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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 32

Legge regionale 5 agosto 2002,  n. 18

Assestamento del bilancio di  previsione per l’anno finanziario 2002.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Variazioni)

1. Nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002 sono  introdotti, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge regionale  11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte),  gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell’entrata  e della spesa riportati nell’allegato A.

Art. 2.

(Utilizzo dell’avanzo finanziario  
alla chiusura dell’esercizio 2001)

1. L’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio finanziario  2001, applicato al bilancio di previsione per l’anno 2002, pari  a euro 748.378.011,41, e’ utilizzato per la copertura delle spese  iscritte nelle unita’ previsionali di base contenenti le economie  su fondi statali o europei.

Art. 3.

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale e’ dichiarata urgente, ai sensi  dell’articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno  della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata  nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare  come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 agosto 2002

Enzo Ghigo

Allegato A
(fare riferimento al file PDF)

Assestamento al Bilancio di Previsione per  l’anno finanziario 2002 (Art. 1)