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Bollettino Ufficiale n. 34 del 22 / 08 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 3326 in data 29 ottobre 2001

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 4 gennaio 2001 dai Sigg.ri Antonio Rigillo e Maria Antonietta Capitani, in qualità di richiedenti la concessione, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, nonchè ai sensi dell’art. 11 della L.R. 30 aprile 1996 n. 22, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, ai sigg.ri Antonio Rigillo e Maria Antonietta Capitani (omissis) la concessione in sanatoria di derivazione di moduli 0,003 (lt/sec. 0,3) d’acqua della falda freatica sotterranea, a mezzo di un pozzo ubicato in Comune di Biella (Fg. 55 - mappale 345), da utilizzarsi per scopi igienico civili (alimentazione impianto autolavaggio), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nella fognatura pubblica.

Di accordare in sanatoria la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 1 agosto 1992, data della domanda di concessione presentata dai Sigg.ri Rigillo e Capitani, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1º agosto 1992 dell’annuo canone di euro 92,96 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 35 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1175, come modificato dal D.M. 20 luglio 1990, dal 1º gennaio 1994 dell’annuo canone di euro 92,96 pari al minimo ammesso dall’art. 18 della L. 5 gennaio 1994 n. 36, dal 1º gennaio 1997 dell’annuo canone di euro 92,96 pari al minimo ammesso ai sensi dall’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1º gennaio 1998 dell’annuo canone di euro 92,96 pari al minimo ammesso ai sensi dall’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1º gennaio 1999 dell’annuo canone di euro 92,96 pari al minimo ammesso ai sensi dall’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1º gennaio 2000 dell’annuo canone di euro 99,64 pari al minimo ammesso ai sensi dall’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1º gennaio 2001 dell’annuo canone di euro 101,33 pari al minimo ammesso ai sensi dall’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1º gennaio 2002 dell’annuo canone di euro 102,55 pari al minimo ammesso ai sensi dall’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 957 di Rep. in data 4 gennaio 2001

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione concedere da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Enrico Martorano