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Bollettino Ufficiale n. 34 del 22 / 08 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2002, n. 65-6809

Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall’art. 4, c. 3, del D. Lgs. 372/1999 e prime indicazioni per l’ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell’autorizzazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di dare atto che:

- ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, c. 8, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 e dell’art. 36, c. 2, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale in ambito regionale è la Provincia per tutte le categorie di attività industriali previste dall’Allegato I del citato decreto ad esclusione degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici di cui all’art. 29 del D. Lgs. 112/1998.

- ai fini della determinazione dell’appartenenza alle categorie comprese nell’Allegato I del D. Lgs. 372/1999, per le attività che sono accompagnate da valori di soglia, tali valori si ritengono di norma riferiti alla capacità produttiva potenziale dell’impianto e non vanno pertanto riferiti al grado di utilizzo dell’attività;

- l’autorizzazione integrata ambientale, a norma del combinato disposto dell’art. 2, c. 1 nn. 3 e 9, e dell’art. 3 del D. Lgs. 372/1999, è rilasciata con riferimento all’intera unità produttiva.

2) di individuare i seguenti criteri di massima per la definizione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione previsto dall’art. 4, c. 3, del D. Lgs. 372/1999:

- distribuzione omogenea del carico di lavoro al fine di agevolare, nel periodo di riferimento, non solo l’attività degli uffici pubblici, ma anche i compiti dei gestori delle attività produttive coinvolte.

- disponibilità delle normative tecniche di riferimento (BREF - best available techniques reference documents) predisposte dagli uffici della Commissione Europea;

- consistenza numerica degli impianti afferenti a ciascuna categoria di attività;

Le Province utilizzano i criteri nell’ordine che ritengono più opportuno, facendo anche riferimento a criteri aggiuntivi, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative o di emergenti priorità di carattere ambientale.

3) di formulare le seguenti ed ulteriori indicazioni ai fini dell’ordinato svolgimento delle attività:

- per le unità produttive in cui sono svolte più categorie di attività di cui all’Allegato I del D. Lgs. 372/1999 la presentazione dell’istanza deve avvenire alla prima tra le scadenze previste per le suddette attività.

- nel caso in cui più gestori svolgano in una medesima area attività ricomprese nell’Allegato I del D.Lgs. 372/1999 tecnicamente o funzionalmente connesse, i gestori devono presentare l’istanza alla prima tra le scadenze previste per le suddette attività interconnesse.

- qualora l’impianto ricada anche nell’ambito di applicazione della normativa emanata in attuazione della Direttiva 96/82/CE, l’autorizzazione integrata ambientale è trasmessa all’autorità competente in materia di controllo dei pericoli di incidente rilevante.

- le informazioni contenute nell’istanza di autorizzazione devono essere presentate in modo tale da evidenziare le singole fasi di ciascuna attività svolta nell’impianto produttivo e le relative interconnessioni funzionali e, per ciascuna fase, gli impatti sulle diverse matrici ambientali e i consumi di materie prime e di risorse; dovranno altresì essere descritti gli interventi proposti al fine di adeguare gli impianti alle migliori tecniche disponibili, le valutazioni poste a fondamento della scelta di tali interventi e la coerenza delle stesse con i principi dell’approccio integrato, anche attraverso la quantificazione dei benefici ottenibili in termini di riduzione delle emissioni e di utilizzo delle risorse.

- fino alla definizione delle tariffe di cui all’art. 15, c. 3, del D. Lgs. 372/1999 le Province provvedono a richiedere al gestore, a titolo di acconto e salvo conguaglio, il versamento di un anticipo delle spese, quantificato sulla base della complessità dell’istruttoria e comunque non superiore a Euro 2.000,00.

4) di attivare un tavolo tecnico permanente composto da funzionari regionali delle Direzioni coinvolte nelle materie di cui all’art. 3 del D. Lgs. 372/1999 e funzionari delle Province del Piemonte, demandandone le attività di convocazione e di raccordo alla Direzione Regionale “Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti”, allo scopo di:

- costituire una base condivisa di informazioni per garantire l’interscambio dei dati ai diversi livelli di esercizio;

- individuare le criticità derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 372/1999 e proporre le relative soluzioni ai diversi livelli istituzionali competenti;

- favorire lo scambio di esperienze e di conoscenze sullo stato e sullo sviluppo delle tecniche e delle tecnologie disponibili.

La partecipazione al tavolo tecnico sarà periodicamente estesa ai rappresentanti delle Organizzazioni Economiche Regionali di Categoria anche al fine di approfondire problematiche emergenti nell’interpretazione della normativa nazionale ed europea.

(omissis)