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Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2002

Codice 10.7
D.D. 12 marzo 2002, n. 231

Legge 22/10/1971 n. 865 art. 11 - Regione Piemonte Settore Patrimonio Immobiliare - Quantificazione delle indennità da corrispondere a titolo provvisorio, per l’espropriazione degli immobili siti nel territorio dei comuni di Rivoli e Rivalta T.se, necessari alla realizzazione di un’area attrezzata industriale nell’ambito del Centro Intermodale Merci di Torino-Orbassano (Reg. CEE nº 2081/93 Ob. 2 - DOCUP 1997/99)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Art. 1

Le indennità da corrispondere a titolo provvisorio, in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili siti nel territorio dei Comuni di Rivoli e Rivalta di Torino, occorrenti per la realizzazione dell’opera descritta in narrativa, sono quantificate nella misura indicata nell’allegato elenco che forma parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Le osservazioni presentate dai Sigg. Borca Francesco, Caterina, Giovanna, Pietro e Pelassa Giacinto sono respinte in conformità alle deduzioni espresse nella determinazione del Settore Patrimonio Immobiliare nº 451 del 27.4.2000 che si fanno proprie per quanto di competenza.

Art. 3

Il Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare della Regione Piemonte, è incaricato della notifica del presente provvedimento agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

- Ai sensi dell’art. 5 bis della Legge 8.8.1992 n. 359, tutti i proprietari dei terreni che alla data di imposizione dello specifico vincolo espropriativo avevano la possibilità legale di edificazione (ad eccezione dell’area di sedime dei fabbricati agricoli) entro trenta giorni dalla data della notifica di cui sopra, potranno convenire con l’Ente Espropriante, la cessione volontaria degli immobili per il prezzo sopra stabilito, avvertendo che in caso di silenzione l’indennità sarà considerata ad ogni effetto rifiutata, nel qual caso ne verrà disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti previa applicazione della riduzione del 40 per cento prevista dalla medesima legge 359/1992.

- I proprietari dei fabbricati agricoli e delle relative aree di sedime, entro trenta giorni dalla notifica di cui sopra, potranno convenire con l’Ente Espropriante, la cessione volontaria dell’intera proprietà per il prezzo stabilito nel precedente art. 1, quantificato ai sensi dell’art. 39 della L. 2359 del 1865, avvertendo che in caso di silenzio l’indennità sarà considerata ad ogni effetto rifiutata, e ne verrà disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 4

Le indennità previste per i casi contemplati all’art. 17 della legge 22/10/1971 nº 865 saranno quantificate con successivo atto, sempre qualora i conduttori dei fondi dimostrino nei modi di legge la titolarità dei diritti vantati.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data medesima.

Art. 6

Estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri