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Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2002
Circolare del Presidente della Giunta Regionale 5 agosto 2002, n. 6/AQA
Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 recante Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione. Indicazioni applicative a seguito del recepimento della direttiva 97/11, di cui alla d.c.r. 27 dicembre 2001, n. 217-41038
Ai Comuni, Province e Comunità montane piemontesi
Agli Enti di gestione
parchi e aree protette piemontesi
Alle Direzioni regionali
AllAgenzia regionale
per la protezione ambientale del Piemonte
Alle A.S.L. piemontesi
Agli Ordini
e Collegi professionali
Alle Associazioni di categoria
Con deliberazione del Consiglio regionale 27 dicembre 2001, n. 217-41038 si è provveduto a dare attuazione alla direttiva 97/11, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 14 marzo 1997.
Ladozione di tale atto normativo si è reso necessario al fine di evitare il rischio di incorrere in una nuova apertura del procedimento di infrazione e nelle pesanti conseguenze di una condanna in Corte di giustizia.
Già in precedenza lo Stato Italiano incorse in procedimento di infrazione per incompleto recepimento delle direttive 85/337 e 97/11 (cui peraltro si è già ottemperato da parte della Regione Piemonte attraverso lemanazione della legge n.54/2000).
Lorientamento giurisprudenziale comunitario risulta infatti particolarmente rigoroso riguardo allimmediata operatività delle direttive VIA, poiché la Corte di Giustizia delle Comunità europee sancisce, ormai a giurisprudenza costante, lapplicabilità delle medesime a decorrere dalla scadenza dei termini fissati per lattuazione (14 marzo 1999 per la dir. 97/11), anche in assenza del preventivo intervento di atti di recepimento statali.
Pertanto, con la citata d.c.r. 27 dicembre 2001, si è provveduto, ai sensi di quanto previsto dalla legge 86/1989(Legge La Pergola) e s.m.i., nonché ai sensi dellarticolo 23 comma 7 della l.r. 40/1998, che espressamente prevede laggiornamento degli Allegati con deliberazione del Consiglio ogniqualvolta sia necessaria unarmonizzazione con eventuali modifiche ed integrazioni della normativa comunitaria, ad integrare le tipologie presenti della dir. 97/11.
Successivamente, allo scopo di consentire una risistematizzazione del testo della legge 40/1998 e facilitarne la lettura da parte del pubblico, componendo le numerose modifiche intervenute a seguito delle deliberazioni di aggiornamento degli allegati, la Giunta regionale ha emanato la deliberazione 19 marzo 2002, n. 75-5611.
Tale provvedimento si era reso tanto più opportuno anche in conseguenza della deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2001, n. 42-3096, con la quale si era provveduto a conferire agli enti locali tipologie prima di spettanza regionale quanto allespletamento delle procedure di VIA, in conseguenza del conferimento di funzioni agli enti locali operato dalla legislazione regionale.
Inoltre, al fine di assolvere alle finalità di pubblicità sancite dalla l.r. 40/1998, si è creato un sistema di informazione allargato, anche avvalendosi di moderne tecnologie di telecomunicazione informatica ed elettronica, curando, tra laltro, lallestimento di un sito internet (www.regione.piemonte.it/ambiente/via) con informazioni dettagliate, complete e soprattutto tempestivamente aggiornate.
Come si evince da quanto diffusamente esposto, proprio la complessità normativa e tecnica della materia inerente la valutazione dimpatto ambientale, richiede lintervento di provvedimenti in funzione esplicativa e attuativa di quanto contenuto nelle modifiche alla legge 40/1998.
Quanto sopra premesso ai fini della maggiore comprensione delliter seguito nellattuazione delle normative comunitarie e nazionali e dallobbligo di trasparenza. Considerato che sono emerse necessità di chiarimenti, in particolare sullAllegato C alla legge, si ritiene necessario precisare quanto segue.
Lallegato C della l.r. 40/1998 individua i casi di esclusione automatica dalla procedura di VIA, secondo le modalità di cui allarticolo 10, comma 4, per progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti neppure parzialmente in aree protette, in maniera tale da garantire snellezza ed economicità alla procedura, senza peraltro compromettere le esigenze di tutela dellambiente.
In tali ipotesi, al proponente viene unicamente richiesto di allegare alle istanze delle autorizzazioni, dei pareri, dei nulla osta, ecc. necessari alla realizzazione ed esercizio dellopera, unapposita dichiarazione di autocertificazione della sussistenza dei requisiti di esclusione contenuti nellAllegato C predetto.
Considerate alcune perplessità emerse, si pone ora lesigenza di precisare alcuni termini utilizzati per definire le singole condizioni di esclusione al fine di consentire luniforme applicazione del dettato normativo.
Proprio nei casi di esclusione di cui allAllegato C, sono emerse alcune incertezze in ordine alla esatta definizione di centri abitati, riferita al punto B2, 59/f , relativo alle attività estrattive.
In proposito non può che utilizzarsi la definizione di centro abitato individuata dallIstituto nazionale di statistica - ISTAT e presente nel relativo glossario, quale fonte ufficiale di riferimento:
Centro abitato: laggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dallesistenza di servizi o esercizi pubblici costituenti la condizione di una forma autonoma di vita sociale.
Altra questione interpretativa inerente lapplicazione della legge 40/1998, emersa a seguito delle richieste di chiarimenti interpretativi pervenute, riguarda la fattispecie in cui più autorità risultino competenti in ordine a più opere reciprocamente connesse.
In tale ipotesi, non potendosi spogliare alcuna delle autorità della competenza legislativamente sancita riguardo alla tipologia di opera, e dovendosi al contempo garantire lapplicazione del disposto normativo di cui allarticolo 4 comma 5 relativo alla necessità di una valutazione complessiva delle opere e degli interventi necessari, si impone anche qui il ricorso allo strumento della conferenza di servizi al fine di addivenire ad una decisione finale unica, adottata di concerto fra le autorità competenti. La conduzione della conferenza, in particolare per gli aspetti relativi alla convocazione e allemanazione del provvedimento finale, avverrà ad opera dellautorità competente per il procedimento di VIA dellopera principale in relazione al complesso delle opere e degli interventi connessi.
Enzo Ghigo