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Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2002

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 5 agosto 2002, n. 6/AQA

Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 recante “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”. Indicazioni applicative a seguito del recepimento della direttiva 97/11, di cui alla d.c.r. 27 dicembre 2001, n. 217-41038

Ai Comuni, Province e Comunità montane piemontesi
Agli Enti di gestione parchi e aree protette piemontesi
Alle Direzioni regionali
All’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte
Alle A.S.L. piemontesi
Agli Ordini e Collegi professionali
Alle Associazioni di categoria

Con deliberazione del Consiglio regionale 27 dicembre 2001, n. 217-41038 si è provveduto a dare attuazione alla direttiva 97/11, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in data 14 marzo 1997.

L’adozione di tale atto normativo si è reso necessario al fine di evitare il rischio di incorrere in una nuova apertura del procedimento di infrazione e nelle pesanti conseguenze di una condanna in Corte di giustizia.

Già in precedenza lo Stato Italiano incorse in procedimento di infrazione per incompleto recepimento delle direttive 85/337 e 97/11 (cui peraltro si è già ottemperato da parte della Regione Piemonte attraverso l’emanazione della legge n.54/2000).

L’orientamento giurisprudenziale comunitario risulta infatti particolarmente rigoroso riguardo all’immediata operatività delle direttive VIA, poiché la Corte di Giustizia delle Comunità europee sancisce, ormai a giurisprudenza costante, l’applicabilità delle medesime a decorrere dalla scadenza dei termini fissati per l’attuazione (14 marzo 1999 per la dir. 97/11), anche in assenza del preventivo intervento di atti di recepimento statali.

Pertanto, con la citata d.c.r. 27 dicembre 2001, si è provveduto, ai sensi di quanto previsto dalla legge 86/1989(Legge “La Pergola”) e s.m.i., nonché ai sensi dell’articolo 23 comma 7 della l.r. 40/1998, che espressamente prevede l’aggiornamento degli Allegati con deliberazione del Consiglio “ogniqualvolta sia necessaria un’armonizzazione con eventuali modifiche ed integrazioni della normativa comunitaria”, ad integrare le tipologie presenti della dir. 97/11.

Successivamente, allo scopo di consentire una risistematizzazione del testo della legge 40/1998 e facilitarne la lettura da parte del pubblico, componendo le numerose modifiche intervenute a seguito delle deliberazioni di aggiornamento degli allegati, la Giunta regionale ha emanato la deliberazione 19 marzo 2002, n. 75-5611.

Tale provvedimento si era reso tanto più opportuno anche in conseguenza della deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2001, n. 42-3096, con la quale si era provveduto a conferire agli enti locali tipologie prima di spettanza regionale quanto all’espletamento delle procedure di VIA, in conseguenza del conferimento di funzioni agli enti locali operato dalla legislazione regionale.

Inoltre, al fine di assolvere alle finalità di pubblicità sancite dalla l.r. 40/1998, si è creato un sistema di informazione allargato, anche avvalendosi di moderne tecnologie di telecomunicazione informatica ed elettronica, curando, tra l’altro, l’allestimento di un sito internet (www.regione.piemonte.it/ambiente/via) con informazioni dettagliate, complete e soprattutto tempestivamente aggiornate.

Come si evince da quanto diffusamente esposto, proprio la complessità normativa e tecnica della materia inerente la valutazione d’impatto ambientale, richiede l’intervento di provvedimenti in funzione esplicativa e attuativa di quanto contenuto nelle modifiche alla legge 40/1998.

Quanto sopra premesso ai fini della maggiore comprensione dell’iter seguito nell’attuazione delle normative comunitarie e nazionali e dall’obbligo di trasparenza. Considerato che sono emerse necessità di chiarimenti, in particolare sull’Allegato C alla legge, si ritiene necessario precisare quanto segue.

L’allegato C della l.r. 40/1998 individua i casi di esclusione automatica dalla procedura di VIA, secondo le modalità di cui all’articolo 10, comma 4, per progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti neppure parzialmente in aree protette, in maniera tale da garantire snellezza ed economicità alla procedura, senza peraltro compromettere le esigenze di tutela dell’ambiente.

In tali ipotesi, al proponente viene unicamente richiesto di allegare alle istanze delle autorizzazioni, dei pareri, dei nulla osta, ecc. necessari alla realizzazione ed esercizio dell’opera, un’apposita dichiarazione di autocertificazione della sussistenza dei requisiti di esclusione contenuti nell’Allegato C predetto.

Considerate alcune perplessità emerse, si pone ora l’esigenza di precisare alcuni termini utilizzati per definire le singole condizioni di esclusione al fine di consentire l’uniforme applicazione del dettato normativo.

Proprio nei casi di esclusione di cui all’Allegato C, sono emerse alcune incertezze in ordine alla esatta definizione di “centri abitati”, riferita al punto B2, 59/f , relativo alle attività estrattive.

In proposito non può che utilizzarsi la definizione di “centro abitato” individuata dall’Istituto nazionale di statistica - ISTAT e presente nel relativo glossario, quale fonte ufficiale di riferimento:

“Centro abitato: l’aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall’esistenza di servizi o esercizi pubblici costituenti la condizione di una forma autonoma di vita sociale.”

Altra questione interpretativa inerente l’applicazione della legge 40/1998, emersa a seguito delle richieste di chiarimenti interpretativi pervenute, riguarda la fattispecie in cui più autorità risultino competenti in ordine a più opere reciprocamente connesse.

In tale ipotesi, non potendosi spogliare alcuna delle autorità della competenza legislativamente sancita riguardo alla tipologia di opera, e dovendosi al contempo garantire l’applicazione del disposto normativo di cui all’articolo 4 comma 5 relativo alla necessità di una valutazione complessiva delle opere e degli interventi necessari, si impone anche qui il ricorso allo strumento della conferenza di servizi al fine di addivenire ad una decisione finale unica, adottata di concerto fra le autorità competenti. La conduzione della conferenza, in particolare per gli aspetti relativi alla convocazione e all’emanazione del provvedimento finale, avverrà ad opera dell’autorità competente per il procedimento di VIA dell’opera principale in relazione al complesso delle opere e degli interventi connessi.

Enzo Ghigo