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Bollettino Ufficiale n. 34 del 22 / 08 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2002, n. 40-6787

AA.SS.RR.. - Procedimento regionale di verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. - D.G.R. n. 80-1700 dell’11.12.2000. ASL 12 di Biella - Atto n. 298 del 31.5.2002 avente ad oggetto “Adozione dell’Atto Aziendale e del Regolamento di funzionamento ed organizzazione”. Formulazione di rilievi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di prendere atto dell’adozione da parte del Direttore Generale dell’ASL 12 di Biella della deliberazione n. 298 del 31.5.2002 avente ad oggetto “Adozione dell’Atto Aziendale e del Regolamento di funzionamento ed organizzazione”;

- di formulare, ai sensi e per gli effetti di cui alla D.G.R. n. 80-1700 dell’11.12.2000, i seguenti rilievi:

- la previsione della struttura complessa “Centrale operativa 118", non risulta conforme alle prescrizioni di cui alla D.G.R. 80-1700 del 11.12.2000, all. A, par. 1.2, punto 7, considerato il bacino di utenza del servizio, apparendo inoltre anomala la collocazione della Centrale operativa 118 nel Dipartimento dei Servizi territoriali;

- la SOC Patologia da dipendenze è collocata nel Dipartimento dei Servizi territoriali, mancando ogni riferimento alla costituzione del Dipartimento di Patologia delle Dipendenze (D.G.R. 80-1700 dell’11.12.2000, All. B che ha recepito l’accordo Stato-Regioni del 21.1.99); pertanto si ritiene necessario indicare i tempi per la costituzione del Dipartimento in questione, che dovrà comprendere l’Unità di alcologia, l’Unità penitenziaria, le attività a bassa soglia svolte dal Drop-In e dall’Unità di strada;

- la funzione “Medico Competente”, conformemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia, deve essere posta in posizione di Staff al Direttore Generale (D. Lgs. 626/94, Circolare Assessore Sanità prot. n. 3242/48/768 del 12.5.1997), dettagliandone specificamente le competenze di cui al D. Lgs 626/94;

- le funzioni dello SPreSAL non sono esaustivamente indicate;

- l’Atto Aziendale deve disciplinare in modo più esaustivo i criteri generali per l’affidamento dei contratti per la fornitura di beni e servizi di importo inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria (D.G.R. 80-1700 dell’11.12.2000 all. A-par.1.2-punto9): in particolare, pur potendosi rinviare la disciplina di dettaglio al relativo regolamento aziendale, appare opportuna l’indicazione di un adeguato numero di fornitori da interpellare in relazione agli importi della forniture ed in funzione crescente rispetto a tali importi ;

- l’Atto Aziendale non esplicita i criteri per il coordinamento dei dipartimenti ospedalieri (D.G.R. 80-1700 dell’11.12.2000 all. B - tit. I);

- la struttura organizzativa “Servizio per la prevenzione del rischio infettivo nelle strutture sanitarie”, deve essere “attivata nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione”, come prescrive la D.C.R. n. 616-3149 del 22.2.2000, par.-Organizzazione e gestione della sicurezza-; inoltre la relativa declaratoria aziendale precisa che il responsabile “ presiede il Comitato infezioni ospedaliere”, mentre la declaratoria delle competenze attribuite alla struttura Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri specifica che il responsabile “presiede la commissione preposta al controllo delle infezioni ospedaliere”: sembrerebbe trattarsi della medesima funzione;

- la SC RRF collocata nel Dipartimento Medicina e Geriatria non dovrebbe afferire ad un dipartimento strutturale tenuto conto del disposto di cui alla l.r.61/97 (all A par. 2.3 - Riorganizzazione interna dei presidi ospedalieri) ai sensi del quale le UU.OO.AA. R.R.F. “non confluiscono in aree omogenee”;

- il Dipartimento “Qualità medica - EBM - ricerca” non appare conforme alla definizione normativa di dipartimento ospedaliero (l.r.10/95 - artt 21 e 22; l.r. 61/97 - all. A, par. 2.3; D.G.R 80-1700 dell’11.12.2000 - all. B, titolo I).

- la sezione attinente i controlli interni non disciplina la funzione di cui all’art. 6 D. Lgs. 286/99 “Valutazione e controllo strategico”;

- al Comitato di dipartimento partecipano anche i responsabili di strutture semplici a valenza dipartimentale (D.G.R 80-1700 dell’11.12.2000 - all. A, titolo II).;

- non è indicata la tipologia organizzativa delle funzioni Odontoiatria e Fisica Sanitaria, nonché del Servizio infermieristico e tecnico e dell’Ufficio per la qualità;

- l’atto aziendale deve essere integrato con l’indicazione della dotazione organica attribuita a ciascuna articolazione organizzativa (D.G.R. 80-1700 dell’11.12.2000 par. 1.2, punto n. 7),;

- la realizzazione dei contenuti dell’Atto Aziendale concernenti l’assetto organizzativo, ed in particolare l’istituzione di nuove strutture organizzative, di qualunque tipo, per l’eventuale espansione o avvio di nuove attività, è subordinata alla compatibilità con le risorse economiche assegnate all’Azienda in esito ai provvedimenti regionali di programmazione ed indirizzo;

- la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà nei termini previsti dalla D.G.R. n. 80-1700 dell’11.12.2000 e con le modalità di cui alla D.D. 18/2001.

(omissis)