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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 32

Legge regionale 5 agosto 2002, n. 18

Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Variazioni)

1. Nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002 sono introdotti, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa riportati nell’allegato A.

Art. 2.

(Utilizzo dell’avanzo finanziario
alla chiusura dell’esercizio 2001)

1. L’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio finanziario 2001, applicato al bilancio di previsione per l’anno 2002, pari a euro 748.378.011,41, e’ utilizzato per la copertura delle spese iscritte nelle unita’ previsionali di base contenenti le economie su fondi statali o europei.

Art. 3.

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale e’ dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 agosto 2002

Enzo Ghigo

Allegato A

Assestamento al Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2002 (Art. 1)

I documenti contabili di cui all’allegato A della Legge regionale sopra riportata sono pubblicati sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 32 dell’8 agosto 2002 (ndr).