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Bollettino Ufficiale n. 34 del 22 / 08 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2002, n. 74-6818

L.R. 34/1998 - Determinazione della data di decorrenza dell’esercizio delle funzioni attribuite alle Province ed approvazione delle disposizioni attuative degli artt. 3, 6 e 11 della L.R. 10/2002 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- la data di decorrenza delle funzioni attribuite alle Province dalla legge regionale 12 marzo 2002, n. 10 (Testo unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi) ovvero, in particolare, quelle definite agli articoli 3 e 5 della legge, relative, rispettivamente, al riconoscimento delle tartufaie e al rilascio dei tesserini di idoneità di cui agli articoli 3 e 5 della legge 752/1985, è fissata al 1 gennaio 2003. Fino a tale data le medesime funzioni continueranno ad essere esercitate dai Settori della Direzione Regionale Economia Montana e Foreste territorialmente competenti;

- al fine di agevolare il passaggio delle funzioni senza che vengano pregiudicati i procedimenti amministrativi in corso e per garantire la continuità dell’azione amministrativa, sono approvate le disposizioni attuative degli articoli 3, 6 e 11 della l.r. 10/2002 (Testo unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi), contenute nell’allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- ferma restando ogni altra disposizione, i tesserini di idoneità di cui all’articolo 5 della legge 752/1985 che autorizzano la ricerca e la raccolta dei tartufi destinati a sostituire, ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 10/2002, quelli già rilasciati dalla Regione Piemonte saranno predisposti secondo le caratteristiche definite a norma dell’articolo 6 della l.r. 10/2002 contenute in allegato e sostituiti dalla stessa entro il 31 dicembre 2002. I tesserini per i quali sia stato impossibile provvedere alla sostituzione saranno sostituiti con i nuovi modelli all’atto della vidimazione da parte dell’Amministrazione Provinciale competente. A tal fine si intendono “rilasciati” e quindi “emessi” dalle Amministrazioni Provinciali ai sensi dell’articolo 8, comma 1, anche i tesserini già sostituiti dall’Amministrazione Regionale;

- di stabilire che, a partire dal 31 gennaio 2004 e per ogni anno a seguire, al fine di consentire il controllo dell’avvenuto pagamento della tassa regionale annuale di raccolta dei tartufi, le Amministrazioni Provinciali debbano provvedere ad inviare alla Direzione Regionale Economia Montana e Foreste l’elenco nominativo dei tesserati dell’anno precedente contenente gli estremi dei tesserini rilasciati o rinnovati; analogamente, entro la stessa data, al fine di consentire la conoscenza dei dati specifici su tutto il territorio regionale ed il relativo monitoraggio, le Amministrazioni Provinciali dovranno comunicare alla Direzione Regionale Economia Montana e Foreste il numero, la localizzazione, la superficie ed il tipo (controllata/coltivata) di tartufaie riconosciute nell’anno precedente;

- resta abrogata, conseguentemente, ogni altra disposizione in contrasto con le modalità attuative degli articoli 3, 6 e 11 della l.r. 10/2002, e, in particolare, la D.G.R. n. 205 - 44332 del 27 marzo 1995. La D.G.R. n. 71 - 15846 del 29 settembre 1987, come modificata con D.D. n. 749 del 21 ottobre 1998, è abrogata con decorrenza 1 gennaio 2003.

(omissis)