Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 34 del 22 / 08 / 2002

Codice 20.5
D.D. 18 aprile 2002, n. 62

Legge 9.07.1908 n. 445 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Legge 2.02.1974 n. 64 - art. 2. Realizzazione di villetta unifamiliare sita in località Montebisogno nel Comune di Montaldo Scarampi (AT). Istanza del Sig. Pastore Luigi. Comune di Montaldo Scarampi (AT)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di Autorizzare

Ai sensi dell’art. 2 della L. 2.02.1974 n. 64, l’esecuzione dei lavori in oggetto specificati, fermo restando l’obbligo del rispetto delle vigenti leggi urbanistiche e delle seguenti condizioni:

1 - I lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte e, nel corso degli stessi, si dovranno verificare i parametri geotecnici assunti al fine di adempiere al dettato del DM 11.03.1988 n. 47.

2 - Nel corso dei lavori si dovranno verificare gli assunti geotecnici al fine di adempiere al dettato del D.M. 11.03.88 n. 47.

Tali verifiche e, se del caso, l’eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del progetto; nel caso di accertata instabilità, sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento.

3 - Si dovrà provvedere ad una corretta regimazione e scarico di tutte le acque superficiali e meteoriche, nonchè prevedere idonee opere di drenaggio e di antierosione superficiale.

4 - Dovrà essere valutato l’effetto delle impermeabilizzazioni che si verificheranno a causa della nuova costruzione e assumere idonei provvedimenti.

5 - Dovrà essere adottato un idoneo sistema di fondazioni atto a garantire la stabilità dell’edificio.

6 - Occorrerà attenersi alle prescrizioni costruttive contenute nelle relazioni geologico-tecniche a firma del Dott. Geol. Massimo Trossero in data 17.07.2001 e 15.03.2002.

A lavori ultimati, dovrà essere presentata dal Direttore dei lavori e dal costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell’opera eseguita al progetto approvato.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti nella presente determinazione, si applicheranno le sanzioni previste dal titolo III della Legge n. 64/1974.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Lorenzo Masoero