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Bollettino Ufficiale n. 34 del 22 / 08 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Novara

Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio promosso da Comune di Novara denominato “Approdo, innovazione, cultura ed ambiente” - Accordo quadro (art. 11 del bando allegato al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 8.10.1998)

L’anno duemiladue, il giorno 20 del mese di maggio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in Roma, tra i sottoscrittori:

Arch. Gaetano Fontana, Capo del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, delle politiche del personale e per gli affari generali - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

Arch. Ennio Castellari, Direzione Regionale Pianificazione e Gestione urbanistica - Regione Piemonte,

Avv. Massimo Giordano, Sindaco del Comune di Novara, promotore capofila del P.R.U.S.S.T. denominato “Approdo, innovazione, cultura e ambiente”, il quale interviene anche in qualità di delegato alla stipula del presente accorodo quadro coma da elenco deleghe di altri soggetti proponenti (allegato 0),

Dott.ssa Maria Teresa Tamassia, Capo Dipartimento Impieghi per la Cassa Depositi e Prestiti;

Richiamati:

- il decreto ministeriale 8 ottobre 1988, n. 1169 “Promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1998, n. 278, con il quale è stato approvato il bando allegato ed avviato il procedimento di elaborazione dei programmi;

- il decreto ministeriale 28 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1999, n. 170, con il quale viene modificato e integrato il sopra citato decreto in specie per la disciplina dei termini;

- la nota del 26 agosto 1999, n. 7510 con la quale il soggetto promotore ha trasmesso la proposta di programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio denominata “Approdo, innovazione, cultura e ambiente”, protocollata in data 27.8.1999 al n. 1047;

- il decreto ministeriale 25 ottobre 1999 prot. n. 1469 con il quale è stato istituito il Comitato di valutazione e selezione dei programmi ai sensi dell’art. 13 del bando allegato al D.M. 8 ottobre 1998;

- le attività svolte dal Comitato di valutazione e selezione dei programmi di cui sopra, a seguito delle quali il Ministro dei lavori pubblici, con decreto del 19 aprile 2000 n. 591, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2000, ha approvato la graduatoria e ha individuato i 48 programmi ammessi al finanziamento ein base al quale, pertanto, la proposta in epigrafe è risultata ammessa al finanziamento;

- il decreto ministeriale 14 dicembre 2000, n. 2012 con il quale sono stati ammessi al finanziamento i programmi promossi dal comune di Palermo e dal comune di Formia, utilmente postri nella “graduatoria dei restanti programmi”, allegato “B” al D.M. 19 aprile 2000 e in base al quale, pertanto, la proposta in epigrafe è risultata ammessa al finanziamento;

- il protocollo di intesa sottoscritto in data 23 ottobre 2000 ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 8 commi 4 e ss. del bando allegatoal D.M. 8 ottobre 1998;

- il decreto ministeriale 7 dicembre 2000 n. 452/segr. con il quale è stato accreditato il finanziamento per la copertura dei costi relativi all’assistenza tecnica e alla progettazione delle opere pubbliche, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) e b) del bando allegato al D.M. 8 ottobre 1998;

- il decreto ministeriale 28 marzo 2001, n. 111/Segr., pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 17 luglio 2001, Serie generale, n. 164, con il quale è integrato il finanziamento dei programmi promossi dai Comuni di Palermo e Formia già ammessi con D.M. 14 dicembre 2000;

- il decreto ministeriale 18 aprile 2001, n. 429 con il quale è stato istituito il tavolo permanente di concertazione, ai sensi dell’art. 8, comma 8, del bando allegato al D.M. 8 ottobre 1998;

- il decreto ministeriale 17 maggio 2001, n. 177/Segr., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2001 n. 208, con il quale è stato integrato il finanziamento dei programmi indicati nella tabella 2, allegata allo stesso decreto, per le finalità di cui all’art. 6, comma 1, lett. c) e d) del bando allegato al D.M. 8 ottobre 1998;

- le attività svolte in sede di tavolo permanente di concertazione in data 29 novembre 2001, relativamente al P.R.U.S.S.T. “Approdo, innovazione, cultura e ambiente”, a seguito delle quali è stata valutata positivamente l’idoneità degli adempimenti esperiti ai fini della sottoscrizione dell’accordo quadro;

- il decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 481/Segr., con il quale è stato prorogato il termine per la sottoscrizione dell’Accordo Quadro al 31 maggio 2002, e a tal fine è stato delegato il Capo del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, delle politiche del personale e gli affari generali alla sottoscrizione degli Accordo Quadro;

si stipula quanto segue

Art. 1

Premesse

Le premesse e i richiami su indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro

Art. 2

Oggetto dell’accordo quadro

Oggetto del presente accordo quadro è il programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio di cui al D.M. 8 ottobre 1998, n. 1169 e successive modificazioni e integrazioni denominato “Approdo, innovazione, cultura e ambiente” così come individuato negli allegati.

Il presente accordo quadro:

1. approva il programma degli interventi inseriti nel Prusst così come risulta dalla documentazione allegata;

2. individua il livello di progettazione degli interventi pubblici così come risulta dalla documentazione allegata;

3. approva il quadro finanziario e il cronoprogramma relativo all’attuazione degli interventi.

I soggetti sottoscrittori dell’accordo quadro si impegnano a formalizzare le predette approvazioni nei modi di legge, con atti delle propria Amministrazione. Il presente accordo quadro definisce altresì gli adempimenti posti a capo di ciascun soggetto che partecipa all’attuazione del programma al fine di consentire la coordinata realizzazione degli interventi.

Art. 3

Allegati all’accordo quadro

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro la seguente documentazione:

- Allegato 1: atto di nomina del responsabile del procedimento;

- Allegato 2: atto di nomina del responsabile del monitoraggio;

- Allegato 3: cronoprogramma;

- Allegato 4: piano finanziario (ex allegato 4TC1 del Tavolo di Concertazione);

- Allegato 5: planimetria ed inquadramento generale del programma;

- Allegato 6: relazione sintetica di inquadramento complessivo del programma Prusst;

- Allegato 7: elenco dei soggetti proponenti pubblici e privati (ex allegato 4TC2b del Tavolo di Concertazione);

- Allegato 8: elenco dei soggetti realizzatori pubblicie privati (ex allegato 4TC2c del Tavolo di Concertazione);

- Allegato 9: verbale del tavolo di concertazione di cui all’art. 2, comma 4, del D.M. 18 aprile 2001;

- Allegato 10: elenco variazioni del programma rispetto al protocollo d’intesa sottoscritto (ex allegato 7TC del Tavolo di Concertazione);

- Allegato 11: elenco degli interventi suddivisi in pubblici e privati (ex allegato 4TC2a del Tavolo di Concertazione);

- Allegato 12: elenco delle risorse finanziarie pubbliche da reperire, provenienza (identificativo intervento, titolo, costo complessivo, fabbisogno risorse finanziarie pubbliche da reperire, oggetto, possibili canali pubblici attivabili);

- Allegato 13: scheda informativa singolo intervento: soggetto realizzatore, tipo di intervento (pubblico/privato) costo complessivo, risorse finanziarie reperite/disponibili e da reperire (pubblico/privato), provenienza delle risorse per la realizzazione degli interventi pubblici, livello di progettazione, modalità di affidamento, tempi di realizzazione;

- Allegato 14: elenco degli interventi ricompresi nelle aree da assoggettare a procedure di variante agli strumenti urbanistici (indicare le caratteristiche della variante, la consistenza dell’area interessata e la sua proprietà, se pubblica o privata);

- Allegato 15: elenco degli eventuali accordi, intese. Riportare i soggetti che sottoscrivono gli atti e le principali obbligazioni assunte;

- Allegato 16: aspetti di particolare rilevanza da riportare in apposito allegato.

Art. 4

Documenti dell’accordo quadro non allegati

Costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro, anche se non allegata, la seguente documentazione che comunque resta depositata presso il soggetto proponente competente per territorio:

- allegato A: delibere di Consiglio Comunale di individuazione delle aree interessate dagli interventi (art. 11, co. 3, lett. a del bando), delibere di approvazione del programma da parte delle singole amministrazioni proponenti;

- allegato B: tavole di inquadramento urbanistico generale;

- allegato C: progetto preliminare delle opere pubbliche;

- allegato D: quadri tecnico-economici dei singoli interventi.

Art. 5

Accordo di programma

La sottoscrizione del presente accorod quadro non costituisce sottoscrizione di accordo di programma attuato con le modalità e con gli effetti dell’art. 27 della L. 142/90, come modificato e integrato dall’art. 17 della L. 127/97 e dall’art. 34 della legge 18 agosto 2000, n. 267 (indicare l’eventuale normativa regionale relativa alle procedure degli accordi di programma)

Art. 6

Piano finanziario e cronoprogramma degli interventi

Il piano finanziario indica:

- i costi previsti per l’esecuzione di interventi pubblici;

- i costi previsti per l’esecuzione di interventi privati;

- l’ammontare e la provenienza delle risorse per la realizzazione degli interventi pubblici.

Il cronoprogramma indica la tempistica relativa alle attività ed agli interventi da realizzare relativi alle opere pubbliche e private.

Art. 7

Convenzione

L’attuazione degli interventi pubblici e privati prevista dal presente accordo è altresì disciplinata dalle intese, convenzioni, accordi di programma, ecc., come da allegato 15.

Art. 8

Collegio di vigilanza e attività di controllo

La vigilanza e il controllo sull’esecuzione del presente accordo quadro sono esercitati da un collegio costituito dal legale rappresentante del soggetto promotore (o da un suo delegato), dal legale rappresentante della Regione (o da un suo delegato) e dal Provveditore alle OO.PP. (o da un suo delegato). A tal fine possono essere delegati funzionari o dirigenti pubblici, docenti universitari, magistrati in servizio e/o a riposo, professionisti esperti nelle discipline giuridiche, economiche e tecniche con particolare riferimento ai settori dell’urbanistica, dei lavori pubblici e dell’ambiente, i quali vengono designati entro trenta giorni dalla sottoscreizione del presente accordo quadro, anche attraverso procedure di confronto concorrenziale.

Il collegio è integrato da due rappresentanti, di cui uno desginato dall’assemblea dei soggetti pubblici partecipanti ed uno designato dall’assemblea dei soggetti privati partecipanti.

In ogni caso il collegio è comunque regolarmente insediato anche se nessuna delle due assemblee esercita la facoltà di designazione di cui al comma precedente.

Ove la regione sia anche soggetto promotore nomina anche due membri del collegio.

Il provveditore alle OO.PP. o il suo delegato svolge le funzioni di presidente del collegio, salvo diversa indicazione espressa dal collegio stesso in via elettiva. Il collegio al suo interno elegge il vice presidente.

Le decisioni del collegio sono assunte a maggioranza dei suoi componenti. Qualora il collegio abbia una composizione di un numero pari di membri è decisivo ai fini della maggioranza, in caso di parità, il voto del presidente.

Il collegio di vigilanza:

1. vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell’accordo;

2. individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all’attuazione dell’accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

3. provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l’acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell’accordo;

4. dirime, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e all’attuazione del presente accordo;

5. dispone, in caso di inadempimento, gli interventi sostitutivi;

6. applica le sanzioni previste dal presente accordo;

7. propone l’adozione di provevdimenti di proroga al termine di durata dell’accordo;

8. approva le eventuali modifiche al programma nonché il rendiconto finale della inziativa.

All’atto dell’insediamento, che avviene su iniziativa del presidente, entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione dell’accordo, il collegio definisce l’organizzazione, le modalità, i tempi e i mezzi necessari per il proprio funzionamento.

Ai fini del controllo sull’esecuzione dell’accordo, il collegio di vigilanza può avvalersi di una struttura di coordinamento costituita dai responsabili del procedimento del soggetto promotore e dei soggetti proponenti, da individuare ai sensi della L. 216/1995, e dai responsabili del procedimento di formazione e approvazione del programma di riqualificazione urbana, già individuati in sede comunale, regionale e ministeriale.

Il collegio di vigilanza è coadiuvato da un ufficio di segreteria costituito da personale comunale e svolge le attività finalizzate alla verifica:

- della corrispondenza del programma di riqualificazione urbana agli impegni convenzionali assunti nel protocollo di intesa e con l’accordo quadro e i relativi allegati;

- di eventuali modifiche del programma di riqualificazione urbana;

- di eventuali variazioni agli interventi previsti dal programma di riqualificazione urbana.

La struttura, inoltre, provvede alla raccolta e all’esame dei dati relativi al programma, con particolare riferimento all’avanzamento dei lavori, elabora le rendicontazioni periodiche sull’attuazione del programma e collabora con gli organismi collegiali incaricati del monitoraggio e del collaudo degli interventi. Le competenze poste a capo del collegio di vigilanza con il presente accordo di programma fanno salva l’attività ordinaria di vigilanza e controllo sull’esecuzione delle opere pubbliche, sulle opere pubbliche da eseguire a scomputo degli oneri concessori o con risorse private ed, infine, sulle opere private da realizzare in regime di convenzionamento, svolta dai settori comunali competenti.

Art. 9

Monitoraggio

Il soggetto promotore è responsabile delle attività di monitoraggio del programma finalizzata alla:

- conoscenza delle caratteristiche e delle modalità di attuazione del programma;

- rilevazione, per ciascun intervento dei dati relativi alle fasi di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;

- rilevazione dei dati relativi a procedure, tempi, costi, compatibilità urbanistica e sostenibilità ambientale, relativi all’attuazione del programma;

- restituzione di indicatori sintetici delle trasformazioni urbane connesse con l’attuazione del programma.

Il funzionario responsabile delle attività di monitoraggio del PRUSST è la dott.ssa Paola Garofalo.

Le amministrazioni che sottoscrivono l’accordo quadro si impegnano a fornire al Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, delle politiche del personale e gli affari generali i dati e le informazioni necessarie all’espletamento della suddetta attività di monitoraggio, secondo modalità e tempi dalla stessa definiti, ai fini del loro inserimento nelle attività di monitoraggio complessivo eseguito a livello nazionale.

Al fine di favorire l’esercizio delle funzioni di controllo e di monitoraggio sul programma, nelle commissioni di collaudo delle opere finanziate dallo Stato partecipa almeno un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nominato su designazione del Capo di Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, delle politiche del personale e gli affari generali.

Art. 10

Modalità di gestione finanziaria

Le somme assegnate dallo Stato affluiscono in un capitolo di bilancio del soggetto promotore, con destinazione vincolata.

Ai sensi dell’art. 11, comma 5, del bando allegato al D.M. 8 ottobre 1998, n. 1169 e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo quadro, compatibilmente con le disponibilità di cassa, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede al trasferimento del finanziamento di lire 4.897.000.000 (lire quattromiliardiottocentonovantasettemilioni), di cui all’art. 6 del sopra citato bando, al netto delle somme già trasferite.

Il soggetto promotore si obbliga a riferire sullo stato di attuazione della spesa, almeno con cadenza semestrale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel caso in cui il soggetto promotore non utilizzi il finanziamento statale nei termini previsti o non adempia agli obblighi di referto di cui al comma precedente, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti adotta le inizitive per richiedere la restituzione dei finanziamenti erogati. Il soggetto promotore nella persona del segretario comunale e/o generale o del funzionario all’uopo incaricato, entro sessanta giorni dal ricevimento della formale richiesta di restituzione sopra indicata, è tenuto ad adottare ogni iniziativa al fine di porre in essere gli atti di variazione di Bilancio idonei ad assicurare la rstituzione degli importi non utilizzati e/o non riconosciuti.

Art. 11

Disponibilità della Cassa Depositi e Prestiti

La Cassa Depositi e Prestiti manifesta la propria disponibilità al finanziamento delle spese di investimento pubbliche per la parte che esprime un fabbisogno di risorse non ancora reperite, per l’ìmporto massimo di euro 8.750.217,00 (euro ottomilionisettecentocinquantamiladuecentodiciassette), nell’arco temporale di sette anni dalla data di sottoscrixzione del presente accordo quadro.

I finanziamenti, relativi anche alle occorrenze progettuali, si concretizzeranno, a richiesta dei soggetti ammisibili al credito dell’Istituto, nelle forme ordinariamente praticate dalla Cassa e alle condizioni vigenti al momento della conclusione di ciascuna operazione.

Art. 12

Sanzioni per inadempimento

Il collegio di vigilanza, qualora accerti inadempienze a carico dei soggetti attuatori dell’accordo, provvede, anche in forza di clausola compromissoria sottoscritta dalle parti pubbliche, a:

- contestare l’inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per ufficiale giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

- disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;

- dichiarare l’eventuale decadenza dal programma nel caso di mancato inizio dei lavori;

- proporre l’adozione del provvedimento di revoca del finanziamento concesso;

- irrogare sanzioni pecuniarie in via equitativa nei confronti dei soggetti inadempienti.

Specifiche sanzioni dovranno essere previste nei contratti di diritto privato con i soggetti attuatori privati.

Art. 13

Controversie

Ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente accordo quadro, che non venga definita bonariamente dal collegio di vigilanza ai sensi del precedente articolo, sarà devoluta all’organo competente previsto dalla vigente normativa.

Art. 14

Approvazione, pubblicazione, effetti, decadenza e durata

Il presente accordo, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni interessate, è approvato ai sensi dell’art. 11 del bando allegato al D.M. 8 ottobre 19998 (nonché ai sensi ed agli effetti dell’art. 34, comma 4, della Legge n. 267/2000).

Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori che si assumono l’impegno di realizzarle nei tempi indicati. Ai sensi dell’art. 11, comma 4, del bando allegato al D.M. 8 ottobre 1998, n. 1169 e successive modifich e integrazioni, il mancato rispetto del termine per l’inizio dei lavori di esecuzione degli interventi previsti dal presente accordo quadro comporta la decadenza dal finanziamento concesso. Il collegio di vigilanza è responsabile del controllo del rispetto dei predetti termini proponendo all’Amministrazione la predisposizione del provvedimento di revoca del finanziamento, nell’ambito delle attività di cui al precedente art. 6. La durata del presente accordo è stabilita in anni 7 (sette) che decorrono dalla punbblicazione sul B.U.R. del decreto di approvazione dell’accordo stesso.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Fontana

Regione Piemonte
Castellari

Cassa Depositi e Prestiti
Tamassia

Comune di Novara
Giordano