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Bollettino Ufficiale n. 34 del 22 / 08 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2002, n. 23-6770

L.R. 70/96. Approvazione dei piani di prelievo selettivo agli ungulati nei Comprensori alpini e negli Ambiti territoriali di caccia

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare:

a) i piani di abbattimento selettivo agli ungulati nei Comprensori alpini (CA) e negli Ambiti territoriali di caccia (ATC) AL3, AL4, AT2, BI1, CN5, NO2 e TO3 ad eccezione dei piani di prelievo selettivo alle specie camoscio, nonché dei piani di prelievo selettivo alla specie muflone nei CA CN4, TO4, TO5, VC1, ed alla specie cinghiale nel CA CN3. Tali piani verranno approvati con successivo provvedimento non appena perverrà il parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica;

b) l’anticipazione e la posticipazione del periodo dell’attività venatoria agli ungulati;

così come riportati nelle tabelle allegate alla presente deliberazione;

c) la variazione del carniere stagionale di cui all’art. 46, comma 3, della l.r. 70/96 come di seguito indicato:

* prelievo della specie daino nell’ambito territoriale AL 3 da uno a tre capi;

* prelievo della specie capriolo nell’ambito territoriale AL 4 da uno a cinque capi;

* prelievo delle specie capriolo nell’ambito territoriale AT 2 da uno a tre capi;

* prelievo della specie capriolo nell’ambito territoriale CN 5 da uno a tre capi e della specie cinghiale da cinque a dieci capi;

* prelievo delle specie capriolo e camoscio nel comprensorio alpino BI 1 da uno a tre capi complessivi;

* prelievo delle specie capriolo e camoscio nel comprensorio alpino CN 1 da uno a quattro capi complessivi;

* prelievo delle specie capriolo e camoscio nel comprensorio alpino CN 2 da uno a cinque capi complessivi;

* prelievo delle specie capriolo e camoscio nel comprensorio alpino CN 3 da uno a tre capi complessivi;

* prelievo nel comprensorio alpino CN 4 delle specie capriolo, cervo, camoscio e muflone da uno a quattro capi complessivi, di cui non più di due capi della specie cervo, e della specie cinghiale da cinque a otto capi;

* prelievo delle specie capriolo e camoscio nel comprensorio alpino CN 5 da uno a tre capi complessivi;

* prelievo delle specie capriolo e camoscio nel comprensorio alpino CN 6 da uno a due capi complessivi;

* prelievo delle specie capriolo, cervo, camoscio e muflone nel comprensorio alpino TO 1 da uno a due capi complessivi;

* prelievo delle specie capriolo, cervo e camoscio nel comprensorio alpino TO 2 da uno a cinque capi complessivi;

* prelievo nel comprensorio alpino TO 3 delle specie capriolo, cervo, camoscio da uno a tre capi complessivi e della specie cinghiale da cinque a otto capi;

* prelievo nel comprensorio alpino TO 4 delle specie capriolo, camoscio e muflone da uno a due capi complessivi;

* prelievo delle specie capriolo, camoscio e muflone nel comprensorio alpino TO 5 da uno a due capi complessivi;

* prelievo delle specie capriolo, camoscio e muflone nel comprensorio alpino VC 1 da uno a cinque capi complessivi;

* prelievo delle specie capriolo, cervo e camoscio nel comprensorio alpino VCO 1 da uno a due capi complessivi;

* prelievo delle specie capriolo, cervo e camoscio nel comprensorio alpino VCO 2 da uno a tre capi complessivi;

* prelievo delle specie capriolo, cervo e camoscio nel comprensorio alpino VCO 3 da uno a due capi complessivi;

fermo restando il limite di un solo capo al giorno, ad eccezione del cinghiale;

- di autorizzare, fino alla revisione delle Linee Guida per gli Ungulati, i CA VCO1, VCO2 e VCO3 al prelievo selettivo agli ungulati secondo la metodologia adottata nelle stagioni venatorie 2000/2001 e 2001/2002.

L’organizzazione e le modalità di prelievo devono avvenire nel rispetto di quanto stabilito al punto 7, “Organizzazione e realizzazione dei piani di prelievo”, delle Linee guida per la gestione degli ungulati selvatici nella Regione Piemonte approvate con D.G.R. n. 9-27137 del 26.4.1999, come modificata dalle DD.G.R. nn. 15-27405 e 44-388 rispettivamente del 24.5.1999 e del 4.7.2000, nonché delle seguenti ulteriori disposizioni:

A) MODALITA’ DI ACCESSO AI PIANI DI PRELIEVO

1- Il Comitato di gestione provvederà per la specie cinghiale (solo nei CA, nonché negli ATC autorizzati al prelievo selettivo di tale specie) a fornire ai cacciatori un contrassegno inamovibile da apporre all’animale appena abbattuto, che dovrà essere sottoposto alla verifica da parte dei tecnici faunistici presso il centro di controllo, anche ai fini dell’individuazione di eventuali situazioni a rischio in ordine all’insorgenza ed alla diffusione di patologie.

2- I Comitati di gestione che applicano le disposizioni di cui al punto 7.1.3. lett. b) delle Linee guida devono consegnare al cacciatore il contrassegno provvisorio di colore giallo, predisposto dalla Regione Piemonte, da applicarsi all’orecchio dell’animale appena abbattuto. All’atto della consegna del capo al centro di controllo il tecnico incaricato applicherà al garretto dell’animale il contrassegno definitivo, di colore giallo, appositamente predisposto e fornito dalla Regione Piemonte.

3- Il cacciatore che esercita l’attività venatoria in più ATC è ammesso al prelievo selettivo agli ungulati in un solo ambito.

B) MODALITA’ DI PRELIEVO

1- Nell’ambito del prelievo selettivo alla specie cinghiale è autorizzato anche l’uso del fucile con canna ad anima liscia caricato esclusivamente con munizionamento a palla ed è vietato l’uso di armi con canna ad anima rigata qualora la caccia venga organizzata sotto forma di battuta o venga esercitata a quota superiore ai 2000 m s.l.m..

C) CENTRI DI CONTROLLO

1- I centri devono essere affidati a tecnici faunistici qualificati ed in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 17, comma 5 della l.r. 70/96, nonché ai tecnici nominati per tali adempimenti dalla Giunta regionale nelle trascorse stagioni venatorie. E’ titolo preferenziale la comprovata esperienza acquisita in materia;

- i compensi ai tecnici sono a carico dei Comitati di gestione e sono stabiliti in euro 20,00/ora per impegni lavorativi inferiori a 30 giorni e euro 16,00/ora per impegni superiori a tale periodo. Oltre a tale compenso va altresì corrisposta la somma di euro 6,00 per ogni capo controllato ivi compresa la tipica fauna alpina. I compensi sono intesi al netto degli oneri fiscali e previdenziali;

- la comunicazione relativa all’affidamento dell’incarico ai tecnici dovrà essere trasmessa al Settore regionale Caccia e Pesca prima dell’inizio dell’attività presso i centri di controllo;

2- la scheda di rilevamento dei dati, compilata in ogni sua parte, ha la seguente destinazione: l’originale da trasmettere al Settore regionale Caccia e Pesca, una copia da consegnare all’abbattitore, una copia da trattenersi presso il Comitato di gestione;

3- di tutti gli abbattimenti e dei capi rinvenuti morti deve tenersi nota in apposito registro. Tale registro deve essere tenuto costantemente aggiornato;

4- analogamente agli altri ungulati, anche per il cinghiale, nei CA nonché negli ATC autorizzati al prelievo selettivo di tale specie, il cacciatore, ad abbattimento avvenuto, deve apporre il contrassegno inamovibile all’orecchio e deve presentare il capo abbattuto al più vicino centro di controllo, presso il quale il tecnico incaricato provvede a compilare la scheda di rilevamento dei dati.

D) I proventi derivanti dall’attuazione del piano di prelievo selettivo agli ungulati verranno introitati dai Comitati di gestione.

E) La Regione fornisce ai Comitati di gestione le schede nominative di autorizzazione e le schede di rilevamento dei dati, che possono essere riprodotti dagli stessi purché conformemente al modello fornito, su richiesta, dalla Regione su supporto informatizzato, nonché i contrassegni. I contrassegni non utilizzati devono essere restituiti da parte dei cacciatori al Comitato di gestione entro e non oltre il 15 febbraio 2003. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall’art. 53, comma 1, lett. qq) della l.r. 70/96.

F) Il Comitato di gestione a conclusione del presente piano di abbattimento è tenuto a trasmettere, entro il 28 febbraio 2003, al Settore regionale Caccia e Pesca, una relazione dettagliata sui risultati del piano autorizzato, nonché i contrassegni non utilizzati, i terminali numerati del contrassegno, le schede di rilevamento dei dati debitamente compilate e i dati desunti dalle stesse schede, relativi ai capi abbattuti, su supporto informatizzato fornito dal Settore Caccia e Pesca.

G) PUBBLICITA’ DEGLI ATTI

I Comitati di gestione devono provvedere a dare adeguata pubblicizzazione dei provvedimenti attuativi derivanti dal presente piano di abbattimento selettivo prima dell’inizio delle attività di prelievo ed alla chiusura dell’attività venatoria a quelle classi e specie il cui piano di prelievo sia stato completato, con le procedure previste al punto 12) del calendario venatorio approvato con D.G.R. n. 38-6284 del 10 giugno 2002.

(omissis)