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Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 22 luglio 2002, n. 57-6719

Regolamento CE 1493/99 e 1227/00 - Modalità di gestione della riserva regionale dei diritti di reimpianto dei vigneti istituita con D.G.R. n. 48-2240 del 12 febbraio 2001

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Di approvare le modalità di gestione della riserva regionale dei diritti di impianto dei vigneti, istituita ai sensi del Regolamento CE 1493/99 art 5 con D.G.R. n° 48-2240 art. 2, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante.

(omissis)

Allegato

Modalità di gestione della riserva regionale
dei diritti di impianto dei vigneti

INDICE

Articolo 1 “composizione della riserva”

Articolo 2 “diritti di reimpianto conferiti alla riserva”

Articolo 3 “comunicazioni”

Articolo 4 “utilizzo dei diritti”

Articolo 5 “destinazione dei diritti”

Articolo 6 “norma transitoria: impianti irregolari”

Articolo 7 “norme transitorie”

Articolo 8 “dotazione finanziaria”

Articolo 9 “competenze”

ARTICOLO 1
“composizione della riserva”

La riserva regionale dei diritti di impianto dei vigneti, di seguito denominata “riserva” è costituita con D.G.R. del 12 febbraio 2001 n° 48-2240 e comprende:

a) i diritti di nuovo impianto, i diritti di impianto o reimpianto, compresi quelli rilasciati ai sensi del Regolamento CE 822/87 e non esercitati entro i termini prescritti.

b) i diritti di impianto nuovamente creati

c) la parte eccedente della superficie dei diritti derivati dall’acquisto da parte di un produttore di un diritto di reimpianto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera b) del Regolamento CE 1493/99

d) i diritti di reimpianto conferiti alla riserva dai produttori che li detengono

ARTICOLO 2
“diritti di reimpianto conferiti alla riserva”

I diritti di cui al punto a), saranno oggetto di opportuna registrazione in apposito elenco da parte delle Province. Tale elenco dovrà contenere i dati identificativi del diritto.

I diritti di cui al punto b) verranno ascritti alla riserva mediante atto amministrativo successivamente all’assegnazione degli stessi da parte della Comunità Europea e del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

I diritti di cui al punto c) all’atto dell’emissione del provvedimento di concessione di deroga al paragrafo 2 art. 2 Reg. CE 1493/99, saranno iscritti dalle Province in apposito elenco riportante i dati identificativi del diritto.

I diritti di cui al punto d) si suddividono in:

a) diritti conferiti a titolo non oneroso dal titolare alla riserva Regionale attraverso la Provincia competente per territorio. Queste ultime provvederanno ad accertarne la sussistenza ed a iscriverle in apposito elenco riportante i dati identificativi del diritto.

b) diritti acquisiti a titolo oneroso direttamente dalla Regione, dai produttori che li detengono, attraverso l’emissione di opportuno atto amministrativo.

ARTICOLO 3
“comunicazioni”

Le Province competenti per territorio provvederanno ad inviare alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Direzione 12 “Sviluppo dell’Agricoltura” Ufficio Sviluppo della Vitivinicoltura, con cadenza semestrale (entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ogni anno) le superfici complessive di spettanza della riserva, corredate da copia dei relativi elenchi.

Le superfici rendicontate dalle Province saranno inserite in carica alla riserva a far data dal termine ultimo di presentazione per semestre, e si estingueranno allo scadere della quinta campagna successiva a quella nella quale sono stati assegnati alla riserva.

ARTICOLO 4
“utilizzo dei diritti”

I diritti di reimpianto assegnati alla riserva potranno essere utilizzati dalla Regione per le finalità di seguito riportate:

1. realizzazione e/o cambio di destinazione di vigneti a scopo sperimentale

2. progetti regionali, o a partecipazione regionale, finalizzata allo sviluppo della viticoltura in aree marginali o per prodotti innovativi di pregio

3. impianto di vigneti per la produzione di vini V.Q.P.R.D., la cui produzione abbia sicura possibilità di commercializzazione, da iscriversi nei rispettivi albi.

4. regolarizzazione dei vigneti abusivi (Regolamento CE 1493/99, articolo 2, paragrafo 3 lettera b).

ARTICOLO 5
“destinazione dei diritti”

L’assegnazione dei diritti avverrà tramite Atto Amministrativo sulla base:

a) di progetti adottati dall’Assessorato Agricoltura che definiscano, oltre agli obiettivi di cui all’articolo 4, anche i criteri di determinazione dell’importo del corrispettivo

b) delle istanze pervenute per il cambio di destinazione dei vigneti autorizzati per scopi sperimentali. La cessione dei diritti della riserva dovrà avvenire previa acquisizione del parere tecnico del gruppo di lavoro costituito ai sensi dell’articolo 31 della D.G.R. 48-2240.

La concessione di un diritto di impianto comporta l’estinzione di un diritto di pari superficie in cultura pura assegnato alla riserva. La concessione dei diritti di impianto non può superare la disponibilità della riserva.

ARTICOLO 6
“norma transitoria: impianti irregolari”

Le Province invieranno alla Regione Piemonte opportuna comunicazione dei soggetti che hanno richiesto l’acquisizione di un diritto di impianto dalla riserva regionale allo scopo di regolarizzare il vigneto irregolare.Tale comunicazione dovrà essere corredata dai dati identificativi del soggetto istante, delle particelle abusive e della superficie necessaria suddivisi secondo l’ubicazione dell’impianto in zona D.O.C. o D.O.C.G..

L’Assessorato Agricoltura, sulla base della disponibilità di superficie presente in riserva, provvederà ad autorizzare le Province all’emissione dei relativi provvedimenti di regolarizzazione.

L’efficacia di tali provvedimenti dovrà essere subordinata alla riscossione della somma dovuta alla Regione Piemonte per l’erogazione del diritto di reimpianto necessario.

Qualora l’esazione non vada a buon fine, il diritto di impianto concesso all’istante si intende decaduto.

ARTICOLO 7
“norme transitorie”

Le norme di cui agli articoli 2 e 3, concernenti gli adempimenti della Provincia cessano la loro validità non appena sarà reso attivo il programma di gestione del potenziale produttivo viticolo regionale.

I criteri per l’utilizzo del software saranno oggetto di ulteriore Atto Amministrativo.

ARTICOLO 8
“dotazione finanziaria”

Le modalità di introito e di esborso delle somme derivanti dalla concessione e dall’acquisizione dei diritti di reimpianto, nonché di gestione finanziaria della riserva regionale saranno disciplinati da apposite disposizioni. I fondi introitati sulla base del presente articolato dovranno essere destinati ad azioni che interessino il settore vitivinicolo.

ARTICOLO 9
“competenze”

Si dà mandato alla Direzione Regionale Sviluppo dell’Agricoltura, attraverso l’Ufficio Sviluppo Vitivinicolo, affinché assuma con propri provvedimenti le procedure per l’applicazione operativa delle diverse misure previste dal presente articolato.