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Bollettino Ufficiale n. 34 del 22 / 08 / 2002

Codice 24.1
D.D. 8 maggio 2002, n. 193

Domanda, presentata in data 19 ottobre 2001 dal consorzio di irrigazione “Canale Sarmassa”, di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 comma 1 della Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.. Parere ai sensi dell’art. 56 della Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 44

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con istanza presentata in data 19 ottobre 2001, il Consorzio di irrigazione “Canale Sarmassa” chiedeva all’amministrazione provinciale di Cuneo la pronuncia circa la compatibilità ambientale di un impianto di pompaggio ad uso irriguo con recupero energetico localizzato nel territorio comunale di Narzole e di Benevagienna;

- il progetto dell’impianto in argomento prevede la realizzazione di un campo pozzi caratterizzato da quattro punti di captazione, profondi circa 15 m, equipaggiati ciascuno con una pompa sommersa in grado di estrarre dalla falda una portata massima di 90 l/sec, per una portata complessiva di 360 l/sec, per un tempo di funzionamento massimo di 1.000 ore all’anno.

L’acqua estratta dal sottosuolo verrà convogliata, durante la stazione irrigua, dalla stazione di pompaggio al canale Sarmassa per integrarne la portata destinata all’irrigazione, durante il resto dell’anno le acque del canale verranno derivate per produrre energia sfruttando il medesimo sistema di convogliamento convertito da pompaggio a produzione idroelettrica;

- la potenza nominale media dell’impianto, quando è convertito alla produzione dell’energia elettrica, risulta pari a 570 KW, ottenuti utilizzando sul salto utile di 133,27 m la portata media presente nel canale Sarmassa che durante il periodo non irriguo è stimata in 436 l/sec;

- il progetto rientra nelle categorie progettuali contenute nell’allegato B 2 della legge regionale del 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e la procedure di valutazione” per le quali la competenza è della Provincia e precisamente le categorie n. 27 “Derivazioni di acque superficiali e opere connesse nei casi in cui la portata derivata superi i 260 l/sec e sia inferiore o uguale ai 1.000 l/sec, etc....” e n. 28 “Sistemi di captazione di acque sotterranee e opere connesse, nei casi in cui la portata prelevata superi i 50 l/sec”;

esaminata la documentazione trasmessa dal Servizio Valutazione Impatto Ambientale della provincia di Cuneo consistente in:

- sintesi in linguaggio non tecnico;

- studio di impatto ambientale;

- relazione tecnico - illustrativa;

- relazione geologico - geotecnica;

- relazione idrologica;

- documentazione fotografica;

- corografia;

- planimetrie in numero di 4 (generale, delle aree soggetti a vincoli, e di due sezioni di progetto su base catastale in scala 1:2.000);

- profilo longitudinale della tubazione;

- rilievi in numero di 2 (zona della stazione di pompaggio e dell’opera di restituzione al canale);

- progetto particolareggiato (planimetria, piante, sezioni, prospetti) della stazione di pompaggio;

- dettagli costruttivi delle opere di captazione e delle tubazioni interrate;

esaminate, inoltre, le integrazioni al progetto originario, relative alla verifica sulla potenzialità dell’acquifero da captare, sulla localizzazione dei pozzi e sulle possibili interferenze tra acquifero sotterraneo e i locali corpi idrici superficiali, nonché sulla determinazione, con prefissato tempo di ritorno, delle eventuali criticità idriche residue del consorzio di irrigazione;

atteso che sono ben note e riconosciute le carenze idriche che nei mesi estivi affliggono l’areale servito dal canale Sarmassa e che l’intervento proposto riduce, pur senza coprire interamente il deficit, lo squilibrio nel bilancio idrico delle colture;

considerato che l’intervento progettuale proposto configura una variante alla grande derivazione riconosciuta in solido al Consorzio irriguo “Bealera Maestra di Benevagienna” e al Consorzio di irrigazione “Canale Sarmasas”, con il Decreto del Ministero dei lavori Pubblici, in data 1 luglio 1986, n. 1120, utenza scaduta il 31 gennaio 1997 e attualmente in fase di rinnovo;

vista la Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 che all’articolo 56, comma 1, lettera h) attribuisce alle Province le funzioni amministrative per la gestione del demanio idrico relativo alle utilizzazioni delle acque, ivi comprese le grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche, nonchè il comma 2 del medesimo articolo di legge che subordina il rilascio dei provvedimenti di concessione di grande derivazione al parere vincolante della Regione sulla compatibilità con gli obiettivi di qualità e con le linee di pianificazione e programmazione regionale;

vista la legge regionale 14 dicembre 2000, n. 40 che all’articolo 9, comma 1 individua tra i soggetti chiamati a esprimere parere sui progetti sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale i titolari della funzione di rilascio delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione dell’opera o dell’intervento, con particolare riferimento alle autorizzazioni di carattere ambientale e urbanistico, e che all’art. 13, comma 1 individua la conferenza dei servizi la sede ove si effettua l’esame contestuale dei vari pubblici interessi coinvolti nel procedimento di valutazione e nella quale si acquisiscono i pareri che sostituiscono a tutti gli effetti gli atti di rispettiva competenza dei Soggetti istituzionali e territoriali coinvolti;

considerato che, nelle more dell’adozione del Piano di tutela delle acque previsto dal Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e s.m.i., le linee di pianificazione e programmazione regionale cui si fa riferimento per l’espressione del presente parere sono quelle contenute nel Piano direttore delle risorse idriche approvato con deliberazione con Consiglio regionale del 12 dicembre 2000, n. 103-36782;

preso atto che dalla documentazione prodotta risulta che l’estrazione della portata massima prevista dal campo pozzi, caratterizzato da quattro punti di captazione, pari a 360 l/sec per un tempo massimo di funzionamento indicato in 1.000 ore, dovrebbe comportare un limitato e localizzato abbassamento della falda freatica;

osservato, inoltre, che ai sensi dell’art. 19 del Regio Decreto 1775/1933 la concessione di derivazione d’acqua si intende rilasciata entro i limiti di disponibilità dell’acqua;

visto l’articolo 51 della Legge regionale 8 agosto 1997, n. 51;

determina

1 - Di esprimere, ai sensi della Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 articolo 56, comma 2, parere favorevole all’accoglimento dell’istanza presentata in data 19 ottobre 2001 dal canale di irrigazione “Canale Sarmassa” per la realizzazione dell’impianto di pompaggio per uso irriguo e recupero energetico nel territorio dei comuni di Narzole e Benevagienna, in provincia di Cuneo che prevede un prelievo da 4 pozzi per una portata massima estraibile di 360 l/sec, per periodo massimo di 1.000 ore all’anno, e la produzione di energia idroelettrica nel periodo non irriguo di una potenza nominale media di 570 kW, ottenuta utilizzando la portata media di 436 l/sec presente nel canale Sarmassa su di un salto di 133,27 m., in quanto compatibile con le linee generali della politica regionale finalizzate a mantenere nel tempo un patrimonio integro e fruibile e contemporaneamente ad assicurare uno sviluppo sostenibile delle attività produttive.

2 - di rinviare, fermo restando il giudizio favorevole alla realizzazione del progetto in argomento, il parere sull’individuazione degli effetti volumi d’acqua disponibili nel canale Sarmassa per la produzione di energia alla definizione delle modalità di esercizio della grande derivazione assentita in solido al Consorzio Irriguo Bealera Maestra di Benevagienna e al Consorzio di irrigazione Canale Sarmassa attualmente in fase di rinnovo e in particolare in relazione all’applicazione della regola del rilascio del deflusso minimo vitale in alveo a valle della presa dal torrente Gesso.

Il Dirigente responsabile
Walter Mattalia