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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 32
Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20.
Legge Finanziaria per lanno 2002.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Capo I.
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Art. 1.
(Disposizioni in materia di Imposta Regionale
sulle Attività Produttive)
1. A decorrere dallanno 2001 lAgenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici, istituita con legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006), e esonerata dal versamento dellImposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP).
2. LAgenzia è altresì esonerata dagli obblighi contabili inerenti l~IRAP~., quali la presentazione periodica delle dichiarazioni.
Art. 2.
(Esenzione pagamento tassa automobilistica
regionale per autoveicoli alimentati
a gas metano
e per autoveicoli elettrici)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli autoveicoli alimentati a gas metano gia dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano allatto dellimmatricolazione e gli autoveicoli elettrici.
Art. 3.
(Riscossione delle sanzioni)
1. Per la riscossione delle sanzioni si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
2. In casi eccezionali e su richiesta dellinteressato in condizioni economiche disagiate può essere disposto il pagamento della sanzione in rate mensili, fino ad un massimo di trenta, con lapplicazione dellinteresse nella misura prevista per il ritardato versamento del tributo a cui la violazione si riferisce.
3. Con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dallentrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita per la determinazione del numero delle rate mensili in relazione allimporto della sanzione contestata al trasgressore.
Art. 4.
(Rinvio dei termini)
1. Il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per lanno 1999 alla Regione Piemonte e previsto entro il 31 dicembre 2002, viene prorogato al 31 dicembre 2003.
Art. 5.
(Riordino sanzioni in materia di tributi regionali ed estinzione crediti tributari di importo minimo)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il termine di prescrizione per laccertamento e il rimborso della tassa automobilistica è fissato, ai sensi dellarticolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dellarticolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), nel termine di cinque anni dalla data della commissione della violazione o del versamento oggetto del rimborso.
2. Non si fa luogo allaccertamento, alliscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora lammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo dimposta, non superi limporto fissato in euro 16,53 fino al 31 dicembre 1997.
3. Se limporto del credito supera il limite previsto nel comma 2, si fa luogo allaccertamento, alliscrizione a ruolo e alla riscossione per lintero ammontare.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
5. Limporto di cui al comma 2 puo essere elevato in attuazione delle disposizioni di cui al regolamento da emanarsi ai sensi dellarticolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dellamministrazione finanziaria, nonchè disposizioni varie di carattere finanziario).
Art. 6.
(Anagrafe tributaria regionale)
1. Al fine di poter garantire una piu puntuale pianificazione del gettito delle risorse proprie e un piu efficace controllo e accertamento delle imposte, in coerenza con quanto disposto dallarticolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) che istituisce un sistema di comunicazione fra Amministrazioni centrali, Regioni ed enti locali e costituito un sistema di anagrafe tributaria del Piemonte, che si deve realizzare attraverso la piena implementazione del sistema di interscambio dei dati di natura tributaria sul territorio, basato sullutilizzo della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (~RUPA~).
2. Tale sistema, la cui realizzazione e demandata alla Giunta regionale, si qualifica come snodo informativo per lerogazione di servizi tributari (riscossione, riscossione coatta, rimborsi, accertamento, liquidazione) tra le istituzioni che operano nellambito della fiscalita: la Regione, le Province, i Comuni e tutti i soggetti abilitati alla riscossione e gestione dei tributi locali.
3. Il sistema di anagrafe tributaria del Piemonte è realizzato secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
a) miglioramento del rapporto con il contribuente;
b) economicita, efficienza ed efficacia nellattivita di gestione dellimposta;
c) semplificazione nei rapporti tra contribuente ed enti locali;
d) armonizzazione delle procedure applicative delle imposte da parte dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni.
Capo II.
VARIAZIONI DI BILANCIO
Art. 7.
(Variazioni al bilancio di previsione 2002)
1. Al bilancio di previsione per lanno 2002 sono apportate le variazioni di cui alla tabella allegata (Allegato A).
Art. 8.
(Variazioni al bilancio pluriennale 2002-2004)
1. Per il biennio 2003-2004 sono autorizzate le spese inserite nella tabella allegata (Allegato B).
2. Alla copertura finanziaria si provvede con un pari aumento dellautorizzazione a contrarre mutui.
Art. 9.
(Perenzioni amministrative)
1. Tra i prelievi autorizzati dallarticolo 18, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), sono compresi quelli relativi agli impegni andati in perenzione.
Art. 10.
(Consulenze)
1. Per lapplicazione di quanto stabilito dallarticolo 17, comma 1, lettera g) della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sullorganizzazione degli uffici e sullordinamento del personale regionale) in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nellambito dellattivita dellAmministrazione regionale), e autorizzata, nellambito della Unità Previsionale di Base (~UPB~) 05991 (Affari istituzionali Processo di delega - Titolo I - Spese correnti), listituzione di apposito capitolo relativo al finanziamento degli incarichi di consulenza per le esigenze proprie degli organi regionali.
2. Il capitolo 10870 della UPB 05991 è inserito nellelenco delle spese obbligatorie.
3. Per lattivazione di un progetto di ricerca in materia di amianto con lUniversità degli Studi di Torino, nonché di progetti di ricerca in materia di riduzione delle emissioni in atmosfera è autorizzato, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 6/1988, lutilizzo dello stanziamento del capitolo 15183, nellambito della UPB 22991 (Tutela ambientale - Gestione rifiuti - Direzione - Titolo I - Spese correnti), iscritto sugli esercizi finanziari 2002, 2003 e 2004 del bilancio pluriennale 2002-2004 approvata con legge regionale 30 aprile 2002, n. 13 (Bilancio di previsione per lanno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2002-2004).
Capo III.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE LOCALE E DEMANIO IDRICO
Art. 11.
(Modificazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)
1. La lettera b) del comma 1 dellarticolo 98 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per lattuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), come aggiunto dallarticolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 44/2000), e sostituita dalla seguente:
b) alla gestione dei porti turistici di interesse comunale; tale gestione e esercitata direttamente dai Comuni oppure affidata in concessione a imprese per il turismo nautico pubbliche, private o miste, costituite in conformita alle norme del codice civile ed alle disposizioni previste dalla l. 217/1983, nonche a consorzi pubblici, privati e misti ed ad enti pubblici. I proventi derivanti dai canoni di concessione dei porti turistici di interesse comunale spettano al Comune competente per territorio. Competono, altresì, al Comune le funzioni relative alla determinazione ed alla riscossione del canone, nonchè la gestione del relativo contenzioso. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le tasse di concessione, di cui allarticolo 2 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 26 (Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per loccupazione di aree nelle zone portuali piemontesi - Rimozione di unita da diporto, aeromobili e materiali vari), non sono più dovute..
Art. 12.
(Versamento dei canoni e sovracanoni relativi
alluso delle acque pubbliche,
nonche dei canoni e degli indennizzi relativi allutilizzo di aree del
demanio idrico)
1. A far data dall1° gennaio 2004, i canoni e i sovracanoni relativi alluso delle acque pubbliche, nonchè i canoni e gli indennizzi relativi allutilizzo di aree del demanio idrico sono dovuti per anno solare e sono versati, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dellanno di riferimento; per le concessioni in scadenza, per le quali non sia stata presentata domanda di rinnovo, o rilasciate in corso danno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.
2. Per i canoni, i sovracanoni e gli indennizzi il cui pagamento deve essere effettuato nel corso dellanno 2003 lutente e tenuto a versare i ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese rimanente al 31 dicembre 2003.
3. Ai fini di quanto disposto ai commi 1 e 2, la frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni deve intendersi per intero.
Art. 13.
(Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dellarticolo 59, comma 1, lettera b)
1. La Giunta regionale e delegata a disciplinare con proprio regolamento le funzioni attinenti la gestione del demanio idrico, in materia di utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, previste dallarticolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed in attuazione dellarticolo 59, comma 1, lettera b), della l.r. 44/2000, al fine di procedere:
a) alla formazione di unanagrafe regionale delle utilizzazioni dei beni del demanio idrico con riferimento alle spiagge lacuali ed alle pertinenze idrauliche;
b) alla definizione dei criteri per la determinazione dei canoni riferiti al demanio lacuale ed alle utilizzazioni delle pertinenze idrauliche;
c) alla definizione dei criteri e delle modalita per il rilascio delle concessioni del demanio idrico con riferimento alle spiagge lacuali ed alle pertinenze idrauliche.
Art. 14.
(Canone per luso delle acque pubbliche)
1. Fatta eccezione per gli usi consentiti liberamente, lutilizzazione delle acque pubbliche e sottoposta al pagamento alla Regione Piemonte di un canone annuo che decorre improrogabilmente dalla data dellatto di concessione o di licenza allattingimento.
2. Il canone di cui al comma 1 e dovuto anche qualora lutente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, della concessione o della licenza di attingimento, salvo il diritto di rinuncia cui consegue la liberazione dal pagamento del canone con decorrenza dallannualità successiva a quella in cui e stata effettuata la rinuncia.
3. I crediti per i canoni relativi alluso delle acque pubbliche sono privilegiati ai sensi degli articoli 2774 e 2780 del codice civile.
4. Con atto della Giunta regionale da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di riscossione del canone per luso delle acque pubbliche.
Art. 15.
(Determinazione del canone)
1. La misura dei canoni di concessione o di attingimento, nonchè le eventuali riduzioni od esenzioni sono determinate con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi in sede di prima applicazione della presente legge entro un anno dallentrata in vigore della stessa.
2. Nella determinazione dei canoni di cui al comma 1, la Giunta regionale si attiene ai principi stabiliti dal piano-direttore regionale per lapprovigionamento idropotabile e luso integrato delle risorse idriche finalizzate al risanamento, al risparmio, alla tutela, alla riqualificazione e allutilizzazione a scopo multiplo delle acque in Piemonte, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 103-36782 del 12 dicembre 2000, ed in particolare provvede in modo progressivo e sistematico a:
a) stabilire il valore dei canoni direttamente proporzionali alla qualita delle acque prelevate, oltre che agli effettivi volumi utilizzati;
b) rapportare lentita dei canoni a livello di sfruttamento del corpo idrico da cui e effettuato il prelievo;
c) prevedere riduzioni adeguate per i fabbisogni primari, da definire sulla base di standards di consumo commisurati alle effettive esigenze;
d) stabilire riduzioni significative a vantaggio degli utenti che si impegnano a realizzare interventi concordati con la pubblica amministrazione, finalizzati al contenimento di consumi, alla riduzione delle perdite, alladozione di sistemi di riciclo e al riuso delle acque di scarico;
e) commisurare lentità del canone alla qualità delle acque di scarico nonchè alle caratteristiche fisiche, idrologiche e qualitative del corpo idrico ricettore;
f) penalizzare gli sprechi ed i consumi che eccedono gli standards, mediante limposizione di sovracanoni graduati e crescenti.
3. Con il regolamento di cui al comma 1, sono definite le modalità per laggiornamento triennale dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione programmato.
Art. 16.
(Versamento del canone)
1. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 5, il canone di concessione relativo alla prima annualità ed il canone di attingimento sono versati entro 30 giorni dalla comunicazione dellavvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di licenza allattingimento.
2. Per le derivazioni di acqua pubblica in atto senza titolo lautorita competente determina lammontare dei canoni non corrisposti:
a) nel provvedimento che dispone la cessazione dellutenza abusiva;
b) nelleventuale provvedimento di continuazione provvisoria del prelievo;
c) con apposito provvedimento nei casi in cui sia stata presentata domanda in sanatoria ai sensi dellarticolo 23, comma 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dallinquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dallinquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);
d) con apposito provvedimento negli altri casi in cui e consentito il prelievo in pendenza delladozione del provvedimento di concessione.
3. Nellambito dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), lautorità competente determina altresì il canone annuo dovuto per la continuazione provvisoria del prelievo ovvero per luso effettuato in pendenza del procedimento istruttorio della concessione.
4. I canoni di cui ai commi 2 e 3 sono equiparati al canone di concessione e il termine per il relativo versamento decorre dalla data di comunicazione del provvedimento che ne determina lammontare.
Art. 17.
(Sovracanoni)
1. Con il regolamento di cui allarticolo 15, comma 1, la Giunta regionale determina altresì:
a) la misura dei sovracanoni dovuti a favore dei Comuni e delle Province rivieraschi ai sensi dellarticolo 53 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizione di legge sulle acque e impianti elettrici);
b) la misura dei sovracanoni dovuti a favore dei bacini imbriferi montani ai sensi dellarticolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici);
c) i criteri di riparto dei predetti sovracanoni e le modalità del loro versamento.
2. I sovracanoni di cui al comma 1 sono versati contestualmente al canone di concessione.
Art. 18.
(Norme transitorie)
1. Nelle more della determinazione della misura dei canoni di cui allarticolo 15, comma 1, si applicano i canoni stabiliti dalla normativa vigente. A tal fine la Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dallentrata in vigore della presente legge, i criteri per lapplicazione della riduzione del canone prevista dallarticolo 18, comma 1, lettere a) e d) della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).
2. Il canone definito dal provvedimento di autorizzazione in via provvisoria alla continuazione delle derivazioni dacqua di cui allarticolo 2, comma 4, del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R (Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica) e dovuto per anno solare ed e versato:
a) entro trenta giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione in via provvisoria, allAmministrazione statale per quanto dovuto per il periodo intercorrente tra il 10 agosto 1999 e il 31 dicembre 2000 e allAmministrazione regionale per quanto dovuto per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre dellanno di rilascio dellautorizzazione in via provvisoria dalla continuazione delle derivazioni dacqua;
b) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 gennaio dellanno di riferimento, allAmministrazione regionale per le annualità successive.
3. Qualora limporto, comprensivo degli interessi legali, dovuto alla Regione ai sensi del comma 2, lettera a) sia superiore a 15.000,00 euro, su richiesta dellutente il pagamento puo essere effettuato in due rate annuali di pari importo.
Capo IV.
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI
Art. 19.
(Delegificazione del piano di attività del Museo regionale di Scienze naturali)
1. I commi 1 e 4 dellarticolo 5 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 (Istituzione del Museo regionale di Scienze naturali) sono abrogati.
2. Nelle more della trasformazione della Direzione Museo regionale di Scienze naturali in Fondazione, il piano di attività e allegato al programma operativo della Giunta regionale di cui allarticolo 7 della l.r. 7/2001.
Capo V.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI REGIONALI
Art. 20.
(Cessione di crediti)
1. Nel quadro del progetto di riorganizzazione delle partecipazioni societarie della Regione, la Giunta regionale e autorizzata a procedere alla cessione a Finpiemonte S.p.A.di crediti vantati dalla Regione Piemonte verso società partecipate direttamente dalla Regione Piemonte o verso società partecipate da Finpiemonte, derivanti dalle leggi regionali 6 marzo 1980, n. 11 (Provvedimenti a favore della realizzazione di infrastrutture per il trattamento delle merci e per linterscambio fra sistemi di trasporto), 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali), 23 marzo 1995, n. 40 (Accelerazione delle procedure di attuazione del Fondo Investimenti Piemonte - FIP) e 6 dicembre 1999, n. 31 (Prima variazione al bilancio di previsione per lanno finanziario 1999 nonchè disposizioni finanziarie per gli anni 2000 e 2001 e approvazione delle schede Fondo Investimenti Piemonte (FIP) e comunque derivanti dal Fondo Investimenti Piemonte. Il prezzo della cessione, che deve essere effettuata a titolo definitivo, e pari al valore capitale del credito ceduto, oltre eventuali interessi maturati, salvo diversa determinazione derivante dalla eventuale non esigibilità del credito alla data della cessione.
2. Ai fini del comma 1 la Giunta regionale e autorizzata ad elaborare e stipulare apposite convenzioni che regolino le singole cessioni.
Art. 21.
(Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge regionale e dichiarata urgente, ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 5 agosto 2002
Enzo Ghigo
Allegati
Allegato A
(fare riferimento al file PDF)
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2002 (ART.7)
Allegato B
(fare riferimento al file PDF)
VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004 (ART.8, C.1)