipa al coordinamento, promosso dalla provincia, della propria attività programmatica con quella degli altri comuni, nell’ambito provinciale.

2 La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla regione.

3 Il comune collabora con la provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

CAPO II
LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 96
Forme associative e di cooperazione

1 Il comune per l’esercizio di servizi o funzioni e per l’attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio dell’associazione e della cooperazione con gli altri Comuni, la provincia, la regione e gli altri enti pubblici interessati.

Art. 97
Convenzioni

1 Il comune per l’espletamento di funzioni o la gestione di complesse forme di cooperazione, può stipulare con altri Comuni, con la provincia, con la regione e altri enti pubblici apposite convenzioni nelle quali siano previsti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 98
Consorzi

1 Per la gestione di uno o più servizi pubblici di carattere locale, qualora si ritenga che attraverso la costituzione di una particolare struttura gestionale si raggiungano maggiori risultati, sia in termini di efficienza che di economicità, può essere costituito un consorzio con altri Comuni o con la provincia.

2 La costituzione del consorzio avviene mediante approvazione, da parte del consiglio comunale, dello statuto e di una convenzione.

3 Al consorzio si applicano le norme previste per le aziende speciali, se applicabili, e le norme dello statuto.

Art. 99
Unioni di comuni

1 Al fine di migliorare le strutture pubbliche, l’offerta di servizi e l’espletamento di funzioni, il consiglio comunale, verificatane l’opportunità e la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, può costituire una unione fra Comuni.

Art. 100
Accordi di programma

1 Quando siano coinvolte attribuzioni di diversi soggetti pubblici nella definizione e nell’attuazione di opere e di interventi o di programmi di intervento e sia necessario coordinare l’azione per la loro completa realizzazione, il comune in relazione alla sua competenza primaria o prevalente, promuove la conclusione di accordi di programma con i soggetti interessati, determinando tempi e modalità dell’azione amministrativa, nonché finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2 Per le medesime finalità il comune può chiedere che la provincia o la regione promuovano la conclusione di accordi di programma con le amministrazioni interessate, qualora nella definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento, vi sia una loro competenza primaria o prevalente.

3 Quando comporti variazione degli strumenti urbanistici vigenti l’accordo di programma deve essere autorizzato o ratificato dal consiglio comunale in conformità e nel termine previsto dalla legge.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I
REGOLAMENTI

Art. 101
Ambito di applicazione dei regolamenti

1 I regolamenti, di cui all’art.7 del D.L.vo n.267/2000, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;

b) la loro efficacia è limitata all’ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dell’organo competente all’adozione o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l’intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 102
Adozione e revisione dei regolamenti

1 L’adozione o la revisione dei regolamenti conseguenti alla revisione del presente statuto è effettuata non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore della revisione statutaria.

2 Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.

CAPO II
REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 103
Modalità

1 Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal consiglio comunale, con le modalità di cui all’art. 6, comma 4°, del D.L.vo n.267/2000.

2 Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3 La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

Art. 104
Entrata in vigore

1 Il presente statuto, intervenuta l’esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2 Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio.

3 Il segretario generale del comune appone in calce all’originale dello statuto la dichiarazione dell’entrata in vigore.