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Bollettino Ufficiale n. 34 del 22 / 08 / 2002

Codice 22.7
D.D. 4 aprile 2002, n. 108

D.M. 471/1999, art. 9 comma 3 - Esclusione della società Teksid Ghisa S.p.A. - stabilimento di Carmagnola dalla pianificazione regionale della decorrenza dell’obbligo di bonifica - Comunicazione del provvedimento alla Provincia di Torino ed al Comune di Carmagnola

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di non procedere alla pianificazione dell’intervento di bonifica e ripristino ambientale dell’area “Parco Rottami” allo stabilimento Teksid S.p.A. Divisione Ghisa di Carmagnola avendo i soggetti interessati di Teksid S.p.A. manifestato la propria volontà di avviare l’intervento di bonifica e ripristino ambientale prima ed indipendentemente dalla pianificazione regionale.

Di dare comunicazione del presente provvedimento alla Provincia di Torino ed al Comune di Carmagnola affinchè procedano secondo quanto previsto dalla norma ed in particolare dall’articolo 10 del decreto ministeriale n. 471/1999 in ordine al rispetto dei tempi di progettazione ed esecuzione degli interventi da parte dei soggetti interessati.

Alla presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni avanti al TAR Piemonte ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Dirigente responsabile
Paolo Piazzano