Bollettino Ufficiale n. 34 del 22 / 08 / 2002
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura
Determinazione dirigenziale n. 3326 in data 29 ottobre 2001
Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina
Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 4 gennaio 2001 dai Sigg.ri Antonio Rigillo e Maria Antonietta Capitani, in qualità di richiedenti la concessione, relativo alla derivazione dacqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dellAmministrazione Provinciale di Biella.
Di assentire ai sensi dellart. 2, comma 1, lettera c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, nonchè ai sensi dellart. 11 della L.R. 30 aprile 1996 n. 22, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dellacqua, ai sigg.ri Antonio Rigillo e Maria Antonietta Capitani (omissis) la concessione in sanatoria di derivazione di moduli 0,003 (lt/sec. 0,3) dacqua della falda freatica sotterranea, a mezzo di un pozzo ubicato in Comune di Biella (Fg. 55 - mappale 345), da utilizzarsi per scopi igienico civili (alimentazione impianto autolavaggio), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nella fognatura pubblica.
Di accordare in sanatoria la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 1 agosto 1992, data della domanda di concessione presentata dai Sigg.ri Rigillo e Capitani, subordinatamente allosservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1º agosto 1992 dellannuo canone di euro 92,96 pari al minimo ammesso ai sensi dellart. 35 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1175, come modificato dal D.M. 20 luglio 1990, dal 1º gennaio 1994 dellannuo canone di euro 92,96 pari al minimo ammesso dallart. 18 della L. 5 gennaio 1994 n. 36, dal 1º gennaio 1997 dellannuo canone di euro 92,96 pari al minimo ammesso ai sensi dallart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1º gennaio 1998 dellannuo canone di euro 92,96 pari al minimo ammesso ai sensi dallart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1º gennaio 1999 dellannuo canone di euro 92,96 pari al minimo ammesso ai sensi dallart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1º gennaio 2000 dellannuo canone di euro 99,64 pari al minimo ammesso ai sensi dallart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1º gennaio 2001 dellannuo canone di euro 101,33 pari al minimo ammesso ai sensi dallart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1º gennaio 2002 dellannuo canone di euro 102,55 pari al minimo ammesso ai sensi dallart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.
(omissis)
Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco
Estratto del Disciplinare n. 957 di Rep. in data 4 gennaio 2001
Art. 7 - Garanzie da osservarsi
Saranno a carico del concessionario lesecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.
Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne lAmministrazione concedere da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.
Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Enrico Martorano